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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Romano per mandato allegato al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura CP_1
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n. 37590 Raccolta 7131 del 23/01/2023, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Metropolitana Inps.
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Controparte_2
Colella e Annarita Del Giaccio e per la stessa elett.te dom.ta presso il loro Studio in Anzio (Rm) Via Aldobrandini 25
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sez lavoro, n.
1277/22 pubblicata il 6.12.2022. Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l' ha proposto CP_2 Controparte_2
opposizione avverso intimazione di pagamento relativa ai ruoli in carico all' in relazione a due cartelle di pagamento, Controparte_3 relative a contributi e relative sanzioni. A sostegno dell'opposizione si CP_1
deduceva la prescrizione del credito per essere decorsi 5 anni dalla data di notifica delle cartelle stesse, in assenza di atti interruttivi da parte dell'Agente.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. Analogamente l'attuale CP_1
appellante.
Il Giudice di primo grado così statuiva “in accoglimento del ricorso accerta che nulla è dovuto dal ricorrente per i crediti riportati nelle cartelle opposte, estinti per prescrizione;
condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €
2.000,00 comprese spese generali, oltre iva e cpa.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice, con riferimento alla cartella
09720090099935867000 ha omesso di rilevare il proprio difetto di giurisdizione nonché, in subordine, in ordine all'erroneità della statuizione sulla prescrizione, trattandosi di crediti tributari e non previdenziali.
Si è costituito l' aderendo alle ragioni dell'appellante chiedendo di essere CP_1
lasciata indenne quanto alla spese del grado.
Si è costituita anche l' nulla eccependo sul difetto di Controparte_2
giurisdizione, solo insistendo sulla intervenuta prescrizione anche per la cartella n.
09720090099935867000.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'originaria ricorrente ha adito il giudice per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09720199080747553000, notificatagli in data 10.10.2019, nonché di
9 delle cartelle ad essa sottese per intervenuta prescrizione.
Sempre in prime cure l' chiedeva che fosse dichiarato il difetto di CP_4
giurisdizione per la parte dei provvedimenti impugnati afferente ai crediti tributari a favore della competente Commissione tributaria Provinciale ed in particolare quello di cui alla cartella n. 09720090099935867000. In subordine sosteneva che il termine di prescrizione era decennale.
Rileva la Corte che sussiste il denunciato difetto di giurisdizione che preclude ogni valutazione ulteriore anche se relativa al termine di prescrizione applicabile ed al suo decorso.
Quindi in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 09720090099935867000 e all'intimazione impugnata in primo grado n. 09720199080747553000 limitatamente a tale cartella, indicandosi quale giudice competente quello Tributario. Termini di legge per la riassunzione.
Stante l'esito complessivo del giudizio ed il contenuto degli atti processuali d'appello le spese del grado possono compensarsi.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 09720090099935867000 e all'intimazione impugnata in primo grado n.
09720199080747553000 limitatamente a tale cartella, indicandosi quale giudice competente quello Tributario. Conferma la statuizione sulle spese di primo grado e compensa integralmente fra le parti le spese del secondo.
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 79 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Romano per mandato allegato al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura CP_1
generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n. 37590 Raccolta 7131 del 23/01/2023, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Metropolitana Inps.
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Controparte_2
Colella e Annarita Del Giaccio e per la stessa elett.te dom.ta presso il loro Studio in Anzio (Rm) Via Aldobrandini 25
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sez lavoro, n.
1277/22 pubblicata il 6.12.2022. Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l' ha proposto CP_2 Controparte_2
opposizione avverso intimazione di pagamento relativa ai ruoli in carico all' in relazione a due cartelle di pagamento, Controparte_3 relative a contributi e relative sanzioni. A sostegno dell'opposizione si CP_1
deduceva la prescrizione del credito per essere decorsi 5 anni dalla data di notifica delle cartelle stesse, in assenza di atti interruttivi da parte dell'Agente.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. Analogamente l'attuale CP_1
appellante.
Il Giudice di primo grado così statuiva “in accoglimento del ricorso accerta che nulla è dovuto dal ricorrente per i crediti riportati nelle cartelle opposte, estinti per prescrizione;
condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €
2.000,00 comprese spese generali, oltre iva e cpa.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice, con riferimento alla cartella
09720090099935867000 ha omesso di rilevare il proprio difetto di giurisdizione nonché, in subordine, in ordine all'erroneità della statuizione sulla prescrizione, trattandosi di crediti tributari e non previdenziali.
Si è costituito l' aderendo alle ragioni dell'appellante chiedendo di essere CP_1
lasciata indenne quanto alla spese del grado.
Si è costituita anche l' nulla eccependo sul difetto di Controparte_2
giurisdizione, solo insistendo sulla intervenuta prescrizione anche per la cartella n.
09720090099935867000.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'originaria ricorrente ha adito il giudice per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09720199080747553000, notificatagli in data 10.10.2019, nonché di
9 delle cartelle ad essa sottese per intervenuta prescrizione.
Sempre in prime cure l' chiedeva che fosse dichiarato il difetto di CP_4
giurisdizione per la parte dei provvedimenti impugnati afferente ai crediti tributari a favore della competente Commissione tributaria Provinciale ed in particolare quello di cui alla cartella n. 09720090099935867000. In subordine sosteneva che il termine di prescrizione era decennale.
Rileva la Corte che sussiste il denunciato difetto di giurisdizione che preclude ogni valutazione ulteriore anche se relativa al termine di prescrizione applicabile ed al suo decorso.
Quindi in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 09720090099935867000 e all'intimazione impugnata in primo grado n. 09720199080747553000 limitatamente a tale cartella, indicandosi quale giudice competente quello Tributario. Termini di legge per la riassunzione.
Stante l'esito complessivo del giudizio ed il contenuto degli atti processuali d'appello le spese del grado possono compensarsi.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 09720090099935867000 e all'intimazione impugnata in primo grado n.
09720199080747553000 limitatamente a tale cartella, indicandosi quale giudice competente quello Tributario. Conferma la statuizione sulle spese di primo grado e compensa integralmente fra le parti le spese del secondo.
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa