Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi
Presidente
dott.ssa Rossella Busacca
Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1558/2018 R.G., a cui è stato riunito il procedimento n. 1570/18 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], res.te in Mistretta Parte_1
(Me), Via Varrone, 11, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Renato Rifici giusta procura in atti;
- attore
contro
, nata l'[...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 11, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Mistretta, C.F._2
1
-convenuta
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
– trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mistretta, atto n. 16 P. II, S.
A, anno 1990 – che durante il matrimonio erano nati due figli, , in data Per_1
21.3.1995 e , in data 20.6.1991 che, successivamente, dopo avere avuto nel Per_2
settembre 2017 un infortunio che lo aveva reso invalido al 100% la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile a causa della condotta posta in essere dalla controparte, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole.
Lo stesso a fondamento delle domande avanzate ha precisato che i figli erano ancora studenti universitari e vivevano presso la sua abitazione, mentre la moglie si era allontanata volontariamente dalla casa coniugale ed aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.
Con memoria integrativa depositata il 2.5.2019 l'attore ha chiesto, altresì,
l'accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili nonché il rimborso delle somme dovute ed ancora non riscosse da parte della convenuta.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
separazione giudiziale, ha contestato quanto affermato dalla controparte e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'assegno di mantenimento in suo favore affermando di non avere lavorato durante il matrimonio.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione delle memorie difensive.
2 Espletata l'istruttoria, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini dimidiati (di giorni 20 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente il Collegio dichiara inammissibili le domande avanzate dall'attore nella memoria integrativa avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili e il rimborso di somme di denaro.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, le domande sono inammissibili per mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di divorzio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (v. artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I
8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010
n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638); anche la giurisprudenza di merito ha affermato che “…ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio” (Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296).
3 Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o fatti tali da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie i coniugi non si sono riconciliati e vivono da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio;
è evidente, pertanto, che il rapporto tra i coniugi è privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
Con riferimento alla domanda di avente ad oggetto il mantenimento della prole avanzata dall'attore si osserva quanto segue.
In materia, Corte di Cassazione con alcune recenti pronunce ha affermato che
“In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro. Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore…”
(Cass. 27818/24)
Ed ancora, in termini conformi, la giurisprudenza ha evidenziato che “Il raggiungimento invero di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al
4 raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto” (Cass 31564/24).
La giurisprudenza ha sostenuto che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d.
“figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto;
raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che non si dimostri che il figlio si è impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa
(cfr. Cass. 24731/24)
Orbene, nella fattispecie in esame risulta che entrambi i figli - nati rispettivamente negli anni 1991 e 1995 - sono maggiorenni da tempo ed hanno, pertanto, ampiamente superato il limite di età che, nella normalità dei casi ed in assenza di particolari motivi e comprovate esigenze, consente ad una persona di media diligenza di attivarsi per trovare una collocazione nel mercato del lavoro.
A ciò si aggiunge che in sede istruttoria non è stato né provato né documentato che per particolari motivi (ad esempio, di salute) i figli sono ancora studenti universitari o non hanno potuto trovare un lavoro retribuito per rendersi economicamente indipendenti.
Sulla base di quanto esposto la domanda di mantenimento in favore della prole non è meritevole di accoglimento tenuto conto della recente giurisprudenza in materia.
Al pari deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare la quale seguirà le ordinarie regole del diritto di proprietà.
Sul punto si osserva che l'assegnazione della casa familiare è il provvedimento con il quale il Tribunale stabilisce - in sede di separazione o di divorzio - quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia.
Detta assegnazione, per costante giurisprudenza, non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del 15.1.2018).
5 Più nel dettaglio, e come di recente sostenuto dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n.
154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non
è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass.,
n. 19561/2021).
Non potendosi ritenere i figli “economicamente non autosufficienti”, in quanto hanno superato da tempo la maggiore età, nessun provvedimento a loro tutela deve essere adottato con riferimento alla casa familiare.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Passando ad esaminare la domanda di addebito avanzata dall'attore si osserva quanto segue.
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
6 Dall'esame dell'istruttoria non si evince che la crisi coniugale sia imputabile alla condotta posta in essere dalla in particolare, non risulta che la rottura del CP_1
rapporto di coniugio sia eziologicamente riconducibile all'abbandono da parte della convenuta del tetto coniugale o alla relazione extraconiugale intrattenuta con un altro uomo.
Sul punto osserva il Collegio che nessun testimone ha riferito in quale anno è iniziata la relazione extraconiugale intrapresa dalla consegue che non potendosi CP_1
dare con precisione una collocazione temporale alla violazione del dovere di fedeltà non può attribuirsi alla suddetta relazione rilevanza ai fini dell'addebito (cfr. testimonianza di e in atti). Testimone_1 Testimone_2
Ed ancora, anche la condotta dell'abbandono del tetto coniugale da parte della trova - a parere del Collegio - la sua giustificazione nel rapporto teso e litigioso CP_1
che si era instaurato da tempo tra i coniugi.
Al riguardo si osserva che il teste , Luogotenente dei Carabinieri Testimone_3
della Stazione di Mistretta, ha riferito, in merito ad un episodio verificatosi nel giugno
2018, quanto segue: “Intervenuti abbiamo trovato la porta chiusa a chiave dall'interno e la signora non poteva entrare. Abbiamo provato a bussare e non abbiamo ottenuto risposta, dopo poco tempo la si fece portare un altro paio di CP_1
chiavi con cui è stata aperta la porta ed è stato rinvenuto il sveglio sul letto Parte_1
di casa, al primo piano. In quell'occasione il disse di avere litigato con la Parte_1
moglie, mi sembra di ricordare che lo stesso riferì di essere stato aggredito dalla moglie, mi sembra di ricordare che avesse macchie di sangue sul volto, a sua volta la moglie riferì di essere stata lei aggredita dal marito e ci mostrò dei graffi sul braccio, noi chiamammo il medico che intervenne, poi la situazione si è tranquillizzata e siamo andati via”.
Le circostanze riferite sono state confermate anche dal teste Tes_4
Comandante della Stazione dei C.C. di Mistretta.
[...]
Il teste ha precisato - sempre con riferimento a tale episodio – quanto Tes_2 segue: “Intervenuti abbiamo trovato la porta chiusa a chiave dall'interno e la signora non poteva entrare. Abbiamo provato a bussare e non abbiamo ottenuto risposta, dopo poco tempo la si fece portare un altro paio di chiavi con cui è stata aperta la CP_1
porta ed è stato rinvenuto il sveglio sul letto di casa, al primo piano. In Parte_1
7 quell'occasione il disse di avere litigato con la moglie, mi sembra di Parte_1
ricordare che lo stesso riferì di essere stato aggredito dalla moglie, mi sembra di ricordare che avesse macchie di sangue sul volto, a sua volta la moglie riferì di essere stata lei aggredita dal marito e ci mostrò dei graffi sul braccio, noi chiamammo il medico che intervenne, poi la situazione si è tranquillizzata e siamo andati via”.
I figli della coppia - sentiti come testi - inoltre hanno dichiaratoche la madre si era allontanata dal tetto coniugale ma solo dopo pochi giorni era ritornata presso l'abitazione.
Orbene, dall'esame della prova testimoniale si evince che il rapporto dei coniugi – probabilmente per reciproche e reiterate incomprensioni – era divenuto ostile e litigioso e, pertanto, la convivenza tra le parti aveva raggiunto quella intollerabilità tale da indurre - verosimilmente - la ad allontanarsi dalla casa coniugale. CP_1
Consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata non risultando provato che la crisi del rapporto di coniugio sia imputabile esclusivamente alla condotta della contraria ai doveri coniugali. CP_1
Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della convenuta si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 12196/17; Cass. civ., sez. I, n. 41797/21).
Orbene, nel presente procedimento risulta che la è casalinga senza di CP_1
redditi e non ha beni immobili suscettibili di incidere sul patrimonio in termini di
8 redditività, mentre è un soggetto pensionato con reddito mensile di circa € Parte_1
1.500,00, oltre percettore di indennità e sussidi per la sua accertata inabilità, consegue che, al fine garantire alla il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non CP_1
avendo la stessa lavorato durante il rapporto di coniugio, deve essere disposto a carico resistente l'obbligo di versare l' assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 250,00.
L'entità dell'assegno viene stabilita tenuto conto che, comunque, la per CP_1
l'età che ha e per le condizioni di salute di cui gode potrà attivarsi per la ricerca di un'attività lavorativa remunerata.
L'importo indicato andrà essere versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario essendo parte convenuta ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1558/2018 R.G., riunito al n. 1570/18 R.G., così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande avanzate da nella Parte_1
memoria integrativa;
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
3) rigetta la domanda di addebito a carico di;
Parte_1
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da
; Parte_1
5) rigetta la domanda di mantenimento della prole;
6) condanna il a corrispondere a un Parte_1 Controparte_1
assegno mensile di € 250,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della attrice o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
9 7) condanna l'attore alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario che liquida in € 2.800,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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