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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 28/03/2025
Alle ore 10:55 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, nessuno è comparso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele
Grande, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8334/2022 proposta da
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Serena De Pascalis e Giancarlo Sparascio,
-parte attrice- contro
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Giuseppe Rochira,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere: a) Parte_1
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda del 23/12/2020; b) per l'effetto, la condanna di R.G. 8334/2022
controparte al risarcimento del danno, pari a complessivi € 227.672,00. Con vittoria di spese e competenze di lite (ricorso depositato il 04/11/2022).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse CP_1 prospettazioni e domandando: a) l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la condanna al pagamento di € 20.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria nonché di € 23.700,00 a titolo di risarcimento del danno;
b) la dichiarazione di inefficacia del preliminare e la condanna di controparte al pagamento del doppio della caparra e del risarcimento;
c) in via subordinata, l'annullamento per errore del contratto preliminare e la condanna di controparte alla restituzione della caparra e al pagamento del risarcimento del danno. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il
27/04/2023).
1.3.- All'udienza del 03/05/2024, è stato disposto il mutamento del rito ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
Con atto depositato in data 20/03/2025, le parti hanno rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 306 c.p.c.
Le parti, con atto sottoscritto personalmente, hanno dichiarato di rinunciare vicendevolmente agli atti del giudizio, accettando le rispettive rinunce.
3.- Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo da loro raggiunto sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8334/2022 introdotto con ricorso da nei confronti di disattesa Parte_1 CP_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2 R.G. 8334/2022
2) DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
Lecce, 28/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
3
Alle ore 10:55 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, nessuno è comparso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele
Grande, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8334/2022 proposta da
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Serena De Pascalis e Giancarlo Sparascio,
-parte attrice- contro
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da avv. Giuseppe Rochira,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere: a) Parte_1
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda del 23/12/2020; b) per l'effetto, la condanna di R.G. 8334/2022
controparte al risarcimento del danno, pari a complessivi € 227.672,00. Con vittoria di spese e competenze di lite (ricorso depositato il 04/11/2022).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse CP_1 prospettazioni e domandando: a) l'accertamento dell'inadempimento della controparte e la condanna al pagamento di € 20.000,00 a titolo di doppio della caparra confirmatoria nonché di € 23.700,00 a titolo di risarcimento del danno;
b) la dichiarazione di inefficacia del preliminare e la condanna di controparte al pagamento del doppio della caparra e del risarcimento;
c) in via subordinata, l'annullamento per errore del contratto preliminare e la condanna di controparte alla restituzione della caparra e al pagamento del risarcimento del danno. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il
27/04/2023).
1.3.- All'udienza del 03/05/2024, è stato disposto il mutamento del rito ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
Con atto depositato in data 20/03/2025, le parti hanno rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 306 c.p.c.
Le parti, con atto sottoscritto personalmente, hanno dichiarato di rinunciare vicendevolmente agli atti del giudizio, accettando le rispettive rinunce.
3.- Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accordo da loro raggiunto sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8334/2022 introdotto con ricorso da nei confronti di disattesa Parte_1 CP_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2 R.G. 8334/2022
2) DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
Lecce, 28/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
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