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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, dato atto della trattazione della presente controversia – recante il n. 5518 R.G. 2022, che porta riunito il giudizio n. 5519 R.G.
2022 - in data 02.04.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Pannarale Francesco;
Ricorrenti
E
Controparte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Francesco Antonio La Badessa, Mara Russo, Giacomo Bertelli e Giacomo
Metta;
NONCHE'
Controparte_2
rappr. e dif. dagli Avv.ti Francesco Antonio La Badessa, Mara Russo, Giacomo Bertelli e Giacomo
Metta;
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati in data 19.05.2022 – successivamente riuniti con ordinanza del 19.09.2023 -
( R.G. 5518/2018) e (R.G. 5519/2018), premesso entrambi di Parte_1 Parte_1
prestare la propria attività lavorativa nel settore logistico da oltre 20 anni e di essere titolari di un rapporto di lavoro somministrato a tempo indeterminato con l'Agenzia “Etjca” per il periodo dal febbraio 2018 all'11 agosto 2019, data in cui avevano rassegnato le proprie dimissioni a seguito della contestuale assunzione a tempo indeterminato da parte della società che nello Controparte_1
stabilimento Magna Power Train, cui erano addetti in qualità di lavoratori in somministrazione, a seguito di cambio di appalto tra le società e – rispettivamente Parte_2 Controparte_2
precedente sub appaltatrice e nuova sub appaltatrice - le società e Controparte_1 Parte_3
1
[...] sottoscrivevano il 30 luglio 2019 con le Associazioni sindacali un verbale di accordo con il quale le due società convenute si impegnavano – al fine di assicurare la continuità occupazionale ai lavoratori in servizio presso il predetto stabilimento – “…alla riassunzione di tutti lavoratori aventi un contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte di , affinché gli stessi siano inviati in CP_1 missione presso in qualità di azienda utilizzatrice”; tanto premesso esponevano: Controparte_2
di avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa in somministrazione presso la società
[...]
c.d. utilizzatrice- dall'8 agosto 2019 sino al 30 aprile 2020, durata, poi, prorogata sino CP_2
al 31 dicembre 2021, entrambi con la qualifica di operaio di quarto livello e mansioni di addetto alla movimentazione delle merci, con orario settimanale di 36 ore ( cfr. lettera di assegnazione, allegato n.3 al fascicolo delle parti ricorrenti); di avere continuato a lavorare per i mesi di gennaio 2022, sempre per 36 ore settimanali ed il mese di febbraio 2022 con l'orario ridotto di 32 ore a settimana;
che dal primo marzo 2022 essi ricorrenti non erano più stati chiamati a prestare la propria attività lavorativa presso che il medesimo verbale di accordo del 30.7.2019, al punto 4 Controparte_2
della premessa, riportava << Vi è l'impegno da parte di , dopo aver acquisito padronanza CP_2
della commessa ed aver allineato i tempi di pianificazione con l'organizzazione interna sul medio lungo periodo ad attivare un processo di stabilizzazione presso la stessa di buona parte della forza lavoro in somministrazione nei tempi stabiliti dal verbale di cambio di appalto sottoscritto in data
30/07/2019>>; che la quasi totalità della forza lavoro era stata stabilizzata dalla Controparte_2
mentre essi ricorrenti erano rimasti fuori dal processo di occupazione;
che da informazioni ufficiose risultava che la aveva garantito che i primi ad essere stabilizzati avrebbero dovuto essere CP_2
i dipendenti a tempo indeterminato mentre, al contrario, sarebbero stati assunti dipendenti a tempo determinato o addirittura nuova forza lavoro;
che sarebbe stato stipulato – come si evinceva dal punto in premessa dell'accordo del 30 luglio 2019 sopra riportato - un secondo verbale di cambio appalto - di cui inutilmente essi ricorrenti avevano chiesto, con nota del 31 marzo 2022 (vd. doc.n. 7 allegato ai fascicoli di parte di essi ricorrenti), copia alla OO.SS. FELSA CISL PUGLIA, quale una delle sigle sindacali firmatarie - con ogni probabilità contenente <<…una regolamentazione delle assunzioni…>> favorevoli ad essi ricorrenti.
Tanto premesso in fatto, sia il che il deducevano il proprio diritto ad essere Pt_4 Parte_1
stabilizzati dalla sia per possedere tutti i requisiti indicati nel verbale di Accordo Controparte_2 del luglio 2019 che per avere quest'ultima società, in considerazione del tempo trascorso anche
<<…acquisito piena padronanza della commessa…>>, stante la applicabilità alla fattispecie in esame dell'art.2932 c.c., con cui ottenere una sentenza costitutiva dei medesimi effetti che avrebbe prodotto la continuazione del rapporto di missione, ovvero gli effetti della <<…costituzione di un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle stesse condizioni retributive, contrattuali
2 e mansioni…>>; assumevano, pure, di avere diritto al risarcimento del danno per la mancata percezione delle retribuzioni ove avessero continuato la missione presso la Board, retribuzioni CP_2
non percepite ma che sarebbero loro spettate sin dal mese di marzo 2022 e sino alla effettiva ricollocazione in missione, da quantificarsi con separato giudizio.
Quindi il ed il rassegnavano le seguenti conclusioni: Pt_1 Parte_1
1) il primo: <in via principale, ove emergesse dal secondo verbale di accordo sindacale, di cui il ricorrente non ha copia, come detto in narrativa, che la , in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, non ha ottemperato all'impegno assunto di stabilizzazione del personale in missione presso di lei, emettere sentenza costitutiva con la quale venga dichiarata la conclusione fra le parti di un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato alle condizioni già indicate nel contratto di lavoro dell'11.8.2019, con le mansioni di operaio di 4S livello, addetto alla movimentazione delle merci;
-condannare, ove occorra, la convenuta ut supra, a concludere, senza indugio, Controparte_2
con il ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica e mansione, orario di lavoro, di cui al prodotto contratto di lavoro;
-condannare, infine, la convenuta ut supra, al pagamento in suo favore delle Controparte_1
differenze retributive per le causali in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento e sino alla soddisfo, da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio.
-in via subordinata, ove il Giudice adìto non dovesse ritenere applicabile nella specie il disposto di cui all'art. 1183 del Codice Civile, fissare un termine alla società ut supra, per Controparte_2
l'adempimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 1185 dello stesso codice. Con vittoria dei compensi di lite.>>
Il secondo: < - in via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, ex art. 1183 del
Codice Civile, all'immediato collocamento in missione da parte della in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore presso in qualità di Azienda Utilizzatrice Controparte_2
e, quindi, l'obbligo da parte delle due società convenute, ut supra, di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c..
-sempre in via principale, ma alternativa, ove emergesse dal secondo verbale di accordo sindacale, di cui il ricorrente non ha copia, come detto in narrativa, che la , ut supra, non ha CP_2
ottemperato all'impegno assunto di stabilizzazione del personale in missione presso di lei, emettere sentenza costitutiva con la quale venga dichiarata la conclusione le parti di un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato alle condizioni già indicate nel contratto di lavoro dell'11.8.2019, con le mansioni di operaio di 15 livello, addetto alla movimentazione delle merci;
3 - condannare, ove occorra, la un supra, a concludere, senza indugio, con il Controparte_2
ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica e mansione, orario di lavoro, di cui al prodotto contratto di lavoro;
- condannare, infine, la ut supra, al pagamento in suo favore delle differenze Controparte_1
retributive per le causali in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento e sino alla soddisfo, da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio.>>
In entrambi i giudizi si costituivano le società convenute chiedendo il rigetto delle domande.
In particolare la – premesso che il ed il alla data della costituzione Controparte_1 Pt_1 Parte_1
in giudizio erano propri dipendenti – deduceva che alcuna sentenza costitutiva poteva essere emessa nei propri confronti che avesse avuto l'effetto – sulla base del contenuto del Verbale di accordo dell'agosto 2019 - dell'<<…immediato collocamento da parte di .presso Controparte_3 CP_2
, in qualità di azienda utilizzatrice >> , dal momento che essa società aveva pienamente
[...]
adempiuto agli obblighi rinvenienti dal predetto Accordo, avendo, in primo luogo, assunto a tempo indeterminato i ricorrenti e, quindi, provveduto alla loro assegnazione in missione sino al 28 febbraio
2022.
La infine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione Controparte_2
<<…alla tutela invocata…>> dai ricorrenti, evidenziando di avere adempiuto all'impegno assunto al punto 4 - sopra riportato- della premessa di cui al più volte citato Accordo del 2019 - dal momento che aveva assorbito <<…tutto il personale diretto precedentemente impiegato presso l'appalto de quo …>>, aveva collaborato con la affinché il personale in somministrazione – a tempo CP_1
determinato ed indeterminato- addetto al predetto appalto fosse regolarmente acquisito dall'agenzia di somministrazione ed, infine, aveva attivato un processo di stabilizzazione presso la stessa di buona parte della forza lavoro in somministrazione come, peraltro, risultava dall'elenco dei propri dipendenti di cui al doc. n.9 allegato al proprio fascicolo di parte.
Sottolineava che alcun obbligo di assumere direttamente i ricorrenti aveva mai assunto con l'Accordo del 2019, obbligo che i predetti avevano posto a fondamento della domanda.
Espletato l'interrogatorio formale del rappresentante legale della rigettata con CP_2
ordinanza del 14.2.2024 la istanza dei ricorrenti di acquisire un secondo verbale di accordo, la causa era rinviata con termine per note conclusive.
Quindi su richiesta dei procuratori delle parti, la udienza era sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
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Le domande sia del che del sono infondate. Pt_1 Parte_1
4 Premesso che non è neanche astrattamente configurabile alcun diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione presso la Gi On Board sulla base di un ipotetico <<…secondo verbale di accordo sindacale>> che, per le motivazioni di cui alla ordinanza del 14.2.2024, non è stato acquisito agli atti;
quanto alle obbligazioni scaturenti dal Verbale di Accordo del 30 luglio 2019 in capo alle società convenute, a parere di questo giudice, il contenuto dell'Accordo non ha la portata alla quale i ricorrenti connettono gli effetti della chiesta pronuncia costitutiva ai sensi dell'art.2932 c.c.
E tanto perché dal predetto Verbale di Accordo non scaturisce alcun obbligo in capo alla Gi On Board- quale società utilizzatrice- alla assunzione del e del Pt_1 Parte_1
Se la Cassazione ha affermato, in caso di inadempimento della parte datoriale, il diritto del lavoratore di ottenere, ai sensi dell'art.2932 c.c. l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di lavoro nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale,
l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti ed in generale le condizioni contrattuali da applicarsi al nuovo dipendente, nella specie alcun obbligo di assunzione deriva in capo della CP_2
in conseguenza dell'Accordo del luglio.
[...]
L'atto, di cui più volte si è detto, prevede solo “ ... l'impegno” da parte di Board ad <<…attivare CP_2
un processo di stabilizzazione presso la stessa di buona parte della forza lavoro in somministrazione…>> e, quindi, non di tutta la forza lavoro in somministrazione, né vi è alcun obbligo specifico di assunzione per il e per il Pt_1 Parte_1
Manca, quindi, il presupposto indispensabile per la attivazione dello strumento di tutela dell'art. 2932
c.c.
Le ragioni poste a base del rigetto della domanda, fanno ritenere assorbita ogni altra questione e, di riflesso, va respinta anche la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Controparte_1
[...]
Né, a parere di questo giudice, la domanda può essere accolta per effetto della clausola sociale – in particolare l'art.42 del CCNL Logistica – la cui applicazione è invocata dai ricorrenti - anche sulla base di una sentenza della locale della Corte di appello - con le note conclusive.
Nella specie trattasi, a parere di questo giudice, di una domanda nuova perché fondata su una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella dedotta con il ricorso introduttivo, e cioè introduttiva di un tema di indagine completamente differente.
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In conclusione vanno respinte tutte le domande proposte dai ricorrenti.
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5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della ripetitività delle questioni affrontate e che con ordinanza del 19.09.2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti, sicchè da quella data trova applicazione l'art. 4 del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e con Parte_1 Parte_1
ricorsi depositati il 19.5.2022 e successivamente riuniti, nei confronti di e Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
rigetta le domande.
Quanto alle spese di lite, condanna sia il che il al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 [...]
e di della somma, per ciascuna società, di euro 2.224,00; CP_1 Controparte_2
condanna, altresì, il ed il in solido al pagamento, in favore di entrambe le società Pt_1 Parte_1
resistenti, della somma che liquida complessivamente in euro 3.126,50; il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, il 2.04.2025
Dott.ssa Maria Procoli
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