Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2722/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SCARDOVELLI TOMMASO
E
) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv.
LASAGNA LUCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
Rimessa al Collegio in decisione, all'udienza di comparizione delle parti del
18/03/2025, nella quale le parti hanno formulato a verbale le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“... (omissis)... Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo volto a trasformare la procedura in divorzio congiunto alle seguenti condizioni: pronunciarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) legge 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bagnolo San Vito (MN) il 17 giugno 2015, iscritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3 P. 1 anno 2015 e ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
1. Disporsi che il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, e quali genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale che potranno esercitare anche disgiuntamente limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Valutato il preminente interesse della prole, stabilirsi il collocamento del figlio minore presso la madre nella casa coniugale sita in Bagnolo San Vito (MN), via G. D'Annunzio 10 che resterà assegnata alla moglie ed al figlio stesso con tutti i relativi arredi ed elettrodomestici. La sig.ra potrà a cambiare Controparte_1 la serratura della porta comunicante tra garage e abitazione.
3. Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo vorrà, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Indipendentemente da quanto sopra, si pattuisce che il padre terrà presso di sé il minore a week-end alternati, dalle ore 13.00 del sabato sino alle ore 08.00 del lunedì mattina successivo, allorquando lo porterà direttamente a scuola nel periodo scolastico, ovvero lo accompagnerà presso la madre nel periodo non scolastico o in caso di festività.
4. Circa le vacanze natalizie, i coniugi stabiliscono che il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Natale o la Vigilia alternando il giorno di anno in anno, così come Capodanno, alternando il 31 dicembre con il 1° gennaio;
durante le vacanze pasquali il minore starà con il padre il giorno di Pasqua alternando di anno in anno con quello del Lunedì dell'Angelo. Disporsi che per il periodo delle vacanze estive il figlio rimarrà presso il padre per 15 giorni consecutivi e/o Per_1 comunque per due settimane non consecutive, non sovrapponibili con il week-end di competenza di ciascun coniuge, salvo diverso accordo tra le parti, con obbligo delle parti di definire i rispettivi periodi di vacanza continuativa con il figlio entro il mese di maggio di ciascun anno e, quindi, darne tempestiva comunicazione all'altro genitore, indicando la destinazione, anche estera, ove intende portare il figlio. Disporsi inoltre che i coniugi - previo congruo preavviso reciproco – potranno spostarsi unitamente al figlio nel territorio della Repubblica italiana.
5. Disporsi altresì che i coniugi potranno trascorrere con il figlio minore dei viaggi all'estero in paesi del continente europeo (con esclusione quindi del continente africano e del continente asiatico), ivi compresi gli stati che non fanno parte della UE e/o non hanno aderito agli accordi di Schengen (a titolo esemplificativo Albania, Montenegro, Turchia, Regno Unito ecc. ecc.) senza che sia necessario il loro reciproco consenso per il viaggio e per il rilascio dei documenti necessari (passaporto ecc. ecc.) per l'espatrio del minore. I coniugi concordano che il figlio trascorrerà il suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, ovvero, laddove ciò non fosse possibile, ad anni alterni con la mamma o con il padre, e passerà altresì la giornata del compleanno del padre e della madre con il rispettivo genitore, così come la Festa della Mamma e quella del Papà.
6. Per il concorso al mantenimento del figlio minore disporsi a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 350,00
[...]
(trecentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo
2 bonifico bancario sulle coordinate già note, detta somma sarà rivalutata ogni anno a decorrere dal mese di marzo 2026 in base agli indici ISTAT.
7. Disporsi a conferma delle condizioni di separazione che dell'Assegno Unico usufruirà esclusivamente la madre stabilendo che, Controparte_1 qualora sia erogato dagli enti preposti anche al padre, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare le somme ricevute a tale titolo alla madre.
8. Disporsi che andranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 10 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola e per centro ricreativo estivo/gruppo estivo solo se entrambi i genitori lavorano;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria), spese per attività sportiva non professionistiche;
altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti, per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali, per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, per corsi di specializzazione, per gite scolastiche con pernottamento, per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria, per la baby sitter, per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive professionistica, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) Disporsi che saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Il genitore che sosterrà la spesa concordata si impegna a consegnare all'altro genitore le ricevute necessarie per le detrazioni fiscali entro i termini necessari per predisporre le relative
3 dichiarazioni dei redditi.
9. Confermarsi che a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Pt_1 sarà tenuto a versare la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), entro il
[...] giorno 10 di ogni mese sino al mese di marzo 2025.
10. Disporsi l'integrale compensazione delle spese e competenze legali della presente procedura. A loro volta i difensori chiedono che il Tribunale di Mantova pronunci lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in precedenza, dichiarando inoltre di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio civile, introdotto originariamente in forma contenziosa, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BAGNOLO
SAN VITO in data 17/06/2015 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2015) formulavano, all'udienza di comparizione delle parti del 18/03/2025, le conclusioni concordate e indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in BAGNOLO SAN
VITO (MN) il 17/06/2015 ed ivi iscritto al numero 3, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2015;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAGNOLO SAN VITO di
4 annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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