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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Francesco NOTARO - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5696 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2024, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Raffaele Troiano, presso il cui studio in Boscoreale, via Vittorio
Emanuele n. 41, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), C.F._3 Controparte_3
( e C.F._4 CP_4
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._5 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Vitiello, presso il cui studio in
Pompei (NA), via Bartolo Longo n. 15, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1225/2019, pubblicata in data 20/5/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 26.8.2015,
[...]
adiva il tribunale di Torre Annunziata per ottenere Parte_1 nei confronti di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
un provvedimento di reintegra nel possesso di una CP_4
1 porzione di terreno di mq.
1.492 circa, distaccata dal fondo della maggiore consistenza di mq 6.145, sito in Boscoreale (NA) alla contrada Manzo, prospiciente al civico n. 94, riportato in catasto terreni al foglio 4, particella 1289 (ex 405).
A sostegno della domanda, deduceva che in data 9.10.2007 aveva stipulato, quale conduttore, con , un contratto di Controparte_5 affitto avente ad oggetto il fondo oggetto di reintegra;
che successivamente, nel dicembre 2007, , Persona_1 dante causa dei resistenti, agendo quale comproprietario iure hereditatis del più vasto terreno dal quale era stata separata la porzione di fondo concessa in fitto al ricorrente, lo aveva citato in giudizio (unitamente al figlio per ottenerne l'immediato Pt_1 rilascio;
che nelle more di detto giudizio, con atto per notar Per_2 del 25.1.2012, aveva acquistato da la porzione di Controparte_5 fondo oggetto del contratto di affitto;
che il giudizio incardinato da si concludeva con sentenza n. 53/2013, con Persona_1 cui il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il difetto di legittimazione attiva di (chiamata in causa e Controparte_5 comproprietaria dell'area in discorso) in relazione alla stipula del contratto di fitto, condannando, per l'effetto, Parte_1
e al rilascio della porzione di fondo
[...] Parte_1 oggetto di causa.
Assumeva, altresì, di aver sempre avuto il legittimo possesso dell'anzidetta porzione di terreno, prima come conduttore e poi come proprietario, lamentando che nel febbraio 2015 i resistenti lo avevano illegittimamente privato di detto possesso, mettendo in esecuzione, avvalendosi dell'opera dell'Ufficiale Giudiziario, la sentenza n.
53/2013 del tribunale di Torre Annunziata, benché nel frattempo fosse divenuto proprietario dell'area, rifiutando poi di reimmetterlo nel possesso del terreno, come da formale richiesta inoltrata con raccomandata dell'11.6.2015.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 eccependo l'infondatezza della domanda di reintegra nel possesso per difetto dei requisiti di legge per la configurabilità dello spoglio, evidenziando l'inconferenza, rispetto alla reintegra richiesta, del successivo acquisto da parte del ricorrente della proprietà del cespite in contesa, di cui vantavano il possesso da sempre, indipendentemente dall'esecuzione della sentenza n. 53/2013.
Acquisite (alla prima udienza) le dichiarazioni del ricorrente e del resistente , il tribunale rigettava la richiesta di Controparte_3 provvedimento interdittale di reintegra nel possesso con ordinanza del
2-5.10.2015, confermata in sede di reclamo dal collegio, con ordinanza del 9.2.2016.
2 Introdotta dal ricorrente la fase di merito Parte_1 possessorio, si costituivano i resistenti reiterando la richiesta di rigetto dell'invocato provvedimento di reintegra.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la lite veniva definita con sentenza n. 1225/2019, pubblicata in data 20.5.2019, con cui il tribunale, ricondotta la fattispecie all'ipotesi dello spoglio ad opera dell'Uufficiale Giudiziario e ritenuta la carenza dei relativi presupposti, così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna
[...]
a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
e , in solido, le spese di lite che si liquidano in CP_3 CP_4 complessivi euro 2.767,00, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 19.12.2019, proponeva appello , Parte_1 lamentando: 1) Carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Erronea qualificazione della domanda - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato ex art. 112
c.p.c. - Violazione dell'art. 1168 c.c., contestando al tribunale di aver pronunciato sulla domanda esclusivamente con riferimento al cd.
“spoglio ad opera dell'Ufficiale Giudiziario”, omettendo di valutare la richiesta reintegra per lo spoglio “ordinario” subìto dal ricorrente a seguito del rifiuto opposto dai resistenti/appellati al rilascio del bene richiesto nella qualità di nuovo proprietario dell'area in questione;
2)
Carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, per aver il tribunale rigettato la domanda di reintegra da spoglio ad opera dell'Ufficiale Giudiziario sull'erroneo assunto che non ricorressero i relativi presupposti, invece sussistenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in integrale riforma della sentenza impugnata, di voler così provvedere: “a) accogliere
l'istanza del sig. di reintegra nel possesso del Parte_1 terreno di mq.
1.492 circa […] riportato in C.T. di Boscoreale al foglio 4, particelle nn. 1287 e 1288 […]; b) ordinare ai resistenti/appellati di consegnare al ricorrente le relative chiavi del cancello d'ingresso; c) designare, per l'immediata attuazione del provvedimento, il competente
Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Torre Annunziata, all'uopo conferendogli, ove occorra, il potere di avvalersi di maestranze scelte a cura
e spese del ricorrente/appellante; d) fissare ai sensi del novellato art. 614 bis c.p.c. a carico dei resistenti/appellati in solido, una penale (cd. astreinte) pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla esatta esecuzione del comando giudiziale di cui alle precedenti lett. a-b); e) condannare i resistenti/appellati ai sensi del novellato art. 96, co. 3, c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente/appellante dell'importo di € 20.000,00 (ovvero della somma – maggiore o minore – ritenuta equa e giusta ex art.1226 c.c.) a titolo di indennizzo/risarcimento per il mancato godimento del fondo per cui
3 è causa dal 10/02/2015 all'effettivo rilascio”. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Incardinata la lite, si costituivano in giudizio, con comparsa del
23.11.2020, gli appellati Controparte_1 CP_2 [...]
e , concludendo per l'integrale rigetto CP_3 CP_4 dell'avverso gravame, inammissibile in rito perché tardivamente proposto, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cpc, oltre che infondato nel merito.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
******
I. Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione di tardività del gravame sollevata dagli appellati, risultando l'appello tempestivamente proposto nel termine di cui dell'art. 327, comma 1,
c.p.c., ovvero entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Come precisato dalla Suprema Corte: “Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico;
quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. 9917/2023; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
7635/2019).
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata reca in frontespizio la data della pubblicazione del 20.5.2019, momento in cui diviene conoscibile attraverso l'attribuzione del relativo numero identificativo;
né rileva in senso contrario la circostanza che nello storico del giudizio di primo grado si registri la precedente data del 17.5.2019, coincidente - come emerge dall'esame del fascicolo telematico di prime cure - con l'emissione della sentenza da parte del giudice, ovvero con il deposito della c.d. “minuta” di sentenza (scritturazione elettronica), che rappresenta il documento che contiene il testo della decisione prima della sua formalizzazione definitiva. Il giudice
“consegna” la minuta al cancelliere per la sua scritturazione e preparazione finale che sarà poi depositata ufficialmente. La data di deposito della minuta non è ancora il momento in cui la sentenza diventa pubblica o efficace, risultando una mera attività interna al
4 fascicolo di causa (così Cass. 18586/2018, che chiarisce: “Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art.
327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo”).
Solo con la «pubblicazione», dunque, la sentenza diventa effettivamente esistente e conoscibile, permettendo alle parti di prenderne visione e di impugnarla, tant'è che: “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento del dispositivo nell'elenco cronologico, cui segue l'attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati”
(Cass. 24891/2018, anche in motivazione).
Né porta a diverse conclusioni Cass. 9029/2019, che, richiamata dagli appellati a sostegno del proprio assunto, piuttosto lo sconfessa, ribadendosi con l'indicata pronuncia che: “Nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacchè
è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati”.
Sulla scorta di quanto precede, alcun dubbio può sussistere sulla tempestività del gravame, proposto con atto di citazione in appello notificato (a mezzo pec) in data 19.12.2019, contro la sentenza di primo grado pubblicata in data 20.5.2019, dunque nel rispetto del termine lungo semestrale (tenuto conto della sospensione feriale) ex art. 327 cpc.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante assume che il tribunale avrebbe errato nel qualificare la condotta privativa esclusivamente quale “spoglio ad opera dell'ufficiale giudiziario”, non avendo tenuto conto dell'ulteriore doglianza prospettata dal ricorrente, secondo cui il rifiuto dei resistenti/odierni appellati a consegnare copia delle chiavi di accesso al fondo rilevava in termini di spoglio ordinario ai sensi dell'art. 1168 c.c.
5 Più specificamente, nel riproporre le medesime argomentazioni svolte in prime cure (si confronti la conclusionale depositata in data
1.1.2019, di contenuto pressoché identico a quello dell'atto di appello), deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta privativa imputata a controparte si realizzava per il duplice e successivo effetto: 1) dell'accesso dell'ufficiale giudiziario in data 10.2.2015; 2) e del rifiuto dei resistenti a consegnare le chiavi di accesso al fondo, così come formalmente richiesto con racc. dell'11.6.2015, dopo l'avvenuto rilascio del terreno. Condotte che, a dire dell'appellante, costituivano espressione dello stesso animus spoliandi.
In altri termini, lamenta che il tribunale, pur avendo correttamente ricostruito il fatto storico, avrebbe poi errato per non aver tenuto conto della condotta, successiva al rilascio del fondo, tenuta dai resistenti, che, una volta riottenuto il possesso dell'intero bene, si sarebbero rifiutati di riconsegnare una copia delle chiavi.
Assume, altresì, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non più attuale, e dunque non più tutelabile con l'azione di spoglio, il possesso del con riferimento al momento del rifiuto della Pt_1 consegna delle chiavi.
La doglianza è infondata.
Giova rilevare che il tribunale, dopo aver opportunamente premesso che l'azione di reintegra in conseguenza di uno spoglio è finalizzata a ripristinare una situazione fattuale (e non di diritto in senso stretto) di godimento, a tutelare (in via provvisoria e nelle more di un'eventuale delibazione sul corrispondente “diritto”) un consolidato status quo in quanto tale, indipendentemente dalla sua legittimità e dalla sua conformità all'assetto dei diritti e sempre che, però, sia corrispondente in astratto ad una situazione di diritto, evidenziava, quale conseguenza di tale premessa, da un lato, l'inconcludenza del richiamo operato dalle parti ai titoli di proprietà o costitutivi di altri diritti reali (che, appunto, possono essere utilizzati solo “ad colorandam possessionem”, cioè al limitato effetto di meglio determinare l'estensione di un possesso già altrimenti dimostrato); dall'altro, la sufficienza dell'onere probatorio gravante sul ricorrente di provare un godimento di fatto che si sia manifestato in un'attività con le connotazioni corrispondenti al diritto di proprietà dedotto e la condotta attribuita al resistente in termini di spoglio;
requisiti che, ovviamente, devono concorrere per poter affermare il diritto del ricorrente alla chiesta reintegra.
Tanto chiarito, nel prendere specifica posizione sulle deduzioni del ricorrente, il primo giudice così ulteriormente argomentava: < caso di specie la carenza probatoria concerne il profilo della qualificazione in termini di spoglio attribuibile alla condotta dei resistenti.
In punto di fatto, va premesso che la storicità dell'atto privativo dedotto in causa non è contestata;
del resto, dalla documentazione prodotta (il verbale è
6 allegato al fascicolo di parte ricorrente) si trae riscontro della circostanza che in data 10/02/2015 l'Ufficiale Giudiziario, in esecuzione della sentenza n. 53/2013 del Tribunale di Torre Annunziata resa nei confronti di
[...]
e ha immesso nel possesso Parte_1 Parte_1 dell'immobile de quo i resistenti. Nella presente fase di merito il ricorrente ha eccepito che in realtà, come già precisato a verbale alla prima udienza nel procedimento cautelare, il denunciato spoglio era intervenuto per il duplice effetto: dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario in data 10/02/2015 e del rifiuto di parte resistente a consegnare le chiavi di accesso al fondo, così come formalmente richiesto dal ricorrente con racc. dell'11/06/2015.
L'assunto non è condivisibile in quanto l'atto che ha privato il ricorrente del possesso della porzione di fondo in questione è rappresentato dal rilascio eseguito ai sensi dell'art. 608 c.p.c. dall'Ufficiale giudiziario, a seguito del quale i resistenti sono stati immessi nel possesso della stessa. E' vero che i resistenti a seguito della raccomandata dell'11/06/2015 hanno rifiutato di consegnare le chiavi, ma a quella data il ricorrente aveva già perso il possesso del fondo, traendo la sua legittimazione a tale richiesta dall'atto di acquisto dell'immobile, dunque un titolo diverso da quello posto a fondamento dell'esecuzione.
La tesi di parte ricorrente, …, non è condivisibile innanzitutto perché
l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario e il rifiuto a consegnare le chiavi sono due condotte ontologicamente distinte sotto tutti i profili (soggettivi, oggettivi, per natura, per effetti) e soprattutto, proprio per tali motivi, non sono inquadrabili neanche nell'ambito di un'unica condotta da considerare unitariamente. Ed invero i resistenti hanno legittimamente messo in esecuzione una sentenza, avvalendosi della procedura giudiziaria all'uopo prevista;
il ricorrente, che in forza di tale procedura ha perso il possesso del fondo, avendo diritto a conseguirlo nuovamente in forza di un titolo di proprietà ha chiesto la consegna delle chiavi che gli è stata rifiutata. Anche se il bene della vita è lo stesso (la porzione di fondo) sul piano possessorio non è possibile ricondurre tutto ad un unico atto di spoglio, rimanendo vicende distinte, ma soprattutto per quel che qui interessa, avendo il ricorrente perso il possesso del fondo già con l'accesso dell'ufficiale giudiziario e quindi non essendo più attuale la situazione soggettiva tutelabile con l'azione di spoglio al momento del rifiuto della consegna delle chiavi, che pure in astratto può configurare atto di spoglio.
La valutazione del caso, dunque, si inserisce nella più ampia tematica dell'ammissibilità e dei requisiti per la configurabilità dello spoglio ad opera dell'Ufficiale Giudiziario>>.
Motivazione condivisa dalla corte, che va qui confermata perché resa in esatta applicazione di consolidati principi di diritto in materia di reintegra nel possesso, oltre che minimamente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, che senza nulla specificamente replicare sul punto, si limitava a riproporre le difese svolte in prime cure, già vagliate (e disattese) dal tribunale (nella fase interdittale, di reclamo e di merito possessorio).
7 Non può dunque che ribadirsi, anche in tal sede, come non sia condivisibile l'assunto dell'appellante, a dire del quale esisterebbe un unico filo conduttore, espressione dello stesso animus spoliandi, tra le due condotte denunciate (utilizzo strumentale di un titolo inefficace attraverso l'ufficiale giudiziario e rifiuto di consegna delle chiavi), trattandosi di condotte all'evidenza diverse, con presupposti differenti
(titolo esecutivo/attualità della detenzione, da una parte, e richiesta dello spogliato/carenza di possesso attuale, dall'altra), la cui successione temporale, peraltro, lungi dal conseguire all'unitario disegno di controparte, dipendeva proprio dal modus operandi del che, per utilizzare le sue stesse espressioni (pag. 4 del ricorso Pt_1 introduttivo), dopo esserne stato estromesso dall'Ufficiale
Giudiziario, chiedeva formalmente ai resistenti di essere rimesso nel possesso del terreno per cui è causa, tramite racc. dell'11/06/2015. Di talché, è evidente che il successivo rifiuto di consegnare le chiavi non integrava la denunciata attività di spoglio, risultando, a quella data, i resistenti/odierni appellati già immessi nel possesso del terreno ad opera dell'ufficiale giudiziario.
Come correttamente rilevato dal tribunale, al momento della richiesta delle chiavi con la racc. dell'11.6.2015, era mutata la situazione soggettiva tutelabile ( non era più nel possesso del fondo), Pt_1 perché la perdita del possesso si era già concretizzata attraverso l'opera dell'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando il successivo rifiuto della consegna delle chiavi, richieste dal nella diversa (e in Pt_1 sede possessoria non decisiva) qualità di proprietario, allorché erano ormai venuti meni i presupposti per l'operatività dell'art. 1168 c.c..
Com'è noto, nel procedimento possessorio, l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti può essere effettuato al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso, restando impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela, di talché ciò che rileva ai fini dell'inquadramento come spoglio è l'esistenza di un possesso tutelabile al momento della condotta privativa, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto
(riconducibile alla situazione giuridica prevista dall'art. 1140 c.c., anche se, in ipotesi, acquisita illegittimamente) esistente al momento dello spoglio o della turbativa rimanendo estranea in merito ogni questione relativa alla legittimità del possesso e alla sua rispondenza ad un valido titolo (e, quindi, prescindendosi da ogni indagine sulla sussistenza o meno di un diritto a possedere dello spogliato o del molestato)” (Cass. 2991/2019, in motivazione).
Restano così superate tutte le fumose obiezioni dell'appellante, non rilevando in senso contrario i richiamati (risalenti) precedenti
8 giurisprudenziali di merito, che involgono fattispecie all'evidenza diversa da quella in esame (caratterizzate dall'impedimento opposto da un coerede al godimento del bene da parte degli altri, attraverso il rifiuto della consegna delle chiavi), come peraltro già precisato in sede di reclamo cautelare, ove il collegio, nel confermare il rigetto della tutela possessoria, disposto nella fase interdittale, conclusivamente evidenziava: “In assenza di opposizione all'esecuzione gli odierni reclamanti sono stati legittimamente e correttamente immessi nel possesso.
Tanto premesso, pertanto, il successivo rifiuto della consegna delle chiavi non può sicuramente essere inquadrato in un'ipotesi di spoglio […] Alla luce della legittimità del trasferimento del possesso, ed in mancanza di prova che il avesse riacquistato, successivamente all'esecuzione, il Pt_1 possesso esclusivo del terreno in questione, l'azione di spoglio risulta infondata” (cfr. ordinanza del 9.2.2016).
§. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante assume che anche a voler ritenere, in via subordinata, la configurabilità di uno “spoglio ad opera dell'ufficiale giudiziario”, il tribunale avrebbe in ogni caso errato a ritenere insussistenti i relativi più stringenti presupposti, per come individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
La censura è infondata.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “In tema di azioni possessorie, affinché ricorra lo spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario
è necessario che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, ovvero che vi sia il dolo dell'istante il quale, conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia sollecitato
l'intervento dell'ufficiale giudiziario” (Cass. 16229/2011), precisando, altresì, che: “Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello "spoliatus" ovvero l'avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio” (Cass.
15874/2019).
Perché si configuri lo spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario è dunque necessario che ricorrano i seguenti (concorrenti) presupposti:
i) un'esecuzione forzata intrapresa in virtù di un titolo inefficace nei confronti del possessore ovvero l'immissione dell'avente diritto nel possesso di un bene diverso da quello indicato nel titolo messo in esecuzione;
ii) il dolo del soggetto che ha sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
9 Nella specie, premesso che è pacifico che i resistenti/odierni appellati venivano immessi dall'ufficiale giudiziario nel possesso della porzione di fondo indicata nel titolo messo in esecuzione, rilevava il tribunale come il primo presupposto fosse sicuramente insussistente, così specificamente argomentando: <ed invero il titolo ovvero la sentenza n. stato emesso proprio contro l ricorrente ordinando rilascio del fondo quindi prima condizione non sussiste. pur riconoscendo formale nei suoi confronti eccepisce che nel egli divenuto proprietario. ma deduzione come riconosciuto da entrambe le parti mai stata introdotta giudizio conclusosi con irrilevante giacch acquisto della propriet priva quel sua efficacia. si intende dire vicende hanno riguardato e riguardano in oggetto rilevano sul piano sostanziale alcuna incidenza su quello processuale viene rilievo caso di specie ove introdotte attraverso gli idonei canali.>L'insussistenza della prima condizione posta dalla giurisprudenza ai fini dell'ammissibilità dello spoglio a mezzo ufficiale giudiziario rende irrilevante l'esame della seconda>>.
Motivazione conforme a diritto, che va qui confermata, vieppiù perché minimamente contrastata dall'appellante, che tentando di introdurre difese di natura petitoria nel procedimento possessorio, continua ad affermare la sostanziale inefficacia del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, perché al di là della (pacifica) identità personale, ciò che muta è la qualifica soggettiva che, nelle successive fasi, ha assunto il sig. con ciò intendendo dire Parte_1 che la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 53/2013 che aveva ordinato il rilascio del fondo in questione al detentore sig.
non è efficace, perché del tutto anacronistica, contro il Pt_1 possessore/proprietario sig. che tale qualità aveva assunto in Pt_1 forza dell'atto di compravendita per notar del 25.1.2012. Per_2
Deduzione all'evidenza infondata, come già rilevato dal tribunale nelle precedenti fasi di giudizio, non sussistendo alcun dubbio sulla piena efficacia del titolo esecutivo azionato, con il quale, venuto meno il rapporto contrattuale che lo legittimava al godimento del fondo (per il dichiarato difetto di legittimazione attiva di in Controparte_5 relazione alla stipula del contratto di fitto), Parte_1 veniva condannato all'immediato rilascio della parte del
[...] fondo per cui è causa.
Restano in definitiva irrilevanti nell'odierna sede possessoria - poiché inidonee ad incidere sulla piena efficacia del titolo di formazione giudiziaria - le ulteriori vicende scaturite dalla stipula dell'atto di compravendita (della porzione di fondo per cui è causa) per notar
[...]
del 25.1.2012, peraltro pacificamente taciuta nel corso del Per_2
10 giudizio conclusosi con la sentenza n. 53/2013 (essendo stata dedotta per la prima volta in sede di esecuzione, nel corso dell'accesso dell'ufficiale giudiziario;
cfr. verb. di rilascio del 10.2.2015), risultando, di contro, l'anzidetta pronuncia emessa proprio nei confronti di né potendo ritenersi Parte_1 condizionata, quanto agli effetti, alla peculiare “situazione giuridica soggettiva” da quest'ultimo rivestita.
In assenza del primo fondamentale requisito, necessario perché si configuri lo spoglio ad opera dell'ufficiale giudiziario, resta assorbito l'esame dell'ulteriore condizione (il dolo dell'istante) richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
§. Conclusivamente, dunque, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Resta assorbita dal rigetto dell'appello la domanda di condanna alla penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. Parimenti assorbita dal rigetto dell'appello è la richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., dell'importo di € 20.000,00
a titolo di indennizzo/risarcimento per il mancato godimento del fondo dal 10.2.2015 all'effettivo rilascio.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in assenza di notula, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5696
R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 1225/2019, pubblicata in data 20.5.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore Parte_1 degli appellati Controparte_1 CP_2 [...]
e , in solido, delle spese del grado, CP_3 CP_4 che si liquidano in € 3.500,00 per compenso professionale,
11 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, il 6.3.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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