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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 281 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Dario Walter Zappatore, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pt.t rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Inguscio, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Proc. n. 281/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Tribunale di Lecce, per sentire accertare non Controparte_1
dovuta la somma di € 11.901,72 richiesta con la fattura del 14/02/2017 ovvero in subordine una somma inferiore, oltre al risarcimento dei danni per condotta scorretta.
Deduceva che ella esercitava attività di ambulante, nel settore della vendita di prodotti alimentari, e che in data 08/12/2016, mentre si trovava in piazza dei
Caduti di Nassiriya in Collepasso, i Carabinieri eseguivano un sopralluogo presso la sua attività, e riscontravano un allaccio non autorizzato alla rete elettrica pub-
blica che alimentava il suo camioncino.
, mesi dopo, emetteva la fattura del 14/02/2017 Controparte_1
dell'importo di € 11.901,72 a titolo di ricostruzione consumi nel quinquennio precedente (2016-2011).
Contestava il criterio adottato per la ricostruzione dei consumi specificando: a) di avere lavorato saltuariamente (all'uopo allegava autorizzazioni del Comune di
Collepasso presso piazza Dabormina nel 2014, Piazza Nassiriya e via Regina
Elena e via Dante nel 2015, Piazza Nassiriya nel 2018) e di non avere richiesto autorizzazioni nel 2016 e nel 2017 tant'è che risultava che essa aveva lavorato presso piazza Nassiriya solo per 39 giorni nel 2015; b) di avere iniziato a svolgere l'attività di ambulante solo a far data dal 2014 (all'uopo allegava certificato di at-
tribuzione di partita iva); e che l'allaccio abusivo era stato un fatto isolato, giusti-
ficato dal guasto del generatore elettrico.
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione a Controparte_2
favore di E-Distribuzione SpA e in ogni caso contestava la domanda nel merito.
La causa istruita unicamente a mezzo produzione documentale veniva decisa con
Proc. n. 281/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sentenza n. 2747/2021 pubblicata in data 12/12/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce rigettava la domanda, in quanto sprovvista di prova, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Si riporta la motivazione del Tribunale:
“parte attrice non contesta che in data 08.12.2016 tecnici di NE Distribuzione accertarono
un prelievo fraudolento di energia elettrica attraverso un allaccio diretto alla rete, di un camion-
cino da lei usato per la vendita ambulante nel Comune di Collepasso, in piazza Caduti di
Nassiriya. Ciò che, invero, contesta sono solo i valori utilizzati da NE per ricostruire i con-
sumi, a suo dire, di molto superiori rispetto a quelli reali.
Ciò detto occorre fare le considerazioni che seguono. Assodato che la in data 8.12.2016 ha Pt_1
perpetrato un furto ai danni di NE, occorre chiedersi chi aveva l'onere di provare i consumi da
addebitare alla odierna attrice. Secondo l'unico modo per ricostruire i consumi è CP_3
quello di fare ricorso ad un calcolo presuntivo applicando il criterio della cd. “Potenza tecnicamente
prelevabile” come previsto dall'Istruzione Operativa n. 53/2012 di NE in caso di accertamen-
to di prelievi irregolari;
e ciò in considerazione del fatto che trattandosi di un prelievo fraudolen-
to, e quindi occulto, NE non avrebbe alcun elemento per “misurare” il reale furto di energia.
La difesa della sostiene invece, che secondo il riparto dell'onere probatorio, spettava ad Pt_1
NE dimostrare il reale consumo di energia sottratta.
La tesi difensiva della non può essere accolta. Pt_1
L'onere della prova è disciplinato dall'art. 2697 c.c., che dispone quanto segue: “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l'eccezione si fonda”.
Dalla lettura del primo comma dell'articolo emerge l'opportunità di interpretare la norma in
Proc. n. 281/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo in senso pro-
cessuale, affermando che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento del-
la decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specifica-
mente contestati dalla parte costituita”.
Dall'interpretazione congiunta delle due norme si ricava che il giudice non può formare il pro-
prio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né andare da solo alla ri-
cerca di prove;
bensì deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti. Contra-
riamente, se le parti intendono portare all'attenzione del giudice un determinato fatto, sono te-
nute a darne prova, perché in linea tendenziale è sulla base delle prove che il giudice deciderà la
causa.
Inteso come regola di giudizio per il giudice, l'onere della prova si articola in maniera tale che,
qualora le prove presentate da una parte non siano idonee a ingenerare nel giudice un solido
convincimento, quest'ultimo non potrà che rigettare la relativa domanda. In altri termini si può
dire che, in tal caso, le prove fornite dalla parte non avranno sortito l'effetto sperato, e questo
perché insufficienti a far acquisire al giudice quel sufficiente grado di certezza necessario per
l'accoglimento della domanda. La regola prevista dall'art. 2697 c.c. appare però del tutto ra-
gionevole, poiché è espressione del c.d. principio di prossimità o vicinanza, in origine utilizzato
dalla giurisprudenza per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che so-
no nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o mo-
dificativi o impeditivi (identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertan-
to, debbono essere provati dalla controparte). Vi è pure chi ha definito tale principio di vicinan-
za una vera e propria deroga al canone di cui all'art. 2697, utile soprattutto a spostare l'onere
della prova nel caso in cui sia necessario provare un fatto negativo. Ondivaga è stata sul punto
la Corte di Cassazione: in un primo momento ha affermato che l'onere probatorio non subisce
Proc. n. 281/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. deroga neppure quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; e ciò ammettendo, in un'ottica di sem-
plificazione del compito probatorio, che in tal caso la relativa prova possa essere data mediante
dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali
possa desumersi il fatto negativo. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che rica-
deva su parte attrice l'onere di provare che il calcolo fatto da NE (necessariamente in modo
presuntivo) non corrispondesse al reale consumo, producendo a questo Giudicante la prova di
fatti “positivi” contrari alle conclusioni a cui è giunta NE. Ed, infatti, seguendo questa logica
la difesa della ha prodotta documentazione con la quale intendeva provare che la stessa Pt_1
ha occupato lo spazio pubblico di Piazza dei Caduti di Nassiriya solo per 39 giorni, ed in mo-
do saltuario. Ciononostante le prove fornite dall'attrice non sono state in grado di convincere
questo giudicante, né sul fatto che la abbia occupato quel luogo solo per 39 giorni, né che Pt_1
la abbia iniziato l'attività solo nel 2014. In primo luogo perché le richieste di autoriz- Pt_1
zazione prodotte non provano la data di inizio dell'attività di vendita come ambulante che do-
veva essere provata con altra specifica documentazione (come l'apertura della partita iva,
l'iscrizione alla Camera di Commercio o la comunicazione di avvio dell'attività). In secondo
luogo perché è provato che la occupasse il suolo pubblico anche in giorni diversi da quelli Pt_1
per i quali presentava richiesta di autorizzazione (tant'è che per il giorno dell'accertamento –
8.12.2016 – non risulta alcuna autorizzazione, né richiesta).
In assenza di elementi “positivi” in grado di mettere in discussione la ricostruzione consumi fat-
ta da NE, deve concludersi per un rigetto della domanda di parte attrice.”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione chiedendone la riforma con tre motivi di impugnazione.
Si è costituita resistendo al gravame e chieden- Controparte_1
done il rigetto e in ogni caso riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazio-
Proc. n. 281/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ne passiva.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare si rileva che l'appellante non ha riproposto la doman-
da di risarcimento per cui deve intendersi abbandonata.
Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione, e ri- Controparte_1
proposta in appello.
Sostiene l'appellata che l'attrice avrebbe dovuto rivolgere l'azione nei confronti della società di distribuzione ma appare fin troppo evidente che l'accertamento negativo del credito non può che essere proposta nei confronti di chi, nella spe-
cie , si assume titolare del credito. Controparte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio dell'onere del-
la prova, previsto per i giudizi di accertamento negativo del credito, che secondo autorevole giurisprudenza sarebbe a carico del titolare della pretesa creditoria.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'errore cui sarebbe incappato il giudi-
ce nel richiamare le istruzioni operative 53/2012 non richiamate da nessuna delle
Cont parti in giudizio laddove invece aveva richiamato la delibera Arera
654/2015, da essa attrice contestata.
Contesta l'erroneità dell'applicazione del criterio del “quantitativo massimo di energia
tecnicamente prelevabile in base alla sezione del cavo” effettuando una ricostruzione sulla base di un utilizzo continuativo per 365 giorni l'anno h/24, non provato e consi-
Proc. n. 281/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. derando che al momento della verifica si accertava un consumo di soli 1,3 kw/h.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incappato il giu-
dice di prime cure nel non aver accolto la domanda subordinata di accertamento del minor importo dovuto dall'attrice. Lamenta che il giudice non avrebbe valu-
tato affatto il certificato di attribuzione di partita iva, presente in atti, e avrebbe mal valutato la documentazione autorizzativa, sempre in atti, dalla quale emerge-
va l'attività non continuativa di ambulante (all'uopo richiama le stesse considera-
zioni dell'atto di citazione sui periodi di attività complessiva). A questo ultimo proposito evidenzia che: “è irragionevole desumere l'irrilevanza probatoria della predetta
documentazione dal fatto che un solo giorno di attività sia stato svolto senza autorizzazione da
parte del (cfr. appello). Parte_2
I motivi di appello esaminabili congiuntamente sono fondati in parte qua.
È incontestato l'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, come riportato in fatto.
Ciò detto è del tutto irragionevole ritenere, come vorrebbe l'appellante, che l'allaccio sia stato frutto di un caso isolato atteso che per eseguirlo è occorsa senz'altro tecnica e perizia e peraltro nulla ha provato la in ordine al pa- Pt_1
ventato guasto del generatore elettrico. Né dal verbale di accertamento risulta una dichiarazione o spiegazione in tal senso da parte dell'attrice né ivi si fa alcuna menzione della presenza stessa del generatore.
Al fine di accertare il periodo di allaccio abusivo, occorre rifarsi al cd principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere della prova riguardo a un deter-
minato fatto dovrebbe ricadere sul soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori che occorrono alla sua dimostrazione. Nella fattispecie infatti la con-
venuta non aveva mezzi o strumenti per provare il periodo di inizio dell'allaccio
Proc. n. 281/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. abusivo, e perciò incombeva su parte attrice, in quanto nella sua disponibilità, of-
frire elementi di prova atti a delimitare il periodo dell'allaccio abusivo, per esem-
pio dimostrando che il camioncino era normalmente alimentato da un generato-
re, ma a tale onere l'attrice non ha assolto sicché il criterio utilizzato da
[...]
di retroagire l'allaccio è corretto, tuttavia nei limiti temporali che si CP_5
spiegherà più in avanti.
Non può essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo il quale la circostan-
za per cui l'8 dicembre 2016 (data dell'accertamento dei Carabinieri) ella era sprovvista di autorizzazione, non possa di per sé invalidare l'intera certificazione autorizzativa, dalla quale risulta il lavoro saltuario. Infatti, in base alla documen-
tazione autorizzativa, in atti al fascicolo dell'attrice, risulta che questa per tutto il
2016 non era munita di nessuna autorizzazione in piazza Nassiriya;
ne consegue che verosimilmente l'occupazione abusiva del suolo pubblico dell'8 dicembre
2016 non era stato un caso isolato. Né l'attrice si è affatto premurata, anche in soli termini di allegazione, di spiegare il motivo per cui ella si trovava ad occupa-
re abusivamente il suolo pubblico nella data dell'accertamento. Ergo il giudice ha correttamente valutato, sulla base di una tale gravissima circostanza, che le auto-
rizzazioni non fossero sufficienti a provare gli assunti dell'attrice.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, si può ritenere che l'attrice ha dimostrato che la sua attività ha avuto inizio nell'agosto del 2014,
producendo certificato di attribuzione di partita iva del 01/08/2014, non consi-
derato dal Tribunale. Né vi sono elementi contrari per ritenere che l'attività della fosse iniziata prima con diversa partita iva o che, peggio, venisse esercitata Pt_1
abusivamente. Sicché il calcolo dei consumi effettuato da E-Distribuzione, re-
Proc. n. 281/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. troagendo al dicembre 2011, come risulta dalla fattura in oggetto, non è condivi-
sibile: esso va senz'altro ricondotto al 01/08/2014.
Quanto ai criteri di ricostruzione, correttamente E-Distribuzione ha utilizzato,
per analogia (non si tratta infatti di regolare utenza), i criteri di cui alla delibera
Arera 564/2015, previsti in caso di ricostruzione dei dati di misura, come allegato
Cont da in comparsa di costituzione e non contestato dall'attrice né all'udienza successiva alla costituzione né nelle note ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ..
Tuttavia si deve dissentire in ordine al criterio di ricostruzione della “potenza tecni-
camente prelevabile dalla sezione di cavo” (cfr. nota di E-Distribuzione in atti) abusi-
vamente collegato alla rete e all'attribuzione dei consumi per 365 gg h/24 (cfr.
fattura e tabella di ricostruzione di E-Distribuzione in atti).
Infatti tale ricostruzione, pur fondato sull'imposto criterio di quantificazione,
non può essere condiviso in quanto non è ragionevole stimare nella misura mas-
sima costante considerato che l'attività ambulante della non possa per sua Pt_1
natura essere costantemente in atto 365 gg per 24 ore consecutive (devono infatti considerarsi periodi di riposo e/o di lavoro minore). A ciò aggiungasi che dagli atti risulta che la esercitasse la sua attività anche in vie o piazze diverse da Pt_1
quella in cui è stato eseguito l'accertamento (cfr. autorizzazioni in atti), né vi so-
no elementi per sostenere che ella stazionasse in ogni caso presso la Piazza Nas-
siriya in quanto ciò non sarebbe logico.
Per tutte queste considerazioni e per l'esclusione dal conteggio degli anni dal
08/12/2011 al 01/08/2014, il danno patito dalla convenuta in termini di sottra-
zione di energia deve essere decurtato;
appare equo, in applicazione dell'art. 1226
cod. civ., ridurre la somma domandata da Controparte_6
Proc. n. 281/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e quindi in € 5.950,86, cui aggiungere gli interessi legali dalla data di scadenza del-
la fattura al soddisfo.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
La valutazione complessiva del giudizio, dal quale risulta che l'attrice, pur par-
zialmente vittoriosa in giudizio, nella fase precedente lo stesso non ha fornito a
E-Distribuzione la richiesta documentazione, fra cui la certificazione di inizio at-
Cont tività, atta a rideterminare i consumi in maniera diversa (cfr. lettera di del
23/06/2018 e comparsa di costituzione di non contestate) im- Controparte_7
pone la condanna dell'appellata al pagamento di solo ⅓ delle spese di lite in fa-
vore dell'appellante con compensazione dei restanti ⅔.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto in riforma della sentenza accoglie in parte qua la domanda dell'attrice riducendo la somma richie-
sta da con la fattura n. 75576192752218A del Controparte_1
14/02/2017 da € 11.901,72 ad € 5.950,86 oltre accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di ⅓ delle spese del doppio grado che liquida per intero quanto al primo Pt_1
in € 1.882,00 di cui € 264,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15%, e quanto al secondo in € 2.271,50 di cui € 382,50 per spese borsuali oltre IVA,
CAP e RF al 15%, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Dario Walter Zap-
patore dichiaratosi anticipatario e compensa i restanti ⅔ del doppio grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 281/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 281 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Dario Walter Zappatore, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pt.t rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Inguscio, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Proc. n. 281/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Tribunale di Lecce, per sentire accertare non Controparte_1
dovuta la somma di € 11.901,72 richiesta con la fattura del 14/02/2017 ovvero in subordine una somma inferiore, oltre al risarcimento dei danni per condotta scorretta.
Deduceva che ella esercitava attività di ambulante, nel settore della vendita di prodotti alimentari, e che in data 08/12/2016, mentre si trovava in piazza dei
Caduti di Nassiriya in Collepasso, i Carabinieri eseguivano un sopralluogo presso la sua attività, e riscontravano un allaccio non autorizzato alla rete elettrica pub-
blica che alimentava il suo camioncino.
, mesi dopo, emetteva la fattura del 14/02/2017 Controparte_1
dell'importo di € 11.901,72 a titolo di ricostruzione consumi nel quinquennio precedente (2016-2011).
Contestava il criterio adottato per la ricostruzione dei consumi specificando: a) di avere lavorato saltuariamente (all'uopo allegava autorizzazioni del Comune di
Collepasso presso piazza Dabormina nel 2014, Piazza Nassiriya e via Regina
Elena e via Dante nel 2015, Piazza Nassiriya nel 2018) e di non avere richiesto autorizzazioni nel 2016 e nel 2017 tant'è che risultava che essa aveva lavorato presso piazza Nassiriya solo per 39 giorni nel 2015; b) di avere iniziato a svolgere l'attività di ambulante solo a far data dal 2014 (all'uopo allegava certificato di at-
tribuzione di partita iva); e che l'allaccio abusivo era stato un fatto isolato, giusti-
ficato dal guasto del generatore elettrico.
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione a Controparte_2
favore di E-Distribuzione SpA e in ogni caso contestava la domanda nel merito.
La causa istruita unicamente a mezzo produzione documentale veniva decisa con
Proc. n. 281/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sentenza n. 2747/2021 pubblicata in data 12/12/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce rigettava la domanda, in quanto sprovvista di prova, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Si riporta la motivazione del Tribunale:
“parte attrice non contesta che in data 08.12.2016 tecnici di NE Distribuzione accertarono
un prelievo fraudolento di energia elettrica attraverso un allaccio diretto alla rete, di un camion-
cino da lei usato per la vendita ambulante nel Comune di Collepasso, in piazza Caduti di
Nassiriya. Ciò che, invero, contesta sono solo i valori utilizzati da NE per ricostruire i con-
sumi, a suo dire, di molto superiori rispetto a quelli reali.
Ciò detto occorre fare le considerazioni che seguono. Assodato che la in data 8.12.2016 ha Pt_1
perpetrato un furto ai danni di NE, occorre chiedersi chi aveva l'onere di provare i consumi da
addebitare alla odierna attrice. Secondo l'unico modo per ricostruire i consumi è CP_3
quello di fare ricorso ad un calcolo presuntivo applicando il criterio della cd. “Potenza tecnicamente
prelevabile” come previsto dall'Istruzione Operativa n. 53/2012 di NE in caso di accertamen-
to di prelievi irregolari;
e ciò in considerazione del fatto che trattandosi di un prelievo fraudolen-
to, e quindi occulto, NE non avrebbe alcun elemento per “misurare” il reale furto di energia.
La difesa della sostiene invece, che secondo il riparto dell'onere probatorio, spettava ad Pt_1
NE dimostrare il reale consumo di energia sottratta.
La tesi difensiva della non può essere accolta. Pt_1
L'onere della prova è disciplinato dall'art. 2697 c.c., che dispone quanto segue: “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l'eccezione si fonda”.
Dalla lettura del primo comma dell'articolo emerge l'opportunità di interpretare la norma in
Proc. n. 281/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo in senso pro-
cessuale, affermando che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento del-
la decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specifica-
mente contestati dalla parte costituita”.
Dall'interpretazione congiunta delle due norme si ricava che il giudice non può formare il pro-
prio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né andare da solo alla ri-
cerca di prove;
bensì deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti. Contra-
riamente, se le parti intendono portare all'attenzione del giudice un determinato fatto, sono te-
nute a darne prova, perché in linea tendenziale è sulla base delle prove che il giudice deciderà la
causa.
Inteso come regola di giudizio per il giudice, l'onere della prova si articola in maniera tale che,
qualora le prove presentate da una parte non siano idonee a ingenerare nel giudice un solido
convincimento, quest'ultimo non potrà che rigettare la relativa domanda. In altri termini si può
dire che, in tal caso, le prove fornite dalla parte non avranno sortito l'effetto sperato, e questo
perché insufficienti a far acquisire al giudice quel sufficiente grado di certezza necessario per
l'accoglimento della domanda. La regola prevista dall'art. 2697 c.c. appare però del tutto ra-
gionevole, poiché è espressione del c.d. principio di prossimità o vicinanza, in origine utilizzato
dalla giurisprudenza per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che so-
no nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o mo-
dificativi o impeditivi (identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertan-
to, debbono essere provati dalla controparte). Vi è pure chi ha definito tale principio di vicinan-
za una vera e propria deroga al canone di cui all'art. 2697, utile soprattutto a spostare l'onere
della prova nel caso in cui sia necessario provare un fatto negativo. Ondivaga è stata sul punto
la Corte di Cassazione: in un primo momento ha affermato che l'onere probatorio non subisce
Proc. n. 281/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. deroga neppure quando abbia ad oggetto “fatti negativi”; e ciò ammettendo, in un'ottica di sem-
plificazione del compito probatorio, che in tal caso la relativa prova possa essere data mediante
dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali
possa desumersi il fatto negativo. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che rica-
deva su parte attrice l'onere di provare che il calcolo fatto da NE (necessariamente in modo
presuntivo) non corrispondesse al reale consumo, producendo a questo Giudicante la prova di
fatti “positivi” contrari alle conclusioni a cui è giunta NE. Ed, infatti, seguendo questa logica
la difesa della ha prodotta documentazione con la quale intendeva provare che la stessa Pt_1
ha occupato lo spazio pubblico di Piazza dei Caduti di Nassiriya solo per 39 giorni, ed in mo-
do saltuario. Ciononostante le prove fornite dall'attrice non sono state in grado di convincere
questo giudicante, né sul fatto che la abbia occupato quel luogo solo per 39 giorni, né che Pt_1
la abbia iniziato l'attività solo nel 2014. In primo luogo perché le richieste di autoriz- Pt_1
zazione prodotte non provano la data di inizio dell'attività di vendita come ambulante che do-
veva essere provata con altra specifica documentazione (come l'apertura della partita iva,
l'iscrizione alla Camera di Commercio o la comunicazione di avvio dell'attività). In secondo
luogo perché è provato che la occupasse il suolo pubblico anche in giorni diversi da quelli Pt_1
per i quali presentava richiesta di autorizzazione (tant'è che per il giorno dell'accertamento –
8.12.2016 – non risulta alcuna autorizzazione, né richiesta).
In assenza di elementi “positivi” in grado di mettere in discussione la ricostruzione consumi fat-
ta da NE, deve concludersi per un rigetto della domanda di parte attrice.”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione chiedendone la riforma con tre motivi di impugnazione.
Si è costituita resistendo al gravame e chieden- Controparte_1
done il rigetto e in ogni caso riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazio-
Proc. n. 281/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ne passiva.
All'udienza Collegiale del 10 gennaio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare si rileva che l'appellante non ha riproposto la doman-
da di risarcimento per cui deve intendersi abbandonata.
Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione, e ri- Controparte_1
proposta in appello.
Sostiene l'appellata che l'attrice avrebbe dovuto rivolgere l'azione nei confronti della società di distribuzione ma appare fin troppo evidente che l'accertamento negativo del credito non può che essere proposta nei confronti di chi, nella spe-
cie , si assume titolare del credito. Controparte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio dell'onere del-
la prova, previsto per i giudizi di accertamento negativo del credito, che secondo autorevole giurisprudenza sarebbe a carico del titolare della pretesa creditoria.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'errore cui sarebbe incappato il giudi-
ce nel richiamare le istruzioni operative 53/2012 non richiamate da nessuna delle
Cont parti in giudizio laddove invece aveva richiamato la delibera Arera
654/2015, da essa attrice contestata.
Contesta l'erroneità dell'applicazione del criterio del “quantitativo massimo di energia
tecnicamente prelevabile in base alla sezione del cavo” effettuando una ricostruzione sulla base di un utilizzo continuativo per 365 giorni l'anno h/24, non provato e consi-
Proc. n. 281/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. derando che al momento della verifica si accertava un consumo di soli 1,3 kw/h.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incappato il giu-
dice di prime cure nel non aver accolto la domanda subordinata di accertamento del minor importo dovuto dall'attrice. Lamenta che il giudice non avrebbe valu-
tato affatto il certificato di attribuzione di partita iva, presente in atti, e avrebbe mal valutato la documentazione autorizzativa, sempre in atti, dalla quale emerge-
va l'attività non continuativa di ambulante (all'uopo richiama le stesse considera-
zioni dell'atto di citazione sui periodi di attività complessiva). A questo ultimo proposito evidenzia che: “è irragionevole desumere l'irrilevanza probatoria della predetta
documentazione dal fatto che un solo giorno di attività sia stato svolto senza autorizzazione da
parte del (cfr. appello). Parte_2
I motivi di appello esaminabili congiuntamente sono fondati in parte qua.
È incontestato l'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, come riportato in fatto.
Ciò detto è del tutto irragionevole ritenere, come vorrebbe l'appellante, che l'allaccio sia stato frutto di un caso isolato atteso che per eseguirlo è occorsa senz'altro tecnica e perizia e peraltro nulla ha provato la in ordine al pa- Pt_1
ventato guasto del generatore elettrico. Né dal verbale di accertamento risulta una dichiarazione o spiegazione in tal senso da parte dell'attrice né ivi si fa alcuna menzione della presenza stessa del generatore.
Al fine di accertare il periodo di allaccio abusivo, occorre rifarsi al cd principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere della prova riguardo a un deter-
minato fatto dovrebbe ricadere sul soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori che occorrono alla sua dimostrazione. Nella fattispecie infatti la con-
venuta non aveva mezzi o strumenti per provare il periodo di inizio dell'allaccio
Proc. n. 281/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. abusivo, e perciò incombeva su parte attrice, in quanto nella sua disponibilità, of-
frire elementi di prova atti a delimitare il periodo dell'allaccio abusivo, per esem-
pio dimostrando che il camioncino era normalmente alimentato da un generato-
re, ma a tale onere l'attrice non ha assolto sicché il criterio utilizzato da
[...]
di retroagire l'allaccio è corretto, tuttavia nei limiti temporali che si CP_5
spiegherà più in avanti.
Non può essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo il quale la circostan-
za per cui l'8 dicembre 2016 (data dell'accertamento dei Carabinieri) ella era sprovvista di autorizzazione, non possa di per sé invalidare l'intera certificazione autorizzativa, dalla quale risulta il lavoro saltuario. Infatti, in base alla documen-
tazione autorizzativa, in atti al fascicolo dell'attrice, risulta che questa per tutto il
2016 non era munita di nessuna autorizzazione in piazza Nassiriya;
ne consegue che verosimilmente l'occupazione abusiva del suolo pubblico dell'8 dicembre
2016 non era stato un caso isolato. Né l'attrice si è affatto premurata, anche in soli termini di allegazione, di spiegare il motivo per cui ella si trovava ad occupa-
re abusivamente il suolo pubblico nella data dell'accertamento. Ergo il giudice ha correttamente valutato, sulla base di una tale gravissima circostanza, che le auto-
rizzazioni non fossero sufficienti a provare gli assunti dell'attrice.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, si può ritenere che l'attrice ha dimostrato che la sua attività ha avuto inizio nell'agosto del 2014,
producendo certificato di attribuzione di partita iva del 01/08/2014, non consi-
derato dal Tribunale. Né vi sono elementi contrari per ritenere che l'attività della fosse iniziata prima con diversa partita iva o che, peggio, venisse esercitata Pt_1
abusivamente. Sicché il calcolo dei consumi effettuato da E-Distribuzione, re-
Proc. n. 281/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. troagendo al dicembre 2011, come risulta dalla fattura in oggetto, non è condivi-
sibile: esso va senz'altro ricondotto al 01/08/2014.
Quanto ai criteri di ricostruzione, correttamente E-Distribuzione ha utilizzato,
per analogia (non si tratta infatti di regolare utenza), i criteri di cui alla delibera
Arera 564/2015, previsti in caso di ricostruzione dei dati di misura, come allegato
Cont da in comparsa di costituzione e non contestato dall'attrice né all'udienza successiva alla costituzione né nelle note ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ..
Tuttavia si deve dissentire in ordine al criterio di ricostruzione della “potenza tecni-
camente prelevabile dalla sezione di cavo” (cfr. nota di E-Distribuzione in atti) abusi-
vamente collegato alla rete e all'attribuzione dei consumi per 365 gg h/24 (cfr.
fattura e tabella di ricostruzione di E-Distribuzione in atti).
Infatti tale ricostruzione, pur fondato sull'imposto criterio di quantificazione,
non può essere condiviso in quanto non è ragionevole stimare nella misura mas-
sima costante considerato che l'attività ambulante della non possa per sua Pt_1
natura essere costantemente in atto 365 gg per 24 ore consecutive (devono infatti considerarsi periodi di riposo e/o di lavoro minore). A ciò aggiungasi che dagli atti risulta che la esercitasse la sua attività anche in vie o piazze diverse da Pt_1
quella in cui è stato eseguito l'accertamento (cfr. autorizzazioni in atti), né vi so-
no elementi per sostenere che ella stazionasse in ogni caso presso la Piazza Nas-
siriya in quanto ciò non sarebbe logico.
Per tutte queste considerazioni e per l'esclusione dal conteggio degli anni dal
08/12/2011 al 01/08/2014, il danno patito dalla convenuta in termini di sottra-
zione di energia deve essere decurtato;
appare equo, in applicazione dell'art. 1226
cod. civ., ridurre la somma domandata da Controparte_6
Proc. n. 281/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e quindi in € 5.950,86, cui aggiungere gli interessi legali dalla data di scadenza del-
la fattura al soddisfo.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
La valutazione complessiva del giudizio, dal quale risulta che l'attrice, pur par-
zialmente vittoriosa in giudizio, nella fase precedente lo stesso non ha fornito a
E-Distribuzione la richiesta documentazione, fra cui la certificazione di inizio at-
Cont tività, atta a rideterminare i consumi in maniera diversa (cfr. lettera di del
23/06/2018 e comparsa di costituzione di non contestate) im- Controparte_7
pone la condanna dell'appellata al pagamento di solo ⅓ delle spese di lite in fa-
vore dell'appellante con compensazione dei restanti ⅔.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto in riforma della sentenza accoglie in parte qua la domanda dell'attrice riducendo la somma richie-
sta da con la fattura n. 75576192752218A del Controparte_1
14/02/2017 da € 11.901,72 ad € 5.950,86 oltre accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di ⅓ delle spese del doppio grado che liquida per intero quanto al primo Pt_1
in € 1.882,00 di cui € 264,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15%, e quanto al secondo in € 2.271,50 di cui € 382,50 per spese borsuali oltre IVA,
CAP e RF al 15%, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Dario Walter Zap-
patore dichiaratosi anticipatario e compensa i restanti ⅔ del doppio grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 281/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.