TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2024
Udienza “cartolare” del 28-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 55/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca
n. 737/2023, pubblicata in data 11.11.2023, promossa da:
(C.F. ), in persona del Direttore in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4,
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Emanuele Fusi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Capannori, Via di Sottomonte n.1, loc. Guamo, come da procura in calce al ricorso del primo grado,
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Si chiede, dunque, che sia dichiarata l'estinzione a spese compensate del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adito voglia dichiarare estinto il procedimento ex art. 21 de DL Milleproroghe”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 06220226000238701000, relativo all'elenco n. 22030001 trasmesso in data 4.3.2022 dal ai sensi dell'art.
4-sexies, comma 3, del D.L. n. 44/2021 Controparte_2
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021), notificatole dall' Controparte_3
, con il quale veniva irrogata la sanzione di €. 100,00 per aver violato l'obbligo
[...]
vaccinale di cui all'art. 4 quater del D.L. 44/2021 in quanto alla data del 15.6.22 non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario. Contestava, preliminarmente, la mancata notifica dell'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 4 sexies c. 4 e 5 DL 44/2021 e la decadenza dalla pretesa pecuniaria per il superamento dei termini previsti dall'art. 4 sexies, comma 6, D.L. 44/2021; nel merito lamentava l'illegittimità della sanzione.
L' , costituendosi in giudizio, contestava puntualmente quanto Parte_1
dedotto in fatto e in diritto da parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. n. 737/2023, pubblicata in data 11.11.2023, il Giudice di Pace di Lucca, ritenendo illegittima l'emissione dell'avviso opposto per insussistente o, comunque, non provata notifica dell'avviso di avvio del procedimento, accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento amministrativo opposto. Nonostante l'accoglimento del primo motivo di opposizione, il Giudice procedeva a ulteriore analisi, entrando nel merito della contestazione.
L' impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con un primo motivo d'impugnazione l'appellante censurava la sentenza per l'errata dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Con un secondo motivo d'appello contestava la violazione degli artt. 32 e 112 Cost. per aver il
Giudice ritenuto che l'obbligo vaccinale imposto dalla legge fosse un onere.
Infine, con un terzo motivo d'impugnazione lamentava la violazione dell'art. 4 della Legge
689/1981 per travisamento dei fatti e assenza di motivazione nella sentenza.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo la nullità del ricorso, contestando le deduzioni di controparte e sostenendo la correttezza della sentenza di prime cure.
All'udienza del 5.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione e rilevato, altresì, che ex D.L.
162/22 conv. in L. 199 del 30.12.2022 e successive modifiche i termini di pagamento delle sanzioni sono sospesi fino al 31-12-2024, veniva fissata per discussione l'udienza del 28.4.2025, con termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: “Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza”: “
4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Parte_1
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il presente giudizio rientra tra quelli aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale;
come tale, in forza di quanto previsto dal decreto-legge 27 dicembre 2024,
n. 202, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2025, n. 15 (“Milleproroghe”), deve esser dichiarato estinto di diritto a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara estinto di diritto il processo e compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice
Giacomo Lucente