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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2077/ 2024
TRA
nato a [...] il Parte_1
10/04/1963 rappresentato e difeso dall'avv. RENINO CIRO presso il cui studio elettivamente domicilia in Corso Garibaldi, 179 80055 Portici
Ricorrente
E
, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to FIGURELLI TERESA con il quale elettivamente domicilia in VIA DEGLI SCIPIONI, 191 00100
ROMA
NONCHE'
1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Rossella Del Sarto, elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere dato che l' ha provveduto allo sgravio CP_2
In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali , il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In base al criterio sopra esposto, in considerazione della data dello sgravio, le spese debbono essere poste a carico del resistente . CP_2
Le spese devono essere compensate nei confronti dell'altro resistente che non appare essere responsabile dell'emanazione dell'atto impugnato
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le CP_2 stesse in complessivi € 1070,00 oltre spese generali al 15% e oneri
2 di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione, compensando le spese fra le altre parti;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c
Torre Annunziata, 26/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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