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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11789/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11789/2022, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luca Perugini, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Manerbio (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fogliata, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
“CONCLUSIONI
(come da udienza cartolare del 19.4.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis e con il favore delle spese, confermare la sentenza non definitiva n. 1709 pubblicata il 6/7/2023, e per l'effetto confermare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RN (BS) il giorno
30.9.2000 tra (c.f. ), e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1 [...]
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RN al n. 26, C.F._4 parte II, serie A anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Confermare altresì la revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre Per_1
disposta con ordinanza del 17/2/2023, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (18/10/2022) o in subordine dalla data della predetta ordinanza”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale e di merito:
1) confermate la sentenza non definitiva n. 1709 pubblicata il 6/7/2023 e per l'effetto confermare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in RN in data 30/9/2000 con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile del predetto comune di annotazione dell'emananda sentenza;
2) porre a carico del ricorrente, signor , l'obbligo di contribuire nel Parte_1
mantenimento della moglie con la corresponsione alla stessa, a titolo di assegno CP_1 divorzile, della somma mensile di € 300,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
In via istruttoria: anche ai soli fini della impugnazione dell'emananda sentenza si insiste nella ammissione di tutti i capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze legali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a RN (BS) il 30.9.2000, trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 26, parte II, serie A, anno 2000, unione dalla quale è nato, il 15.5.2002, il figlio . Per_1
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 6.10.2016, dopo l'udienza presidenziale del 27.9.2016, che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne e convivente con la madre, pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e non aveva previsto alcun reciproco assegno di mantenimento fra i coniugi.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio, con revoca del contributo al mantenimento del figlio, ormai regolarmente impiegato, e in considerazione dell'aumento delle spese a suo carico a seguito della stipula di un mutuo per l'acquisto di un'abitazione e della nascita, nel 2017, di un secondo figlio da una nuova relazione, affetto da un ritardo globale dello sviluppo, e senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della moglie.
All'udienza presidenziale del 17.2.2023 compariva che aderiva alla domanda CP_1
relativa alla cessazione dello status coniugale, ma si opponeva alla revoca del contributo al mantenimento del figlio (opposizione poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio) e chiedeva un assegno divorzile in proprio favore di € 300,00 mensili. Ella denunciava, infatti, la sussistenza di uno squilibrio reddituale fra se stessa, commessa part time, e il marito, operaio metalmeccanico, causata dall'inadempimento del agli impegni economici assunti in sede di separazione e Pt_1
dal fatto che ella era rimasta assente dal mondo del lavoro per tre anni, dal 2003 al 2006, in concomitanza con la nascita e la prima infanzia del figlio per occuparsi della famiglia. Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, l'assegno di mantenimento in favore del figlio , posto a carico del padre in sede di separazione, veniva revocato a far Per_1
data da allora.
Con sentenza non definitiva n. 1709/2023, pubblicata in data 6.7.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 19.4.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data della notifica dell'ordinanza, avvenuta il 22.4.2024.
*** 1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1709/2023, pubblicata in data 6.7.2023, pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2. Sulla revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del padre Per_1
Deve confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto a carico del Per_1
padre in sede di separazione perché è emerso pacificamente che egli era economicamente autosufficiente fin dalla data di introduzione del presente giudizio, tanto che l'opposizione della resistente sul punto è venuta meno in corso di causa: egli, infatti, lavora per la Ve.R.Co S.r.l., presso la quale è stato assunto dal giorno 11.4.2022, e anche in precedenza lavorava, seppure presso un diverso datore, la (come ammesso dalla stessa resistente in sede di udienza Parte_2 presidenziale). L'assegno, pertanto, dovrà essere revocato sin dalla data in cui è stata formulata la relativa domanda da parte del ricorrente, ossia dal 18.10.2022, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 898/1970 (così come modificata dal D. Lgs. 164/2024),
l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, l'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa ed assistenziale. La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ove il predetto squilibrio manchi, o sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno.
Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare
(art. 144 comma 1 c.c.): si pensi, ad esempio, ai casi in cui un coniuge, in accordo con l'altro, durante il matrimonio, non abbia lavorato, o abbia lavorato part-time, o, ancora, abbia lavorato a tempo pieno, rinunciando, però, ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole.
La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e per presunzioni.
Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchino l'allegazione e la prova della perdita di
“precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 29920/2022).
Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il Giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e “comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad esempio, con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. civ. n. 23318/2021).
Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il Giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.
In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. Cass. civ. n. 38362/2021).
Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale.
L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. civ. n. 5055/2021).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi esiste una disparità di reddito modesta.
Il ricorrente, infatti, in qualità di operaio metalmeccanico impiegato a tempo pieno, ha percepito un reddito netto mensile di € 2.382,00 nel 2021, di € 2.344,50 nel 2020, e di € 2.547,00 nel 2019, e, pur lamentando un peggioramento della propria retribuzione a seguito di periodi di riduzione/sospensione imposti dal datore di lavoro, non ne ha dato prova, non avendo mai depositato in giudizio una dichiarazione dei redditi completa recente o tutte le buste paga del 2022 e del 2023, ma solo buste paga isolate (quattro del 2022 e una del 2023), mentre la resistente, in qualità di commessa impiegata a tempo parziale, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.271,25 nel 2019, di € 1.185,00 nel 2020, e di € 1.203,00 nel 2021.
Entrambe le parti hanno la proprietà della casa in cui abitano, ma il ricorrente deve ancora pagare il mutuo contratto per acquistarla, la cui rata mensile, pari ad € 790,71 nel mese di ottobre 2022 (cfr. doc. n. 14 del fascicolo del ricorrente), è aumentata ad € 971,38 nel maggio 2023 (cfr. doc. n. 22 del fascicolo del ricorrente), mentre la resistente ha cessato il pagamento del proprio mutuo (cfr. doc. n.
10 del fascicolo della resistente). Entrambe le parti sono proprietarie di un'auto, ma la resistente ha chiesto ed ottenuto un finanziamento per acquistarla, la cui rata mensile è pari ad € 267,00, in scadenza al 5.7.2027 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo della resistente).
Il reddito netto mensile a disposizione del ricorrente, quindi, è pari ad € 1.450,00 circa, mentre quello della resistente è pari ad € 953,00 circa.
Il ricorrente, tuttavia, dopo la separazione dalla moglie, ha avuto un altro figlio, che ha solo sette anni e verso il quale ha un dovere di mantenimento, mentre la resistente vive assieme ad un figlio,
, ormai economicamente autosufficiente e che può aiutarla nelle spese correnti, inoltre ha Per_1
un lavoro part time che, allo stato attuale, non può più essere giustificato dall'esigenza di accudire la prole e che ben potrebbe essere trasformato in full time: la resistente, del resto, non ha dato prova
(e l'onere sarebbe stato a suo carico in quanto relativo ai fatti costitutivi della sua domanda) di aver chiesto tale trasformazione e di aver ricevuto domanda negativa, né che l'attuale orario lavorativo sia irreversibile, essendo ella, nata nel 1974, ancora piuttosto giovane da un punto di vista lavorativo.
Pertanto, la modesta disparità reddituale esistente fra le parti potrebbe essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente.
La domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente deve, quindi, essere rigettata.
4. Sulle richieste istruttorie reiterate dalla parte resistente
Debbono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni alla luce delle stesse valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore con ordinanza del
24.1.2024, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate in favore del ricorrente come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DÀ ATTO dell'avvenuta pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e a RN (BS) il Parte_1 CP_1 30.9.2000 con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 1709/2023, pubblicata in data
6.7.2023;
2) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del ricorrente, Per_1
, in sede di separazione, a far data dal deposito del ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio, avvenuto il 18.10.2022;
3) RIGETTA la domanda di attribuzione di un assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) CONDANNA la resistente, , a rimborsare al ricorrente, CP_1 Parte_1
, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.2.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11789/2022, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Luca Perugini, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Manerbio (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fogliata, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
“CONCLUSIONI
(come da udienza cartolare del 19.4.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis e con il favore delle spese, confermare la sentenza non definitiva n. 1709 pubblicata il 6/7/2023, e per l'effetto confermare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RN (BS) il giorno
30.9.2000 tra (c.f. ), e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_3 CP_1 [...]
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RN al n. 26, C.F._4 parte II, serie A anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Confermare altresì la revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre Per_1
disposta con ordinanza del 17/2/2023, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (18/10/2022) o in subordine dalla data della predetta ordinanza”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale e di merito:
1) confermate la sentenza non definitiva n. 1709 pubblicata il 6/7/2023 e per l'effetto confermare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in RN in data 30/9/2000 con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile del predetto comune di annotazione dell'emananda sentenza;
2) porre a carico del ricorrente, signor , l'obbligo di contribuire nel Parte_1
mantenimento della moglie con la corresponsione alla stessa, a titolo di assegno CP_1 divorzile, della somma mensile di € 300,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
In via istruttoria: anche ai soli fini della impugnazione dell'emananda sentenza si insiste nella ammissione di tutti i capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze legali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a RN (BS) il 30.9.2000, trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 26, parte II, serie A, anno 2000, unione dalla quale è nato, il 15.5.2002, il figlio . Per_1
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 6.10.2016, dopo l'udienza presidenziale del 27.9.2016, che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne e convivente con la madre, pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e non aveva previsto alcun reciproco assegno di mantenimento fra i coniugi.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia del divorzio, con revoca del contributo al mantenimento del figlio, ormai regolarmente impiegato, e in considerazione dell'aumento delle spese a suo carico a seguito della stipula di un mutuo per l'acquisto di un'abitazione e della nascita, nel 2017, di un secondo figlio da una nuova relazione, affetto da un ritardo globale dello sviluppo, e senza riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della moglie.
All'udienza presidenziale del 17.2.2023 compariva che aderiva alla domanda CP_1
relativa alla cessazione dello status coniugale, ma si opponeva alla revoca del contributo al mantenimento del figlio (opposizione poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio) e chiedeva un assegno divorzile in proprio favore di € 300,00 mensili. Ella denunciava, infatti, la sussistenza di uno squilibrio reddituale fra se stessa, commessa part time, e il marito, operaio metalmeccanico, causata dall'inadempimento del agli impegni economici assunti in sede di separazione e Pt_1
dal fatto che ella era rimasta assente dal mondo del lavoro per tre anni, dal 2003 al 2006, in concomitanza con la nascita e la prima infanzia del figlio per occuparsi della famiglia. Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, l'assegno di mantenimento in favore del figlio , posto a carico del padre in sede di separazione, veniva revocato a far Per_1
data da allora.
Con sentenza non definitiva n. 1709/2023, pubblicata in data 6.7.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 19.4.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data della notifica dell'ordinanza, avvenuta il 22.4.2024.
*** 1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1709/2023, pubblicata in data 6.7.2023, pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2. Sulla revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del padre Per_1
Deve confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio posto a carico del Per_1
padre in sede di separazione perché è emerso pacificamente che egli era economicamente autosufficiente fin dalla data di introduzione del presente giudizio, tanto che l'opposizione della resistente sul punto è venuta meno in corso di causa: egli, infatti, lavora per la Ve.R.Co S.r.l., presso la quale è stato assunto dal giorno 11.4.2022, e anche in precedenza lavorava, seppure presso un diverso datore, la (come ammesso dalla stessa resistente in sede di udienza Parte_2 presidenziale). L'assegno, pertanto, dovrà essere revocato sin dalla data in cui è stata formulata la relativa domanda da parte del ricorrente, ossia dal 18.10.2022, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 898/1970 (così come modificata dal D. Lgs. 164/2024),
l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, l'assegno divorzile o post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa ed assistenziale. La funzione perequativo-compensativa esclude che l'assegno sia dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Pertanto, il primo accertamento che il giudice deve compiere – mediante l'analisi dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi – ha per oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ove il predetto squilibrio manchi, o sia esiguo e, quindi, trascurabile, l'assegno non può essere riconosciuto. La “non esiguità” dello squilibrio deve essere rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione.
Al contrario, nel caso in cui sussista uno squilibrio non esiguo, il giudice può formulare una prima valutazione – del tutto provvisoria – di spettanza dell'assegno.
Tale valutazione provvisoria deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce del criterio della causa della sperequazione. Affinché l'assegno possa essere riconosciuto occorre che la sperequazione dipenda da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare
(art. 144 comma 1 c.c.): si pensi, ad esempio, ai casi in cui un coniuge, in accordo con l'altro, durante il matrimonio, non abbia lavorato, o abbia lavorato part-time, o, ancora, abbia lavorato a tempo pieno, rinunciando, però, ad occasioni di avanzamento di carriera maggiormente remunerative, ma anche più impegnative, per accudire la prole.
La prova dell'accordo può essere fornita anche attraverso il meccanismo di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e per presunzioni.
Questo secondo accertamento consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, in quanto esso “deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 23583/2022), non essendo sufficiente, per il riconoscimento dell'assegno, la prova dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, ove manchino l'allegazione e la prova della perdita di
“precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia (cfr. Cass. civ. n. 29920/2022).
Affinché sia riconoscibile l'assegno, non occorre poter inferire che, in assenza dell'accordo di indirizzo familiare, le situazioni economiche dei coniugi sarebbero state equivalenti, bensì che la sperequazione sarebbe stata inferiore, per minori redditi del coniuge forte e/o per redditi più elevati di quello debole.
Vi è un'ultima indagine che il Giudice deve compiere al fine di attribuire l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa. Tale indagine si basa sul dettato dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, secondo cui il coniuge ha diritto all'assegno se è privo di mezzi adeguati e “comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”: ecco, quindi, che la sperequazione economica, oltre a dover trovare causa in un accordo di indirizzo della vita familiare, deve aver assunto dimensione e connotati tali da non poter essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente. Così, ad esempio, con riferimento al caso di una moglie che, durante il matrimonio, aveva convertito il lavoro a tempo pieno in uno part-time, la Cassazione ha ritenuto necessario accertare se, anche in relazione all'età della richiedente, detta scelta dovesse considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultima potesse ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. civ. n. 23318/2021).
Al termine dell'iter logico di giudizio appena descritto, il Giudice può giungere alla conclusione positiva di spettanza dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa.
In questo caso, rimane assorbito l'eventuale profilo assistenziale (cfr. Cass. civ. n. 38362/2021).
Se, al contrario, la conclusione è negativa, si apre un capitolo ulteriore, perché l'assegno divorzile potrebbe comunque essere dovuto, ma limitatamente alla sua componente assistenziale.
L'assegno divorzile in funzione assistenziale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. civ. n. 5055/2021).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi esiste una disparità di reddito modesta.
Il ricorrente, infatti, in qualità di operaio metalmeccanico impiegato a tempo pieno, ha percepito un reddito netto mensile di € 2.382,00 nel 2021, di € 2.344,50 nel 2020, e di € 2.547,00 nel 2019, e, pur lamentando un peggioramento della propria retribuzione a seguito di periodi di riduzione/sospensione imposti dal datore di lavoro, non ne ha dato prova, non avendo mai depositato in giudizio una dichiarazione dei redditi completa recente o tutte le buste paga del 2022 e del 2023, ma solo buste paga isolate (quattro del 2022 e una del 2023), mentre la resistente, in qualità di commessa impiegata a tempo parziale, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.271,25 nel 2019, di € 1.185,00 nel 2020, e di € 1.203,00 nel 2021.
Entrambe le parti hanno la proprietà della casa in cui abitano, ma il ricorrente deve ancora pagare il mutuo contratto per acquistarla, la cui rata mensile, pari ad € 790,71 nel mese di ottobre 2022 (cfr. doc. n. 14 del fascicolo del ricorrente), è aumentata ad € 971,38 nel maggio 2023 (cfr. doc. n. 22 del fascicolo del ricorrente), mentre la resistente ha cessato il pagamento del proprio mutuo (cfr. doc. n.
10 del fascicolo della resistente). Entrambe le parti sono proprietarie di un'auto, ma la resistente ha chiesto ed ottenuto un finanziamento per acquistarla, la cui rata mensile è pari ad € 267,00, in scadenza al 5.7.2027 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo della resistente).
Il reddito netto mensile a disposizione del ricorrente, quindi, è pari ad € 1.450,00 circa, mentre quello della resistente è pari ad € 953,00 circa.
Il ricorrente, tuttavia, dopo la separazione dalla moglie, ha avuto un altro figlio, che ha solo sette anni e verso il quale ha un dovere di mantenimento, mentre la resistente vive assieme ad un figlio,
, ormai economicamente autosufficiente e che può aiutarla nelle spese correnti, inoltre ha Per_1
un lavoro part time che, allo stato attuale, non può più essere giustificato dall'esigenza di accudire la prole e che ben potrebbe essere trasformato in full time: la resistente, del resto, non ha dato prova
(e l'onere sarebbe stato a suo carico in quanto relativo ai fatti costitutivi della sua domanda) di aver chiesto tale trasformazione e di aver ricevuto domanda negativa, né che l'attuale orario lavorativo sia irreversibile, essendo ella, nata nel 1974, ancora piuttosto giovane da un punto di vista lavorativo.
Pertanto, la modesta disparità reddituale esistente fra le parti potrebbe essere colmata con un ordinario sforzo di diligenza da parte del coniuge richiedente.
La domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente deve, quindi, essere rigettata.
4. Sulle richieste istruttorie reiterate dalla parte resistente
Debbono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni alla luce delle stesse valutazioni già compiute dal Giudice Istruttore con ordinanza del
24.1.2024, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate in favore del ricorrente come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DÀ ATTO dell'avvenuta pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e a RN (BS) il Parte_1 CP_1 30.9.2000 con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 1709/2023, pubblicata in data
6.7.2023;
2) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del ricorrente, Per_1
, in sede di separazione, a far data dal deposito del ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio, avvenuto il 18.10.2022;
3) RIGETTA la domanda di attribuzione di un assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) CONDANNA la resistente, , a rimborsare al ricorrente, CP_1 Parte_1
, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.2.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni