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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 18.11.2024, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2023 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. C.F._1 fisc. , con domicilio digitale presso il difensore, come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. , tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417
[...] P.IVA_1 bis c.p.c., giusta delega in atti (All. 1), dal dott. Davide Serrao, legalmente domiciliati, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l' Controparte_1
, in Via Cosenza n. 31 –
[...] CP_1
RESISTENTE
nonché contro
Cod. fisc. in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, corrente in Decollatura
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.11.2023, esponeva che in data 8/4/2021, aveva Parte_1 presentato presso l'Istituto scolastico ” di Decollatura, ai sensi del D.M. n. 50 del CP_2
3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 15/12/2005 al 14/12/2006 , successivamente al conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle suddette graduatorie e non in costanza di nomina;
-che, nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico di Istruzione Superiore di
Decollatura, le erano stati riconosciuti punti 9,10 per il profilo di assistente amministrativo e per quello di assistente tecnico e punti 7,10 per quello di collaboratore scolastico, mentre per il servizio civile prestato le erano stati riconosciuti soltanto punti 0,60.
- che il punteggio assegnato, per i differenti profili professionali, era errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché
0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni).
Deduceva, quindi, la violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 52, comma
2, della Costituzione e dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
In particolare, a dire di parte ricorrente, tale modus operandi del determinava una evidente CP_1 disparità di trattamento tra coloro che avevano svolto il servizio militare ( o il servizio civile come nel caso di specie) in costanza di nomina e coloro che lo avevano svolto precedentemente, che non trovava fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.
Parte ricorrente citava al riguardo vari indirizzi giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato in materia, che avevano riconosciuto il punteggio pieno di n.6 punti per ogni anno per il servizio militare o per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina, precisando che occorreva effettuare una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che andava letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs.
297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento di punti sei, per il servizio civile svolto, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall' , valide per il Controparte_3 triennio 2021/2024 e quindi l'attribuzione nelle graduatorie ATA definitive di punti 14,50 (9,10+6-
0,6) per il profilo di assistente amministrativo, di punti 14,50 (9,10+6-0,6) per quello di assistente tecnico e di punti 12,50 (7,10+6-0,6) per il profilo di collaboratore scolastico o dei diversi punteggi ritenuti corretti;
per l'effetto condannare il alla correzione delle Controparte_1 graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA III fascia, per i suddetti profili, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando le motivazioni di segno contrario espresse da giurisprudenza di merito e di legittimità e, da ultimo, i principi enunciati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione N. 22429/2024. A seguito dell'udienza del 18.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Preso atto della sussistenza di pronunce di merito di segno contrario, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso, ex multis, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza depositata il
20.04.2023, nonché da sentenze emesse in identica fattispecie dal Tribunale di Lamezia Terme alle cui condivisibili motivazioni si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Nel precedente giurisprudenziale citato si legge: “(..) in base all'art. 485, comma 7, D. Lgs. 294/94
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. Controparte_1
2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio:
“In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,
Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,
a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto.” (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,50 punti.
D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio di leva al pari di più di 8 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone la lettura della sentenza del Consiglio di
Stato n. 266 del 9.01.2023 in quanto tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021;
Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale a.t.a., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente
- la svolga non in costanza di nomina.”.
Nel medesimo senso possono essere richiamate la sentenza del Tribunale di Ancona del 6.04.2023, la sentenza n. 126/2023 depositata il 18.05.2023 dal Tribunale di Chieti e la recente pronuncia del
Tribunale di Catanzaro n. 598 del giorno 11.07.2023,
4. Tale orientamento è stato, peraltro, da ultimo confermato dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 22429/2024 del giorno 8.8.2024 che ha espressamente stabilito che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
5. La controvertibilità della questione esaminata e la recente pronuncia emessa in sede di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 9.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara