Articolo 5 della Legge 5 giugno 1932, n. 607
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 luglio 1932
Art. 5.

Le somme che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare, ai sensi dell'art. 3, verranno accreditate in un apposito conto corrente da istituirsi presso la Cassa stessa, a cui viene affidato il servizio di cassa del Consorzio.
Per la tenuta di tale conto corrente valgono le modalita' e le norme stabilite dal capo I, sezione III, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 1058 .
I prelevamenti da questo conto corrente saranno disposti dal predetto Consorzio per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma, in base a richieste firmate dal presidente del Consorzio stesso.

Entrata in vigore il 2 luglio 1932