Articolo 2 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
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1 gennaio 1907
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16 settembre 1916
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7 agosto 1919
Art. 2. ((I banchi vacanti sono conferiti mediante concorso per titoli;

Quelli con aggio non eccedente le L. 4500, a favore dei commessi di carriera:

Gli altri per promozione a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per poter concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

due anni se l'aggio del banco non eccede le L. 1500;

cinque anni se l'aggio del banco non eccede le L. 2500;

dieci anni se l'aggio del banco non eccede le L. 3500;

quindici anni se l'aggio del banco e' fra le L. 3500 e le L.
4500.

Parimenti per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori debbono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni.

L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il banco da conferirsi e' di aggio eccedente le L. 5500, salvo i casi previsti dal successivo articolo.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dal presente decreto)) .
Entrata in vigore il 7 agosto 1919