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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigi Bianco, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale TRoparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Quintino Lobello, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TR
convenne in giudizio lamentando di avere subito lesioni per- Parte_1
Proc. n. 434/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza AN est. sonali (frattura dell'epifisi radiale dx con postumi invalidanti) allorché, in Franca-
villa Fontana, in data 07/11/2014, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva via Mi-
loni, giunto all'intersezione con via Massari, incespicava in un chiusino privo di coperchio, mascherato dalla presenza di un foglio da imballaggio, cadendo rovi-
nosamente a terra. Dedusse che il chiusino, privo di coperchio, non era segnalato ed altresì non era visibile né prevedibile, in quanto coperto dal foglio da imbal-
TR laggio. La responsabilità dell'accaduto era da ascriversi ad in quanto ente proprietario e gestore della manutenzione dell'impianto e dei rispettivi chiusini.
TR Concluse per la condanna di al risarcimento dei danni.
Si costituì la convenuta eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto gestore del servizio idrico e non proprietario della strada, nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio dell'attore,
prova testi e CTU, venne decisa con sentenza n. 1607/2021, pubblicata in data
07/12/2021, con la quale il Tribunale di Brindisi accolse la domanda proposta da
TR
, riconoscendo la responsabilità di nella misura del 30%, Parte_1
condannandola al risarcimento del danno nella misura di € 2.074,00, oltre rivalu-
tazione ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
Il giudice rigettò l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
TR
Rilevò che: “il convenuto viene individuato, nella prospettazione attorea, quale sogget-
to responsabile dell'illecito tenuto a rispondere del diritto leso, derivando che correttamente sussi-
ste la sua legitimatio. La legittimazione ad agire si radica, infatti, sulla mera allegazione e de-
duzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato. Una concreta ed autonoma que-
stione intorno ad essa si delineerebbe solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, ad
Proc. n. 434/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza AN est. esempio prospettando come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il conve-
nuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. ex multis Cass.
14448/2008). Sarà perciò, la titolarità passiva della posizione ad essere esaminata nel merito
rispetto al potere dispositivo ed onere deduttivo della parte interessata nel dimostrare la fonda-
tezza della domanda. L'istruttoria consente di ritenere provata nei termini a seguire la respon-
sabilità dell'evento in capo al convenuto, quale responsabile del chiusino per il convoglio delle
acque nell'impianto di proprietà da esso gestito”.
Nel merito ritenne provata la responsabilità in capo al convenuto.
Rilevò che le dichiarazioni dei testi risultavano convergenti nel rappresentare la dinamica, lo stato dei luoghi e le conseguenze immediate riportate dall'attore.
Emergeva “che, in effetti, l'attore nell'attraversare l'incrocio suindicato inciampò, cadendo di
peso al suolo, in ragione di scolo di AQP lasciato scoperto, camuffato nella serata invernale
asciutta dalla presenza di cartone da imballaggio, non intercettabile visivamente sia per il carto-
ne che lo ricopriva che la pubblica illuminazione fioca. Del pari risulta con evidenza dai docu-
menti fotografici versati in atti e riconosciuti dai testi che il chiusino si collocasse pressappoco al
centro stradale del crocevia, che le strade fossero dotate di piccoli marciapiedi laterali, che il
manto si presentasse generalmente disomogeneo per via di presenza di gettata parziale di asfalto
su preesistenti chianche di basolato”.
Pertanto al fine di chiarire i paralleli diritti/oneri del proprietario e dell'utente,
osservò che: “da un verso, rimane fermo il legittimo affidamento alla sicurezza ed alla corret-
ta manutenzione dei beni da parte del custode proprietario, adempimenti tra i quali il diritto ha
da sempre annoverato l'apposizione o rimozione di ostacoli, le opere di ripristino, l'adeguata col-
locazione in manutenzione. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ. in
quanto accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, il proprie-
Proc. n. 434/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza AN est. tario risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ. ri-
cadendo su esso l'onere della prova dei fatti. D'altro canto il comportamento colposo del danneg-
giato può, in base ad un ordine crescente di gravità o atteggiarsi a concorso causale colposo valu-
tabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. 1 co. od escludere il nesso causale tra cosa-danno-
responsabilità del custode integrando gli estremi del caso fortuito ex art. 2051 cod. civ.; princi-
pio che tanto più è stringente ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione dell'art.
2043 cod. civ. Sicché, nella fattispecie in esame, va rilevato che la esistenza del pericolo doveva
essere coniugato con il principio dell'auto responsabilità, sancito dalla giurisprudenza costitu-
zionale e di legittimità, a base della condotta dell'utente”.
Ciò chiarito, rilevò che non poteva prescindersi dalla considerazione dello stato dei luoghi, come ritratto dalle foto e descritto dai testi, in ordine al fatto che il chiusino si trovasse coperto da cartone di imballaggio, proprio al centro del cro-
cevia tra strade intersecantesi a 90° perpendicolarmente e dotate di marciapiede.
Pertanto, ritenne che sussisteva il concorso di colpa della vittima in forza del ri-
chiamato principio di auto responsabilità “dovendo ragionevolmente attendersi dal pedo-
ne un grado medio di cura e diligenza diretto ad evitare potenzialità di repentaglio rispetto alle
condizioni sia del dettato di cui all'art. 190 cod. strada prescrittivo ai commi 1 e 3 ss di precise
regole di attraversamento anche vietandolo o in area centrale dell'incrocio. Tale corresponsabilità
viene vagliata in una percentuale incidente del 70 per cento tenuto conto degli argomenti espressi
ovvero che il pedone si fosse spinto nell'attraversamento transitando in punto centrale della car-
reggiata (si vedano fotografie nn. 1,5,6 allegate dall'attore), non già seguendo il percorso in linea
perpendicolare al marciapiede che peraltro nelle fotografie risulta libero da elementi ed asfaltato.
Nel quadro di insieme anche incisiva è la circostanza che visibile in ogni caso fosse il cartone da
imballaggio sul quale l'attore poggiava incautamente il proprio passo essendo regola di generale at-
Proc. n. 434/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza AN est. tenzione apprestarsi nello scansare ostacoli di prevedibile rischio in tal caso anche di scivolamento.
Rimane fermo, tuttavia, che spetti al proprietario il monitoraggio, tanto più attuabile e necessa-
riamente ipotizzabile in area di centro abitato, ai fini della corretta manutenzione evidenziandosi
un potenziale pericolo intrinseco nel foro sul manto lasciato privo di copertura per incuria ...”.
Pertanto, valutate attendibili e congrue le risultanze della CTU che aveva risposto adeguatamente sia in rapporto agli esiti permanenti, sia rispetto alla obiettività
clinica riscontrata, compatibile con l'evento (itt gg 30, itp gg 20 al 75%, itp gg 20
al 50%, itp gg 20 al 25% con postumi permanenti invalidanti di tipo estetico fun-
zionale del 3,5%), ritenne opportuno, ai fini della liquidazione, fare riferimento alle tabelle di Milano. Rilevò, in mancanza di indici di personalizzazione, che il parametro rimaneva quantificato da tabella e perciò in € 1.392,90 per itt, € 696,45
per itp al 75%, € 464,30 per itp al 50%, € 232 per itp al 25%, oltre al risarcimento di € 2.976,70 per invalidità permanente rapportata al 3,5% rispetto all'età del danneggiato al tempo del sinistro.
Aggiunse che: “l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un ulteriore accer-
tamento in termini di incidenza della lesione sulla sofferenza patita, comporta, in caso di lieve
entità, che esso vada stabilito in rapporto percentuale sulla base degli elementi forniti. Sicché in
difetto di dati ulteriori rispetto alla lesione in sé, tenuto conto della età di giovane adulto al mo-
mento del sinistro, della assenza di altre certificate patologie pregresse idonee a condizionare il
decorso della ripresa, della circostanza che fosse implicato il polso sinistro, può essere indicata
nella misura del 20% dunque pari a € 1.152,50”.
Concluse che il totale pervenuto in € 6.915,00 doveva essere decurtato del 70%,
in ragione della accertata corresponsabilità, così quantificando l'importo risarci-
torio finale in € 2.074,00.
Proc. n. 434/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza AN est. Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello , con atto Parte_1
di citazione del 16/05/2022, chiedendone la riforma con due motivi.
TR In data 31/10/2022 si è costituito resistendo al gravame, chiedendone il ri-
getto, e nel caso di riforma, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in primo grado, con richiesta di estromissione.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pralinarmene si rileva l'inammissibilità della riproposta eccezione di difetto di le-
TR gittimazione reiterata da nella comparsa di costituzione in appello.
Infatti, detta eccezione risulta tardiva atteso che la comparsa di costituzione e ri-
sposta che la contiene, è stata depositata nella stessa data dell'udienza indicata dall'appellante e quindi in violazione dei termini di cui all'art. 343 cod. proc. civ..
Ed in ogni caso l'eccezione risulta formulata con la mera proposizione delle dife-
se di primo grado e non nella forma della impugnazione specifica della articolata motivazione che ha rigettato la stessa;
motivazione corretta e condivisa da questa
Corte.
Con il primo motivo rubricato: “Errata valutazione in fatto e in diritto – violazione delle
norme sul procedimento e dei principi regolatori della materia – Violazione art. 115 e 116
c.p.c. – omessa motivazione o comunque motivazione meramente apparente e illogica – erronea
ed illegittima interpretazione ed applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. – erronea ed illegit-
tima applicazione degli artt. 2056 e 1227 c.c.”, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto, sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, cor-
Proc. n. 434/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza AN est. responsabile l'attore nella causazione dell'evento, dal momento che dall'istruttoria non sarebbe emersa una condotta imprudente o disattenta da par-
te dello stesso, comunque tale da interrompere, sia pur parzialmente, il nesso eziologico tra danno e causa. Nella fattispecie il giudice avrebbe erroneamente basato la sua decisione sul presupposto, niente affatto provato, che l'attore aves-
se attraversato in punto centrale il crocevia non avendo nessuno dei testi dichia-
rato nulla in tal senso ovvero in ordine alle modalità di attraversamento dell'attore. Se il Tribunale avesse vagliato attentamente le risultanze istruttorie avrebbe accolto la domanda ritenendo l'ente unico responsabile a norma dell'art. 2051 cod. civ..
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione, in materia di obbligo di custodia ex art. 2051 cod. civ., ha stabilito con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483
del 2018 che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diver-
samente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in appli-
cazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 co. I cod. civ., richiedendo una valutazio-
ne che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e su-
perata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve conside-
rarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dina-
mismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento in-
Proc. n. 434/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza AN est. terrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da esclude-
re che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabi-
le secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
A tali principi la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (si richiamano infatti tra tante le ordinanze nn. 2345 e 9315 del 2019 e n. 17873/2020), ed hanno ottenuto la definitiva conferma dalle SSUU con la sentenza n. 20943/2022 la quale ha stabilito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non
presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Le Se-
zioni Unite con la sentenza hanno fornito altre precisazioni, così sintetizzabili
(punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): “l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare re-
sponsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di im-
putazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen-
dentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; “la deduzione
di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da
parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione
non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a soste-
nere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; “il caso fortuito, rap-
presentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da inten-
dersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata),
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della
Proc. n. 434/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza AN est. struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del
tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il
custode deve rispondere”: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connota-
to dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneg-
giato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve
essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin-
cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”; “quanto più la situazione di possibile danno è su-
scettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve consi-
derarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da esclude-
re come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Le successive sentenze emesse in materia, si sono uniformate a tali principi, defi-
nendo un orientamento che può dirsi consolidato (v. sentenze n. 11152 e n.
14526 del 2023).
Il Tribunale non ha correttamente applicato tali principi.
Si deve premettere che è incontestato l'evento e il nesso causale tra res e danno,
oltre alla condizione dello stato dei luoghi.
Ciò detto, non risulta che nella fattispecie AQP abbia fornito prova del caso for-
tuito nella accezione sopra specificata, né risulta provato un comportamento colposo del danneggiato che possa valutarsi a norma dell'art. 1227 cod. civ..
Infatti, il tombino, causa della caduta, non era segnalato e risultava occultato da
Proc. n. 434/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza AN est. una carta di imballaggio (circostanze confermate dai testi) perciò la situazione di pericolo non era prevedibile e prevenibile da parte dell'attore.
La poca illuminazione non permetteva una visuale perfetta dello stato dei luoghi che peraltro non risulta nemmeno connotato, in base ai rilievi fotografici, di par-
ticolare insidiosità tanto da esigere dal pedone una particolare cautela nell'incedere.
Non risulta provato che l'attore abbia percorso in diagonale il crocevia tanto da ritenere violato l'art. 190 CdS, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Non
risulta alcun elemento dal quale desumere un uso improprio della res da parte del pedone, né può valutarsi come improprio o negligente il comportamento dell'attore che nel procedere ha calpestato la carta da imballaggio che ricopriva, a sua insaputa, il tombino, dato che, di per sé, la carta da imballaggio non risulta che possa essere causa di possibile scivolamento. Il Tribunale a questo ultimo proposito ha erroneamente ritenuto che si trattasse di cartone laddove invece le prove testi avevano confermato che si trattava di carta da imballaggio, che è no-
toriamente ben più leggera del cartone e priva perciò di pericolosità intrinseca. E
in ogni caso anche la stessa carta da imballaggio non era facilmente avvistabile dal pedone dato che la zona, nella sera del sinistro, come detto, era scarsamente illuminata, tanto che uno dei testi ha specificato: “posso dire che non vi era una buona
visibilità, tanto che nel momento in cui mi sono avvicinato al signor per soccorrerlo ho do- Pt_1
vuto accendere la luce del telefonino” (cfr. dichiarazione del teste Testimone_1
verbale di udienza del 16/10/2020).
In sintesi, non risultano, dall'istruttoria, elementi per attribuire all'attore alcuna responsabilità per la caduta, responsabilità che deve essere invece attribuita in via
Proc. n. 434/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza AN est. esclusiva all'Ente convenuto.
Con il secondo motivo rubricato “quantum – errata applicazione delle tabelle di Milano
errata quantificazione del risarcimento danni” l'appellante censura la sentenza sarebbe errata poiché il giudice pur avendo ritenuto opportuno di applicare le tabelle di
Milano ha di fatto applicato le tabelle di Lecce, riducendo la quantificazione.
Chiede quindi la corretta liquidazione, comprensiva del danno morale con ag-
giunta delle spese mediche riconosciute dal CTU in € 75,81.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti che la liquidazione del danno come effettuata dal primo giudice si discosta dalle tabelle di Milano 2021, all'epoca della sentenza vigenti e che egli aveva invece ritenuto di dover applicare.
Ed infatti dalla corretta applicazione delle stesse e ritenuta l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 40), il danno da l'ITT di gg 30 sarebbe ammontato ad
€ 2.970,00, il danno da ITP di gg 20 al 75% sarebbe ammontato ad € 1.485,00, il danno da ITP di gg 20 al 50% sarebbe ammontato a € 990,00, il danno da ITP di gg 20 al 25% sarebbe ammontato ad € 495,00 e il danno da invalidità permanente al 3,5 % sarebbe ammontato ad € 4.704,60.
È evidente che tali valori si discostano dalla liquidazione, del Tribunale, che risul-
ta riportare valori nettamente inferiori.
Dovrà quindi questa Corte procedere ad una nuova liquidazione del danno se-
condo le tabelle 2024, attualmente in vigore.
In base a dette tabelle, ritenuta l'età del danneggiato ed esclusi elementi per la personalizzazione, il danno non patrimoniale ammonta ad € 11.943,61 così speci-
ficato: € 3.450,00 per ITT gg 30, € 1.725,00 per ITT gg 20 al 75%, € 1.150,00 per
Proc. n. 434/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza AN est. ITT gg 20 al 50%, € 575,00 per ITT gg 20 al 25%, € 4.967,80 per invalidità per-
manente accertata nella misura del 3,5% (somma comprensiva della sofferenza soggettiva al 20% come riconosciuta dal primo giudice e sulla quale non vi è con-
testazione ), € 75,81 per spese mediche riconosciute.
La somma di € 11.943,61 andrà devalutata sino alla data del sinistro e sulla som-
ma così ottenuta e rivalutata anno per anno, dovranno aggiungersi interessi legali sino alla presente sentenza. Dalla data della sentenza, sulla somma liquidata, sono dovuti i soli interessi legali sino al soddisfo.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado. Le spese di CTU sono poste totalmente a carico di
TR
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
ridetermina in € 11.943,61 la somma per cui è intervenuta condanna a carico di
TR
oltre accessori come da parte motiva.
TR Condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.737,00 di cui €
237,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo gra-
do in complessivi € 3.355,00 di cui € 355,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e
RF al 15% queste ultime con distrazione in favore dell'avv. Luigi Bianco dichia-
ratosi anticipatario per le spese di secondo grado;
TR pone a carico di le spese di CTU.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza AN) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 434/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza AN est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigi Bianco, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale TRoparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Quintino Lobello, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TR
convenne in giudizio lamentando di avere subito lesioni per- Parte_1
Proc. n. 434/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza AN est. sonali (frattura dell'epifisi radiale dx con postumi invalidanti) allorché, in Franca-
villa Fontana, in data 07/11/2014, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva via Mi-
loni, giunto all'intersezione con via Massari, incespicava in un chiusino privo di coperchio, mascherato dalla presenza di un foglio da imballaggio, cadendo rovi-
nosamente a terra. Dedusse che il chiusino, privo di coperchio, non era segnalato ed altresì non era visibile né prevedibile, in quanto coperto dal foglio da imbal-
TR laggio. La responsabilità dell'accaduto era da ascriversi ad in quanto ente proprietario e gestore della manutenzione dell'impianto e dei rispettivi chiusini.
TR Concluse per la condanna di al risarcimento dei danni.
Si costituì la convenuta eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto gestore del servizio idrico e non proprietario della strada, nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio dell'attore,
prova testi e CTU, venne decisa con sentenza n. 1607/2021, pubblicata in data
07/12/2021, con la quale il Tribunale di Brindisi accolse la domanda proposta da
TR
, riconoscendo la responsabilità di nella misura del 30%, Parte_1
condannandola al risarcimento del danno nella misura di € 2.074,00, oltre rivalu-
tazione ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
Il giudice rigettò l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
TR
Rilevò che: “il convenuto viene individuato, nella prospettazione attorea, quale sogget-
to responsabile dell'illecito tenuto a rispondere del diritto leso, derivando che correttamente sussi-
ste la sua legitimatio. La legittimazione ad agire si radica, infatti, sulla mera allegazione e de-
duzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato. Una concreta ed autonoma que-
stione intorno ad essa si delineerebbe solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, ad
Proc. n. 434/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza AN est. esempio prospettando come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il conve-
nuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. ex multis Cass.
14448/2008). Sarà perciò, la titolarità passiva della posizione ad essere esaminata nel merito
rispetto al potere dispositivo ed onere deduttivo della parte interessata nel dimostrare la fonda-
tezza della domanda. L'istruttoria consente di ritenere provata nei termini a seguire la respon-
sabilità dell'evento in capo al convenuto, quale responsabile del chiusino per il convoglio delle
acque nell'impianto di proprietà da esso gestito”.
Nel merito ritenne provata la responsabilità in capo al convenuto.
Rilevò che le dichiarazioni dei testi risultavano convergenti nel rappresentare la dinamica, lo stato dei luoghi e le conseguenze immediate riportate dall'attore.
Emergeva “che, in effetti, l'attore nell'attraversare l'incrocio suindicato inciampò, cadendo di
peso al suolo, in ragione di scolo di AQP lasciato scoperto, camuffato nella serata invernale
asciutta dalla presenza di cartone da imballaggio, non intercettabile visivamente sia per il carto-
ne che lo ricopriva che la pubblica illuminazione fioca. Del pari risulta con evidenza dai docu-
menti fotografici versati in atti e riconosciuti dai testi che il chiusino si collocasse pressappoco al
centro stradale del crocevia, che le strade fossero dotate di piccoli marciapiedi laterali, che il
manto si presentasse generalmente disomogeneo per via di presenza di gettata parziale di asfalto
su preesistenti chianche di basolato”.
Pertanto al fine di chiarire i paralleli diritti/oneri del proprietario e dell'utente,
osservò che: “da un verso, rimane fermo il legittimo affidamento alla sicurezza ed alla corret-
ta manutenzione dei beni da parte del custode proprietario, adempimenti tra i quali il diritto ha
da sempre annoverato l'apposizione o rimozione di ostacoli, le opere di ripristino, l'adeguata col-
locazione in manutenzione. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ. in
quanto accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, il proprie-
Proc. n. 434/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza AN est. tario risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ. ri-
cadendo su esso l'onere della prova dei fatti. D'altro canto il comportamento colposo del danneg-
giato può, in base ad un ordine crescente di gravità o atteggiarsi a concorso causale colposo valu-
tabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. 1 co. od escludere il nesso causale tra cosa-danno-
responsabilità del custode integrando gli estremi del caso fortuito ex art. 2051 cod. civ.; princi-
pio che tanto più è stringente ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione dell'art.
2043 cod. civ. Sicché, nella fattispecie in esame, va rilevato che la esistenza del pericolo doveva
essere coniugato con il principio dell'auto responsabilità, sancito dalla giurisprudenza costitu-
zionale e di legittimità, a base della condotta dell'utente”.
Ciò chiarito, rilevò che non poteva prescindersi dalla considerazione dello stato dei luoghi, come ritratto dalle foto e descritto dai testi, in ordine al fatto che il chiusino si trovasse coperto da cartone di imballaggio, proprio al centro del cro-
cevia tra strade intersecantesi a 90° perpendicolarmente e dotate di marciapiede.
Pertanto, ritenne che sussisteva il concorso di colpa della vittima in forza del ri-
chiamato principio di auto responsabilità “dovendo ragionevolmente attendersi dal pedo-
ne un grado medio di cura e diligenza diretto ad evitare potenzialità di repentaglio rispetto alle
condizioni sia del dettato di cui all'art. 190 cod. strada prescrittivo ai commi 1 e 3 ss di precise
regole di attraversamento anche vietandolo o in area centrale dell'incrocio. Tale corresponsabilità
viene vagliata in una percentuale incidente del 70 per cento tenuto conto degli argomenti espressi
ovvero che il pedone si fosse spinto nell'attraversamento transitando in punto centrale della car-
reggiata (si vedano fotografie nn. 1,5,6 allegate dall'attore), non già seguendo il percorso in linea
perpendicolare al marciapiede che peraltro nelle fotografie risulta libero da elementi ed asfaltato.
Nel quadro di insieme anche incisiva è la circostanza che visibile in ogni caso fosse il cartone da
imballaggio sul quale l'attore poggiava incautamente il proprio passo essendo regola di generale at-
Proc. n. 434/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza AN est. tenzione apprestarsi nello scansare ostacoli di prevedibile rischio in tal caso anche di scivolamento.
Rimane fermo, tuttavia, che spetti al proprietario il monitoraggio, tanto più attuabile e necessa-
riamente ipotizzabile in area di centro abitato, ai fini della corretta manutenzione evidenziandosi
un potenziale pericolo intrinseco nel foro sul manto lasciato privo di copertura per incuria ...”.
Pertanto, valutate attendibili e congrue le risultanze della CTU che aveva risposto adeguatamente sia in rapporto agli esiti permanenti, sia rispetto alla obiettività
clinica riscontrata, compatibile con l'evento (itt gg 30, itp gg 20 al 75%, itp gg 20
al 50%, itp gg 20 al 25% con postumi permanenti invalidanti di tipo estetico fun-
zionale del 3,5%), ritenne opportuno, ai fini della liquidazione, fare riferimento alle tabelle di Milano. Rilevò, in mancanza di indici di personalizzazione, che il parametro rimaneva quantificato da tabella e perciò in € 1.392,90 per itt, € 696,45
per itp al 75%, € 464,30 per itp al 50%, € 232 per itp al 25%, oltre al risarcimento di € 2.976,70 per invalidità permanente rapportata al 3,5% rispetto all'età del danneggiato al tempo del sinistro.
Aggiunse che: “l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un ulteriore accer-
tamento in termini di incidenza della lesione sulla sofferenza patita, comporta, in caso di lieve
entità, che esso vada stabilito in rapporto percentuale sulla base degli elementi forniti. Sicché in
difetto di dati ulteriori rispetto alla lesione in sé, tenuto conto della età di giovane adulto al mo-
mento del sinistro, della assenza di altre certificate patologie pregresse idonee a condizionare il
decorso della ripresa, della circostanza che fosse implicato il polso sinistro, può essere indicata
nella misura del 20% dunque pari a € 1.152,50”.
Concluse che il totale pervenuto in € 6.915,00 doveva essere decurtato del 70%,
in ragione della accertata corresponsabilità, così quantificando l'importo risarci-
torio finale in € 2.074,00.
Proc. n. 434/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza AN est. Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello , con atto Parte_1
di citazione del 16/05/2022, chiedendone la riforma con due motivi.
TR In data 31/10/2022 si è costituito resistendo al gravame, chiedendone il ri-
getto, e nel caso di riforma, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in primo grado, con richiesta di estromissione.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pralinarmene si rileva l'inammissibilità della riproposta eccezione di difetto di le-
TR gittimazione reiterata da nella comparsa di costituzione in appello.
Infatti, detta eccezione risulta tardiva atteso che la comparsa di costituzione e ri-
sposta che la contiene, è stata depositata nella stessa data dell'udienza indicata dall'appellante e quindi in violazione dei termini di cui all'art. 343 cod. proc. civ..
Ed in ogni caso l'eccezione risulta formulata con la mera proposizione delle dife-
se di primo grado e non nella forma della impugnazione specifica della articolata motivazione che ha rigettato la stessa;
motivazione corretta e condivisa da questa
Corte.
Con il primo motivo rubricato: “Errata valutazione in fatto e in diritto – violazione delle
norme sul procedimento e dei principi regolatori della materia – Violazione art. 115 e 116
c.p.c. – omessa motivazione o comunque motivazione meramente apparente e illogica – erronea
ed illegittima interpretazione ed applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. – erronea ed illegit-
tima applicazione degli artt. 2056 e 1227 c.c.”, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto, sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, cor-
Proc. n. 434/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza AN est. responsabile l'attore nella causazione dell'evento, dal momento che dall'istruttoria non sarebbe emersa una condotta imprudente o disattenta da par-
te dello stesso, comunque tale da interrompere, sia pur parzialmente, il nesso eziologico tra danno e causa. Nella fattispecie il giudice avrebbe erroneamente basato la sua decisione sul presupposto, niente affatto provato, che l'attore aves-
se attraversato in punto centrale il crocevia non avendo nessuno dei testi dichia-
rato nulla in tal senso ovvero in ordine alle modalità di attraversamento dell'attore. Se il Tribunale avesse vagliato attentamente le risultanze istruttorie avrebbe accolto la domanda ritenendo l'ente unico responsabile a norma dell'art. 2051 cod. civ..
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione, in materia di obbligo di custodia ex art. 2051 cod. civ., ha stabilito con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483
del 2018 che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diver-
samente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in appli-
cazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 co. I cod. civ., richiedendo una valutazio-
ne che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e su-
perata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve conside-
rarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dina-
mismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento in-
Proc. n. 434/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza AN est. terrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da esclude-
re che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabi-
le secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
A tali principi la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (si richiamano infatti tra tante le ordinanze nn. 2345 e 9315 del 2019 e n. 17873/2020), ed hanno ottenuto la definitiva conferma dalle SSUU con la sentenza n. 20943/2022 la quale ha stabilito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non
presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Le Se-
zioni Unite con la sentenza hanno fornito altre precisazioni, così sintetizzabili
(punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): “l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare re-
sponsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di im-
putazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipen-
dentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; “la deduzione
di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da
parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione
non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a soste-
nere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; “il caso fortuito, rap-
presentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da inten-
dersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata),
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della
Proc. n. 434/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza AN est. struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del
tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il
custode deve rispondere”: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connota-
to dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneg-
giato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve
essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin-
cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”; “quanto più la situazione di possibile danno è su-
scettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve consi-
derarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da esclude-
re come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Le successive sentenze emesse in materia, si sono uniformate a tali principi, defi-
nendo un orientamento che può dirsi consolidato (v. sentenze n. 11152 e n.
14526 del 2023).
Il Tribunale non ha correttamente applicato tali principi.
Si deve premettere che è incontestato l'evento e il nesso causale tra res e danno,
oltre alla condizione dello stato dei luoghi.
Ciò detto, non risulta che nella fattispecie AQP abbia fornito prova del caso for-
tuito nella accezione sopra specificata, né risulta provato un comportamento colposo del danneggiato che possa valutarsi a norma dell'art. 1227 cod. civ..
Infatti, il tombino, causa della caduta, non era segnalato e risultava occultato da
Proc. n. 434/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza AN est. una carta di imballaggio (circostanze confermate dai testi) perciò la situazione di pericolo non era prevedibile e prevenibile da parte dell'attore.
La poca illuminazione non permetteva una visuale perfetta dello stato dei luoghi che peraltro non risulta nemmeno connotato, in base ai rilievi fotografici, di par-
ticolare insidiosità tanto da esigere dal pedone una particolare cautela nell'incedere.
Non risulta provato che l'attore abbia percorso in diagonale il crocevia tanto da ritenere violato l'art. 190 CdS, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Non
risulta alcun elemento dal quale desumere un uso improprio della res da parte del pedone, né può valutarsi come improprio o negligente il comportamento dell'attore che nel procedere ha calpestato la carta da imballaggio che ricopriva, a sua insaputa, il tombino, dato che, di per sé, la carta da imballaggio non risulta che possa essere causa di possibile scivolamento. Il Tribunale a questo ultimo proposito ha erroneamente ritenuto che si trattasse di cartone laddove invece le prove testi avevano confermato che si trattava di carta da imballaggio, che è no-
toriamente ben più leggera del cartone e priva perciò di pericolosità intrinseca. E
in ogni caso anche la stessa carta da imballaggio non era facilmente avvistabile dal pedone dato che la zona, nella sera del sinistro, come detto, era scarsamente illuminata, tanto che uno dei testi ha specificato: “posso dire che non vi era una buona
visibilità, tanto che nel momento in cui mi sono avvicinato al signor per soccorrerlo ho do- Pt_1
vuto accendere la luce del telefonino” (cfr. dichiarazione del teste Testimone_1
verbale di udienza del 16/10/2020).
In sintesi, non risultano, dall'istruttoria, elementi per attribuire all'attore alcuna responsabilità per la caduta, responsabilità che deve essere invece attribuita in via
Proc. n. 434/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza AN est. esclusiva all'Ente convenuto.
Con il secondo motivo rubricato “quantum – errata applicazione delle tabelle di Milano
errata quantificazione del risarcimento danni” l'appellante censura la sentenza sarebbe errata poiché il giudice pur avendo ritenuto opportuno di applicare le tabelle di
Milano ha di fatto applicato le tabelle di Lecce, riducendo la quantificazione.
Chiede quindi la corretta liquidazione, comprensiva del danno morale con ag-
giunta delle spese mediche riconosciute dal CTU in € 75,81.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti che la liquidazione del danno come effettuata dal primo giudice si discosta dalle tabelle di Milano 2021, all'epoca della sentenza vigenti e che egli aveva invece ritenuto di dover applicare.
Ed infatti dalla corretta applicazione delle stesse e ritenuta l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 40), il danno da l'ITT di gg 30 sarebbe ammontato ad
€ 2.970,00, il danno da ITP di gg 20 al 75% sarebbe ammontato ad € 1.485,00, il danno da ITP di gg 20 al 50% sarebbe ammontato a € 990,00, il danno da ITP di gg 20 al 25% sarebbe ammontato ad € 495,00 e il danno da invalidità permanente al 3,5 % sarebbe ammontato ad € 4.704,60.
È evidente che tali valori si discostano dalla liquidazione, del Tribunale, che risul-
ta riportare valori nettamente inferiori.
Dovrà quindi questa Corte procedere ad una nuova liquidazione del danno se-
condo le tabelle 2024, attualmente in vigore.
In base a dette tabelle, ritenuta l'età del danneggiato ed esclusi elementi per la personalizzazione, il danno non patrimoniale ammonta ad € 11.943,61 così speci-
ficato: € 3.450,00 per ITT gg 30, € 1.725,00 per ITT gg 20 al 75%, € 1.150,00 per
Proc. n. 434/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza AN est. ITT gg 20 al 50%, € 575,00 per ITT gg 20 al 25%, € 4.967,80 per invalidità per-
manente accertata nella misura del 3,5% (somma comprensiva della sofferenza soggettiva al 20% come riconosciuta dal primo giudice e sulla quale non vi è con-
testazione ), € 75,81 per spese mediche riconosciute.
La somma di € 11.943,61 andrà devalutata sino alla data del sinistro e sulla som-
ma così ottenuta e rivalutata anno per anno, dovranno aggiungersi interessi legali sino alla presente sentenza. Dalla data della sentenza, sulla somma liquidata, sono dovuti i soli interessi legali sino al soddisfo.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado. Le spese di CTU sono poste totalmente a carico di
TR
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
ridetermina in € 11.943,61 la somma per cui è intervenuta condanna a carico di
TR
oltre accessori come da parte motiva.
TR Condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.737,00 di cui €
237,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo gra-
do in complessivi € 3.355,00 di cui € 355,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e
RF al 15% queste ultime con distrazione in favore dell'avv. Luigi Bianco dichia-
ratosi anticipatario per le spese di secondo grado;
TR pone a carico di le spese di CTU.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza AN) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 434/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza AN est.