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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4945/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. nata il [...] ad [...] – Brasile, di Persona_1
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Estados n. 800 [C.F. ]; C.F._1
2. , nato il [...] a [...] –Brasile, di cittadinanza Parte_1
brasiliana, ivi residente in [...]n. 33 [C.F. ]; C.F._2
3. nata il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_2
residente ad Araçatuba - Brasile in Rua Coelho Neto n.632 [C.F. ]; C.F._3
4. , nato il [...] ad [...] –Brasile, di cittadinanza Controparte_1
brasiliana, ivi residente in [...]n. 113 [C.F. ]; C.F._4
5. , nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_3
residente ad Araguaina - Brasile in Rua Uniao n. 418 [C.F. ]; C.F._5
6. , nata il [...] ad [...]– Brasile, di cittadinanza Controparte_2
brasiliana, residente ad Araguaina - Brasile in Rua Uniao n. 418 [C.F. ]; C.F._6
7. nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_4
brasiliana, ivi residente in [...]n. 177 [C.F. ], agendo in proprio ed in C.F._7
qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente al coniuge Persona_2
nato il [...] a [...] – Brasile – sulla minore nata il Persona_3
7/12/2006 a San Paolo - Brasile;
1 Rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Colombino del Foro di Torino.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 CP_4
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_3
In data 04.12.2023, il Pubblico Ministero notiziato, nulla dichiarava in relazione al ricorso dei ricorrenti.
In data 14.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 15.04.2025 e mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 08.04.2025, Il chiedeva ed otteneva da parte della cancelleria la visibilità CP_3
del fascicolo ma non si costituiva in giudizio
In data 09.04.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Per quanto concerne la procedibilità, si rileva che i ricorrenti vantano nella linea generazionale una discendenza per linea materna e, pertanto, non hanno presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia in
Argentina, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Infatti, nel caso di specie, la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente
Consolato Generale d'Italia è del tutto irrilevante in quanto l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna è un obbligo, nel senso che l'interessato non ha
2 altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto l'Amministrazione ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
Ad abundantiam, si rammenta che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
, figlio di e , è cittadino italiano in quanto nato a Persona_4 Parte_5 Parte_6
Pasiano di Pordenone ( PN) il giorno 28 febbraio 1868, e, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo . Persona_4
Ne egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana conseguente al decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano con cui veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della “grande naturalizzazione” , osservando innanzitutto che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente
3 negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'avo la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
In merito alla posizione di nato il [...] a [...] e di Controparte_5
suo figlio nato a [...] - SP il 08.09.1975 va osservato che il Parte_1 primo si qualificava innanzi l'ufficiale di stato civile in data 08.09.1975 come Ufficiale dell'esercito
(certificato di nascita del figlio ) eil secondo, odierno ricorrente, si Parte_1
qualificava come poliziotto (certificato di matrimonio).
Il Giudice osserva che la perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
- L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo
'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di
4 fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
- La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
- Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi
“armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, e figlio Controparte_5 Parte_1
sono divenuti maggiorenni rispettivamente nel 1958 il primo e nel 1993 il secondo.
[...]
Quindi la disciplina applicabile è quella di cui all'art 8 della l.555/1912 , secondo la riformulazione di cui all'art.12 della legge 91/1992, in virtù delle quali la perdita della cittadinanza italiana non
5 consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato
Straniero o dall'aver prestato servizio presso le forze armate di uno Stato estero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego o il servizio a seguito di una mancata ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
Il Tribunale ritiene che, in assenza di una rinuncia espressa, la mera accettazione di un impiego governativo o la prestazione del servizio presso le forze armate estere non possa di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e 22 della Costituzione italiana, come affermato dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero
è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente afferma che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
Giova altresì sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte
Costituzionale auspicava “ che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che
l'avevano ispirata”.
Alla luce di tali considerazioni, non perdeva la cittadinanza italiana per aver Controparte_5
prestato servizio nelle forze armate brasiliane trasmettendola pertanto al proprio figlio
[...]
, odierno ricorrente, il quale, per le medesime ragioni, mantiene la Parte_1
cittadinanza italiana.
Infine, dall'esame della linea di discendenza si osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
6 Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze nata il [...] e Persona_5 Per_6
nata il [...], figlie dell'avo , anche se donne hanno mantenuto la
[...] Persona_4 cittadinanza italiana e l'hanno potuta trasmettere ai propri figli che a loro volta l'hanno potuta trasmettere ai propri discendenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_3
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo
7 pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_3 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 2 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Giuffrida
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