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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 3539/2020, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. LUPPI ALBERTO ATTORE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BADINELLI DAVIDE CONVENUTA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione del 17.3.20, a convenuto in giudizio Parte_1 [...] er il rilascio di un immobile sito in Piazza San Marco a Toscolano Maderno. CP_1
La convenuta si è costituita in giudizio il 23.12.20.
Le parti sono comparse all'udienza del 12.1.21; il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 25.9.21 sono state rigettate le prove chieste dalle parti.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
All'udienza del 20.6.23 la convenuta ha formulato una proposta transattiva.
All'udienza del 10.10.23, in mancanza di accordo, è stata fissata la precisazione delle conclusioni, tenutasi in trattazione scritta il 17.12.24.
Le parti non hanno chiesto termini per le memorie conclusive e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− Le parti erano comproprietarie di un compendio immobiliare, per compravendita del 28.12.72 e successione di del 16.4.97; Persona_1
− Nel 1998, il geometra redigeva un “elaborato planimetrico” (doc. 3 conv.), CP_2 indicando i due appartamenti siti al terzo piano dell'edificio di Toscolano Maderno con i subalterni 505 (in mezzo) e 506 (in angolo);
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− Lo stesso tecnico redigeva mappe catastali (doc. 4 conv.), in cui l'appartamento in mezzo veniva tuttavia indicato con il sub 506 mentre l'appartamento in angolo con il sub 505;
− Il 19.6.08, le parti stipulavano un accordo finalizzato alla divisione (doc. 2 conv.); in tale accordo venivano formati due lotti;
rientrava nel lotto A il c.d. appartamento “E di mezzo”, mentre nel lotto B il c.d. appartamento “F raggiera”;
− Il 29.12.08, le parti stipulavano atto di divisione notarile (doc. 1 att.); in tale atto, il lotto I includeva il sub 506 e veniva assegnato a il lotto II includeva il sub 505 e veniva CP_1 assegnato ad;
Pt_1
− Tuttavia, occupava il sub 505 (di cui qui chiede la liberazione) mentre CP_1 Pt_1 Pt_1 occupava il sub 506 (di cui qui chiede, in subordine, la liberazione); CP_1
− Il 26.11.18, intimava a il rilascio del sub 505 (doc. 7 conv.); Pt_1 CP_1
− Il 15.1.19, il geometra scriveva alla convenuta che: «Dagli elaborati ho constatato CP_2
l'errore di inversione dei numeri di mappale di due unità immobiliari rispetto ai numeri assegnati nell'elaborato planimetrico all'intero fabbricato. Trattasi di errore materiale compiuto da un mio collaboratore per cui mi assumo la responsabilità di effettuare le rettifiche catastali necessarie» (doc. 5 conv.).
3. Le conclusioni dell'attore (come da foglio di p.c. del 6.12.24) sono state:
«In via principale: piaccia al tribunale, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento presupposti:
- condannare a consegnare immediatamente, libera da persone e da cose, a Controparte_1 Parte_1
l'unità immobiliare assegnata a questi in forza dell'atto 29.12.2008, repertorio numero 131, raccolta numero 78 notaio
, sita in Toscolano Maderno, piazza San Marco 14, contraddistinta, al foglio 25, con il mappale 1232 sub Per_2
505;
- condannare a rimuovere l'inferriata posizionata a chiusura dell'atrio esistente tra i mappali 505 e Controparte_1
507, identificato con contorno rosa nella planimetria prodotta sub 2, e a riconsegnarlo a Parte_1
Riservata ogni domanda risarcitoria. Spese e onorari rifusi. Con ogni più ampia riserva. In via rigorosamente subordinata, richiama le istanze istruttorie tutte formulate nella memoria n. 2, ex articolo 183 sesto comma C.P.C.».
Le conclusioni della convenuta (come da foglio di p.c. del 12.12.24) sono state:
«In via principale 1. Rigettare le domande tutte di controparte attesa la sussistenza di un errore materiale nella redazione dell'atto o, se del caso, a fronte dell'annullabilità e/o inefficacia dell'atto notarile divisionale 29/12/2008, Rep. n.131/Racc. n.78 a firma Notaio per errore nella espressione della volontà di , nella Persona_3 Controparte_1 parte in cui vengono assegnate: - a la porzione immobiliare contraddistinta, in Toscolano, piazza Parte_1
San Marco 14, foglio 25, con il mappale 1232 sub 505; - a la porzione immobiliare Controparte_1 contraddistinta, in Toscolano, piazza San Marco 14, foglio 25, con il mappale 1232 sub 506.
2. Se ritenuto sussistente l'errore materiale, per come meglio descritto in narrativa del presente atto, costituito dallo scambio dei numeri 505 e 506, rispetto all'elaborato planimetrico prodotto e nella scrittura 19.6.2008, nell'atto 29/12/2008, Rep. n.131/Racc. n.78 a firma ministero Notaio in relazione a: - porzione immobiliare contraddistinta, Persona_3 in Toscolano, piazza San Marco 14, foglio 25, con il mappale 1232 sub 505; - porzione immobiliare contraddistinta, in Toscolano, piazza San Marco 14, foglio 25, con il mappale 1232 sub 506, assumere ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di correggere tale errore nell'atto notarile 29/12/2008, Rep. n.131/Racc. n.78 a firma Notaio
[...]
e, per l'effetto, precedere alla corretta identificazione catastale dell'immobile assegnato in atti a Per_3 CP_1 come da elaborato planimetrico e scrittura 19.6.2008. Ordinarsi all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio
[...]
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di Brescia/Salò di procedere alle necessarie trascrizioni nei Registri Immobilairi e modifiche nelle intestazioni catastali al NCEU per dare esecuzione alla emananda sentenza.
In subordine in via riconvenzionale Nella denegata ipotesi in cui non si ritengano sussistenti le fattispecie ora indicate, e quindi in via subordinata rispetto alla reiezione dell'avversa domanda, accertarsi la proprietà in capo a CP_1 dell'appartamento ora occupato da ed invece alla convenuta assegnato nell'atto notarile
[...] Parte_1
29/12/2008, Rep. n. 131/Racc. n. 78 a firma ministero Notaio contraddistinto al NCEU, in Persona_3
Toscolano, piazza San Marco 14, foglio 25, con il mappale 1232 sub 506 e condannare il medesimo Parte_1 all'immediato rilascio a favore di di tale immobile, libero da persone e cose.
[...] Controparte_1
In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza 25.9.2021, se ritenuto, ammettersi le prove dedotte in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del 27.5.2021. In ogni caso con vittoria di spese di lite, per onorari ed accessori».
4.
4.1. L'attore ha tempestivamente eccepito la prescrizione relativa all'annullamento della divisione, invocato dalla convenuta. È infatti decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 1442 c.c. (da intendersi decorrente dall'atto, non essendo stato indicato un momento per la scoperta dell'errore).
L'eccezione è tuttavia infondata, ai sensi dell'ult. co. del medesimo articolo, che risponde al principio quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum: «L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere».
Ha chiarito Cass. n. 12083/15: «È vero che l'annullabilità di un contratto, ove fatta valere in via di azione è sottoposta a precisi limiti temporali e tende alla eliminazione dell'atto che si assume viziato. Ma, quando ricorra l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, anche ove la apposita azione non sia stata esperita, l'ordinamento (art. 1442 ultimo comma cod. civ.) consente a chi sia convenuto per l'esecuzione, di fare valere detto vizio, per pervenire non già all'annullamento dell'atto, ma all'unico fine di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento. La parte convenuta per l'adempimento ha dunque la facoltà di chiedere l'annullamento del contratto, ove non sia decorso il termine prescrizionale, ovvero di sollevare eccezione di annullamento, che può peraltro essere avanzata in ogni tempo, limitandosi a denunziare il vizio, allo scopo di frustrare la pretesa dell'attore. La ratio della norma appare dunque quella di apprestare un rimedio affinché l'atto viziato, ancorché esistente, stante l'assenza di una istanza di annullamento, non raggiunga pienamente il suo scopo. Non può pertanto revocarsi in dubbio che, entro tali limiti e in relazione all'unico fine perseguito (quello di contrastare la pretesa avversaria), la difesa del convenuto, abbia ritualmente sollecitato una indagine sulla validità del titolo giuridico».
4.2. Può dunque esaminarsi nel merito l'eccezione di annullamento per errore sollevata dalla convenuta.
Il giudice osserva come: (i) nell'accordo del 19.6.08 le parti avessero formato i lotti A-B, poi estratti a sorte dinanzi al notaio e loro assegnati rispettivamente con i numeri II-I; (ii) l'attore non ha disconosciuto tale scrittura privata, né la corrispondenza tra l'appartamento “E di mezzo” con il sub 506 dell'elaborato planimetrico/505 della divisione e tra l'appartamento “F raggiera” con il sub 505 dell'elaborato planimetrico/506 della divisione;
(iii) le mappe catastali di cui al doc. 4 conv. riportano subalterni palesemente invertiti rispetto all'elaborato planimetrico del doc. 3 conv.; lo si nota tra l'altro dal fatto che essi non rispettano più l'ordine antiorario con i sub 504 e 507; (iv) l'inversione è stata espressamente ammessa dal geometra con la lettera di cui al doc. 5 conv., contestata CP_2 genericamente e non nel merito dall'attore; (v) la divisione ha recepito le indicazioni delle mappe catastali, senza che l'attore abbia fornito ragioni per essersi discostati dall'accordo di poco precedente;
(vi) è pacifico, perché non reciprocamente contestato, che, dall'atto di divisione del 2008 alla raccomandata del 2018, abbia occupato il sub 505 mentre il sub 506, dando di fatto CP_1 Pt_1 esecuzione alla scrittura privata e non alla divisione;
(vii) la convenuta aveva chiesto di provare con il cap. 3 che le parti avessero inteso dividere verticalmente l'edificio; il capitolo non è stato correttamente
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ammesso, essendo la causa di natura documentale;
nondimeno, questa ricostruzione appare logica e trova riscontro nell'assegnazione dei sub 502 e 503 siti al piano sottostante ad e Pt_1 CP_1
Il giudice ritiene dunque che l'insieme di queste circostanze dimostri l'esistenza di un errore in sede di divisione. Tale errore è essenziale, ai sensi dell'art. 1429 c.c., siccome cade sull'oggetto del contratto, riguardante beni immobili infungibili. È anche riconoscibile, ai sensi dell'art. 1431 c.c., perché le parti con ordinaria diligenza avrebbero senz'altro potuto accorgersene e, in buona fede, anche ammetterlo in seguito: lo si desume dal fatto ch'esse hanno occupato per dieci anni immobili non corrispondenti all'atto notarile, evidentemente nell'erronea convinzione che ciò corrispondesse al pattuito.
L'eccezione sollevata dalla convenuta può dunque essere accolta, al solo fine di paralizzare la domanda dell'attore. Per il principio espresso dalla richiamata pronuncia di legittimità, infatti, non è possibile in questa sede dichiarare l'annullamento del negozio. Ne deriva che nulla può essere disposto sul punto 2 della domanda principale della convenuta, ossia con riguardo agli adeguamenti catastali e alle trascrizioni, da rimettere alle parti.
4.3. Poiché dunque i sub 505 e 507 potranno continuare ad essere occupati da in questa sede CP_1 non vi sono elementi per ordinarle la rimozione dell'inferriata. Del resto, quand'anche ella avesse chiuso un pianerottolo di proprietà comune (ma la domanda non è impostata in questi termini),
ha chiesto di riconsegnarlo a lui solo, cosa che appare eccedente le facoltà del comproprietario, Pt_1 dato che deve poter accedere al sub 507. CP_1
4.4. La domanda subordinata riconvenzionale dell'attrice non deve essere esaminata, potendosi ritenere accolta (benché con i limiti visti e con l'esclusione delle pratiche amministrative) la richiesta principale di «rigettare le domande tutte di controparte».
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'attore.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore tra € 26.001 e € 52.000 (moltiplicando per 200 la rendita catastale di uno dei due sub, indicata nella divisione, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.).
Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 per la fase istruttoria (minimo, perché non sono state assunte prove); nulla per la fase decisionale (che non si è svolta). Al totale (€ 3808) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta le domande dell'attore, disattesa ogni ulteriore istanza;
a titolo di spese di lite, condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta di € 3808,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 03/04/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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