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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Claudia Cioccarelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli avv.ti Marta ConIGlio e Chiara Pezzoni con elezione di domicilio telematico presso l'avv.
Marta ConIGlio
pagina 1 di 12 con i seguenti figli:
nato a [...] il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc.: Persona_1
C.F._3
, nata a [...] il [...]; Cittadina italiana;
Codice Fiscale: Parte_3
C.F._4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 novembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già adibita a casa familiare, sita in Senago (MI) via Filippo Turati, 5
viene assegnata, definitivamente per accordo tra le parti, alla IG.ra
[...]
con tutto quanto l'arreda ove continuerà ad abitarvi con i figli. Il IG. Parte_1
ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali e Parte_2
a trasferire la residenza altrove;
2) i figli minori e verranno affidati in via condivisa ai Per_1 Parte_3
genitori, che ne cureranno l'educazione e l'istruzione, con collocamento prevalente presso la madre;
3) il padre vedrà e terrà presso di sé i figli durante i fine settimana in via alternata con pernottamento dal venerdì alla domenica sera, prelevandoli il venerdì
pomeriggio presso l'abitazione materna alle ore 17:30 e riaccompagnandoli presso la casa della madre la domenica dopo cena alle ore 21:30. Durante la settimana il padre vedrà e terrà presso di sé i figli dal martedì al mercoledì
mattina prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 17:30 del martedì ed accompagnandoli a scuola il mercoledì mattina. Nella settimana in cui i bimbi pagina 2 di 12 trascorreranno il week end con la madre, il padre vedrà e terrà presso di sé i figli dal martedì al mercoledì, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore
17:30 del martedì ed accompagnandoli a scuola il mercoledì mattina, e dal venerdì al sabato mattina prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 17:30
del venerdì ed accompagnandoli il sabato presso la casa della madre alle ore
11:00. Il tutto salvo e migliori diversi accordi tra le parti;
4) durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli una settimana consecutiva, corrispondente alla metà delle vacanze scolastiche, ad anni alterni con la madre, generalmente dal 24 dicembre alle ore 11.00 al 1 gennaio alle ore
17.30 o in alternativa dal 2 gennaio alle ore 11.00 al 6 gennaio alle ore 17.30,
avendo cura che e trascorrano la Vigilia con il Per_1 Parte_3
genitore con il quale non trascorreranno il giorno di Natale. Salvo e migliori diversi accordi tra i genitori;
5) durante le festività pasquali il padre e la madre terranno con loro i figli suddividendo il periodo in ugual misura, dalla chiusura delle scuole alla riapertura delle stesse, avendo cura, relativamente al giorno di Pasqua, di assicurare l'alternanza di anno in anno tra padre e madre, salvo e migliori diversi accordi;
6) i c.d. ponti scolastici (Tutti i Santi, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Per_2
Giugno) saranno trascorsi dai figli con il genitore con cui devono trascorrere il fine settimana, salvo e migliori diversi accordi;
pagina 3 di 12 7) i genitori si impegnano inoltre a collaborare in caso di difficoltà nella gestione dei figli nei periodi di sospensioni scolastiche, scioperi,
assemblee o quando sono ammalati;
8) durante le vacanze estive i genitori terranno ciascuno i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, tra giugno ed agosto da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
9) Il genitore con il quale i figli trascorreranno periodi di vacanza o comunque lontano dalla rispettiva abitazione avrà cura di informare l'altro genitore sulla località nella quale i minori si trovano e il relativo periodo di permanenza;
10) i genitori si impegnano reciprocamente ad assicurare una corretta e puntuale informativa relativamente ad eventi che concernono i figli nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di essi;
11) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di concorso Pt_2 Parte_1
al mantenimento dei figli la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta /00), somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni Parte_1
mese in via anticipata.
12) i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% della retta e di ogni altra spesa afferente l'istituto scolastico, Scuola Elementare
pagina 4 di 12 Fenice D'oro - Istruzione Parentale Steineriana - di Nova Milanese (MI),
frequentato da entrambi i bambini. Terminato il ciclo scolastico primario presso la predetta scuola, i genitori concorderanno ogni anno l'istituto ove iscrivere i figli sostenendone i relativi costi sempre nella misura del
50% ciascuno;
13) i genitori contribuiranno inoltre al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo quanto previsto dalle linee guida extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti come stabilito dal protocollo della Corte di Appello di Milano, e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non pagina 5 di 12 erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il
preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b)
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 6 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà
avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie pagina 7 di 12 relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
14) l'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla IG.ra
; Parte_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
15) i ricorrenti danno atto che la casa adibita a residenza familiare sita nel
comune Senago (MI), Via Filippo Turati, 5 costituita da: appartamento
sito al piano primo, composto da tre locali e servizi con annessa cantina al piano
cantinato e vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano interrato. Confini:
- dell'appartamento: prospetto su corte comune, altro appartamento, vano scala
comune, altro appartamento ed ancora prospetto su corte comune;
- della cantina: vano scala comune, enti comuni, altra cantina, passaggio comune e
corte comune;
- del vano rimessa: altro vano autorimessa, passaggio comune, altro vano
autorimessa e corte comune.
Il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Senago (MI) come segue:
- foglio 9, particella 428, subalterno 3, Via Filippo Turati n. 5, piani 1-S1,
Categoria A/3, Classe 4, vani 5,5, superficie catastale: totale 97 mq – totale
escluse aree scoperte: 96 mq, Rendita Catastale Euro 440,28;
-foglio 9, particella 428, subalterno 19, Via Filippo Turati n. 5, piano S1,
Categoria C/6, Classe 5, mq 14, superficie catastale: totale 14 mq, Rendita
Catastale Euro 45,55. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto –
pagina 8 di 12 è di proprietà di entrambi nella misura del 50% ciascuno (in forza di atto di compravendita del 26/09/2019 a ministero del Notaio Dott. , Persona_3
Repertorio n. 6.448/ Raccolta n. 5.407 – Registrato all'ufficio Territoriale di
Milano 2 in data 01/10/2019 al nr. 31693 S. IT e che contestualmente all'atto di
compravendita hanno contratto, nella misura del 50% ciascuno, con il
medesimo Notaio rogante, atto di mutuo ipotecario fondiario Repertorio n.
6.449 - Raccolta. n. 5.408 – Registrato all'ufficio Territoriale di Milano 2 in data
01/10/2019 al nr. 31696 S. IT - docc. 6 e 7);
16) il IG. , entro un mese dalla pubblicazione della sentenza, a Parte_2
conclusione del presente ricorso congiunto, si impegna a trasferire, senza corrispettivo, alla IG.ra , che accetta, la propria quota indivisa Parte_1
di proprietà pari al 50% della casa adibita a residenza familiare sita in Senago
(MI) Via Filippo Turati, 5, con tutte le accessioni, arredi e corredi, pertinenze come descritta al punto precedente, con accollo da parte della IG.ra
, già mutuataria per la quota di un mezzo, anche della quota parte Parte_1
residua di mutuo del IG. esistente sulla casa de qua Parte_2
(mutuo ipotecario fondiario di n. 6449 di Repertorio/ Raccolta n.
5.408 in data
26/09/2019 Notaio rogante . Il mutuo gravante Persona_3
sull'immobile verrà dunque cancellato e/o sostituito da altra garanzia della
IG.ra la quale dichiara di aver già preso contatti con l'istituto di Parte_1
credito per la variazione dei dati della proprietà e del terzo datore d'ipoteca con conseguente liberazione del IG. da ogni qualsivoglia vincolo. In Pt_2
ogni caso ove la banca non autorizzasse la liberatoria del IG. resta Pt_2
pagina 9 di 12 l'onere della IG.ra di manlevare il IG. da ogni pretesa che Parte_1 Pt_2
l'istituto mutuante dovesse rivolgere a quest'ultimo in relazione al suddetto contratto di mutuo.
Eventuali imposizioni fiscali, oltre ai costi dell'atto traslativo, saranno a carico della IG.ra la quale continuerà a pagare le rate di mutuo in corso Parte_1
manlevando il IG. da ogni responsabilità e da qualsivoglia Pt_2
conseguenza pregiudizievole e così analogamente per le spese condominiali ordinarie e straordinarie e/o di qualsiasi richiesta di rimborso di quanto già
versato sia a titolo di mutuo, che di spese;
La IG.ra provvederà tempestivamente e comunque entro 15 giorni Parte_1
dalla data del contratto di trasferimento della proprietà, a volturare a proprio nome tutte le utenze del predetto immobile. In subordine, essendo già
d'accordo i ricorrenti, qualora trovassero un terzo compratore per l'abitazione familiare su menzionata, le Parti convengono sin da ora che il trasferimento della proprietà al terzo avverrà con il pagamento del prezzo a favore esclusivo della IG.ra , ed il IG. si impegna a Parte_1 Parte_2
sottoscrivere ogni atto/documento necessario per il perfezionamento della compravendita, adoperandosi in ogni modo e con diligenza, senza pretesa alcuna in ottemperanza agli intendimenti di cui al presente punto. Tutte le eventuali spese e imposizioni fiscali inerenti la compravendita (comprese le eventuali spese per agenzia immobiliare e/o mediatori) saranno a carico della
IG.ra ; Parte_1
pagina 10 di 12 17) la IG.ra , con l'acquisizione della quota di proprietà del IG. Parte_1 Pt_2
– a prescindere che avvenga mediante trasferimento gratuito tra i ricorrenti o mediante compravendita - diventerà titolare in via esclusiva della piena proprietà e dell'intero dell'unità immobiliare adibita a casa familiare sita in
Senago (MI), Via Turati, 5 con accessori, pertinenze e autorimessa nonché
arredi e corredi;
18) a fronte dell'adempimento delle condizioni di cui ai punti superiori, le parti dichiarano ora per allora che non avranno più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa derivante, annessa, connessa e/o conseguente dall'intercorso rapporto more e uxorio e/o in relazione a qualsivoglia rapporto patrimoniale tra gli stessi, ritenendosi gli odierni ricorrenti ampiamente soddisfatti di quanto definito con il presente ricorso,
con espresso riferimento a tutti i rapporti economici di dare avere afferenti l'immobile attuale adibito a casa familiare;
19) l'autovettura Peugeot 308 Targata FJ468LD di proprietà della IG.ra
[...]
rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa che provvederà a Parte_1
farsi carico di ogni onere inerente e conseguente ivi compresi i premi assicurativi e bolli. Il IG. non avrà nulla a pretendere a qualsiasi Pt_2
titolo e/o ragione dalla IG.ra in merito ai costi sostenuti per Parte_1
l'acquisto dell'auto de qua ritenendosi soddisfatto, con espresso riferimento a tutti i rapporti economici afferenti l'autovettura familiare, di quanto definito con il presente ricorso;
pagina 11 di 12 20) il IG. non avendo, allo stato, mezzo idoneo al trasporto dei figli, in Pt_2
caso di bisogno e necessità degli stessi e/o durante le modalità di visita userà,
previo accordo con la IG.ra , la predetta autovettura rifondendone i Parte_1
consumi (benzina) e rispondendo di eventuali multe allo stesso imputabili e relativa decurtazione punti e/o danni non coperti dall'assicurazione;
21) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 12 di 12