Art. 15. (Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale)
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacita' competitiva.
L'approvazione e' data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalita' sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 24.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacita' competitiva.
L'approvazione e' data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalita' sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 24.