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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1607/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Papa Giovanni XXIII
n. 140 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Celona che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Cordopatri, Caterina Tomasello e Carmela
Puglisi per procura in atti ed elettivamente domiciliata in , Via CP_1
La Farina n. 263, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25 luglio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima, di cui alla L.R. n° 4/2017 e del D.P. n° 532/17 modificato dal D.P,. 545/17, sin dalla data della domanda, con condanna dell alla corresponsione il Controparte_2 trasferimento monetario previsto dall'art. 1 L.R. Sicilia n° 4/17.
Nella resistenza dell , all'udienza del 10 aprile 2025 la CP_2 causa veniva assunta in decisione.
L'art. 1, comma 1, L.R. n° 4/2017 ha previsto che al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M. 26/09/2016 di riparto del nazionale per la non autosufficienza è istituito il CP_3 [...]
per la disabilità da destinare agli aventi diritto, nei limiti CP_4 dello stanziamento di bilancio mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.
Con D.P. Regione Siciliana n 532/17 è stato prevista l'erogazione di un trasferimento monetario diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio-sanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che, a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n. 545/17, è stato determinato in misura pari ad Euro
1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n. 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità. Contr L'accertamento sanitario demandato all quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere (cfr. tra le tante, Cass.,
Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238), affermando che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della 1. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.
Tale diritto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.».
Ciò premesso, il ricorso fondato.
Il c.t.u. nominato in questo grado, dott. , sulla Persona_1 base di accurate indagini medico-legali, ha accertato che la ricorrente, affetta da: “sindrome da allettamento, grave marasma senile, anchilosi articolari poli-distrettuali, incontinenza sfinterica”, presenta i requisiti sanitari di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento della disabilità gravissima a decorrere da giugno
2024.
Le suddette conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamate nelle loro premesse, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato che la ricorrente si trova in condizioni di Parte_1 disabilità gravissima a decorrere da giugno 2024, con condanna dell ad erogare i relativi benefici economici. CP_2
Le spese vanno integralmente compensate in considerazione del riconoscimento della condizione di disabilità gravissima con Contr decorrenza successiva alla data della visita dell Il riconoscimento con decorrenza da giugno 2024 implica, infatti, che la valutazione Contr dell del 26 gennaio 2024 era sostanzialmente corretta.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell , CP_2 avendo parte ricorrente prodotto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che si trova Parte_1 in condizione di disabilità gravissima, ai sensi della L.R. n° 4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n° 532 e 545/2017 e condanna l di CP_2
a corrispondergli i relativi benefici economici con decorrenza CP_1 da giugno 2024; compensa integralmente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell Controparte_1
le spese di c.t.u.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino