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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2025 promossa da:
(codice fiscale ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio ELl'Avv. Francesca SALVADORINI
e
(codice fiscale ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio ELl'Avv. Andrea GHEZZANI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento EL PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione ELle conclusioni EL 18/12/2025 i procuratori ELle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto ELla separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 27/05/2025, i sig.ri e Parte_2 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi ELl'articolo 473 bis Pt_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto ELla separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in RE EL RE (NA) il 18.07.2013 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, il 30.09.2016, la figlia minore e, il 22.12.2014, la Per_1 figlia minore . Per_2
Con provvedimento in data 31.5.2025 il Tribunale fissava per la comparizione ELle parti dinanzi a sé l'udienza EL 9/10/2025, disponendo, su istanza congiunta ELle parti, la sostituzione ELl'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza ELle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza ELle condizioni concordemente convenute. Alla suddetta udienza, presa visione ELla documentazione allegata in relazione al procedimento penale in corso in danno EL signor il Giudice Parte_2
Relatore disponeva la comparizione in presenza dei ricorrenti al fine di valutare, nel contraddittorio, la conformità degli accordi all'interesse ELle figlie minori anche in ragione ELle pendenze di procedimenti penali. Nelle more, il procuratore EL signor depositava in PCT comunicazione Parte_2 ELl'Associazione LUI EL 17/11/2025, attestante l'inizio EL percorso intrapreso dal sig. conformemente agli accordi raggiunti tra le parti. Parte_2
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti ELla intollerabilità ELla prosecuzione ELla vita in comune e ELla dissoluzione ELla comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali ELl'ultimo triennio e degli oneri a carico ELle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore ELle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse ELle minori anche alla luce ELle precisazioni rese dalle parti all'udienza di comparazione (vedi verbale di causa EL 18.12.2025); le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile Parte_2 Parte_1 di RE EL RE (NA) di procedere all'annotazione ELla sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in RE EL RE (NA) 18 .07.2013, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 192 - parte 2 - Serie A
– Anno 2013.
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E DISPONE CHE
1) Le figlie minori verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ma collocate in modo prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita a Collesalvetti frazione Vicarello (LI) in via EL Mirto 2 viene assegnata alla sig.ra affinché continui a vivervi con le figlie;
Pt_1 vengono altresì lasciati nella disponibilità ELla e ELle figlie tutti i Pt_1 beni contenuti nella casa familiare costituenti arredi e suppellettili, ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva EL sig. che sono allocati Parte_2 nel garage, pertinenza ELla casa familiare;
3) La sig.ra provvederà alla voltura a suo nome ELle utenze Pt_1 domestiche, i cui oneri resteranno a suo carico, come gli oneri condominiali ordinari, mentre gli straordinari resteranno a carico EL sig. Parte_2
4) le figlie potranno vedere e stare con il padre secondo le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e tenendo conto EL lavoro di quest'ultimo che
3 praticamente lo tiene impegnato tutto il giorno : nella specie le figlie staranno con il padre a settimane alterne dal venerdì all'uscita dalla scuola dove lui le andrà a prendere alle ore 16,10 sino alla domenica sera quando lo stesso le riporterà a casa ELla madre alle ore 21,00; la settimana in cui le figlie staranno con il padre nel fine settimana staranno con lo stesso anche il giorno di martedì quando il padre le terrà dall'uscita ELla scuola alle ore 16,10 riportandole a scuola la mattina dopo;
la settimana in cui le bambine staranno con la mamma nel fine settimana le bambine staranno con il padre che le andrà a prendere alle ore 16,10 nei giorni di martedì e di venerdì entrambi i giorni con pernottamento e riportandole a scuola il mattino successivo;
ferma restando la possibilità, previo accordo fra le parti, di modificare il regime di visita e di permanenza ELle figlie con il padre in caso di impossibilità ELlo stesso per motivi lavorativi ma solo previo idoneo preavviso di almeno 24 sempre che ciò sia compatibile con eventuali impegni lavorativi o modifiche di orario comunicati al padre all'ultimo momento, che non consentano di rispettare il preavviso di 24 ore e con la possibilità che le parti si possano accordare per un eventuale recupero;
Le feste natalizie e pasquali al 50% ed alternate, due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
4 [bis]) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento ELle figlie la somma mensile di € 400,00 (€200,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata sul seguente c.c. AN
[...] anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo, e sarà automaticamente ed annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
le spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori saranno sostenute al
50% tra i genitori, i quali si riportano integralmente al protocollo EL CNF;
l'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) Le parti, sono addivenute a una soluzione congiunta di risoluzione ELla crisi alle seguenti condizioni:
- Il sig. s'impegna a intraprendere un percorso atto a “rinforzare” Parte_2 la propria capacità genitoriale e un percorso di sostegno psicologico con riferimento alla situazione di cui al processo in sede penale;
4 La sig.ra si impegna a revocare la costituzione di parte civile nel Pt_1 proc. pen. n. 6170/2023 R.G.N.R. (che, fermo quanto al punto seguente, seguirà il suo corso in quanto e se ravvisate condotte perseguibili d'ufficio) stante la transazione a seguito ELl'omologa EL presente accordo;
Sempre con l'omologa ELl'accordo, ove fosse ritenuta condizione di procedibilità, la sig.ra s'impegna altresì a rimettere la denuncia Pt_1 querela sporta contro il sig. in data 14/12/2023 dalla quale è Parte_2 scaturito il proc. pen. n. 6170 /23 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di
Livorno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio EL 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2025 promossa da:
(codice fiscale ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio ELl'Avv. Francesca SALVADORINI
e
(codice fiscale ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio ELl'Avv. Andrea GHEZZANI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento EL PM - sede
In data 18/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione ELle conclusioni EL 18/12/2025 i procuratori ELle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto ELla separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 27/05/2025, i sig.ri e Parte_2 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi ELl'articolo 473 bis Pt_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto ELla separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in RE EL RE (NA) il 18.07.2013 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, il 30.09.2016, la figlia minore e, il 22.12.2014, la Per_1 figlia minore . Per_2
Con provvedimento in data 31.5.2025 il Tribunale fissava per la comparizione ELle parti dinanzi a sé l'udienza EL 9/10/2025, disponendo, su istanza congiunta ELle parti, la sostituzione ELl'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza ELle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza ELle condizioni concordemente convenute. Alla suddetta udienza, presa visione ELla documentazione allegata in relazione al procedimento penale in corso in danno EL signor il Giudice Parte_2
Relatore disponeva la comparizione in presenza dei ricorrenti al fine di valutare, nel contraddittorio, la conformità degli accordi all'interesse ELle figlie minori anche in ragione ELle pendenze di procedimenti penali. Nelle more, il procuratore EL signor depositava in PCT comunicazione Parte_2 ELl'Associazione LUI EL 17/11/2025, attestante l'inizio EL percorso intrapreso dal sig. conformemente agli accordi raggiunti tra le parti. Parte_2
Il Giudice Relatore, in data 18/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti ELla intollerabilità ELla prosecuzione ELla vita in comune e ELla dissoluzione ELla comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali ELl'ultimo triennio e degli oneri a carico ELle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore ELle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
2 Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse ELle minori anche alla luce ELle precisazioni rese dalle parti all'udienza di comparazione (vedi verbale di causa EL 18.12.2025); le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile Parte_2 Parte_1 di RE EL RE (NA) di procedere all'annotazione ELla sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in RE EL RE (NA) 18 .07.2013, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 192 - parte 2 - Serie A
– Anno 2013.
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E DISPONE CHE
1) Le figlie minori verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ma collocate in modo prevalente presso la madre;
2) La casa familiare sita a Collesalvetti frazione Vicarello (LI) in via EL Mirto 2 viene assegnata alla sig.ra affinché continui a vivervi con le figlie;
Pt_1 vengono altresì lasciati nella disponibilità ELla e ELle figlie tutti i Pt_1 beni contenuti nella casa familiare costituenti arredi e suppellettili, ad eccezione dei beni di proprietà esclusiva EL sig. che sono allocati Parte_2 nel garage, pertinenza ELla casa familiare;
3) La sig.ra provvederà alla voltura a suo nome ELle utenze Pt_1 domestiche, i cui oneri resteranno a suo carico, come gli oneri condominiali ordinari, mentre gli straordinari resteranno a carico EL sig. Parte_2
4) le figlie potranno vedere e stare con il padre secondo le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e tenendo conto EL lavoro di quest'ultimo che
3 praticamente lo tiene impegnato tutto il giorno : nella specie le figlie staranno con il padre a settimane alterne dal venerdì all'uscita dalla scuola dove lui le andrà a prendere alle ore 16,10 sino alla domenica sera quando lo stesso le riporterà a casa ELla madre alle ore 21,00; la settimana in cui le figlie staranno con il padre nel fine settimana staranno con lo stesso anche il giorno di martedì quando il padre le terrà dall'uscita ELla scuola alle ore 16,10 riportandole a scuola la mattina dopo;
la settimana in cui le bambine staranno con la mamma nel fine settimana le bambine staranno con il padre che le andrà a prendere alle ore 16,10 nei giorni di martedì e di venerdì entrambi i giorni con pernottamento e riportandole a scuola il mattino successivo;
ferma restando la possibilità, previo accordo fra le parti, di modificare il regime di visita e di permanenza ELle figlie con il padre in caso di impossibilità ELlo stesso per motivi lavorativi ma solo previo idoneo preavviso di almeno 24 sempre che ciò sia compatibile con eventuali impegni lavorativi o modifiche di orario comunicati al padre all'ultimo momento, che non consentano di rispettare il preavviso di 24 ore e con la possibilità che le parti si possano accordare per un eventuale recupero;
Le feste natalizie e pasquali al 50% ed alternate, due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
4 [bis]) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento ELle figlie la somma mensile di € 400,00 (€200,00 per ciascuno di esse), somma che sarà versata sul seguente c.c. AN
[...] anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo, e sarà automaticamente ed annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
le spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori saranno sostenute al
50% tra i genitori, i quali si riportano integralmente al protocollo EL CNF;
l'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) Le parti, sono addivenute a una soluzione congiunta di risoluzione ELla crisi alle seguenti condizioni:
- Il sig. s'impegna a intraprendere un percorso atto a “rinforzare” Parte_2 la propria capacità genitoriale e un percorso di sostegno psicologico con riferimento alla situazione di cui al processo in sede penale;
4 La sig.ra si impegna a revocare la costituzione di parte civile nel Pt_1 proc. pen. n. 6170/2023 R.G.N.R. (che, fermo quanto al punto seguente, seguirà il suo corso in quanto e se ravvisate condotte perseguibili d'ufficio) stante la transazione a seguito ELl'omologa EL presente accordo;
Sempre con l'omologa ELl'accordo, ove fosse ritenuta condizione di procedibilità, la sig.ra s'impegna altresì a rimettere la denuncia Pt_1 querela sporta contro il sig. in data 14/12/2023 dalla quale è Parte_2 scaturito il proc. pen. n. 6170 /23 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di
Livorno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio EL 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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