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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5175/2023
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. COREA Parte_1 C.F._1
GENNARO
ATTORE
e c.f. difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 [...]
CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto ricorso, in data 26.9.2023, innanzi al GE avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione emessa a seguito di pignoramento presso terzi, nella procedura esecutiva 2716/2023 R.G.E. in data 18.09.2023, avente ad oggetto l'assegnazione delle somme presso il terzo (€ 944,59) e l'accantonamento CP_2 con successivo versamento del quinto presso il terzo fino Controparte_3 alla concorrenza del complessivo importo di € 8.888,41, rassegnando le seguenti conclusioni: previa sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte,
“- dichiarare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art 543 comma 5 cpc e la sua improcedibilità perché il creditore procedente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica della comunicazione di iscrizione a ruolo entro il termine di citazione (13.09.2023), con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge
1 e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;
- in sub-ordine dichiarare che il conto corrente tratto su intesa è cointestato con CP_2 la signora e per l'effetto pronunciare lo svincolo delle somme pari Parte_2 al 50% di € 944,59, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;
- sempre in sub-ordine dichiarare, l'impignorabilità delle somme bloccate da CP_2
perché sul conto converge periodicamente l'accredito dello stipendio e che per
[...] tale motivo non può essere pignorato se sotto i limiti di legge pari a tre volte l'assegno sociale (€ 1.500,00) con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;
- dichiarare che lo stipendio del sig. non può essere pignorato perché il suo Pt_1 sostentamento e vitale e costituzionalmente garantito con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;”.
Il GE rigettava la richiesta di sospensione con ordinanza del 20.10.2023 e assegnava il termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il introduceva dunque il presente giudizio nel termine fissato dal GE, Pt_1 riproponendo le conclusioni sopra indicate.
Si è costituito tardivamente il convenuto – a seguito della declaratoria della nullità di due atti di citazione, poi rinnovati – deducendo:
a) quanto al primo motivo di opposizione, che in data 7.9.2023 l'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. è stato consegnato all' per la notifica al debitore, mentre Pt_3 era stato consegnato ai terzi pignorati tramite pec in data 6.9.2023, e nella medesima data la prova dell'avvenuta notifica è stata depositata nel fascicolo telematico ai terzi, mentre “l'avviso al debitore notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. é stato depositato nel fascicolo telematico in data 15.09.2023”;
b) quanto al secondo, che “L'eccezione risulta anch'essa infondata atteso che dalla dichiarazione del terzo emerge in modo chiaro che presso la filiale 66057 è in essere un conto corrente cointestato con altro soggetto, mentre sulla filiale 66058 risulta in essere un conto corrente intestato al solo con un saldo a credito di Parte_1 euro 944,59 e sul quale non pervengono accrediti di stipendi/pensioni.”;
c) quanto alle censure inerenti al minimo vitale, che l'unica limitazione al pignoramento dello stipendio è dato dal limite del quinto.
2 L'opposizione è infondata.
Va dato atto che la costituzione tardiva del convenuto non comporta certo lo stralcio della comparsa di costituzione, come richiesto dall'attore, ma soltanto la decadenza dall'attività processuale di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c.
Ciò detto, è integralmente condivisa da questo giudice l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione del 18.10.2023.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., posto che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura è avvenuta entro la data dell'udienza di comparizione – è incontestato che la notifica sia stata effettuata a mezzo UNEP prima dell'udienza di comparizione, ed è a quella data che bisogna aver riguardo in base al principio della scissione degli effetti della notifica – e soltanto il deposito dell'avviso con la prova della notifica è avvenuto tardivamente, e cioè oltre l'udienza, è integralmente condivisibile la valutazione del GE per cui “il deposito tardivo non comporta alcun vulnus del diritto di difesa del debitore ed invero l'inefficacia del pignoramento, come sanzione riferita alle violazioni (…), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore”.
Quanto all'impignorabilità del c/c 66058, nell'atto di citazione parte attrice dà atto che soltanto il c/c 66057 risulta cointestato, mentre sul c/c 66058 (conto il cui saldo di € 944,59 è stato assegnato all'opposto) il terzo ha dichiarato che pervengono le somme dell'assegno unico da parte dell' , somme impignorabili perché destinate al CP_4 mantenimento dei figli.
Si tratta, tuttavia, di un'eccezione nuova, che avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso avanti al GE (“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi.” (Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 (Rv. 627504 - 01).
Poiché è pacifico che il c/c 66058 sia intestato unicamente al l'eccezione è Pt_1 infondata. 3 Per quanto concerne il pignoramento oltre il minimo vitale, deve anche qui condividersi quanto affermato dal GE nel provvedimento del 18.10.2023, il quale ha affermato che l'unico limite di pignoramento stabilito dalla legge è quello dell'impignorabilità oltre il quinto, limite pacificamente rispettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi, scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
CA UL
4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. COREA Parte_1 C.F._1
GENNARO
ATTORE
e c.f. difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 [...]
CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto ricorso, in data 26.9.2023, innanzi al GE avverso Parte_1
l'ordinanza di assegnazione emessa a seguito di pignoramento presso terzi, nella procedura esecutiva 2716/2023 R.G.E. in data 18.09.2023, avente ad oggetto l'assegnazione delle somme presso il terzo (€ 944,59) e l'accantonamento CP_2 con successivo versamento del quinto presso il terzo fino Controparte_3 alla concorrenza del complessivo importo di € 8.888,41, rassegnando le seguenti conclusioni: previa sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte,
“- dichiarare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art 543 comma 5 cpc e la sua improcedibilità perché il creditore procedente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica della comunicazione di iscrizione a ruolo entro il termine di citazione (13.09.2023), con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge
1 e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;
- in sub-ordine dichiarare che il conto corrente tratto su intesa è cointestato con CP_2 la signora e per l'effetto pronunciare lo svincolo delle somme pari Parte_2 al 50% di € 944,59, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;
- sempre in sub-ordine dichiarare, l'impignorabilità delle somme bloccate da CP_2
perché sul conto converge periodicamente l'accredito dello stipendio e che per
[...] tale motivo non può essere pignorato se sotto i limiti di legge pari a tre volte l'assegno sociale (€ 1.500,00) con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;
- dichiarare che lo stipendio del sig. non può essere pignorato perché il suo Pt_1 sostentamento e vitale e costituzionalmente garantito con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e per l'effetto la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 18.09.2023, procedura esecutiva rg n. 2716/23;”.
Il GE rigettava la richiesta di sospensione con ordinanza del 20.10.2023 e assegnava il termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il introduceva dunque il presente giudizio nel termine fissato dal GE, Pt_1 riproponendo le conclusioni sopra indicate.
Si è costituito tardivamente il convenuto – a seguito della declaratoria della nullità di due atti di citazione, poi rinnovati – deducendo:
a) quanto al primo motivo di opposizione, che in data 7.9.2023 l'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. è stato consegnato all' per la notifica al debitore, mentre Pt_3 era stato consegnato ai terzi pignorati tramite pec in data 6.9.2023, e nella medesima data la prova dell'avvenuta notifica è stata depositata nel fascicolo telematico ai terzi, mentre “l'avviso al debitore notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. é stato depositato nel fascicolo telematico in data 15.09.2023”;
b) quanto al secondo, che “L'eccezione risulta anch'essa infondata atteso che dalla dichiarazione del terzo emerge in modo chiaro che presso la filiale 66057 è in essere un conto corrente cointestato con altro soggetto, mentre sulla filiale 66058 risulta in essere un conto corrente intestato al solo con un saldo a credito di Parte_1 euro 944,59 e sul quale non pervengono accrediti di stipendi/pensioni.”;
c) quanto alle censure inerenti al minimo vitale, che l'unica limitazione al pignoramento dello stipendio è dato dal limite del quinto.
2 L'opposizione è infondata.
Va dato atto che la costituzione tardiva del convenuto non comporta certo lo stralcio della comparsa di costituzione, come richiesto dall'attore, ma soltanto la decadenza dall'attività processuale di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c.
Ciò detto, è integralmente condivisa da questo giudice l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione del 18.10.2023.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., posto che, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura è avvenuta entro la data dell'udienza di comparizione – è incontestato che la notifica sia stata effettuata a mezzo UNEP prima dell'udienza di comparizione, ed è a quella data che bisogna aver riguardo in base al principio della scissione degli effetti della notifica – e soltanto il deposito dell'avviso con la prova della notifica è avvenuto tardivamente, e cioè oltre l'udienza, è integralmente condivisibile la valutazione del GE per cui “il deposito tardivo non comporta alcun vulnus del diritto di difesa del debitore ed invero l'inefficacia del pignoramento, come sanzione riferita alle violazioni (…), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore”.
Quanto all'impignorabilità del c/c 66058, nell'atto di citazione parte attrice dà atto che soltanto il c/c 66057 risulta cointestato, mentre sul c/c 66058 (conto il cui saldo di € 944,59 è stato assegnato all'opposto) il terzo ha dichiarato che pervengono le somme dell'assegno unico da parte dell' , somme impignorabili perché destinate al CP_4 mantenimento dei figli.
Si tratta, tuttavia, di un'eccezione nuova, che avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso avanti al GE (“Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi.” (Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 (Rv. 627504 - 01).
Poiché è pacifico che il c/c 66058 sia intestato unicamente al l'eccezione è Pt_1 infondata. 3 Per quanto concerne il pignoramento oltre il minimo vitale, deve anche qui condividersi quanto affermato dal GE nel provvedimento del 18.10.2023, il quale ha affermato che l'unico limite di pignoramento stabilito dalla legge è quello dell'impignorabilità oltre il quinto, limite pacificamente rispettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi, scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
CA UL
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