Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 281/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 281/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Caterina Baldo e dall'Avv.
Massimiliano Bruni, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Silvia Pellegrini e dall'Avv. Irene
Margherita Gonnelli, presso il cui studio in Siena, Via Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.03.2025, per , l'Avv. Caterina Baldo e l'Avv. Massimiliano Parte_1
Bruni e per , l'Avv. Silvia Pellegrini e l'Avv. Irene Controparte_1
Margherita Gonnelli, concludevano chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate qui di seguito riprodotte:
1) Il minore , vivrà con la madre, SI.ra Persona_1 CP_1
, insieme all'altro figlio della medesima , nato a
[...] Persona_2
Videle – Romania il 26.08.2005], presso l'abitazione già adibita a casa familiare, in
POGGIBONSI, Via Della Pace, 129, dove manterrà la propria residenza anagrafica, almeno fino a quando ivi manterrà la residenza il genitore collocatario. In ragione dell'assegnazione dell'immobile familiare la signora si farà interamente CP_1
carico del pagamento di tutte le utenze (acqua; luce e gas;
condominio; tari) e pertanto si impegna a volturare a suo nome ogni utenza domestica che attualmente è intestata al signor non essendo più assegnatario della casa familiare. Parte_1
2) Il SI. , si è già trasferito presso la nuova residenza, di Parte_1
sua proprietà sita in Loc. Poggiarello n. 23/1 Poggibonsi (SI);
3) Il figlio minore , sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori e collocato insieme alla madre nella casa familiare sita in POGGIBONSI, Via
Della Pace, 129.
4) Sia la SI.ra che il SI. eserciteranno, in pari grado, CP_1 Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio . In ragione dell'affidamento Per_1
condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione del figlio e dovranno pertanto consultarsi, previamente e tempestivamente per qualsiasi decisione che riguardi la formazione, l'istruzione e la salute dello stesso. Sarà cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione di e dovranno rendersi partecipi delle attività svolte dal figlio nel tempo Per_1
libero, concordandone, previamente e tempestivamente, i tempi e i modi. Le decisioni di maggiore importanza, per quanto riguarda educazione, formazione, istruzione e N. 281/2025 R.G. 3 / 9
salute del figlio, saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale permarrà il figlio, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa.
6) Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di con l'altro e con Per_1
la rispettiva famiglia di origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere il minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare possibili conflitti di lealtà.
7) Il signor terrà con sé il figlio , ogni qualvolta vorrà, tenendo Parte_1 Per_1
prioritariamente conto delle esigenze ed impegni del bambino e comunque secondo il seguente calendario, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio l'organizzazione della propria vita: un fine settimana ogni 15 gg decorrente dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero in orario da concordare con la madre, prelevando il bambino dall'istituto scolastico o da casa della madre, sino al lunedì mattina, riaccompagnando presso l'istituto scolastico, ovvero a Per_1
casa della madre, oltre n. 2 giorni infrasettimanali consecutivi, con pernottamento, nella settimana in cui godrà del lungo week-end da individuare di comune accordo tra i genitori, dall'uscita da scuola, ovvero da casa della madre, riaccompagnando il figlio a scuola, ovvero a casa della madre. Nella settimana in cui il figlio Per_1
trascorrerà il week-end con la madre, il padre avrà con sé, in quella settimana, il figlio per n. 3 giorni consecutivi con pernottamento da individuare di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori concordano circa l'applicazione della massima collaborazione e della piena flessibilità ed elasticità, tenendo conto del prevalente interesse e delle esigenze del minore.
8) In caso di impossibilità dell'uno o dell'altro genitore di seguire il calendario sopra indicato, per comprovati motivi di lavoro e/o salute e/o personali, i genitori chiederanno prioritariamente all'altro genitore di occuparsi del bambino, fermo restando, ove possibile, un congruo preavviso di almeno 24 ore. Ove anche l'altro genitore non fosse disponibile alla richiesta sostituzione, i genitori ricorreranno N. 281/2025 R.G. 4 / 9
all'aiuto dei nonni ed in caso di loro indisponibilità ricorreranno agli aiuti esterni
(baby sitter) i cui eventuali costi verranno sostenuti tra i genitori, solo per il primo anno a partire dalla sottoscrizione dell'accordo, nella misura del 70% da parte del e del 30% da parte della . Dopo di che, verrà sostenuta Parte_1 CP_1
nella misura del 50% da ciascuna parte (cfr. anche punto 14). Entrambi i genitori riconoscono il diritto di alla bigenitorialità e, conseguentemente, il suo Per_1
diritto a mantenere un adeguato e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali.
9) Nelle vacanze estive, da intendersi come periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, consecutive o non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di evitare sovrapposizioni. In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà ad anni alterni alla madre ed al padre. Entrambi i genitori, inoltre, potranno godere di una c.d. terza settimana di ferie da poter trascorrere con il figlio ogni anno, previa comunicazione da fare all'altro genitore almeno 30 Per_1
giorni prima.
10) Nelle vacanze natalizie, da intendersi come il periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre, con un genitore, ed i giorni dal 1° gennaio al rientro a scuola dopo l'Epifania con l'altro genitore. Per le festività Pasquali,
trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo Per_1
con l'altro genitore ad anni alterni. I genitori potranno concordare che Per_1
trascorra con un genitore sia la Pasqua sia il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) ed i c.d. ponti previsti dal calendario scolastico verranno trascorse da ciascun genitore con il figlio in modo da garantire tempi paritari ed alternanza di anno in anno. Il compleanno del minore sarà trascorso dal medesimo, ove possibile, con entrambi i genitori (ad esempio, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro), altrimenti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Ciascun genitore, ove lo richieda, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con . Per_1 N. 281/2025 R.G. 5 / 9
11) Ciascun genitore, quando il figlio è presso di sé, dovrà garantire ad Per_1 almeno uno o due liberi contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore, se possibile, anche tramite skype o altro mezzo analogo.
12) Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole di cui ai punti 7), 9) e 10) hanno natura meramente indicativa e, conseguentemente, le stesse si riservano, di comune accordo, di apportare tutte le modifiche che esse riterranno utili nell'esclusivo interesse morale e materiale di . Più in generale i ricorrenti si impegnano Per_1
a riconsiderare le condizioni di cui al presente atto, secondo buona fede e correttezza e nell'esclusivo interesse morale e materiale del figlio, anche in dipendenza delle scelte ed inclinazioni di . Per_1
13) In particolare, sempre nell'ottica della più ampia collaborazione e cooperazione fra i genitori, in considerazione anche del fatto che il SI. è un Parte_1
imprenditore, mentre i lavori che la sig.ra reperisce sono lavori da CP_1
dipendente (attualmente è occupata presso l'azienda di Radda in Chianti “Cipressi in
Chianti” con contratto ad oggi prorogato al 28.01.2025), il si Parte_1
impegna a garantire alla SI.ra , che, nel caso di comprovato impedimento CP_1
della stessa, (in special modo di natura lavorativa), si premurerà di andare a portare e/o prendere lui, direttamente, a scuola o presso le attività sportive e Per_1
ricreative, oppure di mandare la nonna o di incaricare una baby sitter. In tal caso la baby sitter sarà scelta da entrambi i genitori e sarà, dai medesimi pagata solo per il primo anno, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo nella misura del 70% da parte del e del 30% da parte della . Dopo di che, verrà Parte_1 CP_1
sostenuta nella misura del 50% da ciascuna parte.
14) Il SI. verserà, quale contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio , la somma di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
con rivalutazione ISTAT annuale, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , avente le seguenti coordinate IBAN: Controparte_1
[...].
15) Le parti concordano che, solo per il primo anno, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo, le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 70% a carico N. 281/2025 R.G. 6 / 9
del SI. e del 30% a carico della SI.ra . A partire Parte_1 CP_1
dall'anno successivo, le spese straordinarie, per , rimarranno a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50%, come individuate dagli artt. 2 e 3 dell'Allegato
B del Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, allegato al presente ricorso a formarne parte integrante (DOC. 4: allegato B del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Siena). Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione e-mail o comunque scritta all'altro genitore con dimostrazione dell'avvenuta consegna, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate, ed i relativi giustificativi di spesa, per quanto possibile, dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute nonché al minore (ad esempio le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica, se dovuta, e dalla documentazione fiscale con l'indicazione del codice fiscale del minore). Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore, con e-mail o comunque per iscritto con dimostrazione dell'avvenuta consegna, la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione, ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile.
16) I ricorrenti stabiliscono che l'Assegno Unico e Universale verrà percepito integralmente dalla SI.ra . I ricorrenti si impegnano a fornire CP_1
reciprocamente tutti i dati e i documenti necessari al fine di ottenere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge, per il figlio minore.
17) Le parti si obbligano e si impegnano ad adottare tutte le opportune cautele, nella frequentazione del figlio minore con le terze persone, con le quali i genitori intraprenderanno future relazioni sentimentali e ad individuare, di comune accordo, i tempi e le modalità più idonee, ad introdurre al minore tali persone, affinché
rimanga esente da ogni tipo di pregiudizio. Per_1 N. 281/2025 R.G. 7 / 9
18) Ogni eventuale viaggio all'estero del figlio con un genitore dovrà Per_1 essere preventivamente autorizzato, per iscritto, dall'altro genitore o, in caso di mancato accordo, preventivamente autorizzato dal Giudice. Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per sé e per il figlio impegnandosi affinché tutti gli adempimenti di carattere burocratico riguardanti il proprio figlio (come nel caso, ad esempio, del rinnovo di qualsiasi certificazione anagrafica e/o scolastica, come le deleghe al ritiro del bambino a scuola et similia ) possa avvenire speditamente con il consenso e il contributo fattivo di entrambi, con spirito di collaborazione e, se del caso, adottando ogni percorso amministrativo facilitatore di tali adempimenti. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di comunicare previamente e tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti all'estero con il figlio, e le date degli stessi, garantendo sempre la possibilità di contatto ed accesso telefonico all'altro genitore.)
19) In considerazione del fatto che la sig.ra ha parenti nel proprio paese di CP_1
origine (Romania), dove, in particolare, vive la madre di costei, e dove si reca abitualmente (e si è recata in passato anche con il minore) e che sia interesse del minore consentire di mantenere i rapporti con entrambi i rami parentali, e quindi anche con la famiglia di origine della madre, il sig. non si Parte_1
opporrà alle richieste della madre di potersi recare con , almeno una volta Per_1 all'anno nel proprio paese di origine a fare visita ai propri familiari. Tali viaggi non potranno avere durata superiore a 15 giorni, dovranno essere previamente comunicati al padre, il quale dovrà dare esplicito assenso, e non dovranno interferire negli impegni scolastici del figlio. Durante la permanenza all'estero la madre dovrà tenere quotidianamente aggiornato il padre e garantire contatti telefonici o telematici fra padre e figlio (anche con video chiamate) ogni giorno.
20) L'autovettura Volkswagen Polo targata GT367WA intestata al sig.
[...]
continuerà ad essere utilizzata dalla sig.ra e Parte_1 Controparte_1
dal figlio della stessa . Tutte le spese relative a tale vettura Persona_2
(quali bollo, assicurazione, rate) ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, continueranno ad essere sostenute dal sig. Pt_1 N. 281/2025 R.G. 8 / 9
, solo fino al momento in cui dovrà essere corrisposta la maxi Parte_1 rata finale per l'acquisto della stessa. Al momento del pagamento della maxi rata finale relativa all'acquisto di tale autovettura, le parti si riservano di valutare in maniera definitiva tale questione.
21) Le spese e onorari di assistenza legale nel presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 21.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 24.1.2025, CP_1
e esponevano che avevano intrattenuto una
[...] Parte_1
relazione di convivenza more uxorio, da cui era nato il figlio in data Per_1
17.12.2014, stabilendo la casa familiare in Poggibonsi (SI), Via della Pace n. 129, ma che il rapporto sentimentale tra le parti si era deteriorato e la convivenza era diventata intollerabile;
chiedevano, pertanto, di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c del 18.3.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda CP_1 Parte_1 congiunta di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo. N. 281/2025 R.G. 9 / 9
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini