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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2193/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASASCHI LAURA ( ) presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...] il 22 ottobre Controparte_1 C.F._3
1983 rappresentato e difeso dall'Avv. MECUCCI GUGLIELMINA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- resistente –
Conclusioni CONGIUNTE DELLE PARTI Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Contrariis reiectis, 1) Disporre l'affidamento congiunto, in via condivisa ai genitori,
[...]
e , dei figli , e Pt_1 Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre presso la quale assumeranno Persona_3
anche residenza anagrafica;
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Alessandria, strada Cascinotti 6, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti, alla IG.ra finchè la medesima vi abiterà unitamente ai Parte_1
figli minori;
3) Disporre che il IG. provveda a sostenere il pagamento del mutuo insistente sulla casa di CP_1
Alessandria, strada Cascinotti 6.
4) Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori l'importo complessivo pari ad euro 150,00 e segnatamente euro
50,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo IGlato da Magistrati e Avvocati del Foro di
Alessandria il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto stabilendo che il genitore che sosterrà le spese straordinarie provvederà all'inoltro delle pezze giustificative e alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 15 del mese successivo;
5) Disporre che, allo stato, l'assegno unico venga percepito, per l'intero, dalla madre
6) Disporre che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la IG.ra e compatibilmente con gli impegni ludico e/o scolastici, le Pt_1
condizioni di salute e le eIGenze dei minori;
7) Disporre che il padre debba vedere ed intrattenersi con i figli minori almeno dieci giorni al mese, con pernotto, nonché a fine settimana alterni, secondo il criterio dell'alternanza, ed intrattenersi con loro almeno due pomeriggi infrasettimanali tenuto conto delle eIGenze ed ai turni lavorativi del padre e della madre;
8) Disporre che le vacanze Natalizie e pasquali vengano trascorse dai figli con i genitori annualmente secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori;
9) Disporre che nel periodo delle ferie estive i figli trascorrano un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo telefonico tra gli stessi e compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative nonché con quelle dei minori 10) Disporre altresì, che la figlia ormai sedicenne possa organizzarsi, direttamente con il Per_3
padre anche in base alle proprie eIGenze scolastiche e ludiche
11) Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ed espressa rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.F.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente IG.ra esponeva quanto segue: aveva Parte_1
intrattenuto una relazione con il resistente senza che tra i due sia mai stato celebrato matrimonio dalla loro unione erano nati tre figli: , nata in [...], il [...], Persona_3
, nato in [...], il [...] e , nato in Persona_2 Persona_1
Alessandria, il 05.02.2020, tutti regolarmente riconosciuti dal resistente (doc. n. 1 - cert. residenza e stato di famiglia); da alcuni mesi il rapporto tra le parti è divenuto altamente conflittuale, rendendo impossibile la vita in comune;
le parti avevano sempre coabitato presso la casa “familiare”; in data 29.09.2024, tuttavia, a seguito di un forte litigio, erano intervenute le Forze dell'Ordine e il IG. aveva lasciato l'abitazione. Esponeva parte ricorrente che il resistente IG. non CP_1 CP_1
si occupava dei figli adducendo scuse diverse e variegate. Esponeva ancora la ricorrente che il figlio è autistico, dunque portatore di handicap in situazione di gravità (doc. n. 4 - Persona_1
referto ASL) e percepisce ai sensi della L. 104/1992 una pensione di invalidità ammontante a circa
€ 531,00 mensili. Il minore frequenta la cd. terapia ABA al fine di ottenere un miglioramento del suo comportamento, oltre ad essere seguito da un logopedista e da una psicomotrice, entrambe presso l'ASL di Alessandria. Anche il figlio aveva sviluppato un presunto sviluppo Per_2
dell'attenzione (spettro autistico), e la ricorrente aveva iniziato un percorso valutativo con l'Asl di
Alessandria e con la scuola.
Evidenziava la ricorrente che tutte le spese per i minori erano sostenute dalla medesima, la quale presta attività lavorativa per la società Nuova Sidap S.r.l. (autogrill), con mansione di operatore pluriservizio e percepisce un reddito mensile lordo di circa € 900,00 (esclusi gli eventuali straordinari.
Il IG. svolge invece la professione di operaio presso ditta Agopag S.p.a. e percepisce, di CP_1 base, circa € 1500/1600 mensili, e sopporta il costo del mutuo dell'abitazione in cui la famiglia vive.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni “In via principale:
1. disporre l'assegnazione dell'abitazione sita in Alessandria, Strada dei Cascinotti n. 6, unitamente al mobilio, alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli presso di lei Parte_1 anagraficamente collocati. Le spese relative alle utenze saranno sostenute dalla ricorrente, assegnataria dell'immobile;
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli e Persona_1 Per_2
alla madre IG.ra , con attribuzione alla stessa anche del potere di Persona_3 Parte_1
assumere le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., con collocazione prevalente dei minori presso la madre, dove avranno altresì residenza anagrafica;
3. dal punto di vista economico, il SI. corrisponderà alla ricorrente a titolo di contributo al CP_1
mantenimento in favore dei figli fino alla loro autosufficienza ed indipendenza economica, un assegno mensile dell'importo di euro 840,00 (€ 280,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità annue, rivalutabili secondo gli indici Istat:
4. il padre contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie, così come esplicate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria, sempre fino a quando i figli non si renderanno indipendenti economicamente;
5. relativamente al regime di frequentazione e diritto di visita così provvedere: il padre avrà diritto di vedere i figli a weekend alternati, da intendersi da venerdì sera alle ore 20:00 (eventualmente, per quanto riguarda il minore Per_1
potrà riprenderlo all'uscita dal centro educativo “Projest” di Alessandria) fino alla domenica
[...]
sera alle ore 19:00 (esclusa la cena). Nella settimana di non sua spettanza, il padre potrà vedere/tenere con sé i figli almeno due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola alla cena inclusa). Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza da intendersi in modo così equamente suddiviso: il primo anno, a partire dal deposito della sentenza del presente procedimento, i minori trascorreranno il 26 dicembre con la madre, per poi passare il giorno di natale con il padre;
il 31 dicembre e il primo gennaio i minori staranno con la madre, l' epifania con il padre. Un anno pasqua e pasquetta saranno trascorsi con la madre, l'anno successivo con il padre;
6. per quanto concerne la figlia , quasi sedicenne, considerata la sua età, la ragazza stessa potrà organizzarsi con Persona_3
il padre qualora voglia trascorrere del tempo in sua compagnia, in base alle sue eIGenze scolastiche, sportive e ricreative.
7. Quando i figli sono in compagnia del padre, la ricorrente potrà sentirli almeno una volta al giorno;
stessa cosa potrà fare il padre quando non avrà con sé i minori, eventualmente anche a mezzo di videochiamata. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
Si costituiva nel giudizio il IG. il quale rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia la S.V. ill.ma 1 Disporre l'affidamento congiunto, in via condivisa ai genitori,
e , dei figli , e Parte_1 CP_1 CP_1 Persona_4 Persona_5
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre presso la quale Persona_3
assumeranno anche residenza anagrafica;
2 Disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in
Alessandria, strada Cascinotti 6, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti, alla IG.ra Parte_1
finchè la medesima vi abiterà unitamente ai figli minori;
3 Disporre cheil IG. corrisponda CP_1 alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo Parte_1 complessivo pari ad euro 450,00 e segnatamente euro 150,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo IGlato da Magistrati e Avvocati del Foro di Alessandria il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto stabilendo che il genitore che sosterrà le spese straordinarie provvederà all'inoltro delle pezze giustificative e alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 10 del mese successivo;
4
Disporre che l'assegno unico venga percepito dai genitori nella misura del 50% cadauno 5 Disporre che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la IG.ra Scoperto e compatibilmente con gli impegni ludico e/o scolastici, le condizioni di salute e le eIGenze dei minori;
6 Disporre che il padre possa vedere ed intrattenersi con i figli minori a fine settimana alterni, secondo il criterio dell'alternanza, nonché intrattenersi con loro almeno due pomeriggi infrasettimanali da concordare anche di volta in volta anche in relazione alle eIGenze ed ai turni lavorativi del padre che fino ad ora ciclicamente presta attività lavorativa dal lunedi al venerdi, in rotazione, dalle ore 06,00 alle ore 14,00, dalle 14,00 alle 22,00 e dalle 22,00 alle 06,00; 7 Disporre che le vacanze Natalizie e pasquali vengano trascorse dai figli con i genitori annualmente secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori;
8 Disporre che nel periodo delle ferie estive i figli trascorrano un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo telefonico tra gli stessi e compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative nonché con quelle dei minori 9 Disporre altresì, che la figlia ormai sedicenne possa organizzarsi, Per_3
direttamente con il padre anche in base alle proprie eIGenze scolastiche e ludiche. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre 15% a titolo di spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge. In via istruttoria Si insta fin d'ora, in caso di occorrenza, per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi, anche in prova contraria, sulle circostanze di cui in narrativa che ci si riserva di meglio dedurre e capitolare, indicare ulteriori e diversi mezzi di prova nonché di indicare testi nei termini di legge che la S.V. ill.ma vorrà, in caso di necessità, concedere. Salvis juribus”.
Nel corso dell'udienza del 3 giugno 2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
Il giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come più sopra evidenziato le parti hanno depositato conclusioni congiunte in ordine all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione del genitore non collocatario ed agli aspetti relativi al mantenimento dei minori. Tali conclusioni condivise possono essere omologate dal Tribunale non essendo contrarie a norme imperative di legge e coerenti con l'esercizio della bigenitorialità oltre che con le condizioni economiche delle parti.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie è stato previsto l'affidamento condiviso.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, è stata prevista l' assegnazione della casa coniugale che è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Parimenti – e nel rispetto della bigenitorialità – è stata disposta la permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore;
è stato in particolare previsto ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati garantendo una continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Relativamente al mantenimento dei figli l'accordo appare coerente con il principio giurisprudenziale secondo tale dovere costituisce l' espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
La quantificazione del mantenimento previsto congiuntamente, unitamente all'impegno assunto dal padre di provvedere al pagamento del mutuo della casa familiare, appare quindi adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
In considerazione dell'accordo raggiunto le spese devono essere compensate, come previsto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: dispone l'affidamento congiunto, in via condivisa ai genitori, e , Parte_1 Controparte_1
dei figli , e con collocazione Persona_1 Persona_2 Persona_3
prevalente degli stessi presso la madre presso la quale assumeranno anche residenza anagrafica;
Dispone
l'assegnazione della casa famigliare sita in Alessandria, strada Cascinotti 6, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti, alla IG.ra finchè la medesima vi abiterà unitamente ai figli Parte_1
minori;
Dispone
che il IG. provveda a sostenere il pagamento del mutuo insistente sulla casa di Alessandria, CP_1
strada Cascinotti 6.
Dispone
che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli minori l'importo complessivo pari ad euro 150,00 e segnatamente euro 50,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo IGlato da Magistrati e Avvocati del Foro di Alessandria il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto stabilendo che il genitore che sosterrà le spese straordinarie provvederà all'inoltro delle pezze giustificative e alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 15 del mese successivo;
Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito, per l'intero, dalla madre;
Dispone
che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la IG.ra e compatibilmente con gli impegni ludico e/o scolastici, le condizioni di Pt_1
salute e le eIGenze dei minori;
Dispone
che il padre possa vedere ed intrattenersi con i figli minori almeno dieci giorni al mese, con pernotto, nonché a fine settimana alterni, secondo il criterio dell'alternanza, ed intrattenersi con loro almeno due pomeriggi infrasettimanali tenuto conto delle eIGenze ed ai turni lavorativi del padre e della madre;
Dispone
che le vacanze Natalizie e pasquali vengano trascorse dai figli con i genitori annualmente secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori;
Dispone
che nel periodo delle ferie estive i figli trascorrano un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo telefonico tra gli stessi e compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative nonché con quelle dei minori. che la figlia ormai sedicenne Per_3
possa organizzarsi, direttamente con il padre anche in base alle proprie eIGenze scolastiche e ludiche
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2193/2024, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASASCHI LAURA ( ) presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...] il 22 ottobre Controparte_1 C.F._3
1983 rappresentato e difeso dall'Avv. MECUCCI GUGLIELMINA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- resistente –
Conclusioni CONGIUNTE DELLE PARTI Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Contrariis reiectis, 1) Disporre l'affidamento congiunto, in via condivisa ai genitori,
[...]
e , dei figli , e Pt_1 Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre presso la quale assumeranno Persona_3
anche residenza anagrafica;
2) Disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Alessandria, strada Cascinotti 6, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti, alla IG.ra finchè la medesima vi abiterà unitamente ai Parte_1
figli minori;
3) Disporre che il IG. provveda a sostenere il pagamento del mutuo insistente sulla casa di CP_1
Alessandria, strada Cascinotti 6.
4) Disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori l'importo complessivo pari ad euro 150,00 e segnatamente euro
50,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo IGlato da Magistrati e Avvocati del Foro di
Alessandria il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto stabilendo che il genitore che sosterrà le spese straordinarie provvederà all'inoltro delle pezze giustificative e alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 15 del mese successivo;
5) Disporre che, allo stato, l'assegno unico venga percepito, per l'intero, dalla madre
6) Disporre che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la IG.ra e compatibilmente con gli impegni ludico e/o scolastici, le Pt_1
condizioni di salute e le eIGenze dei minori;
7) Disporre che il padre debba vedere ed intrattenersi con i figli minori almeno dieci giorni al mese, con pernotto, nonché a fine settimana alterni, secondo il criterio dell'alternanza, ed intrattenersi con loro almeno due pomeriggi infrasettimanali tenuto conto delle eIGenze ed ai turni lavorativi del padre e della madre;
8) Disporre che le vacanze Natalizie e pasquali vengano trascorse dai figli con i genitori annualmente secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori;
9) Disporre che nel periodo delle ferie estive i figli trascorrano un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo telefonico tra gli stessi e compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative nonché con quelle dei minori 10) Disporre altresì, che la figlia ormai sedicenne possa organizzarsi, direttamente con il Per_3
padre anche in base alle proprie eIGenze scolastiche e ludiche
11) Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ed espressa rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.F.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente IG.ra esponeva quanto segue: aveva Parte_1
intrattenuto una relazione con il resistente senza che tra i due sia mai stato celebrato matrimonio dalla loro unione erano nati tre figli: , nata in [...], il [...], Persona_3
, nato in [...], il [...] e , nato in Persona_2 Persona_1
Alessandria, il 05.02.2020, tutti regolarmente riconosciuti dal resistente (doc. n. 1 - cert. residenza e stato di famiglia); da alcuni mesi il rapporto tra le parti è divenuto altamente conflittuale, rendendo impossibile la vita in comune;
le parti avevano sempre coabitato presso la casa “familiare”; in data 29.09.2024, tuttavia, a seguito di un forte litigio, erano intervenute le Forze dell'Ordine e il IG. aveva lasciato l'abitazione. Esponeva parte ricorrente che il resistente IG. non CP_1 CP_1
si occupava dei figli adducendo scuse diverse e variegate. Esponeva ancora la ricorrente che il figlio è autistico, dunque portatore di handicap in situazione di gravità (doc. n. 4 - Persona_1
referto ASL) e percepisce ai sensi della L. 104/1992 una pensione di invalidità ammontante a circa
€ 531,00 mensili. Il minore frequenta la cd. terapia ABA al fine di ottenere un miglioramento del suo comportamento, oltre ad essere seguito da un logopedista e da una psicomotrice, entrambe presso l'ASL di Alessandria. Anche il figlio aveva sviluppato un presunto sviluppo Per_2
dell'attenzione (spettro autistico), e la ricorrente aveva iniziato un percorso valutativo con l'Asl di
Alessandria e con la scuola.
Evidenziava la ricorrente che tutte le spese per i minori erano sostenute dalla medesima, la quale presta attività lavorativa per la società Nuova Sidap S.r.l. (autogrill), con mansione di operatore pluriservizio e percepisce un reddito mensile lordo di circa € 900,00 (esclusi gli eventuali straordinari.
Il IG. svolge invece la professione di operaio presso ditta Agopag S.p.a. e percepisce, di CP_1 base, circa € 1500/1600 mensili, e sopporta il costo del mutuo dell'abitazione in cui la famiglia vive.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni “In via principale:
1. disporre l'assegnazione dell'abitazione sita in Alessandria, Strada dei Cascinotti n. 6, unitamente al mobilio, alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli presso di lei Parte_1 anagraficamente collocati. Le spese relative alle utenze saranno sostenute dalla ricorrente, assegnataria dell'immobile;
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli e Persona_1 Per_2
alla madre IG.ra , con attribuzione alla stessa anche del potere di Persona_3 Parte_1
assumere le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., con collocazione prevalente dei minori presso la madre, dove avranno altresì residenza anagrafica;
3. dal punto di vista economico, il SI. corrisponderà alla ricorrente a titolo di contributo al CP_1
mantenimento in favore dei figli fino alla loro autosufficienza ed indipendenza economica, un assegno mensile dell'importo di euro 840,00 (€ 280,00 per ciascun figlio), per dodici mensilità annue, rivalutabili secondo gli indici Istat:
4. il padre contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie, così come esplicate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria, sempre fino a quando i figli non si renderanno indipendenti economicamente;
5. relativamente al regime di frequentazione e diritto di visita così provvedere: il padre avrà diritto di vedere i figli a weekend alternati, da intendersi da venerdì sera alle ore 20:00 (eventualmente, per quanto riguarda il minore Per_1
potrà riprenderlo all'uscita dal centro educativo “Projest” di Alessandria) fino alla domenica
[...]
sera alle ore 19:00 (esclusa la cena). Nella settimana di non sua spettanza, il padre potrà vedere/tenere con sé i figli almeno due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola alla cena inclusa). Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza da intendersi in modo così equamente suddiviso: il primo anno, a partire dal deposito della sentenza del presente procedimento, i minori trascorreranno il 26 dicembre con la madre, per poi passare il giorno di natale con il padre;
il 31 dicembre e il primo gennaio i minori staranno con la madre, l' epifania con il padre. Un anno pasqua e pasquetta saranno trascorsi con la madre, l'anno successivo con il padre;
6. per quanto concerne la figlia , quasi sedicenne, considerata la sua età, la ragazza stessa potrà organizzarsi con Persona_3
il padre qualora voglia trascorrere del tempo in sua compagnia, in base alle sue eIGenze scolastiche, sportive e ricreative.
7. Quando i figli sono in compagnia del padre, la ricorrente potrà sentirli almeno una volta al giorno;
stessa cosa potrà fare il padre quando non avrà con sé i minori, eventualmente anche a mezzo di videochiamata. In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari”.
Si costituiva nel giudizio il IG. il quale rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia la S.V. ill.ma 1 Disporre l'affidamento congiunto, in via condivisa ai genitori,
e , dei figli , e Parte_1 CP_1 CP_1 Persona_4 Persona_5
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre presso la quale Persona_3
assumeranno anche residenza anagrafica;
2 Disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in
Alessandria, strada Cascinotti 6, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti, alla IG.ra Parte_1
finchè la medesima vi abiterà unitamente ai figli minori;
3 Disporre cheil IG. corrisponda CP_1 alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo Parte_1 complessivo pari ad euro 450,00 e segnatamente euro 150,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo IGlato da Magistrati e Avvocati del Foro di Alessandria il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto stabilendo che il genitore che sosterrà le spese straordinarie provvederà all'inoltro delle pezze giustificative e alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 10 del mese successivo;
4
Disporre che l'assegno unico venga percepito dai genitori nella misura del 50% cadauno 5 Disporre che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la IG.ra Scoperto e compatibilmente con gli impegni ludico e/o scolastici, le condizioni di salute e le eIGenze dei minori;
6 Disporre che il padre possa vedere ed intrattenersi con i figli minori a fine settimana alterni, secondo il criterio dell'alternanza, nonché intrattenersi con loro almeno due pomeriggi infrasettimanali da concordare anche di volta in volta anche in relazione alle eIGenze ed ai turni lavorativi del padre che fino ad ora ciclicamente presta attività lavorativa dal lunedi al venerdi, in rotazione, dalle ore 06,00 alle ore 14,00, dalle 14,00 alle 22,00 e dalle 22,00 alle 06,00; 7 Disporre che le vacanze Natalizie e pasquali vengano trascorse dai figli con i genitori annualmente secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori;
8 Disporre che nel periodo delle ferie estive i figli trascorrano un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo telefonico tra gli stessi e compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative nonché con quelle dei minori 9 Disporre altresì, che la figlia ormai sedicenne possa organizzarsi, Per_3
direttamente con il padre anche in base alle proprie eIGenze scolastiche e ludiche. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre 15% a titolo di spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge. In via istruttoria Si insta fin d'ora, in caso di occorrenza, per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e testi, anche in prova contraria, sulle circostanze di cui in narrativa che ci si riserva di meglio dedurre e capitolare, indicare ulteriori e diversi mezzi di prova nonché di indicare testi nei termini di legge che la S.V. ill.ma vorrà, in caso di necessità, concedere. Salvis juribus”.
Nel corso dell'udienza del 3 giugno 2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
Il giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come più sopra evidenziato le parti hanno depositato conclusioni congiunte in ordine all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione del genitore non collocatario ed agli aspetti relativi al mantenimento dei minori. Tali conclusioni condivise possono essere omologate dal Tribunale non essendo contrarie a norme imperative di legge e coerenti con l'esercizio della bigenitorialità oltre che con le condizioni economiche delle parti.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie è stato previsto l'affidamento condiviso.
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, è stata prevista l' assegnazione della casa coniugale che è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Parimenti – e nel rispetto della bigenitorialità – è stata disposta la permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore;
è stato in particolare previsto ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati garantendo una continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Relativamente al mantenimento dei figli l'accordo appare coerente con il principio giurisprudenziale secondo tale dovere costituisce l' espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
La quantificazione del mantenimento previsto congiuntamente, unitamente all'impegno assunto dal padre di provvedere al pagamento del mutuo della casa familiare, appare quindi adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
In considerazione dell'accordo raggiunto le spese devono essere compensate, come previsto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: dispone l'affidamento congiunto, in via condivisa ai genitori, e , Parte_1 Controparte_1
dei figli , e con collocazione Persona_1 Persona_2 Persona_3
prevalente degli stessi presso la madre presso la quale assumeranno anche residenza anagrafica;
Dispone
l'assegnazione della casa famigliare sita in Alessandria, strada Cascinotti 6, unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti, alla IG.ra finchè la medesima vi abiterà unitamente ai figli Parte_1
minori;
Dispone
che il IG. provveda a sostenere il pagamento del mutuo insistente sulla casa di Alessandria, CP_1
strada Cascinotti 6.
Dispone
che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli minori l'importo complessivo pari ad euro 150,00 e segnatamente euro 50,00 per ciascun figlio rivalutabile annualmente secondo indici Istat, nonché il 50% di tutte le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo IGlato da Magistrati e Avvocati del Foro di Alessandria il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto stabilendo che il genitore che sosterrà le spese straordinarie provvederà all'inoltro delle pezze giustificative e alla richiesta di rimborso l'ultimo giorno del mese nel quale le avrà sostenute e l'altro genitore le rimborserà entro il giorno 15 del mese successivo;
Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito, per l'intero, dalla madre;
Dispone
che il padre possa vedere e intrattenersi con i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la IG.ra e compatibilmente con gli impegni ludico e/o scolastici, le condizioni di Pt_1
salute e le eIGenze dei minori;
Dispone
che il padre possa vedere ed intrattenersi con i figli minori almeno dieci giorni al mese, con pernotto, nonché a fine settimana alterni, secondo il criterio dell'alternanza, ed intrattenersi con loro almeno due pomeriggi infrasettimanali tenuto conto delle eIGenze ed ai turni lavorativi del padre e della madre;
Dispone
che le vacanze Natalizie e pasquali vengano trascorse dai figli con i genitori annualmente secondo il criterio dell'alternanza e, in ogni caso, compatibilmente con le eIGenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori;
Dispone
che nel periodo delle ferie estive i figli trascorrano un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo telefonico tra gli stessi e compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative nonché con quelle dei minori. che la figlia ormai sedicenne Per_3
possa organizzarsi, direttamente con il padre anche in base alle proprie eIGenze scolastiche e ludiche
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)