Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 808
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia, in persona della dott.ssa Angela Vitarelli, riguarda una controversia di lavoro tra un lavoratore e una cooperativa sociale. Il ricorrente ha contestato la legittimità del suo licenziamento, avvenuto per superamento del periodo di comporto, sostenendo che le assenze per malattia fossero imputabili a responsabilità del datore di lavoro, in quanto derivanti da un ambiente di lavoro nocivo e da un'aggressione subita. Ha chiesto la reintegra e il pagamento delle retribuzioni arretrate. La cooperativa ha eccepito l'infondatezza delle pretese, sostenendo che le assenze fossero state documentate e computabili nel periodo di comporto.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che il ricorrente aveva superato il limite di assenze consentito dal contratto collettivo, considerando anche le assenze per malattia come non esenti da responsabilità datoriale. Ha sottolineato che il lavoratore non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro e la connessione tra le assenze e la responsabilità del datore. Inoltre, ha evidenziato che il datore di lavoro aveva adottato le misure di sicurezza necessarie. Pertanto, il licenziamento è stato ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese legali a carico del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 808
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 808
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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