Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
NEPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 28.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11580 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. Massimo Garruto
ricorrente
E
con gli avv.ti Vittorio Provera, Francesco Controparte_1
Cristiano e Giovanna Vaglio Bianco resistente
1.Con ricorso depositato in data 27.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che: in data 28 giugno 2024, la cooperativa datrice di lavoro gli comunicava il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
che, in data 23 agosto 2024, lo impugnava;
che il licenziamento era “illegittimo dacché risulta eccessivo"; che la malattia si sarebbe verificata "a causa dell'ambiente di lavoro nocivo, poiché tale evento dipenderebbe in parte dal datore di lavoro che non ha provveduto a prevenire o eliminare il fattore di rischio (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all'ambiente di lavoro non salubre;
all'infortunio sul lavoro;
all'omessa adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza;
alla situazione di stress psico-fisico ricollegabile a
Ha concluso come segue: "- accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale e, per l'effetto, condannare Controparte_3
[...]
" "
Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a "
Controparte_4 Controparte_6
,
Parte 1 ; condannare, eziandio, reintegrare immediatamente in servizio il Signor
Controparte 3
Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...] favore del Signor tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva Parte 1
reintegra, commisurate alla retribuzione datata marzo 2023, corrisposta prima dell'ultimo periodo di malattia e quantificata in € 1892,00, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, anche a titolo di risarcimento dei danni subiti, oppure la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna alle spese del presente giudizio".
2. Si è costituita l'azienda resistente, eccependo l'infondatezza della ricostruzione dei fatti articolata dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
3.Istruita per mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta delle parti, la causa, di natura documentale disattese le istanze di prova orale articolate da parte resistente in quanto vertenti su
-
circostanze non oggetto di contestazione ovvero suscettibili di riscontro documentale - veniva rinviata all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art 127 ter cpc, per discussione, con concessione alle parti del termine per note difensive.
E' pacifico e documentato in atti che il licenziamento sia stato comminato per superamento del periodo di comporto, in quanto il ricorrente è stato assente per malattia- come riportato nel prospetto allegato alla lettera di licenziamento e richiamato nella memoria di costituzione- a far data dal 24 novembre 2020 e sino al 28 giugno 2024 (data del licenziamento) per oltre 540 giorni complessivi nell'arco di un quadriennio mobile (cfr. art. 43 del CCNL applicato al rapporto di lavoro).
Le predette assenze risultano tutte provate documentalmente mediante certificazione medica prodotta in atti (cfr. doc. 11. allegato al fascicolo di parte resistente). A tale conteggio vanno sommati ulteriori 30 giorni di assenza per malattia decorrenti dal 25 ottobre al 23 novembre 2020, periodo per cui l'INPS aveva escluso che l'assenza dal lavoro del ricorrente dipendesse da infortunio, trattandosi di semplice malattia generica (cfr. doc. 10 allegato al fascicolo di parte resistente).
Complessivamente il ricorrente ha dunque maturato 579 giorni di assenza nell'arco di un quadriennio.
Parte ricorrente ha dedotto che le assenze ricomprese nel periodo decorrente dal 24 novembre 2020 all' 8 gennaio 2021, in quanto derivanti da un'aggressione perpetrata presso il CP_2 da un paziente in data 13 luglio 2020, non sarebbero computabili nel periodo di comporto, in quanto ascrivibili alle condizioni in cui sarebbe stata effettuata la prestazione lavorativa e, dunque, riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro.
Richiama espressamente, a tal merito, l'art 2087 cc e gli obblighi dallo stesso prescritti.
Giova rilevare che, nella memoria di costituzione, il ricorrente non fa cenno all' assenza per malattia decorrente dal 4.7.2022 al 7.8.2022, derivante dal contagio da Covid asseritamente contratto presso il CP_2 cui invece si fa preciso riferimento nella impugnativa di licenziamento versata in atti.
La ricostruzione del ricorrente non merita accoglimento.
L'art. 43 del CCNL Aiop, applicabile alla fattispecie in esame, prevede un periodo di conservazione del posto di lavoro di 540 giorni in un quadriennio, laddove, come detto, il ricorrente è stato assente per malattia per 579 giorni in meno di un quadriennio (dal 25 ottobre 2020 al 27 giugno 2024).
Questione controversa e dirimente è se le assenze per malattia fruite dal ricorrente, ovvero parte delle stesse, possano essere ascritte a responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art 2087 cc.
La Giurisprudenza più recente si è espressa sul punto in questi termini: "E' principio consolidato quello secondo cui, “comuni” o “professionali” che siano, le assenze per malattia, secondo la giurisprudenza, espressasi sul punto ancora il 4 febbraio 2020, “in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 5413 del 2003 cit.; Cass. n. 22248 del 2004; Cass. n. 26307 del 2014; Cass. 15972 del 2017; Cass. n. 26498 del
2018)".
Occorre, dunque, preliminarmente procedere alla ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento della precitata ipotesi di responsabilità.
L'art 2087 cc pone a carico della parte datoriale un generale obbligo di sicurezza, che certo ricomprende l'obbligo di rispettare tutte le specifiche norme dettate a tutela della persona del lavoratore, ma non si esaurisce nel rispetto di tali norme.
Ai sensi del predetto articolo, il datore di lavoro è tenuto ad "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” alla luce dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro.
Secondo la lettura della norma fornita dalla giurisprudenza più recente: “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento" (cfr. Cass. 27 febbraio 2017, n. 4970;
Cass. 4 febbraio 2020, n. 2527); né, del resto, il datore di lavoro è tenuto a "rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a
"rischio zero" quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile" (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3282).
Posta, dunque, la generale computabilità, ai fini della maturazione del periodo di comporto, di qualsivoglia malattia, con la sola eccezione di quelle malattie che abbiano un'origine professionale e per le quali sussiste, in relazione alla loro origine, una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la giurisprudenza ha anche chiaramente stabilito quale sia l'onere della prova del lavoratore.
L'ipotesi è stata così ricostruita: "incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro" (Cass., 27 febbraio 2019,
n.5749). Solo a fronte dell'assolvimento di tale preciso onere probatorio, il datore di lavoro deve, a sua volta, provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che, dunque, la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
Con la precisazione che gli oneri probatori del datore di lavoro sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087, che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette nominate», la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette «innominate», la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n.
10319/2017; Cass. n. 34/2016)
L'unica, generica, deduzione formulata dal ricorrente riguarda la non computabilità, ai fini del comporto, dell'assenza decorrente dal 24 novembre 2020 all'8 gennaio 2021, dovendo ricondursi la stessa agli esiti di “un'aggressione perpetrata presso il CP_2 da un paziente in data 13 luglio 2020".
L'allegazione appare, tuttavia, smentita dai certificati medici, attestanti una malattia generica, relativi a quel periodo (cfr. doc. 11 allegato al fascicolo del resistente) nonché dalla comunicazione
INAIL, attestante che dal 24 novembre 2020 il ricorrente non fosse più infortunato (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo del resistente).
Non viene dedotto che la suddetta comunicazione INAIL sia stata mai contestata né impugnata.
In punto alle doglianze inerenti ad una pretesa responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. in ragione della quale il ricorrente si sarebbe trovato ad operare in un "ambiente di lavoro nocivo", va osservato quanto segue.
Anzitutto, le allegazioni sul punto sono di tenore assai generico, non consentendo di ricostruire, nemmeno in via inferenziale, i presupposti della richiamata responsabilità datoriale.
Inoltre, parte resistente, ha eccepito e provato di aver redatto il Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) in merito alle mansioni ed ai luoghi di lavoro (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di parte resistente).
In tale documento sono stati analizzati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
("RSPP"), sia le caratteristiche dell'ambiente di lavoro sia le attività svolte all'interno della Struttura, al fine di evidenziare la presenza di eventuali situazioni dalle quali potesse derivare il rischio di incidenti a danno dei lavoratori ivi addetti.
Dalle suddette analisi è emerso che il fattore di rischio legato all'attività svolta dal ricorrente
(tecnico di riabilitazione) era contenuto entro indici di rischio medio / medio basso (cfr. doc. 2 cit.,
pagg. 12 e 44).
La Società ha eccepito, inoltre, di aver sempre adottato tutte le misure di prevenzione prescritte nel
DVR e che, nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha mai lamentato alcunché quanto a presunte criticità relative all'ambiente lavorativo, nemmeno nella veste di preposto, ricoperta dal ricorrente quale coordinatore.
E' documentalmente provato che, in data 13 luglio 2020, il ricorrente subiva un'aggressione all'interno della struttura, riportando un trauma contusivo distorsivo alla caviglia e ginocchio
-
sinistro, con una prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 13 luglio all' 11 agosto
2020, come documentato in atti.
Tuttavia, il lavoratore non riconduce alla responsabilità datoriale il periodo di assenza direttamente conseguente all' aggressione subita, ma una assenza effettuata successivamente, precisamente dal
24.11.2020 al 8.1.2021, in relazione alla quale non viene nemmeno precisamente dedotta la derivazione causale con l'infortunio subito.
In ogni caso, ogni ipotetica derivazione veniva esclusa dall' INAIL, che, con certificazione del
23.11.2020, dichiarava l'infermità cessata, con possibilità per il ricorrente di rientrare al lavoro in data 24.11.2020.
I certificati di malattia relativi al periodo ricompreso dal 24.11.2020 al 8.1.2021 non recano alcuna annotazione utile a ricondurli agli esiti dell'aggressione subita dal lavoratore, tanto che il primo degli stessi, datato 24.11.2020, indica la data citata quale data di “inizio" della malattia del lavoratore, che, per parte sua, non ha versato in atti ulteriore certificazione medica a supporto della propria tesi difensiva.
In ultimo, va rilevato che risulta documentato in atti che l'Inps riteneva di propria competenza, trattandosi di malattia generica, l'evento malattia del 24.11.2020- con decorrenza dal 25.10.2020 all' 8.1.2021 ai sensi della convenzione CP 8 del 15.12.2014, prodotta in atti (cfr. all 10 al fascicolo di parte resistente). Già con nota del 11.1.2021 1' Inail aveva comunicato a parte resistente che, in relazione al periodo di assenza del ricorrente per malattia decorrente dal
25.10.2020 al 23.11.2020, non erano state erogate al ricorrente “le prestazioni economiche per mancanza dei requisiti assicurativi", in quanto dall'istruttoria amministrativa/ e/o dall'accertamento medico-legale era stata esclusa da parte dell'INAIL l'indennizzabilità dell'evento in base ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Convenzione CP 9 del 15/12/2014 - casi di dubbia competenza -
(cfr. all 8 al fascicolo di parte resistente). Il citato articolo della convenzione prevede quanto segue: "I casi denunciati all'INAIL relativi ai propri assicurati, per i quali dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale sia stata esclusa l'indennizzabilità dell'evento in quanto infortunio o malattia professionale, sono di competenza INPS. Per tali casi l'INAIL provvederà ad inoltrare alla Struttura territoriale competente dell'INPS con la massima tempestività e, comunque, nei termini di cui al successivo art.
4 - una dichiarazione di incompetenza motivata con l'illustrazione degli elementi di fatto e di diritto valutati e la connessione logica tra
-
la valutazione effettuata e la determinazione assunta corredata di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria, compreso il prospetto delle indennità liquidate. Sarà cura dell'INAIL comunicare all'interessato e al datore di lavoro, sempre entro gli stessi termini, l'esito dell'accertamento negativo e la relativa comunicazione all'INPS. L'INPS, solo qualora sia in possesso di documentazione dalla quale risultino ulteriori e rilevanti elementi, non già valutati dall'INAIL, atti a modificare il provvedimento negativo emesso dall'INAIL sospende la procedura di trattazione e segnala il caso alla Struttura dell'INAIL che ha emesso la dichiarazione di incompetenza, allegando la predetta documentazione, entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa...".
Il periodo di malattia decorrente dal 24.11.2020, all' 8.1.2021, come eccepito dalla resistente, va dunque computato ai fini del calcolo del comporto, con conseguente superamento del limite previsto dalla norma pattizia applicabile alla data del licenziamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), stante il numero e la non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
liquida le spese di lite in euro 4.630, oltre accessori di legge, che pone a carico di parte ricorrente.
Foggia, 28.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli