Sentenza 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/11/2021, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01329/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camponogara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi, 15;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
della Deliberazione del C.C. n. 12 del 20.02.2020;
della delibera di acquisire al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 soltanto una parte, dell’estensione di mq. 42,86, del fondo di (com) proprietà del ricorrente, rappresentato dai mappali 1153 e 1154 della superficie complessiva di mq. 389,36, derivanti dal mapp. n. 53, ricompreso nel perimetro del P.d.L. di iniziativa privata denominato “Nuova Calcroci”, approvato dal Comune di Camponogara con Deliberazione del C.C. n. 71 del 28.07.1994, sul quale mapp. 53, ora mapp.li 1153 e 1154, asservito alla realizzazione del precitato P.d.L., sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria (rectius, ponte stradale, marciapiedi e pista ciclabile) afferenti allo strumento urbanistico attuativo medesimo;
- nonché, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo al predetto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;
quanto ai motivi aggiunti:
della Deliberazione del C.C. n. 38 del 23.07.2020, recante all’oggetto “Acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. N° 327/2001 e s.m.i., dell’area su cui è stato realizzato dai lottizzanti un tratto di ponte su canale Consortile e un tratto di pista ciclabile, utilizzata per scopi di interesse pubblico, inconsapevolmente ed involontariamente dall’Amministrazione Comunale. Individuazione esatta mappali a seguito frazionamento” (doc. n. 1), in parte qua delibera di acquisire al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 soltanto una parte, corrispondente all’estensione di mq. 43,36, catastalmente individuata dai mapp.li 1154 (mq. 19,36) e 1873 (mq. 24,00) del Fg. 10, a seguito del frazionamento presentato all’Agenzia delle Entrate in data 23.04.2020, del fondo di (com)proprietà del ricorrente, rappresentato dai mapp.li 1153 (mq. 370,00) e 1154 (mq. 19,36) della superficie complessiva di mq. 389,36, derivanti dal mapp. n. 53, ricompreso nel perimetro del P.d.L. di iniziativa privata denominato “Nuova Calcroci”, approvato dal Comune di Camponogara con Deliberazione del C.C. n. 71 del 28.07.1994, sul quale mapp. 53 (divenuto mapp.li 1153 e 1154), asservito alla realizzazione del precitato P.d.L., sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria (rectius, ponte stradale, marciapiedi e pista ciclabile) afferenti allo strumento urbanistico attuativo medesimo;
- nonché, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo al predetto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camponogara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il IG. RE ha dedotto di essere titolare di un compendio immobiliare nel territorio del Comune di Camponogara, originariamente incluso nell’ambito perimetrale del piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Nuova Calcroci”, e in seguito illegittimamente occupato dall’Amministrazione resistente e trasformato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano; in seguito a ricorso instaurato dall’interessato dinanzi a questo TAR, l’ente disponeva l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, di una parte soltanto dei mappali nr. 1153 e 1154, per una superficie di mq. 42,86, di proprietà del IG. RE, a fronte della complessiva superficie di mq. 389,36, totalmente ricadente nell’ambito del perimetro del piano approvato dalla medesima P.A.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha impugnato il provvedimento di acquisizione adottato ex art. 42 bis cit. dal Comune resistente, chiedendo la condanna dell’ente all’acquisizione dell’intero compendio di cui ai mappali 1153 e 1154, ovvero, in via subordinata, all’espropriazione o alla restituzione della parte dell’immobile materialmente non occupata dalla realizzazione delle opere afferenti al piano di lottizzazione, con risarcimento del danno cagionato.
Si assume, in particolare, con un unico articolato motivo di gravame, che l’ agere provvedimentale della P.A. si sarebbe rivelato lesivo del diritto di proprietà privata, in quanto il compendio in oggetto, pur non ricompreso nel consorzio urbanistico costituito per l’attuazione del piano, sarebbe stato ugualmente occupato e trasformato senza mai essere formalmente espropriato; in seguito, il Comune con il provvedimento gravato acquisiva solo una parte di tale compendio, omettendo di considerare che il piano di lottizzazione approvato dalla stessa Amministrazione Comunale ricomprendeva l’intera estensione della proprietà RE.
Con ricorso per motivi aggiunti è stato altresì impugnata la delibera consiliare con la quale veniva disposta l’acquisizione dell’area di proprietà RE in precedenza individuata soltanto nell’estensione con la D.C.C. n. 12/2020, tuttavia, lievemente modificata nella superficie (mq. 43,36 anziché mq. 42,86) e specificata in precisi mappali a seguito di frazionamento: avverso l’atto così gravato sono stati riproposti i medesimi motivi di doglianza già articolati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito il Comune di Camponogara, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di bis in idem , giacché sarebbero state riproposte le stesse domande introdotte nel giudizio definito da questo TAR con sentenza nr.496/2020; il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile nella parte in cui con esso si chiede la condanna della parte resistente all’adozione di provvedimenti di natura discrezionale, e cioè il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 e il provvedimento di esproprio; nel merito, il gravame sarebbe, comunque, da respingere.
All’udienza in data 14.10.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina il IG. RE lamenta l’illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune di Camponogara ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, come modificato con la delibera impugnata con i motivi aggiunti, nella parte in cui esso avrebbe ad oggetto una porzione soltanto del compendio immobiliare nella proprietà del deducente; chiede, di conseguenza, la condanna dell’Amministrazione all’acquisizione della parte residua dei mappali contraddistinti con i numeri 1153 e 1154, mediante adozione di un nuovo provvedimento ex art. 42 bis cit., ovvero mediante espropriazione dei terreni, oppure, in subordine, la relativa restituzione all’avente diritto.
Occorre osservare, in via preliminare, che questo TAR, con sentenza nr. 496/2020, avverso la quale non è stata proposta impugnazione, si è pronunciato sul ricorso con cui il IG. RE chiedeva la condanna del Comune di Camponogara alla restituzione dell’intero compendio immobiliare del quale egli era all’epoca proprietario, ovvero, in subordine, all’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, oppure, in via ulteriormente gradata, al risarcimento del danno per equivalente.
Con la decisione citata il ricorso veniva in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, sulla scorta della seguente motivazione: “(..) la domanda di restituzione dell’immobile deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla parte del bene acquisita in proprietà dal Comune ai sensi dell’art. 42 bis cit.: ed infatti, qualora nel corso del giudizio intentato per ottenere la restituzione o il risarcimento del danno per equivalente, sopravvenga, anche nel grado di appello, il provvedimento ex art. 42-bis, la relativa domanda diviene improcedibile, atteso che tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, si canalizzano nell’eventuale contenzioso avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione emesso nel corso del giudizio (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2019, n. 6541; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 giugno 2019, n. 166).
La domanda restitutoria deve, invece, essere respinta in quanto infondata con riguardo alla parte dell’immobile in proprietà del ricorrente non interessata dal provvedimento di acquisizione adottato dal Comune: ed infatti l’Amministrazione resistente ha rappresentato di non aver mai occupato tale porzione del compendio immobiliare e di non averne dunque mai acquisito la disponibilità materiale, mentre il ricorrente, senza contestare tale assunto, fonda la pretesa restitutoria sulla circostanza che l’intero immobile costituito dai mappali nn. 1553 e 1554 fosse stato originariamente ricompreso nel Piano di Lottizzazione relativo all’area. Tale circostanza risulta, in sé, inidonea a comprovare la disponibilità dell’area sine titulo da parte del Comune, disponibilità che costituisce il necessario presupposto per una pronuncia di condanna alla restituzione del bene ”.
2. Alla luce di quanto precede, l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla parte resistente e relativa alla violazione del principio del ne bis in idem , deve essere ritenuta fondata in riferimento alla domanda avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione all’acquisizione ex art. 42 bis cit., ovvero alla restituzione della porzione della proprietà del IG. RE non appresa formalmente dal Comune.
Come noto, il principio appena richiamato è certamente applicabile anche al giudizio amministrativo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza; in termini, da ultimo: “ Anche al processo amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., il quale, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di emettere una pronuncia due volte su una stessa controversia ” ( cfr . T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 04/06/2021, n.1381).
Né, d’altro canto, il provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 42 bis TU espropri può dirsi illegittimo alla stregua delle argomentazioni (invero, solo genericamente) sviluppate nel ricorso introduttivo, avuto riguardo alla circostanza che le porzioni di mappale non acquisite dal Comune non sono mai state materialmente apprese né, tantomeno, trasformate dalla P.A.: si tratta di una circostanza pacifica tra le parti, come peraltro già evidenziato nella sentenza di questo TAR in precedenza richiamata, in cui si rilevava che le domande proposte dall’interessato, in parte de qua , si fondavano sull’unico presupposto dell’originaria inclusione dell’intero compendio nel piano di lottizzazione.
Infine, quanto alla domanda avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione all’espropriazione della residua parte dei mappali nr. 1153 e 1154, non ancora formalmente acquisite, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: come noto, l’attività ablatoria costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale della PA, sicché non compete al giudice ordinarne l’esercizio alla P.A. ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, n. 2114 del 2019).
3. Conclusivamente, tanto il ricorso introduttivo del giudizio quanto il ricorso per motivi aggiunti sono in parte da respingere e in parte da dichiararsi inammissibili.
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell’ente resistente.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e in parte li respinge.
Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO