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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G.V.G. 6560/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. RO Salzano
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. RO Salzano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.25, depositate in data 4.2.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “Di non volersi riconciliare e di voler procedere quindi allo scioglimento del vincolo coniugale con la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• nel dichiarare la loro autosufficienza economica, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di ogni contributo a titolo di mantenimento;
nel dichiarare che le due figlie RO e sono Per_1
maggiorenni e economicamente sufficienti, rinunciano a ogni tipo di mantenimento nei loro confronti;
• non sono previsti accordi patrimoniali di alcuna natura né reciproci trasferimenti di 2 immobili e/o altro;
• dichiarano che le spese e i compensi legali e processuali saranno interamente compensate tra loro.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 2.8.1984 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 02332 parte 1 serie 01 - anno
1984, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 12.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi