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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13413 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13413 /2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Aiello Carlo, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Romani Chiara, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente come da note scritte d'udienza depositate il 18.11.2024
Per il PM: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.05.2023 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 disposizioni del decreto del Tribunale di Modena in data 28.7.2021, come già parzialmente modificato dalla Corte d'appello di Bologna in data 10.3.2023, relativamente ai prelievi dei figli minori da Modena nei fine settimana di spettanza paterna ed al contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli.
Con decreto del 9.06.2023, in accoglimento dell'istanza attorea inaudita altera parte ex art. 473 bis 15 cpc, il Giudice Relatore disponeva che fosse il sig. a riaccompagnare i figli a CP_1 Chieri presso il domicilio della madre, terminato il fine settimana di propria competenza, con spese Pa di viaggio a carico della sig. e fissava udienza per la convocazione delle parti. A tale istanza si opponeva il costituitosi in giudizio in data 23.6.2023. CP_1
Con ordinanza del 28.6.2023, resa all'esito dell'udienza, il Giudice Relatore confermava il provvedimento assunto inaudita altera parte.
Con comparsa depositata il 06.10.2023, instava per la revoca del CP_1 provvedimento confermato il 28.6.2023 e chiedeva il rigetto del ricorso avversario. Domandava, inoltre, in via riconvenzionale, l'affido a sé dei figli, o in subordine il loro affidamento condiviso, la collocazione abitativa presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite madre-figli e la previsione di un contributo a carico della madre per il mantenimento della prole.
All'udienza del 14.11.2023 venivano sentite le parti ed all'esito, confermate le statuizioni vigenti, veniva disposta la CTU sulla capacità genitoriale.
Esaurita la CTU, con istanza congiunta depositata il 04.10.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un'intesa, sia economica che organizzativa, relativa alla gestione dei propri figli e con decreto 8.10.2024 il Giudice Relatore revocava l'udienza già fissata avanti a sé, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte ed assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle stesse.
Con le note scritte d'udienza depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano conformemente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, comprese quelle di CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in parziale modifica delle disposizioni del decreto del Tribunale di Modena in data 28.7.2021, come già parzialmente modificato dalla Corte d'appello di Bologna in data 10.3.2023, così provvede: RS DISPONE che i gemelli e pur restando collocati presso l'abitazione della madre a Per_1 Moncalieri (TO), restino affidati ad entrambi i genitori così che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente e di comune accordo per le decisioni di maggiore importanza, relative all'istruzione, educazione e salute dei figli, tenuto conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Ciascun genitore sarà, invece, libero di decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione quando i bimbi saranno allo stesso affidati.
DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, portandoli a Modena, presso il proprio domicilio,
o in vacanza un fine settimana al mese, scegliendo tra il primo ed il terzo week-end e comunicando la data alla madre almeno 15 giorni prima. Durante il periodo scolastico, potrà CP_1 prendere i gemelli dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 16 della domenica. Durante le vacanze estive, il fine settimana con il padre avrà, invece, inizio alle ore 16 del giovedì. Qualora vi sia un ponte infrasettimanale, il padre avrà la facoltà di usufruirne, collegandolo al relativo fine settimana, a prescindere che lo stesso sia o no il primo o il terzo del mese. Il padre si impegna ad andare a prendere e riportare i bambini, sopportandone l'intera spesa, e la madre, a sua volta, qualora il decida CP_1 di viaggiare in treno, si impegna ad accompagnare ed andare a riprendere i bambini alla stazione di Torino. Il sig. avrà, altresì, la facoltà di trascorrere il secondo fine settimana del mese CP_1 a Torino, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera o, a sua scelta, per un periodo inferiore, sempre preavvertendo la madre quindici giorni prima. Resta inteso che, qualora nel fine settimana di competenza del padre i bambini siano malati, lo stesso abbia diritto di tenerli con sé in altro week end del mese, da concordare con la madre. Le vacanze natalizie vengono divise in due periodi: dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, che i gemelli trascorreranno ad anni alterni con il padre e la madre, precisando che, per il 2024, il primo periodo spetterà al padre. Le vacanze pasquali vengano interamente trascorse con la madre gli anni dispari e con il padre quelli pari. Durante le vacanze estive, i gemelli trascorreranno, altresì, con il padre tre settimane, di cui due consecutive ad agosto, con obbligo, per il Sig. di comunicare il periodo prescelto entro il 31 Maggio. Per CP_1 l'individuazione della terza settimana di ferie del Sig. non coincidente con il mese di agosto, CP_1 negli anni pari prevarranno le esigenze del padre e negli anni dispari le esigenze della madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore, nei giorni in cui non avrà i figli con sé, possa comunicare con loro in videochiamata ed in orario compreso tra le 19 e le 20, con impegno, per l'altro genitore, di collaborare alla buona riuscita della telefonata;
DISPONE che il sig. si obblighi a contribuire al mantenimento dei gemelli con la CP_1 somma mensile di € 520,00 (€ 260,00 per ciascun figlio), da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come già stabilite dal decreto pronunciato al Tribunale di Modena in data 28.7.2021 e, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiederanno il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale straordinarie, d) tickets sanitari;
c) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiederanno il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, c) gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, d) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiederanno il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiederanno il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby sitter), c) viaggi e vacanze.
DÀ ATTO che le parti concordano ulteriormente quanto segue:
-In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
-Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
-Le parti si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13413 /2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Aiello Carlo, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Romani Chiara, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente come da note scritte d'udienza depositate il 18.11.2024
Per il PM: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.05.2023 chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1 disposizioni del decreto del Tribunale di Modena in data 28.7.2021, come già parzialmente modificato dalla Corte d'appello di Bologna in data 10.3.2023, relativamente ai prelievi dei figli minori da Modena nei fine settimana di spettanza paterna ed al contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli.
Con decreto del 9.06.2023, in accoglimento dell'istanza attorea inaudita altera parte ex art. 473 bis 15 cpc, il Giudice Relatore disponeva che fosse il sig. a riaccompagnare i figli a CP_1 Chieri presso il domicilio della madre, terminato il fine settimana di propria competenza, con spese Pa di viaggio a carico della sig. e fissava udienza per la convocazione delle parti. A tale istanza si opponeva il costituitosi in giudizio in data 23.6.2023. CP_1
Con ordinanza del 28.6.2023, resa all'esito dell'udienza, il Giudice Relatore confermava il provvedimento assunto inaudita altera parte.
Con comparsa depositata il 06.10.2023, instava per la revoca del CP_1 provvedimento confermato il 28.6.2023 e chiedeva il rigetto del ricorso avversario. Domandava, inoltre, in via riconvenzionale, l'affido a sé dei figli, o in subordine il loro affidamento condiviso, la collocazione abitativa presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite madre-figli e la previsione di un contributo a carico della madre per il mantenimento della prole.
All'udienza del 14.11.2023 venivano sentite le parti ed all'esito, confermate le statuizioni vigenti, veniva disposta la CTU sulla capacità genitoriale.
Esaurita la CTU, con istanza congiunta depositata il 04.10.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un'intesa, sia economica che organizzativa, relativa alla gestione dei propri figli e con decreto 8.10.2024 il Giudice Relatore revocava l'udienza già fissata avanti a sé, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte ed assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle stesse.
Con le note scritte d'udienza depositate entro il termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano conformemente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, comprese quelle di CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in parziale modifica delle disposizioni del decreto del Tribunale di Modena in data 28.7.2021, come già parzialmente modificato dalla Corte d'appello di Bologna in data 10.3.2023, così provvede: RS DISPONE che i gemelli e pur restando collocati presso l'abitazione della madre a Per_1 Moncalieri (TO), restino affidati ad entrambi i genitori così che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente e di comune accordo per le decisioni di maggiore importanza, relative all'istruzione, educazione e salute dei figli, tenuto conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Ciascun genitore sarà, invece, libero di decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione quando i bimbi saranno allo stesso affidati.
DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, portandoli a Modena, presso il proprio domicilio,
o in vacanza un fine settimana al mese, scegliendo tra il primo ed il terzo week-end e comunicando la data alla madre almeno 15 giorni prima. Durante il periodo scolastico, potrà CP_1 prendere i gemelli dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 16 della domenica. Durante le vacanze estive, il fine settimana con il padre avrà, invece, inizio alle ore 16 del giovedì. Qualora vi sia un ponte infrasettimanale, il padre avrà la facoltà di usufruirne, collegandolo al relativo fine settimana, a prescindere che lo stesso sia o no il primo o il terzo del mese. Il padre si impegna ad andare a prendere e riportare i bambini, sopportandone l'intera spesa, e la madre, a sua volta, qualora il decida CP_1 di viaggiare in treno, si impegna ad accompagnare ed andare a riprendere i bambini alla stazione di Torino. Il sig. avrà, altresì, la facoltà di trascorrere il secondo fine settimana del mese CP_1 a Torino, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera o, a sua scelta, per un periodo inferiore, sempre preavvertendo la madre quindici giorni prima. Resta inteso che, qualora nel fine settimana di competenza del padre i bambini siano malati, lo stesso abbia diritto di tenerli con sé in altro week end del mese, da concordare con la madre. Le vacanze natalizie vengono divise in due periodi: dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, che i gemelli trascorreranno ad anni alterni con il padre e la madre, precisando che, per il 2024, il primo periodo spetterà al padre. Le vacanze pasquali vengano interamente trascorse con la madre gli anni dispari e con il padre quelli pari. Durante le vacanze estive, i gemelli trascorreranno, altresì, con il padre tre settimane, di cui due consecutive ad agosto, con obbligo, per il Sig. di comunicare il periodo prescelto entro il 31 Maggio. Per CP_1 l'individuazione della terza settimana di ferie del Sig. non coincidente con il mese di agosto, CP_1 negli anni pari prevarranno le esigenze del padre e negli anni dispari le esigenze della madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore, nei giorni in cui non avrà i figli con sé, possa comunicare con loro in videochiamata ed in orario compreso tra le 19 e le 20, con impegno, per l'altro genitore, di collaborare alla buona riuscita della telefonata;
DISPONE che il sig. si obblighi a contribuire al mantenimento dei gemelli con la CP_1 somma mensile di € 520,00 (€ 260,00 per ciascun figlio), da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come già stabilite dal decreto pronunciato al Tribunale di Modena in data 28.7.2021 e, più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiederanno il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale straordinarie, d) tickets sanitari;
c) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiederanno il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, c) gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, d) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiederanno il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiederanno il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby sitter), c) viaggi e vacanze.
DÀ ATTO che le parti concordano ulteriormente quanto segue:
-In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
-Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
-Le parti si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento