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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 21012/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 21012/2024, promossa da:
1) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...] C.F._1
(Argentina);
2) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_2
, residente a [...] (Argentina); C.F._2
3) , nata il [...] a [...], Parte_3
Cod. Fisc. residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo C.F._3
n. 3142;
4) , nata il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_4
, residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. 3142; C.F._4
5) , nata l' 08/09/1998 a NT Fe (Argentina), Cod. Fisc. Parte_5
residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. 3142; C.F._5
6) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_6
, residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. 3142; C.F._6
7) , nata il [...] a [...], Cod. Parte_7
Fisc. , residente a [...](Argentina), Boulevard Galvez n. 2229; C.F._7 8) , nata il [...] a [...], Parte_8
Cod. Fisc. residente a [...](Argentina), Calle Las Heras n. C.F._8
3041;
9) , nata il [...] a [...], Cod. Parte_9
Fisc. , residente a [...](Argentina), Calle Las Heras n. 3041; C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO CONFORTI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: 1) accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare i Sigg.ri Parte_1
, nato in [...] il [...], , nato in [...]
[...] Parte_2 il 24/03/2004, , nata in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], , nata Parte_4 Parte_5 in Argentina il 08/09/1998, , nato in [...] il [...], Parte_6 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
, nata in [...] il [...], ,
[...] Parte_9 nata in [...] il [...], cittadini italiani iure sanguinis;
2) per effetto di quanto dichiarato, ordinare al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alle Controparte_1 consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) condannare il convenuto al pagamento A FAVORE DEL Controparte_1
SOTTOSCRITTO PROCURATORE ANTISTATARIO delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 25/11/2024 e depositato il medesimo giorno, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato il [...] a Parte_10
Buttigliera Alta (TO) (cfr. documentazione depositata, sub n. 2 unitamente al ricorso);
− che – o o Parte_10 Parte_8
o o CP_2 Parte_10 Pt_11 Parte_12 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 26/08/2022 (cfr. documentazione depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso);
− che, in data 14/11/1883 a San Agustín, provincia di NT Fe (Argentina),
– o Parte_10 Parte_13
(alias come da certificato di matrimonio) - ha contratto matrimonio con
(cfr. documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al Persona_1 ricorso) e che, da questo matrimonio, è nato a [...]ín, provincia di NT Fe (Argentina), in data 11/01/1889, (cfr. documentazione Parte_14 depositata, sub n. 5, unitamente al ricorso), deceduto a NT Fe (Argentina), in data 24/03/1969 (cfr. documentazione depositata, sub n. 7, unitamente al ricorso);
− che, in data 15/10/1934, a Santo Tomé, provincia di NT Fe (Argentina),
[...]
(alias come da certificato di Parte_15 matrimonio) ha contratto matrimonio con (cfr. CP_3 documentazione depositata, sub n. 7, unitamente al ricorso) e che, dalla loro unione, altresì precedente al matrimonio, sono nati: a NT Fe, (Argentina), in data 09/02/1927, (cfr. documentazione depositata, sub Persona_2
n. 8, unitamente al ricorso), deceduto a NT Fe (Argentina), in data 19/06/1968 (cfr. documentazione depositata, sub n. 10, unitamente al ricorso); ad Escalada, provincia di NT Fe (Argentina), in data 17/08/1933, Persona_3
(cfr. documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al ricorso),
[...] deceduto a NT Fe (Argentina), in data 20/12/2008 (cfr. documentazione depositata, sub n. 13, unitamente al ricorso); a NT Fe (Argentina), in data 31/01/1937, (cfr. documentazione depositata, Parte_16 sub n. 14, unitamente al ricorso);
− che, in data 22/05/1964, a NT Fe (Argentina), Persona_2 ha contratto matrimonio con (cfr. documentazione Controparte_4 depositata, sub n. 9, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, sono nate a San Justo, provincia di NT Fe (Argentina) in data 28/01/1965,
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 16, unitamente al Parte_17 ricorso); in data 13/09/1966, (cfr. Parte_18 documentazione depositata, sub n. 18, unitamente al ricorso);
− che, in data 20/03/1987, a NT Fe (Argentina), Parte_17
ha contratto matrimonio con
[...] CP_5
(cfr. documentazione depositata, sub n. 17, unitamente al ricorso);
[...]
− che, dall'unione tra e Parte_17 Controparte_6
, sono nati a NT Fe (Argentina), in data 24/03/2004, i seguenti odierni
[...] ricorrenti: (cfr. documentazione depositata, sub n. Parte_1
24, unitamente al ricorso) e (cfr. documentazione Parte_2 depositata, sub n. 25, unitamente al ricorso);
− che, in data 03/04/1991, a NT Fe (Argentina), Parte_18 ha contratto matrimonio con (cfr. documentazione Parte_19 depositata, sub n. 19, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, sono nati a NT Fe (Argentina) altri odierni ricorrenti: in data 16/11/1995,
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 26, unitamente Parte_3 al ricorso); in data 26/06/1997, (cfr. documentazione Parte_4 depositata, sub n. 27, unitamente al ricorso); in data 08/09/1998,
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 28, unitamente al ricorso); Parte_5 in data 14/10/2004, (cfr. documentazione depositata, sub n. Parte_6
29, unitamente al ricorso);
− che, in data 20/09/1961, a NT Fe (Argentina), Persona_3
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_7
(cfr. documentazione depositata, sub n. 12, unitamente al ricorso)
[...]
e che, da questo matrimonio, è nata a [...] in data [...],
(cfr. documentazione depositata, sub n. 20, Pt_3 Parte_20 unitamente al ricorso);
− che, in data 24/11/1995, a NT Fe (Argentina), Parte_21
ha contratto matrimonio con (cfr.
[...] Controparte_8 documentazione depositata, sub n. 21, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, è nata a [...] in data [...], l'odierna ricorrente (cfr. documentazione depositata, sub n. 30, Parte_7 unitamente al ricorso);
− che, in data 09/04/1959, a NT Fe (Argentina), Parte_16
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_9
(cfr. documentazione depositata, sub n. 15, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, è nato a [...] in data [...], Persona_4
(cfr. documentazione depositata, sub n. 22, unitamente al ricorso);
[...]
− che, in data 07/05/1999, a NT Fe (Argentina), Persona_4
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_10
(cfr. documentazione depositata, sub n. 23, unitamente al ricorso)
[...]
e che, da questo matrimonio, sono nati a NT Fe (Argentina) altri odierni ricorrenti: in data 03/05/1996, (cfr. Parte_8 documentazione depositata, sub n. 31, unitamente al ricorso); in data 30/12/1999,
(cfr. documentazione depositata, sub n. 32, Parte_9 unitamente al ricorso);
− che il Consolato Generale d'Italia a Rosario – autorità amministrativa competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti – attualmente non concede appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis);
− che i ricorrenti hanno tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rosario, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornatai” (cfr. documentazione depositata, sub nn. 33-41, unitamente al ricorso). In data 31/01/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 23/04/2025), non si è costituito e ne viene pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del 16.9.25, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, Parte_10
, era originario di Buttigliera Alta (TO), circostanza da cui discende la
[...] competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Pt_22 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_11
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Parte_10 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al
[...]
eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione CP_1 della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria
[...]
poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Parte_10 [...]
, nato in [...] l'[...], che, a sua volta l'ha trasmessa fino agli Pt_14 odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era Parte_10 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Si rammenta, sul punto, quanto alla posizione di Parte_10
, che, in base alla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e
[...] successivamente alla legge n. 217 del 17 maggio 1906, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Nel caso di specie, ciò è da escludere alla luce delle risultanze della documentazione depositata, sub nn. 3, 4 e 5, unitamente al ricorso. Ebbene, la disciplina dello ius soli vigente in Argentina, non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub nn. 33-41, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Le spese possono compensarsi stante la presenza di gravi ed eccezionali motivi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e considerata, in ogni caso, la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21012/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nato il [...] a [...], Parte_1
C , residente a [...]
Rocamora n. 224 (Argentina); 2) , nato il [...] a [...], Parte_2
C residente a [...]
n. 224 (Ar 3) , nata il [...] a [...] Parte_3
(A residente a [...](Argentina), C.F._3
Calle San Jeronimo n. 4) , nata il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_4
, residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. C.F._4
5) , nata l' 08/09/1998 a NT Fe (Argentina), Cod. Parte_5
Fi residente a [...](Argentina), Calle San C.F._5
Jeronimo n. 3142; 6) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_6
residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. C.F._6
7) , nata il [...] a [...], Parte_7
C sidente a NT Fe (Argentina), Boulevard C.F._7
Galvez n. 8) , nata il [...] a [...] Parte_8
(Argentina), Cod. Fisc. residente a [...](Argentina), C.F._8
Calle Las Heras n. 304 9) , nata il [...] a [...] Parte_9
(Ar , residente a [...](Argentina), C.F._9
Calle Las Heras n. 3041;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 16.9.25 Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 21012/2024, promossa da:
1) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...] C.F._1
(Argentina);
2) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_2
, residente a [...] (Argentina); C.F._2
3) , nata il [...] a [...], Parte_3
Cod. Fisc. residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo C.F._3
n. 3142;
4) , nata il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_4
, residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. 3142; C.F._4
5) , nata l' 08/09/1998 a NT Fe (Argentina), Cod. Fisc. Parte_5
residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. 3142; C.F._5
6) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_6
, residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. 3142; C.F._6
7) , nata il [...] a [...], Cod. Parte_7
Fisc. , residente a [...](Argentina), Boulevard Galvez n. 2229; C.F._7 8) , nata il [...] a [...], Parte_8
Cod. Fisc. residente a [...](Argentina), Calle Las Heras n. C.F._8
3041;
9) , nata il [...] a [...], Cod. Parte_9
Fisc. , residente a [...](Argentina), Calle Las Heras n. 3041; C.F._9
tutti rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO CONFORTI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: 1) accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare i Sigg.ri Parte_1
, nato in [...] il [...], , nato in [...]
[...] Parte_2 il 24/03/2004, , nata in [...] il [...], Parte_3
, nato in [...] il [...], , nata Parte_4 Parte_5 in Argentina il 08/09/1998, , nato in [...] il [...], Parte_6 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
, nata in [...] il [...], ,
[...] Parte_9 nata in [...] il [...], cittadini italiani iure sanguinis;
2) per effetto di quanto dichiarato, ordinare al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alle Controparte_1 consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) condannare il convenuto al pagamento A FAVORE DEL Controparte_1
SOTTOSCRITTO PROCURATORE ANTISTATARIO delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 25/11/2024 e depositato il medesimo giorno, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato il [...] a Parte_10
Buttigliera Alta (TO) (cfr. documentazione depositata, sub n. 2 unitamente al ricorso);
− che – o o Parte_10 Parte_8
o o CP_2 Parte_10 Pt_11 Parte_12 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 26/08/2022 (cfr. documentazione depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso);
− che, in data 14/11/1883 a San Agustín, provincia di NT Fe (Argentina),
– o Parte_10 Parte_13
(alias come da certificato di matrimonio) - ha contratto matrimonio con
(cfr. documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al Persona_1 ricorso) e che, da questo matrimonio, è nato a [...]ín, provincia di NT Fe (Argentina), in data 11/01/1889, (cfr. documentazione Parte_14 depositata, sub n. 5, unitamente al ricorso), deceduto a NT Fe (Argentina), in data 24/03/1969 (cfr. documentazione depositata, sub n. 7, unitamente al ricorso);
− che, in data 15/10/1934, a Santo Tomé, provincia di NT Fe (Argentina),
[...]
(alias come da certificato di Parte_15 matrimonio) ha contratto matrimonio con (cfr. CP_3 documentazione depositata, sub n. 7, unitamente al ricorso) e che, dalla loro unione, altresì precedente al matrimonio, sono nati: a NT Fe, (Argentina), in data 09/02/1927, (cfr. documentazione depositata, sub Persona_2
n. 8, unitamente al ricorso), deceduto a NT Fe (Argentina), in data 19/06/1968 (cfr. documentazione depositata, sub n. 10, unitamente al ricorso); ad Escalada, provincia di NT Fe (Argentina), in data 17/08/1933, Persona_3
(cfr. documentazione depositata, sub n. 11, unitamente al ricorso),
[...] deceduto a NT Fe (Argentina), in data 20/12/2008 (cfr. documentazione depositata, sub n. 13, unitamente al ricorso); a NT Fe (Argentina), in data 31/01/1937, (cfr. documentazione depositata, Parte_16 sub n. 14, unitamente al ricorso);
− che, in data 22/05/1964, a NT Fe (Argentina), Persona_2 ha contratto matrimonio con (cfr. documentazione Controparte_4 depositata, sub n. 9, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, sono nate a San Justo, provincia di NT Fe (Argentina) in data 28/01/1965,
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 16, unitamente al Parte_17 ricorso); in data 13/09/1966, (cfr. Parte_18 documentazione depositata, sub n. 18, unitamente al ricorso);
− che, in data 20/03/1987, a NT Fe (Argentina), Parte_17
ha contratto matrimonio con
[...] CP_5
(cfr. documentazione depositata, sub n. 17, unitamente al ricorso);
[...]
− che, dall'unione tra e Parte_17 Controparte_6
, sono nati a NT Fe (Argentina), in data 24/03/2004, i seguenti odierni
[...] ricorrenti: (cfr. documentazione depositata, sub n. Parte_1
24, unitamente al ricorso) e (cfr. documentazione Parte_2 depositata, sub n. 25, unitamente al ricorso);
− che, in data 03/04/1991, a NT Fe (Argentina), Parte_18 ha contratto matrimonio con (cfr. documentazione Parte_19 depositata, sub n. 19, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, sono nati a NT Fe (Argentina) altri odierni ricorrenti: in data 16/11/1995,
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 26, unitamente Parte_3 al ricorso); in data 26/06/1997, (cfr. documentazione Parte_4 depositata, sub n. 27, unitamente al ricorso); in data 08/09/1998,
[...]
(cfr. documentazione depositata, sub n. 28, unitamente al ricorso); Parte_5 in data 14/10/2004, (cfr. documentazione depositata, sub n. Parte_6
29, unitamente al ricorso);
− che, in data 20/09/1961, a NT Fe (Argentina), Persona_3
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_7
(cfr. documentazione depositata, sub n. 12, unitamente al ricorso)
[...]
e che, da questo matrimonio, è nata a [...] in data [...],
(cfr. documentazione depositata, sub n. 20, Pt_3 Parte_20 unitamente al ricorso);
− che, in data 24/11/1995, a NT Fe (Argentina), Parte_21
ha contratto matrimonio con (cfr.
[...] Controparte_8 documentazione depositata, sub n. 21, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, è nata a [...] in data [...], l'odierna ricorrente (cfr. documentazione depositata, sub n. 30, Parte_7 unitamente al ricorso);
− che, in data 09/04/1959, a NT Fe (Argentina), Parte_16
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_9
(cfr. documentazione depositata, sub n. 15, unitamente al ricorso) e che, da questo matrimonio, è nato a [...] in data [...], Persona_4
(cfr. documentazione depositata, sub n. 22, unitamente al ricorso);
[...]
− che, in data 07/05/1999, a NT Fe (Argentina), Persona_4
ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_10
(cfr. documentazione depositata, sub n. 23, unitamente al ricorso)
[...]
e che, da questo matrimonio, sono nati a NT Fe (Argentina) altri odierni ricorrenti: in data 03/05/1996, (cfr. Parte_8 documentazione depositata, sub n. 31, unitamente al ricorso); in data 30/12/1999,
(cfr. documentazione depositata, sub n. 32, Parte_9 unitamente al ricorso);
− che il Consolato Generale d'Italia a Rosario – autorità amministrativa competente al riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti – attualmente non concede appuntamenti per la presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis);
− che i ricorrenti hanno tentato di prenotare un appuntamento sul sito internet del Consolato Generale d'Italia a Rosario, ma senza successo, in quanto risulta sempre che “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornatai” (cfr. documentazione depositata, sub nn. 33-41, unitamente al ricorso). In data 31/01/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 23/04/2025), non si è costituito e ne viene pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del 16.9.25, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, Parte_10
, era originario di Buttigliera Alta (TO), circostanza da cui discende la
[...] competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Pt_22 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_11
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Parte_10 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al
[...]
eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione CP_1 della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria
[...]
poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Parte_10 [...]
, nato in [...] l'[...], che, a sua volta l'ha trasmessa fino agli Pt_14 odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era Parte_10 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Si rammenta, sul punto, quanto alla posizione di Parte_10
, che, in base alla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e
[...] successivamente alla legge n. 217 del 17 maggio 1906, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Nel caso di specie, ciò è da escludere alla luce delle risultanze della documentazione depositata, sub nn. 3, 4 e 5, unitamente al ricorso. Ebbene, la disciplina dello ius soli vigente in Argentina, non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub nn. 33-41, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Le spese possono compensarsi stante la presenza di gravi ed eccezionali motivi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e considerata, in ogni caso, la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21012/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nato il [...] a [...], Parte_1
C , residente a [...]
Rocamora n. 224 (Argentina); 2) , nato il [...] a [...], Parte_2
C residente a [...]
n. 224 (Ar 3) , nata il [...] a [...] Parte_3
(A residente a [...](Argentina), C.F._3
Calle San Jeronimo n. 4) , nata il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_4
, residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. C.F._4
5) , nata l' 08/09/1998 a NT Fe (Argentina), Cod. Parte_5
Fi residente a [...](Argentina), Calle San C.F._5
Jeronimo n. 3142; 6) , nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_6
residente a [...](Argentina), Calle San Jeronimo n. C.F._6
7) , nata il [...] a [...], Parte_7
C sidente a NT Fe (Argentina), Boulevard C.F._7
Galvez n. 8) , nata il [...] a [...] Parte_8
(Argentina), Cod. Fisc. residente a [...](Argentina), C.F._8
Calle Las Heras n. 304 9) , nata il [...] a [...] Parte_9
(Ar , residente a [...](Argentina), C.F._9
Calle Las Heras n. 3041;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 16.9.25 Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno