Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 759/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:40
Il giorno 03/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Giuseppe Sciarrotta per parte attrice, il quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che venga decisa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 19:05
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 759 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe C.F._2
Sciarrotta in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Agrigento nella via Mazzini n 66
Attori
CONTRO
di Agrigento;
Controparte_1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._3
(c.f. ); Controparte_3 C.F._4
(c.f. ); Controparte_4 C.F._5
Convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno evocato in giudizio l , quale ufficio preposto alla Controparte_5 trascrizione degli atti, i sigg.ri , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al fine di ottenere il riconoscimento, in loro favore, della
[...] proprietà esclusiva della unità immobiliare, in Raffadali, località Portella di
Naro, costruita abusivamente al quarto piano fuori nella via Mascagni n
102 confinante con la via Tivoli, censita in catasto fabbricati al F. 24, p.lla
852 sub 6, per maturata usucapione acquisitiva
A fondamento della domanda hanno dedotto: che i lavori di costruzione dell'appartamento adibito a residenza del nucleo familiare, terminavano nel 1977, che l'appartamento veniva costruito in assenza di titolo abilitativo;
che nel 1986 il presentava al Comune di Raffadali Pt_1 domanda di concessione edilizia in sanatoria ( prot. n. 8934) in ossequio alla normativa vigente del c.d. Primo condono ai sensi della Legge n.
47/85 e successiva 662/96; che in data 15.12.1988, a seguito richiesta del Comune presentava perizia giurata, certificato di idoneità sismica, descrizione dell'opera e stato dei lavori;
che successivamente i coniugi versano al Comune l'intera oblazione quantificata in lire Pt_1
1666,56; che il Comune di Raffadali non rilasciava alcun parere favorevole e che, comunque, la domanda di sanatoria doveva considerarsi assentita per silenzio-assenso essendo ormai decorsi trentacinque anni;
di possedere da oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva l'immobile in Raffadali;
Hanno concluso chiedendo di: “ Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'appartamento sito al quarto piano dell'immobile di via
Mascagni n 102, al confine con via Tivoli, partita 8640, Fg 24, particella
852 sub 6 in favore degli attori per avere questi ultimi mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre venti anni e conseguentemente ordinare al territorialmente competente Ufficio della Conservatoria dei pubblici registri immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile
3 in favore dei medesimi. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”
Fatta esperire la procedura di mediazione, la causa veniva istruita con espletamento di prove per testi e, precisate le conclusioni all'udienza del
15.01.2024 la causa veniva inviata all'udienza del 22.10.2024 per la discussione orale con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, rinviata a seguito di ordinanza riservata del 16.03.2025 all'odierna udienza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_2
, e e dell CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_6
regolarmente citati in giudizio e non costituitisi
[...]
Nel merito la domanda di usucapione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con pronuncia del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio –della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Inoltre si rileva che per costante orientamento giurisprudenziale, la prova del maturarsi della cd. prescrizione acquisitiva deve essere piena, rigorosa, certa e completa (cfr. Cass. 7 aprile 1981, n. 2326); ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. 2 dicembre 1972, n. 3484) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione.
Deve osservarsi, inoltre, che la contumacia dei convenuti non attenua l'onere probatorio a carico dell'attore nei termini anzi descritti, né condiziona il preesistente potere-dovere del giudice di accertare, in ogni
4 caso, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere al fine dell'accoglimento della domanda;
pertanto, il giudice deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso continuo per il prescritto ventennio in quanto condizione per una pronuncia favorevole a colui che asserisce di aver usucapito, e ciò a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezioni.
La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che la contumacia del convenuto non determina un esonero, per colui che intenda avvalersi dell'usucapione, dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda. (cfr. Cass., 2° sez., n. 5487/2004).
In definitiva, sull'attore (principale o in riconvenzionale) grava un duplice onere probatorio: da un lato, quello di dimostrare di aver esercitato il possesso utile all'usucapione – con i caratteri elencati - e, dall'altro, quello di aver in tal modo determinato l'estinzione del diritto sussistente in capo all'effettivo proprietario del bene.
Operata la corretta qualificazione della domanda proposta dagli attori, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, si impone immediatamente di evidenziare due elementi dirimenti ai fini della compiuta valutazione della stessa;
l'individuazione dei soggetti titolari della situazione giuridica di cui si chiede l'estinzione (ed il contestuale acquisto) e la natura «abusiva» del bene immobile del quale si chiede la declaratoria di prescrizione acquisitiva.
Quanto al primo dei due elementi, occorre evidenziare che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, poiché comporta l'accertamento di una situazione giuridica
5 (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente
(comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di tutti gli interessati (Cass. nn. 5559/94 e 1085/76); si afferma, infatti, che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24260 del 04/10/2018).
Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro, nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi inutiliter data, non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (cfr. Cass. S.U. n. 443/70, da ultimo, ordinanza Sez. II, n. 15619/2018).
Invero, nella misura in cui l'usucapione rappresenta una vicenda acquisitiva, da un lato, ed estintiva dall'altro, è evidente la necessità – ai fini dell'accoglimento della domanda – di provare la realizzazione di entrambi gli effetti;
pertanto, oltre alla prova del possesso ad usucapionem, andrà fornita anche quella relativa all'esistenza di un diritto di proprietà sullo stesso bene in capo al soggetto che si assume esserne il proprietario ed il quale subisce l'effetto estintivo speculare all'acquisto a titolo originario.
Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti - nel caso di usucapione di beni immobili - non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Sez. 2,
Sentenza n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali - soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. - né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa
6 presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997). In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente sulla parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati.
Con riguardo, invece, al secondo elemento, occorre rilevare che il fabbricato oggetto della domanda di usucapione proposta dagli attori è privo di titolo edilizio;
tale circostanza è affermata dagli stessi nel libello introduttivo, specificando che l'immobile risulterebbe regolarmente accatastato dal che fu presentata richiesta di Parte_1 condono, tuttavia non ancora assentita dall'ente competente stante la mancanza del titolo di proprietà.
In merito, la giurisprudenza di legittimità, in seguito ad una lunga evoluzione interpretativa, ad oggi tende a riconoscere l'acquisto per usucapione anche con riguardo agli immobili privi di titoli edilizi o in difformità agli stessi, ribadendo il principio dell'autonomia tra le norme di natura pubblicistica e quelle afferenti ai rapporti tra privati e sostenendo la tesi - pur sorretta da parte della dottrina - secondo cui articolo 1145 c.c.
(possesso di cose fuori commercio) troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti dei beni demaniali o equivalenti e non
(anche) nell'ipotesi di manufatti abusivi.
Più nel dettaglio, già con la ormai risalente pronuncia n. 23452/2012, la
Corte di cassazione affermò che le norme disciplinanti l'attività di gestione del territorio e dell'edilizia mirano a sanzionare l'attività edificatoria e non già gli atti di acquisto della proprietà del terreno ove (asseritamente in contrasto con la normativa urbanistica) sarebbe edificato, «così che, in via di ipotesi, ben può detta area essere acquisita per usucapione e, contemporaneamente, l'opera edificata essere suscettibile di attività sanzionatoria da parte della pubblica amministrazione»; in tale occasione, la cassazione colse l'opportunità per sottolineare che l'attività di
7 edificazione «conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti i pretesi profili di contrarietà alla legge urbanistica».
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha precisato «la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158
c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990, laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.» (Corte di
Cassazione, sez. 2, sent. 3979/2013; da ultimo, in senso conforme,
n.12468/2016).
Alla luce di tali premesse, risulta di conseguenziale evidenza che l'individuazione del titolare del bene immobile abusivo di cui si chiede l'usucapione - quale elemento costitutivo della domanda -risulti difficilmente riscontrabile da atti pubblici di trasferimento o da atti ad esso equiparati che lo contemplino, considerato che tale fabbricato non può costituire oggetto di trasferimento con atto inter vivos per espressa previsione legislativa, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e artt.
8 17 e 40 della l. n. 47 del 1985; la proprietà del bene abusivo, infatti, non potrà mai trovare riscontro in un atto traslativo dello stesso, salva la sola ipotesi di successione mortis causa, quale unica ipotesi esclusa dalla sanzione della nullità prevista dalla norma citata.
Ad ogni modo, per ragioni di effettività della tutela, non può di certo essere impedito al possessore di un immobile abusivo - che ne vanti l'acquisto della proprietà per usucapione - di individuare il soggetto formalmente proprietario al momento della proposizione della domanda a causa della natura del bene medesimo e, quindi, dell'inesistenza di un atto pubblico o, comunque, di un titolo che lo contempli (corroborata, nel caso di specie, dall'insussistenza di trascrizioni nei registri immobiliari); detta prova - anche in applicazione del principio di tipicità dei modi di acquisto della proprietà - si raggiunge in virtù del noto principio dell'accessione, sancito dall'art. 934 c.c. secondo cui «qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo», fatta salva l'eventuale deroga legale o convenzionale, come la costituzione di un diritto di proprietà superficiaria (art. 592 c.c.).
Conseguentemente, il proprietario dell'immobile abusivo - in assenza di diverse emergenze - non può che coincidere con il proprietario del terreno su cui tale fabbricato è stato realizzato. In tale direzione si orienta la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale è ammissibile l'usucapione di una costruzione sul fondo altrui (anche realizzata con materiali propri) qualora la stessa sia posseduta uti dominus per il tempo necessario all'acquisto, così determinando il venir meno del precedente acquisto della proprietà dell'opera per accessione in favore del proprietario del fondo (Sez. 2, Ordinanza n. 21933 del
30/07/2021; Sez. 2, Sent. n. 5739 del 2011, Sez. 2, sent. n. 3191 del
1980).
Tuttavia nel caso di specie, gli attori non hanno dimostrato in capo a chi insistesse il diritto di proprietà del fondo su cui è stato realizzato l'immobile abusivo, né da chi e quando lo stesso fosse stato realizzato;
tale carenza probatoria non può in alcun modo essere sopperita - in
9 assenza di ulteriori elementi - dai certificati catastali, neanche prodotti dagli attori, che per le ragioni esposte, non potrebbe in ogni caso desumersi che la proprietà insistesse in capo ai soggetti che ivi risultano intestatari (né, conseguentemente, in capo agli eredi convenuti), non essendo, peraltro, emerso alcun elemento da cui poter evincere che questi fossero anche i proprietari del fondo su cui l'immobile è stato costruito.
Gli attori invero, avrebbero dovuto adempiere al prescritto onere producendo il titolo di proprietà del fondo (atto pubblico, usucapione, etc.)
o, in alternativa, una visura aggiornata estratta dai pubblici registri immobiliari, da cui poter apprendere la titolarità del bene medesimo al momento della proposizione della domanda.
Sul punto, va rammentato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione del convenuto assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (per tutte, v. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Conclusivamente, non risulta in atti la prova, certa e tranquillizzante, della titolarità, in capo ai convenuti, della posizione soggettiva di natura dominicale (rectius la proprietà del fondo e, per accessione, dell'immobile abusivo che vi insiste), non avendo gli attori nemmeno allegato che i convenuti fossero i proprietari del bene del quale ha chiesto dichiararsi l'usucapione.
La domanda va dunque integralmente rigettata
Si compensano le spese di lite in ragione della contumacia dei convenuti
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 759/2021
10 Rigetta la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento all'udienza del 3.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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