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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3385/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3385/2025
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. MA AN, sono comparsi:
Per avv. Cristina Guatta in sostituzione dell'avv. AZZACCONI Parte_1
GIORGIO
Per già dichiarata contumace, non è comparsa. CP_1
L'avv. Guatta si riporta alle note conclusive depositate Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. MA AN
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. MA AN ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3385/2025 promossa da:
corrente in Chiasso (Svizzera) via Livio 12 ATTRICE Parte_1
con l'avv. Giorgio Azzacconi contro
C.F. CONVENUTA contumace CP_1 P.IVA_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato con (di seguito: ) avente ad oggetto la fornitura di CP_1 CP_1
valvole e maniglie di produzione della società austriaca PR ST (di cui all'epoca la convenuta era agente con esclusiva in Italia) di cui all'ordine n. 44 dell'11.9.24 (doc. 3 e 3bis) per complessivi € 117.202,55; a sostegno della domanda ha dedotto che, in esecuzione dell'ordine ed in base agli accordi perfezionati dalle parti, essa aveva versato alla convenuta la complessiva somma dovuta mediante tre bonifici € 20.000,00 il 7.3.25 (doc. 2 bis), € 15.160,77 il 27.9.24 (doc. 3 ter) ed € 82.041,78 il 23.10.24 (doc. 4 bis), che la convenuta mai aveva consegnato la merce, che, anzi, sentita la produttrice PR ST, quest'ultima aveva comunicato (doc. 14) che, pur essendole stato inoltrato l'ordine dalla in data 11.11.24, CP_1 nessun pagamento era poi seguito da parte di quest'ultima. pagina 2 di 4 La convenuta è rimasta contumace.
Premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve esclusivamente provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto adempimento (tra le altre: Cass.
7.3.2006 n. 4867), nella specie, le circostanze allegate da parte attrice sono comprovate dalla documentazione prodotta (cfr. doc. citati); oltretutto, la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito la prova dell'avvenuto adempimento.
Va, conseguentemente, dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 117.202,75 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014 come succ. mod., in € 2552,00 per studio, € 1628,00 per la fase introduttiva ed €
2127,00 per la fase decisoria (importo minimo considerato che la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di cui alla conferma dell'ordine n. 44 dell'11.9.24 oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta;
2. DA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della soma di € 117.202,75 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
3. DA la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6307,00 pagina 3 di 4 per compenso professionale, oltre € 786,00 per contributo e bollo, oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge
Brescia, 27 novembre 2025
Il Giudice
MA AN
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3385/2025
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. MA AN, sono comparsi:
Per avv. Cristina Guatta in sostituzione dell'avv. AZZACCONI Parte_1
GIORGIO
Per già dichiarata contumace, non è comparsa. CP_1
L'avv. Guatta si riporta alle note conclusive depositate Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. MA AN
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. MA AN ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3385/2025 promossa da:
corrente in Chiasso (Svizzera) via Livio 12 ATTRICE Parte_1
con l'avv. Giorgio Azzacconi contro
C.F. CONVENUTA contumace CP_1 P.IVA_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato con (di seguito: ) avente ad oggetto la fornitura di CP_1 CP_1
valvole e maniglie di produzione della società austriaca PR ST (di cui all'epoca la convenuta era agente con esclusiva in Italia) di cui all'ordine n. 44 dell'11.9.24 (doc. 3 e 3bis) per complessivi € 117.202,55; a sostegno della domanda ha dedotto che, in esecuzione dell'ordine ed in base agli accordi perfezionati dalle parti, essa aveva versato alla convenuta la complessiva somma dovuta mediante tre bonifici € 20.000,00 il 7.3.25 (doc. 2 bis), € 15.160,77 il 27.9.24 (doc. 3 ter) ed € 82.041,78 il 23.10.24 (doc. 4 bis), che la convenuta mai aveva consegnato la merce, che, anzi, sentita la produttrice PR ST, quest'ultima aveva comunicato (doc. 14) che, pur essendole stato inoltrato l'ordine dalla in data 11.11.24, CP_1 nessun pagamento era poi seguito da parte di quest'ultima. pagina 2 di 4 La convenuta è rimasta contumace.
Premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve esclusivamente provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto adempimento (tra le altre: Cass.
7.3.2006 n. 4867), nella specie, le circostanze allegate da parte attrice sono comprovate dalla documentazione prodotta (cfr. doc. citati); oltretutto, la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito la prova dell'avvenuto adempimento.
Va, conseguentemente, dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 117.202,75 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014 come succ. mod., in € 2552,00 per studio, € 1628,00 per la fase introduttiva ed €
2127,00 per la fase decisoria (importo minimo considerato che la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di cui alla conferma dell'ordine n. 44 dell'11.9.24 oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta;
2. DA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della soma di € 117.202,75 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
3. DA la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6307,00 pagina 3 di 4 per compenso professionale, oltre € 786,00 per contributo e bollo, oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge
Brescia, 27 novembre 2025
Il Giudice
MA AN
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