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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2420/2025
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU DO - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2420/2025 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Nozza, giusta delega in atti, Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_2
27/11/2025: “1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2 CP_1
autorizzandoli a vivere separati.
[...]
pagina 1 di 7 2) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
3) confermare l'affidamento dei minori nato a [...] il [...], e Persona_1
nata l'[...] a [...], al Servizio Sociale e confermare il Persona_2 collocamento presso famiglie affidatarie dei minori per la durata di un anno.
4) incaricare il Servizio Sociale a garantire contatti e visite madre-figli almeno due volte a settimana per ciascun figlio.
5) incaricare il Servizio Sociale di garantire regolari contatti e visite per i fratelli, almeno una volta la settimana.
6) confermare l'incarico del Servizio Sociale di organizzare visite padre-figlia, solo ed esclusivamente in forma accompagnata e solo a condizione che il sig. intraprenda e prosegua CP_1 stabilmente un percorso presso il SerD, oltre che un training antiviolenza.
7) con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
e dal Pubblico Ministero depositate in data 01/12/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/08/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_2
Tribunale di NO;
la parte resistente non si è Controparte_1 costituita e viene dichiarata contumace con la presente sentenza.
2. La parte resistente, pur non essendosi costituita formalmente, è comparsa personalmente all'udienza di data 27/11/2025, dichiarando di essere d'accordo con la separazione alle condizioni formulate dalla parte ricorrente.
3. All'ultima udienza di data 27/11/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 23/01/2021, trascritto presso lo stato civile del
Comune di Lagundo;
- dal matrimonio è nata la figlia o (nata a [...] in data [...]), Persona_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
pagina 2 di 7 Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata, visto che il resistente
[...]
è comparso personalmente in udienza dichiarandosi d'accordo con la Controparte_1 separazione.
Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. In relazione all'affidamento della figlia minore si rileva che con Persona_2 sentenza n. 8/2024 di data 06/12/2023, depositata in data 03/01/2024, il Tribunale per i Minorenni di NO disponeva quanto segue (doc. 4 di parte ricorrente):
“dispone l'affidamento dei minori nato a [...] il [...], e Persona_1
nata l'[...] a [...], al Servizio Sociale al fine del loro Persona_2 idoneo collocamento etero-familiare, possibilmente in una medesima famiglia, per la durata di due anni;
ai sensi dell'art. 5 L. n. 184/83 si attribuiscono al Servizio Sociale, con possibilità di delega alla struttura comunitaria / alla famiglia collocataria, i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione ai rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie;
incarica il Servizio Sociale di garantire contatti e visite madre-figli, con visite accompagnate, eventualmente anche solo all'inizio e alla fine, purché la madre si presenti in stato psico-fisico non alterato, nonché di organizzare visite padre-figlia, solo in forma accompagnata e solo a condizione che egli intraprenda e prosegua un percorso presso il SerD oltre che un training antiviolenza;
di organizzare per la madre un percorso di sostegno / consulenza presso una Casa delle Donne o con il progetto “Alba”; di riferire ogni sei mesi sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori fra loro e con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto da questo Tribunale. prescrive ai genitori, per il bene e nell'interesse dei minori, di collaborare con il Servizio Sociale e gli altri servizi coinvolti, di frequentare corsi di lingua italiana o tedesca, oltre che di attivarsi per reperire un'attività lavorativa regolare e continua;
prescrive al padre, per il bene e nell'interesse della figlia, di intraprendere e proseguire un percorso presso il SerD volto a dimostrare la sua astinenza, oltre che un training antiviolenza, al fine di acquisire maggiore consapevolezza circa la propria condotta nell'ambito familiare;
prescrive alla madre, per il bene e nell'interesse dei minori, di partecipare al percorso di sostegno/consulenza che le sarà indicato dal Servizio Sociale”.
La decisione veniva adottata a fronte di acclarate carenze e inadeguatezze di entrambe le figure genitoriali, che rischiavano di determinare un grave pregiudizio nei confronti della figlia minore pagina 3 di 7 (e degli altri figli minori della ricorrente, frutto di precedenti Persona_2 relazioni).
Il nucleo familiare si trovava in una situazione di grave disagio sociale ed economico, in cui i genitori si sono dimostrati del tutto incapaci di garantire il soddisfacimento dei più elementari e basilari bisogni dei figli minori (cfr. p. 12 del doc. 4 di parte ricorrente: “Il nucleo familiare sarebbe stato sfrattato per morosità alla fine del mese, aveva una importante situazione debitoria e
i genitori non sembravano minimamente preoccuparsi, vivendo di fatto alla giornata. La casa era stata trovata in pessime condizioni, con presenza di individui sconosciuti accolti non si sa a quale titolo dai genitori, e chiari segni di uso/abuso di alcolici”; cfr. p. 9 del doc. 4 di parte ricorrente:
“Preoccupava, in particolare, la situazione sanitaria della minore , la quale necessita di Per_2 terapie che i genitori hanno dimostrato di non essere in grado di garantire”.).
Il Tribunale per i Minorenni ha accertato che i genitori, oltre a non portare regolarmente i figli alla scuola materna e alla famiglia affidataria, non accompagnavano i minori neppure alle visite mediche e agli appuntamenti di fisioterapia. Pertanto, l'ambiente familiare era da considerarsi altamente a rischio per i minori, cui non solo non veniva assicurata la necessaria sicurezza, ma neanche l'incolumità fisica (cfr. p. 12 del doc. 4 di parte ricorrente;
cfr. p. 8 del doc. 4 di parte ricorrente: “La situazione è purtroppo in seguito degenerata: la minore il 08.03.2022 è Per_2 stata ricoverata in Ospedale in quanto dalle analisi del sangue risultava una somministrazione non regolare del farmaco prescrittole. In data 23.03.2022 sono intervenuti i Carabinieri a seguito di una lite fra i genitori. I genitori non hanno portato regolarmente la minore alle visite Per_2 mediche e riabilitative e non hanno garantito una collaborazione regolare con l'educativa domiciliare. L'asilo ha inoltre osservato che era trascurato (vestiti sporchi, calzini non Per_1 cambiati) e manifestava un comportamento confuso e fuori ritmo”).
Inoltre, il Servizio Sociale ha evidenziato una scarsa collaborazione, una scarsa consapevolezza e delle difficoltà linguistiche di entrambi i genitori, che non riescono a comprendere né a parlare a sufficienza né l'italiano né il tedesco, con conseguente difficoltà nella comunicazione con i figli.
Il resistente avrebbe tenuto delle condotte violente nei Controparte_1 confronti della moglie e avrebbe abusato regolarmente di sostanze alcoliche e stupefacenti (cfr. p. 4 del doc. 4 di parte ricorrente: “ sembrava essere soggetto che abusa di alcool e Persona_3 diviene violento, tanto da aver aggredito sia lei che, forse, anche il minore”); a fronte delle diverse richieste del Servizio Sociale di sottoporsi ai controlli presso il Serd, egli non ha mai adempiuto in maniera costante e regolare alle prescrizioni. Inoltre, sono state rilevate delle specifiche situazioni pregiudizievoli per i minori, in occasione delle visite domiciliari dei servizi sociali (cfr. p. 12 del pagina 4 di 7 doc. 4 di parte ricorrente: “Il Servizio Sociale il 07.09.2022 ha effettuato una visita domiciliare non annunciata: il sig. ha aperto la porta in mutande ed ha dichiarato che la madre dei Persona_3 minori era uscita e che l'avrebbero mandato a scuola il giorno successivo. era Per_1 Per_1 seduto al tavolino in camera, era “silenzioso e passivo” ed aveva un segno visibile sull'occhio sinistro. ha sostenuto che si era fatto male all'asilo, contraddicendosi con quanto Persona_3 aveva appena dichiarato, ossia che il bambino avrebbe iniziato l'asilo il giorno successivo”).
Anche la madre è risultata del tutto inidonea ad occuparsi della figlia Parte_2 minore (e degli altri figli), ha prestato una scarsa collaborazione con il Servizio Sociale e, in Per_2 diverse occasioni, si è allontanata senza alcun preavviso portando con sé i figli minori e rendendosi irreperibile (cfr. p. 12 del doc. 4 di parte ricorrente: “La madre, cui già nell'ambito del precedente procedimento (cfr. 134/20 VG) erano state indirizzate chiare prescrizioni, non solo non vi si era attenuta, ma aveva dimostrato di non riuscire a garantire un minimo di affidabilità, né di tutela dei figli, che espone a costante pregiudizio”).
Nella sentenza si dava inoltre atto che i genitori non si sono mai opposti ad un affidamento etero- familiare della figlia minore (cfr. p. 15 del doc. 4 di parte ricorrente).
Nel corso degli anni sono stati instaurati numerosi procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni di NO, da parte della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, volti a tutelare i minori appartenenti al nucleo familiare, sia prima che dopo la nascita della minore
(cfr. doc. 4 di parte ricorrente). Persona_2
6. L'intervento del Servizio Sociale proseguiva anche dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale per i Minorenni e, nell'ultima Relazione di data 21/02/2025, lo stesso Servizio formulava le seguenti conclusioni: “Il servizio scrivente non ritiene necessaria la modifica delle prescrizioni contenuti nella sentenza Nr. 27/23 MIN valida fino a dicembre c.a.”.
Si aggiunge che, in base alla documentazione depositata dalla stessa ricorrente (doc. 1 e 2 depositati con apposita nota in data 04/09/2025), entrambi i genitori risultano attualmente cancellati dall'anagrafe della Popolazione residente per irreperibilità e, pertanto, privi di una fissa dimora.
Inoltre, è emerso che, al momento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, in data 22/09/2025, il resistente era detenuto presso la casa Circondariale di NO
(cfr. doc. 1 depositato in data 30/09/2025 dalla parte ricorrente).
Il Tribunale, pertanto, visto l'art. 337-ter, comma 2, c.c. e alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene che nel corso del procedimento non siano emersi elementi che consentano di modificare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di NO. Il Collegio reputa inoltre necessario che il
Servizio sociale competente continui a svolgere tutte le misure già in atto nei confronti del nucleo pagina 5 di 7 familiare, con monitoraggio e relazioni periodiche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Le domande della parte ricorrente, volte a regolamentare la frequenza delle visite accompagnate madre-figlia presso il Servizio Sociale, non possono essere accolte, in quanto si ritiene opportuno che sia lo Stesso Servizio sociale a gestire e organizzare le visite, secondo le modalità e con la frequenza che ritiene più adeguata nell'interesse della minore.
7. In relazione alla domanda di affidamento del minore nulla va Persona_1 disposto, in quanto lo stesso non è figlio comune alle parti del presente procedimento (il minore risulta infatti figlio della sola ricorrente, frutto di una precedente relazione rispetto al matrimonio con il resistente). Per lo stesso motivo nulla va disposto sulla domanda di regolamentazione delle visite e dei contatti tra i figli minori.
8. In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta, pur non costituendosi, è comparsa e non si è comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente, nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite devono ritenersi interamente compensate tra le parti (cfr. Cass. 10445 del 12/05/2011). Si dà atto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con delibera di data 01/08/2025 della competente commissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza dichiara la contumacia della parte resistente;
Controparte_1 pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_2
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 coniugatisi a Lagundo (BZ) il 23/01/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Lagundo sub numero 1, parte I, anno 2021; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
pagina 6 di 7 1. conferma integralmente le disposizioni della Sentenza n. 8/2024 di data 06/12/2023, depositata in data 03/01/2024, del Tribunale per i Minorenni di NO, in relazione alla minore con decorrenza degli effetti dalla data di pubblicazione della Persona_2 presente sentenza;
2. incarica il Servizio Sociale competente di continuare a porre in essere tutte le misure già in atto nei confronti del nucleo familiare, anche in relazione ad eventuali contatti tra i genitori e la figlia
Persona_2
3. incarica il Servizio Sociale competente di monitorare la situazione familiare e relazionare, con cadenza semestrale, alla Procura presso il competente Tribunale per i Minorenni, Parte_3 con prima relazione da depositare entro il 30/06/2026, e per un periodo di due anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in NO, in Camera di consiglio il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN ZI JU DO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2420/2025
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU DO - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2420/2025 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Nozza, giusta delega in atti, Parte_1 domiciliata presso il suo studio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_2
27/11/2025: “1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2 CP_1
autorizzandoli a vivere separati.
[...]
pagina 1 di 7 2) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
3) confermare l'affidamento dei minori nato a [...] il [...], e Persona_1
nata l'[...] a [...], al Servizio Sociale e confermare il Persona_2 collocamento presso famiglie affidatarie dei minori per la durata di un anno.
4) incaricare il Servizio Sociale a garantire contatti e visite madre-figli almeno due volte a settimana per ciascun figlio.
5) incaricare il Servizio Sociale di garantire regolari contatti e visite per i fratelli, almeno una volta la settimana.
6) confermare l'incarico del Servizio Sociale di organizzare visite padre-figlia, solo ed esclusivamente in forma accompagnata e solo a condizione che il sig. intraprenda e prosegua CP_1 stabilmente un percorso presso il SerD, oltre che un training antiviolenza.
7) con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
e dal Pubblico Ministero depositate in data 01/12/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/08/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_2
Tribunale di NO;
la parte resistente non si è Controparte_1 costituita e viene dichiarata contumace con la presente sentenza.
2. La parte resistente, pur non essendosi costituita formalmente, è comparsa personalmente all'udienza di data 27/11/2025, dichiarando di essere d'accordo con la separazione alle condizioni formulate dalla parte ricorrente.
3. All'ultima udienza di data 27/11/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 23/01/2021, trascritto presso lo stato civile del
Comune di Lagundo;
- dal matrimonio è nata la figlia o (nata a [...] in data [...]), Persona_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
pagina 2 di 7 Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata, visto che il resistente
[...]
è comparso personalmente in udienza dichiarandosi d'accordo con la Controparte_1 separazione.
Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. In relazione all'affidamento della figlia minore si rileva che con Persona_2 sentenza n. 8/2024 di data 06/12/2023, depositata in data 03/01/2024, il Tribunale per i Minorenni di NO disponeva quanto segue (doc. 4 di parte ricorrente):
“dispone l'affidamento dei minori nato a [...] il [...], e Persona_1
nata l'[...] a [...], al Servizio Sociale al fine del loro Persona_2 idoneo collocamento etero-familiare, possibilmente in una medesima famiglia, per la durata di due anni;
ai sensi dell'art. 5 L. n. 184/83 si attribuiscono al Servizio Sociale, con possibilità di delega alla struttura comunitaria / alla famiglia collocataria, i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione ai rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie;
incarica il Servizio Sociale di garantire contatti e visite madre-figli, con visite accompagnate, eventualmente anche solo all'inizio e alla fine, purché la madre si presenti in stato psico-fisico non alterato, nonché di organizzare visite padre-figlia, solo in forma accompagnata e solo a condizione che egli intraprenda e prosegua un percorso presso il SerD oltre che un training antiviolenza;
di organizzare per la madre un percorso di sostegno / consulenza presso una Casa delle Donne o con il progetto “Alba”; di riferire ogni sei mesi sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori fra loro e con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto da questo Tribunale. prescrive ai genitori, per il bene e nell'interesse dei minori, di collaborare con il Servizio Sociale e gli altri servizi coinvolti, di frequentare corsi di lingua italiana o tedesca, oltre che di attivarsi per reperire un'attività lavorativa regolare e continua;
prescrive al padre, per il bene e nell'interesse della figlia, di intraprendere e proseguire un percorso presso il SerD volto a dimostrare la sua astinenza, oltre che un training antiviolenza, al fine di acquisire maggiore consapevolezza circa la propria condotta nell'ambito familiare;
prescrive alla madre, per il bene e nell'interesse dei minori, di partecipare al percorso di sostegno/consulenza che le sarà indicato dal Servizio Sociale”.
La decisione veniva adottata a fronte di acclarate carenze e inadeguatezze di entrambe le figure genitoriali, che rischiavano di determinare un grave pregiudizio nei confronti della figlia minore pagina 3 di 7 (e degli altri figli minori della ricorrente, frutto di precedenti Persona_2 relazioni).
Il nucleo familiare si trovava in una situazione di grave disagio sociale ed economico, in cui i genitori si sono dimostrati del tutto incapaci di garantire il soddisfacimento dei più elementari e basilari bisogni dei figli minori (cfr. p. 12 del doc. 4 di parte ricorrente: “Il nucleo familiare sarebbe stato sfrattato per morosità alla fine del mese, aveva una importante situazione debitoria e
i genitori non sembravano minimamente preoccuparsi, vivendo di fatto alla giornata. La casa era stata trovata in pessime condizioni, con presenza di individui sconosciuti accolti non si sa a quale titolo dai genitori, e chiari segni di uso/abuso di alcolici”; cfr. p. 9 del doc. 4 di parte ricorrente:
“Preoccupava, in particolare, la situazione sanitaria della minore , la quale necessita di Per_2 terapie che i genitori hanno dimostrato di non essere in grado di garantire”.).
Il Tribunale per i Minorenni ha accertato che i genitori, oltre a non portare regolarmente i figli alla scuola materna e alla famiglia affidataria, non accompagnavano i minori neppure alle visite mediche e agli appuntamenti di fisioterapia. Pertanto, l'ambiente familiare era da considerarsi altamente a rischio per i minori, cui non solo non veniva assicurata la necessaria sicurezza, ma neanche l'incolumità fisica (cfr. p. 12 del doc. 4 di parte ricorrente;
cfr. p. 8 del doc. 4 di parte ricorrente: “La situazione è purtroppo in seguito degenerata: la minore il 08.03.2022 è Per_2 stata ricoverata in Ospedale in quanto dalle analisi del sangue risultava una somministrazione non regolare del farmaco prescrittole. In data 23.03.2022 sono intervenuti i Carabinieri a seguito di una lite fra i genitori. I genitori non hanno portato regolarmente la minore alle visite Per_2 mediche e riabilitative e non hanno garantito una collaborazione regolare con l'educativa domiciliare. L'asilo ha inoltre osservato che era trascurato (vestiti sporchi, calzini non Per_1 cambiati) e manifestava un comportamento confuso e fuori ritmo”).
Inoltre, il Servizio Sociale ha evidenziato una scarsa collaborazione, una scarsa consapevolezza e delle difficoltà linguistiche di entrambi i genitori, che non riescono a comprendere né a parlare a sufficienza né l'italiano né il tedesco, con conseguente difficoltà nella comunicazione con i figli.
Il resistente avrebbe tenuto delle condotte violente nei Controparte_1 confronti della moglie e avrebbe abusato regolarmente di sostanze alcoliche e stupefacenti (cfr. p. 4 del doc. 4 di parte ricorrente: “ sembrava essere soggetto che abusa di alcool e Persona_3 diviene violento, tanto da aver aggredito sia lei che, forse, anche il minore”); a fronte delle diverse richieste del Servizio Sociale di sottoporsi ai controlli presso il Serd, egli non ha mai adempiuto in maniera costante e regolare alle prescrizioni. Inoltre, sono state rilevate delle specifiche situazioni pregiudizievoli per i minori, in occasione delle visite domiciliari dei servizi sociali (cfr. p. 12 del pagina 4 di 7 doc. 4 di parte ricorrente: “Il Servizio Sociale il 07.09.2022 ha effettuato una visita domiciliare non annunciata: il sig. ha aperto la porta in mutande ed ha dichiarato che la madre dei Persona_3 minori era uscita e che l'avrebbero mandato a scuola il giorno successivo. era Per_1 Per_1 seduto al tavolino in camera, era “silenzioso e passivo” ed aveva un segno visibile sull'occhio sinistro. ha sostenuto che si era fatto male all'asilo, contraddicendosi con quanto Persona_3 aveva appena dichiarato, ossia che il bambino avrebbe iniziato l'asilo il giorno successivo”).
Anche la madre è risultata del tutto inidonea ad occuparsi della figlia Parte_2 minore (e degli altri figli), ha prestato una scarsa collaborazione con il Servizio Sociale e, in Per_2 diverse occasioni, si è allontanata senza alcun preavviso portando con sé i figli minori e rendendosi irreperibile (cfr. p. 12 del doc. 4 di parte ricorrente: “La madre, cui già nell'ambito del precedente procedimento (cfr. 134/20 VG) erano state indirizzate chiare prescrizioni, non solo non vi si era attenuta, ma aveva dimostrato di non riuscire a garantire un minimo di affidabilità, né di tutela dei figli, che espone a costante pregiudizio”).
Nella sentenza si dava inoltre atto che i genitori non si sono mai opposti ad un affidamento etero- familiare della figlia minore (cfr. p. 15 del doc. 4 di parte ricorrente).
Nel corso degli anni sono stati instaurati numerosi procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni di NO, da parte della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, volti a tutelare i minori appartenenti al nucleo familiare, sia prima che dopo la nascita della minore
(cfr. doc. 4 di parte ricorrente). Persona_2
6. L'intervento del Servizio Sociale proseguiva anche dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale per i Minorenni e, nell'ultima Relazione di data 21/02/2025, lo stesso Servizio formulava le seguenti conclusioni: “Il servizio scrivente non ritiene necessaria la modifica delle prescrizioni contenuti nella sentenza Nr. 27/23 MIN valida fino a dicembre c.a.”.
Si aggiunge che, in base alla documentazione depositata dalla stessa ricorrente (doc. 1 e 2 depositati con apposita nota in data 04/09/2025), entrambi i genitori risultano attualmente cancellati dall'anagrafe della Popolazione residente per irreperibilità e, pertanto, privi di una fissa dimora.
Inoltre, è emerso che, al momento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, in data 22/09/2025, il resistente era detenuto presso la casa Circondariale di NO
(cfr. doc. 1 depositato in data 30/09/2025 dalla parte ricorrente).
Il Tribunale, pertanto, visto l'art. 337-ter, comma 2, c.c. e alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene che nel corso del procedimento non siano emersi elementi che consentano di modificare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di NO. Il Collegio reputa inoltre necessario che il
Servizio sociale competente continui a svolgere tutte le misure già in atto nei confronti del nucleo pagina 5 di 7 familiare, con monitoraggio e relazioni periodiche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Le domande della parte ricorrente, volte a regolamentare la frequenza delle visite accompagnate madre-figlia presso il Servizio Sociale, non possono essere accolte, in quanto si ritiene opportuno che sia lo Stesso Servizio sociale a gestire e organizzare le visite, secondo le modalità e con la frequenza che ritiene più adeguata nell'interesse della minore.
7. In relazione alla domanda di affidamento del minore nulla va Persona_1 disposto, in quanto lo stesso non è figlio comune alle parti del presente procedimento (il minore risulta infatti figlio della sola ricorrente, frutto di una precedente relazione rispetto al matrimonio con il resistente). Per lo stesso motivo nulla va disposto sulla domanda di regolamentazione delle visite e dei contatti tra i figli minori.
8. In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta, pur non costituendosi, è comparsa e non si è comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente, nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite devono ritenersi interamente compensate tra le parti (cfr. Cass. 10445 del 12/05/2011). Si dà atto che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con delibera di data 01/08/2025 della competente commissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza dichiara la contumacia della parte resistente;
Controparte_1 pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_2
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 coniugatisi a Lagundo (BZ) il 23/01/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Lagundo sub numero 1, parte I, anno 2021; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
pagina 6 di 7 1. conferma integralmente le disposizioni della Sentenza n. 8/2024 di data 06/12/2023, depositata in data 03/01/2024, del Tribunale per i Minorenni di NO, in relazione alla minore con decorrenza degli effetti dalla data di pubblicazione della Persona_2 presente sentenza;
2. incarica il Servizio Sociale competente di continuare a porre in essere tutte le misure già in atto nei confronti del nucleo familiare, anche in relazione ad eventuali contatti tra i genitori e la figlia
Persona_2
3. incarica il Servizio Sociale competente di monitorare la situazione familiare e relazionare, con cadenza semestrale, alla Procura presso il competente Tribunale per i Minorenni, Parte_3 con prima relazione da depositare entro il 30/06/2026, e per un periodo di due anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in NO, in Camera di consiglio il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN ZI JU DO
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