TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 5028/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. CAZZATO STEFANIA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. APRILE ERNESTO CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico da malattie professionali (denunce amm. 28.11.2022)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, già titolare di danno biologico 11%, esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CP_1
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione. La prova testimoniale ha fatto emergere la nocività delle mansioni/ambienti lavorativi di parte ricorrente.
a) Diagnosi del C.T.U.: cervicodiscoartrosi di origine non professionale;
tunnel carpale bilaterale di origine professionale in concorso con patologia extralavorativa (manifestazioni artrosiche prevalenti alla radiocarpica in esiti di frattura metafisaria distale radio sinistro) con danno biologico pari al 4% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
b) Consegue che: il danno biologico per cumulo è da valutarsi nella misura del 15% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 28.11.2022 (vedi ctu dott. ). Persona_1
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte soccombente. CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 05/06/2023 così provvede: CP_1
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire l'indennizzo per danno biologico da malattie professionali 15% a decorrere dalla denuncia amministrativa del 28.11.2022; 2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
EURO 1.300,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. CAZZATO STEFANIA ex art. 93 c.p.c.; 4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 07/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 5028/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. CAZZATO STEFANIA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. APRILE ERNESTO CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico da malattie professionali (denunce amm. 28.11.2022)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, già titolare di danno biologico 11%, esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CP_1
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione. La prova testimoniale ha fatto emergere la nocività delle mansioni/ambienti lavorativi di parte ricorrente.
a) Diagnosi del C.T.U.: cervicodiscoartrosi di origine non professionale;
tunnel carpale bilaterale di origine professionale in concorso con patologia extralavorativa (manifestazioni artrosiche prevalenti alla radiocarpica in esiti di frattura metafisaria distale radio sinistro) con danno biologico pari al 4% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
b) Consegue che: il danno biologico per cumulo è da valutarsi nella misura del 15% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 28.11.2022 (vedi ctu dott. ). Persona_1
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte soccombente. CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 05/06/2023 così provvede: CP_1
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire l'indennizzo per danno biologico da malattie professionali 15% a decorrere dalla denuncia amministrativa del 28.11.2022; 2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
EURO 1.300,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. CAZZATO STEFANIA ex art. 93 c.p.c.; 4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 07/05/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)