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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1405/2020 depositato il 25/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Alessandro Tato' - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Via Colombo 5 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 02/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 356 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come ain atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente -il Ricorrente_1- ebbe a ricorrere contro l'avviso di accertamento IMU 2013 sopra meglio indicato ritenendolo illegittimo nella forma per omessa motivazione e infondato nel merito perché avente ad oggetto fondi ed immobili in realtà esenti. I fondi e gli immobili riconducibili al Ric_1 sono costituiti in effetti da alloggi situati nel grossetano e destinati - secondo una complessa procedura che prevede anche l'intervento della locale Prefettura- a cessione/locazione alle forze dell'ordine impegnate nel contrasto al crimine organizzato. La CTP di Grosseto ha accolto solo parzialmente il ricorso determinando l'appello del contribuente che lamenta la nullità della decisione impugnata perché non valuta la carenza di motivazione dell'atto impositivo;
per falsa applicazione dell'art.
5.5 d. lgs. 504/92 con riferimento all'area edificabile;
per inosservanza dell'art. 13.2 d.l. 201/2011. L'Ufficio, costituitosi, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata. Il procedimento ha patito rinvii a seguito di tentativo di accordo extragiudiziale tra le parti, non essendo stato raggiunto il quale, la causa è stata ritenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Le ragioni di doglianza formale non appaiono in effetti meritevoli di accoglimento: l'accertamento appare compiutamente motivato, tenuto conto della circostanza che esso scaturisce da un omesso versamento da parte del contribuente;
né considerazioni diverse possono farsi con riferimento ai terreni edificabili oggetto di accertamento, la cui valutazione discende invece da dichiarazione dello stesso contribuente. La questione centrale rimane dunque quella di merito, ossia della assoggettabilità o meno degli alloggi de quibus alla tassazione IMU. In proposito, com'è noto, l'art. 13 co 2 del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, nell'istituire in via sperimentale l'imposta municipale propria, ha anche previsto, nel medesimo contesto normativo, una serie di esenzioni naturalmente indicate in via analitica. Tra queste, e prescindendo da ogni valutazione sulla problematica "temporale" della loro applicazione (sulla quale v., da ultimo, Cass. V, Sent. 22593/24), si trovano gli immobili costituiti da unica unità posseduti e non concessi in locazione dagli appartenenti alle forze di Polizia, ovvero quelli di civile abitazione destinati ad
"alloggi sociali" (rispettivamente lett. d e b dell'art. 13 co. 2 d.l. 201/2011 cit.). Sennonché, nella concreta fattispecie in esame, la prima disposizione non sembra applicabile posto che i fondi e gli immobili in questioni fanno capo alla Ricorrente_1 ricorrente;
mentre la seconda appare, per finalità e struttura, funzionale a risolvere situazioni del tutto diverse ripetto a quella in esame. La definizione di "alloggio sociale" valida ai fini dell'esenzione è in effetti fornita -per espresso richiamo normativo- dall'art. 1 del d.m. 22.4.2008, il cui comma 2 testualmente recita < in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie>>. Si tratta, come appare evidente dalla lettura della disposizione, di situazione in alcun modo riconducibile alla fattispecie concreta per la quale è processo. Tali considerazioni inducono pertanto a concludere nel senso già indicato in epigrafe, mentre la complessità fattuale e giuridica della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana conferma la decisione impugnata e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1405/2020 depositato il 25/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Alessandro Tato' - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - Via Colombo 5 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 02/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 356 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come ain atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente -il Ricorrente_1- ebbe a ricorrere contro l'avviso di accertamento IMU 2013 sopra meglio indicato ritenendolo illegittimo nella forma per omessa motivazione e infondato nel merito perché avente ad oggetto fondi ed immobili in realtà esenti. I fondi e gli immobili riconducibili al Ric_1 sono costituiti in effetti da alloggi situati nel grossetano e destinati - secondo una complessa procedura che prevede anche l'intervento della locale Prefettura- a cessione/locazione alle forze dell'ordine impegnate nel contrasto al crimine organizzato. La CTP di Grosseto ha accolto solo parzialmente il ricorso determinando l'appello del contribuente che lamenta la nullità della decisione impugnata perché non valuta la carenza di motivazione dell'atto impositivo;
per falsa applicazione dell'art.
5.5 d. lgs. 504/92 con riferimento all'area edificabile;
per inosservanza dell'art. 13.2 d.l. 201/2011. L'Ufficio, costituitosi, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata. Il procedimento ha patito rinvii a seguito di tentativo di accordo extragiudiziale tra le parti, non essendo stato raggiunto il quale, la causa è stata ritenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Le ragioni di doglianza formale non appaiono in effetti meritevoli di accoglimento: l'accertamento appare compiutamente motivato, tenuto conto della circostanza che esso scaturisce da un omesso versamento da parte del contribuente;
né considerazioni diverse possono farsi con riferimento ai terreni edificabili oggetto di accertamento, la cui valutazione discende invece da dichiarazione dello stesso contribuente. La questione centrale rimane dunque quella di merito, ossia della assoggettabilità o meno degli alloggi de quibus alla tassazione IMU. In proposito, com'è noto, l'art. 13 co 2 del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, nell'istituire in via sperimentale l'imposta municipale propria, ha anche previsto, nel medesimo contesto normativo, una serie di esenzioni naturalmente indicate in via analitica. Tra queste, e prescindendo da ogni valutazione sulla problematica "temporale" della loro applicazione (sulla quale v., da ultimo, Cass. V, Sent. 22593/24), si trovano gli immobili costituiti da unica unità posseduti e non concessi in locazione dagli appartenenti alle forze di Polizia, ovvero quelli di civile abitazione destinati ad
"alloggi sociali" (rispettivamente lett. d e b dell'art. 13 co. 2 d.l. 201/2011 cit.). Sennonché, nella concreta fattispecie in esame, la prima disposizione non sembra applicabile posto che i fondi e gli immobili in questioni fanno capo alla Ricorrente_1 ricorrente;
mentre la seconda appare, per finalità e struttura, funzionale a risolvere situazioni del tutto diverse ripetto a quella in esame. La definizione di "alloggio sociale" valida ai fini dell'esenzione è in effetti fornita -per espresso richiamo normativo- dall'art. 1 del d.m. 22.4.2008, il cui comma 2 testualmente recita < in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie>>. Si tratta, come appare evidente dalla lettura della disposizione, di situazione in alcun modo riconducibile alla fattispecie concreta per la quale è processo. Tali considerazioni inducono pertanto a concludere nel senso già indicato in epigrafe, mentre la complessità fattuale e giuridica della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana conferma la decisione impugnata e compensa le spese.