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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/08/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 974/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta n. 974/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi civili pendente
TRA
P.IVA , con sede in Sarconi (PZ) alla via L. Da Parte_1 P.IVA_1
Vinci n. 40, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Di Matteo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Arcangelo (PZ) al Viale Europa s.n.c.;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
giusta procura in atti, dagli avv.ti Mario Franco e Sara Franco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio in via Lagonegro (PZ) alla Piazza VI Novembre n. 3;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Salvia e Raffaele Tripputi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonio Bisignani in Lagonegro (PZ) alla Piazza Martiri d'Ungheria n. 12;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_3 con sede legale in Torino alla via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emidio Guastadisegni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Salvia in Potenza al Viale Marconi n. 219.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA pagina 1 di 17 OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.06.2014, l'impresa Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via principale 1. il Tribunale risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., in seguito all'atto di diffida e messa in mora notificato a cura dell'impresa attrice in data 13.05.2014, il contratto di appalto intervenuto inter partes num. rep. 524 dell'1.09.2012, stipulato in SPINOSO (PZ);
2. In ogni caso, accerti e dichiari il Tribunale che i comportamenti colposi della committente e le circostanze ad essa oggettivamente imputabili, in precedenza denunziate, integrino gli estremi dell'inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 cod.civ.; 3. di conseguenza, pronunci in ogni caso, il Tribunale la risoluzione del contratto di appalto num. rep. 524 dell'1.09.2012, stipulato in
SPINOSO (PZ), relativo all'esecuzione dei "Recupero edificio scuola elementare e materna con adeguamento sismico e realizzazione centra diurno intergenerazionale”, per grave inadempimento del
, oltre che per violazione dei doveri di buona fede, cooperazione, lealtà e Controparte_1
correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod.civ.; 4. per l'effetto, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in persona del legale Parte_1
rappresentante ed amministratore unico, Dott.ssa , al risarcimento del danni da Parte_2
risoluzione, da calcolare nella misura del 10% sull'ineseguito per un importo pari a € 23.614,45 secondo il calcolo operato al punto 4 o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e condanni il CP_1
, in persona del Sindaco p.t, al relativo pagamento, pronunciando in conformità;
5. sempre
[...]
per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del CP_1
, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in pers. del
[...] Parte_1
leg. rapp.te p.t., ad ottenere il pagamento dei lavori eseguiti secondo il loro valore venale, nella misura pari a € 15.950,00, secondo il calcolo operato al punto 5 che precede, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio;
importo da rivalutare con interessi e rivalutazione fino alla domanda di risoluzione e da maggiorare ulteriormente con interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo e condanni il al relativo Controparte_5
pagamento, pronunciando in conformità;
6. sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del , dichiari il Tribunale il diritto Controparte_1
dell'impresa in perso del leg. rapp.te p.t., alla liquidazione dei Parte_1 danni quantificati nelle riserve riportate al punto n. 6 del presente atto per l'importo di € 207.090,01, o
pagina 2 di 17 comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi
e rivalutazione e condanni il al relativo pagamento, pronunciando in conformità; Controparte_5
7. sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del
, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in Controparte_1 Parte_3 persona del les, rappre p.t, alla liquidazione del c.d. danno curriculare nella misura pari a € 25.064,45 secondo il calcalo operato al punto 7 della parte in diritto che precede, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni il
al relativo pagamento, pronunciando in conformità;
8. sempre per effetto della Controparte_5
disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del , Controparte_1
dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in pers, del leg, rapp.te Parte_1
p.t., alla liquidazione del c.d. danno da perdita di occasioni di eseguire altri lavori o altre commesse curriculare nella misura pari a € 25.064,45 secondo il calcolo operato al punto 8 della parte in diritto che precede, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni il al relativo pagamento, pronunciando Controparte_5
in conformità;
9. sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del dichiari il Tribunale lo svincolo della cauzione definitiva Controparte_1
prestata dall'appaltatore e di ogni altra somma detenuta a qualsiasi titolo dalla Amministrazione e pronunci in conformità e proceda, nel caso di avvenuta escussione al riaccredito delle somme in favore dell'appaltatore maggiorandole di interessi e rivalutazione;
10. dichiari il Tribunale che sulle somme tutte oggetto di condanna debbano essere posti a carico della committente gli interessi e la rivalutazione monetaria e pronunci condanna in conformità; 11. Condanni, infine, il Tribunale, il
alle spece, ai diritti e agli onorari di giudizio da distrarsi a favore del Controparte_1 sottoscritto procuratore, qui dichiarantesi antistatario.”
In punto di fatto, parte attrice esponeva che, con determina a contrarre n. 169 del 09.05.2012, il avviava una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, inoltrando Controparte_1
la lettera di invito a 5 imprese qualificate nel settore ai sensi degli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 per l'appalto dei lavori di “Recupero edificio scuola elementare e materna con adeguamento sismico e realizzazione centro diurno intergenerazionale”, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello di gara, pari ad € 277.122,58 (di cui € 264.754,29 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.368,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); che i lavori venivano aggiudicati alla ditta per l'importo complessivo di € 250.644,50 (oltre IVA), Parte_1
provvisoriamente, in data 22.05.2012 e, definitivamente, in data 19.07.2012; che, consegnati i lavori col verbale del 28.08.2012 e stabilito in 106 giorni naturali e consecutivi il termine per l'ultimazione pagina 3 di 17 degli stessi, in data 01.09.2012 le parti sottoscrivevano il contratto di appalto n. 524 e in data
03.09.2012 iniziavano i lavori.
Lamentava che, fin dalle prime fasi di esecuzione, i lavori presentavano “un andamento anomalo” e rappresentava di aver comunicato alla stazione appaltante, con nota del 12.10.2012, le “notevolissime differenze quantitative” rispetto al progetto esecutivo, emerse in fase di preventivi per la realizzazione delle opere in carpenteria metallica, chiedendo la sospensione dei lavori nelle more della redazione di una perizia di variante da parte della Direzione dei Lavori, informata sul punto.
Deduceva che, rigettata la richiesta di sospensione dei lavori dalla DL ed invitata a “proseguire i lavori realizzando le sole quantità delle categorie di lavoro previste dagli elaborati grafici” di cui al contratto di appalto (nota del DL del 15.10.2012):
- l'impresa sollecitava la stazione appaltante e la DL a definire le problematiche emerse, stante la trasmissione al Comune da parte del direttore dei lavori ( ) della Variante Controparte_3
Tecnica e dell'Atto di Sottomissione, l'inerzia del Comune e l'asserito oneroso ed ingestibile fermo del cantiere (nota del 02.01.2013);
- il nella persona del RUP, comunicava che, alla riunione del 23.10.2012 fra tutte le CP_1
parti interessate, nessuna indicazione era stata data alla Direzione dei Lavori circa il contenuto della proposta di variante da fare, si era preso atto delle differenze quantitative riscontrate dall'impresa e si era chiesto alla DL di predisporre una perizia di variante (nota del
12.01.2013);
- il DL comunicava di aver provveduto a rivedere i calcoli statici al fine di definire l'entità del miglioramento sismico conseguito limitando la realizzazione della struttura in acciaio alle fondazioni ed al piano terra e, poi, consegnato all'amministrazione in data 15.11.2012 la
Variante Tecnica, corredata dall'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa (nota del
21.01.2013);
- l'impresa comunicava di aver ottemperato all'ordine di prosecuzione dei lavori del DL eseguendo lavori di scavi, rinterri, demolizioni, rimozioni e trasporto a discarica e poi sospeso i lavori in attesa della revisione ed approvazione dei calcoli statici di cui alla Variante Tecnica non ancora approvata dal Comune (nota del 25.01.2013);
- il DL comunicava che con la perizia di variante nulla era variato rispetto al progetto approvato e depositato in relazione alle dimensioni delle fondazioni in c.a. ed ai profili da utilizzare per realizzare la struttura in carpenteria metallica al piano terra, invitando l'impresa a proseguire i lavori e il Comune ad approvare la Variante (nota del 25.01.2013);
pagina 4 di 17 - il Comune comunicava che la variante tecnica del 15.11.2012 e la proposta di variante del
24.01.2013 non potevano essere approvate perché non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 134 comma l lett. a-e del Codice dei contratti pubblici, né nelle tipologie di modifiche ammesse in fase esecutiva ex art. 132 comma 3, evincendosi dai prospetti dell'impresa una “enorme differenza” tra le quantità di carpenteria metallica computata dal DL in fase di progetto
(58.863,99 Kg) e quelle determinate dall'impresa in sede di analisi (84.920,39 kg), con incremento di € 89.373,45 oltre iva, contestando la limitazione dell'intervento alle sole fondazioni e al piano terra dell'edificio, anche perché comportante modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 61 del 29.12.2011, ed invitando il DL a predisporre una nuova proposta di variante (nota del 02.04.2013);
- il DL comunicava la propria disponibilità a predisporre una Variante Tecnica non comportante modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato, a condizione che fossero date in forma scritta precise indicazioni sui lavori da prevedersi, sull'importo massimo dei lavori e dell'intervento da considerare e su quale comma dell'art. 132 D. Lgs. 163/2006 fare affidamento per la sua approvazione.
Da ultimo, rappresentava che, non avendo il DL predisposto la nuova proposta di variante né il
Comune eliminato il “macroscopico errore progettuale che di fatto rende ineseguibile il progetto esecutivo” e che pertanto impediva la ripresa ed ultimazione dei lavori, aveva provveduto, con diffida stragiudiziale notificata in data 13.05.2014, ad “esplicitare le proprie riserve tecniche al fine di richiedere alla stazione appaltante i maggiori oneri derivanti dall'andamento anomalo dei lavori”; nonché intimato al a pena di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., di adottare entro il termine CP_1 di 15 giorni l'approvazione di una perizia di variante che eliminasse gli errori del progetto esecutivo consistenti nella inesatta ed insufficiente individuazione delle lavorazioni di carpenteria metallica indispensabili al consolidamento sismico di tutto il complesso dell'edificio in appalto e consenta quindi di riprendere e completare i lavori.
In punto di diritto, invocava, in primis, la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1454 c.c., in ragione dell'avvenuta notifica, in data 13.05.2014, dell'atto di diffida e messa in mora del e dell'inerzia dello stesso;
in alternativa, la risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e Controparte_1
1455 c.c. per grave inadempimento del e, nella specie, per aver presentato un progetto CP_1
assolutamente inadeguato, carente ed errato;
consegnato un progetto esecutivo ineseguibile per l'esistenza di un grave errore progettuale;
non aver tempestivamente provveduto ad adottare una perizia di variante in sanatoria;
tenuto una condotta omissiva ed inconcludente caratterizzata da mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte;
violato il principio dell'affidamento.
pagina 5 di 17 Inoltre, richiamando la giurisprudenza anche arbitrale, evidenziava, in particolare, l'inadempimento del all'obbligo di fornire all'appaltatore una progettazione autosufficiente, al dovere di CP_1 cooperazione nell'esecuzione del contratto e, più in generale, agli obblighi di correttezza e buona fede.
Pertanto, invocava il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti e, nello specifico, al valore del mancato utile sui lavori residui, al valore venale delle opere eseguite ed alle riserve analiticamente indicate (ossia: maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori;
spese generali, mancato utile interessi per ritardata percezione dell'utile, improduttivo noleggio e mancato ammortamento mezzi e attrezzature, manodopera, protrazione vincoli fideiussori); nonché al 10 % dell'importo contrattuale a titolo di risarcimento sia per la mancata esecuzione e fatturazione dei restanti lavori sia per la perdita dell'opportunità di partecipare ad altri lavori o di assumere altre commesse.
Sulla base di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2014, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in Controparte_1
favore del giudice amministrativo (nella specie, del TAR Basilicata con sede in Potenza) e chiedendo di autorizzare la chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori, . Nel Controparte_3
merito, chiedeva, in via principale, di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'impresa eredi e passiva del “e per l'effetto dichiarare la Parte_1 Controparte_1 improponibilità di tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti del convenuto ; in via CP_1 subordinata, di “rigettare tutte le domande formulate dall'impresa attrice nei confronti del CP_1
perché inammissibili, infondate e non provate”; in via ulteriormente subordinata, chiedeva di
[...]
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente del progettista e direttore dei lavori e dell'impresa, “dichiarando il loro obbligo a mantenere e tenere indenne il convenuto da CP_1 qualsivoglia pretesa risarcitoria e restitutoria” e, per l'effetto, condannare, secondo le rispettive responsabilità, l'impresa e , “condannando quest'ultimo a versare direttamente tutte le Controparte_3 somme che risulteranno dovute al primo all'esito del presente giudizio, ovvero a restituire al
[...]
tutte le somme per sorta capitale, spese ed interessi per le quali il medesimo CP_1 CP_1
potesse subire condanna di pagamento all'impresa attrice in dipendenza dei fatti di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo ed insoddisfazione”.
In particolare, il convenuto ricostruiva il fatto storico richiamando le deliberazioni proprie e CP_1 della Giunta Regionale e le note intercorse con l'impresa odierna attrice e con il direttore dei lavori;
evidenziava la conoscenza e consapevolezza, da parte dell'impresa, dell'errore progettuale che impediva la corretta edificazione e sosteneva che, in tal caso e soprattutto nell'ipotesi -come quella di pagina 6 di 17 specie - di aumento dell'importo contrattuale in dipendenza di variazioni che superano il quinto d'obbligo, la normativa dei pubblici contratti impone, quale specifica soluzione del rapporto, solo ed esclusivamente il rimedio del recesso del contratto ex art. 344 Legge sui Lavori Pubblici, così precludendo sia la proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale che la richiesta di conseguire una variante al progetto.
Contestava la fondatezza della domanda risarcitoria ed anche la prova del quantum, evidenziando l'obbligo per l'impresa di controllare la bontà ed eseguibilità del progetto e delle istruzioni impartite dal direttore dei lavori e deducendo, a fronte della violazione di tale obbligo di controllo e dell'errore progettuale commesso dal la sussistenza di una situazione di corresponsabilità dell'impresa e CP_3
del direttore dei lavori.
Rilevava, infine, la mala fede dell'imprenditore nell'accettare il progetto ed iniziare i lavori nonostante la consapevolezza dell'errore progettuale e concludeva nei termini suesposti.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.02.2015, si costituiva in giudizio quale progettista e Direttore dei Controparte_3
Lavori dell'opera, instando per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e della chiamata in garanzia formulata dal per la insussistenza di qualsiasi forma di CP_1
responsabilità a proprio carico. In caso di accoglimento della domanda attorea e della connessa domanda di garanzia del chiedeva la condanna della CP_1 Controparte_4
previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, a garantirlo e manlevarlo in ragione della polizza di assicurazione per responsabilità civile n. 0836/03/0005252, stipulata il 23.05.2008.
A sostegno della infondatezza della domanda attorea, il terzo chiamato evidenziava che, a fronte dei palesi errori di progettazione, l'impresa appaltante avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso o in sede di partecipazione o, al più, fino alla sottoscrizione del contratto, ricadendo su di essa ogni responsabilità per difetti progettuali non rilevati benché evidenti.
Escludeva poi ogni forma di propria responsabilità osservando che, stipulato il contratto d'opera professionale in data 17.11.2011, i lavori per cui è causa erano già stati oggetto di progettazione preliminare predisposta dallo stesso Comune alla quale si era dovuto attenere ed adeguare in sede di progettazione definitiva;
che il verbale di validazione del progetto esecutivo era stato sottoscritto in data 22.12.2011 sulla base della verifica dell'esistenza del computo metrico estimativo e della sua corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
che dalle verifiche effettuate dopo l'aggiudicazione e le note dell'impresa era emerso che le quantità delle opere in carpenteria metallica, limitatamente ai collegamenti (piatti e bulloni) e non alla struttura, previste nel progetto validato ed approvato erano parzialmente inferiori a quelle previste dagli atti progettuali pagina 7 di 17 allegati alla denuncia effettuata alla e depositati in data 06.08.2012 e che era stata, Controparte_6 poi, predisposta una variante tecnica che, tra l'altro, non comportava un aumento dell'importo dei lavori appaltati né modifiche sostanziali alle opere previste dal progetto.
Rilevava la inammissibilità delle pretese relative alle “riserve” per intervenuta decadenza in ragione della mancata iscrizione nel registro di contabilità e ribadiva, infine, l'assenza di propria responsabilità professionale avendo il Comune approvato senza alcuna riserva od osservazione il progetto ed il computo metrico.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con l'ordinanza del 04.02.2015, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.05.2013, si costituiva in giudizio anche la
[...] che, escludendo la responsabilità dell'assicurato e rilevando in ogni caso Controparte_4
l'efficacia della garanzia assicurativa limitatamente alla sola quota di percentuale di corresponsabilità dell'assicurato ed alle condizioni della polizza, chiedeva di rigettare la domanda risarcitoria proposta nei confronti del e la domanda di garanzia nei confronti del progettista;
nonché di Controparte_1 condannare l'attrice e/o il al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, chiedeva di CP_1 dichiarare la colpa e responsabilità concorrente dell'impresa e della committente, con riduzione proporzionale della domanda di regresso proposta nei confronti del di ridimensionare la CP_3
domanda attrice e, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei limiti CP_3
della sola quota e percentuale di responsabilità dello stesso e con esclusione di ogni ulteriore importo da questi dovuto nel limite massimo di € 15.000,00, con scoperto del 10% e minimo di € 1.500,00 ovvero nel limite massimo di 150.000,00, con scoperto del 10%, con compensazione integrale delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano le proprie memorie istruttorie.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in data 24.07.2015, il Controparte_1
ribadiva le difese articolate nelle precedenti memorie e, nel formulare le richieste istruttorie, chiedeva anche la nomina di C.T.U. al fine di “individuare, verificare ed indicare la quantità delle somme da restituire e della remunerazione risarcitoria da riconoscere al convenuto per spese sostenute, CP_1
determinandone quantità e responsabilità separate e/o congiunte tra Impresa Attrice e chiamati in garanzia”, indicando i seguenti esborsi: “a) € 11.4022,77 per compenso Ing. b) € 1.874,31 CP_3 per compenso arch. + € 1.564,79 = totale € 3.439,10; c) € 576,51 per compenso ai geologi per Per_1 il P.O. Val d'Agri + € 690,55 POIS = totale € 1.276,06; d) € 200.000.00 per perdita del finanziamento
POIS; e) del costo di adeguamento dell'edificio in sostituzione dei locali per l'espletamento del servizio scolastico e costo del trasloco delle aule nei nuovi locali utilizzati per detto servizio- fatture
Pandolfo e totale € 34.320,00; f) Del mancato guadagno dell'utilizzazione dei locali Parte_4
pagina 8 di 17 destinati provvisoriamente ad aule scolastiche, pari ad € 150,00 mensili o maggior somma da determinare con consulenza tecnica.”
Di poi, la causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU, con formulazione dei relativi quesiti ed incarico conferito al dott. (cfr. ordinanza del 26.01.2016), il quale Persona_2
depositava la relazione peritale in data 27.01.2017.
A seguito dei chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 18.11.2019 e del deposito della relazione integrativa in data 03.02.2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, la causa viene decisa con sentenza dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Tanto premesso, si osserva che oggetto della presente controversia è la richiesta di risoluzione (di diritto ovvero giudiziale) del contratto di appalto di opera pubblica rep. n. 524 del 01.09.2012, stipulato tra l'impresa attrice ed il all'esito della procedura negoziata senza pubblicazione di Controparte_1 bando di cui alla determina a contrarre n. 169 del 09.05.2012 e finalizzato al “Recupero edificio scuola elementare e materna con adeguamento sismico e realizzazione centro diurno intergenerazionale” per l'importo complessivo di euro 250.644,50 (di cui € 238.276,21 per lavori ed € 12.368,29 per oneri di sicurezza).
Ciò posto, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo formulata dal convenuto . Controparte_1
Secondo principi ormai consolidati, a cui questo Giudice ritiene conformarsi, “la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalla parte bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr. Cass. Sez. U., n. 23908 del
28/10/2020; Sez. U., n. 416 del 14/01/2020; Sez. U., n. 37466 del 21/12/2022).
Come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, nell'ambito dell'attività negoziale della P.A., sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica;
mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (cfr., ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597; 29 gennaio 2018, n.
pagina 9 di 17 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n.
14188).
Conseguenza di tale ricostruzione è che l'aggiudicazione costituisce una sorta di "spartiacque" ai fini del riparto di giurisdizione;
ciò perché, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27 novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728).
In applicazione di tali principi, la fattispecie in esame, nella quale viene in rilievo una risoluzione contrattuale con profili patrimoniali, rientra nella fase di esecuzione del contratto e, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito della res controversa, vale rilevare che la parte attrice ha chiesto, anche al fine di ottenere il conseguente risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa, in via principale, ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, “in via alternativa”, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Orbene, ad avviso del Tribunale, entrambe le domande non possono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.
A fondamento della domanda di risoluzione ope legis, l'attrice ha dedotto l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato al in data 13.05.2014, con il quale ha intimato a detto Controparte_1
di approvare una perizia di variante che elimini gli errori del progetto esecutivo entro il CP_1
termine di 15 giorni dalla notifica, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto (cfr. all. n. 12 al fascicolo di parte attrice).
A fondamento della subordinata domanda di risoluzione giudiziale, parte attrice ha dedotto i presunti comportamenti illegittimi posti in essere dalla stazione appaltante, tali da integrare il grave inadempimento a tali fini richiesto dalla disciplina codicistica.
Posto che ai fini della risoluzione di diritto del contratto occorre, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
l'intimazione per iscritto alla controparte di adempiere entro un termine (di regola non inferiore a 15 giorni) con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto, nonché il decorso di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, il presupposto a monte deve comunque individuarsi nell'inadempimento della controparte. Inoltre, sebbene la norma de qua nulla dica in merito alle caratteristiche che l'inadempimento deve avere, è pacifico che l'inadempimento debba qualificarsi come “grave” e “rilevante”.
pagina 10 di 17 Allo stesso modo, la risoluzione giudiziale ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c. esige come presupposto indefettibile l'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza, tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente fra le parti.
Insomma, lo scioglimento del vincolo negoziale deve essere subordinato all'inottemperanza di clausole contrattuali connotata da profili di gravità.
Nel caso di specie occorre dunque verificare se l'inadempimento della stazione appaltante, ove sussistente, possa essere considerato di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto di appalto, tenuto anche conto del comportamento dell'impresa appaltatrice.
Secondo la prospettazione attorea, il grave inadempimento del sarebbe consistito nella CP_1
presentazione di un progetto inadeguato, carente ed errato;
nella consegna di un progetto esecutivo ineseguibile per l'esistenza di un grave errore progettuale;
nella mancata tempestiva approvazione di una perizia di variante in sanatoria;
nella mancata cooperazione e tempestività nelle scelte e nella violazione del principio dell'affidamento.
Partendo dall'esame delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, si osserva che il consulente incaricato, dott. all'esito dell'esame della documentazione agli atti e del Persona_2 sopralluogo effettuato sui luoghi di causa, dopo aver analiticamente descritto i lavori che l'impresa attrice avrebbe dovuto eseguire in base al contratto di appalto per cui è causa e quelli effettivamente eseguiti, ha ravvisato la causa della mancata ultimazione dei lavori nella circostanza che “le strutture metalliche di progetto non trovavano corrispondenza economica nel computo metrico.” (cfr. pag. 6 della relazione in atti).
In ordine poi alla immediata realizzabilità del progetto esecutivo o alla necessità di una variante, il
CTU ha osservato quanto segue: “Il progetto esecutivo era immediatamente realizzabile dall'impresa appaltatrice, per la esecutività degli elaborati messi a disposizione della stessa, e quindi sotto tale profilo non era necessaria nessuna variante. La necessità della variante è emersa esclusivamente perché le quantità dei materiali per realizzare le strutture previste in progetto, non risultavano puntualmente riportate nel computo metrico del progetto medesimo. Più precisamente i materiali strutturali sono stati stimati in kg dei profili metallici necessari e la quantità effettiva necessaria per
l'integrale realizzazione delle strutture medesime non è stata riportata nel computo metrico del progetto.” (cfr. pagg.
6-7 della relazione in atti).
Sulla sussistenza di errori in fase di progettazione che hanno reso difficile o impossibile l'esecuzione dei lavori in mancanza di una variante, il CTU ha chiarito quanto segue: “non emergono errori progettuali che hanno determinato l'impossibilità per l'esecuzione dei lavori, se non la insufficiente previsione economica per realizzare il progetto stesso. Più precisamente, nel computo metrico di
pagina 11 di 17 progetto non sono state riportate esattamente le quantità necessarie per realizzare le strutture di adeguamento, che in conclusione sono risultate sottostimate, ossia in progetto erano previsti €
205.528,84, al lordo del ribasso per la realizzazione del piano terra, piano primo e secondo, mentre nel computo metrico di variante, comunque non approvabile, le somme dedicate alle carpenterie metallica risultano di €_185.986,88 per il solo piano terra e primo, e pertanto indirettamente si conferma la sottostima dei profilati metallici dell'intera opera di progetto.” (cfr. pagg- 7-8 della relazione in atti).
In definitiva, il CTU ha rilevato l'assenza di errori progettuali tali da rendere impossibile l'esecuzione dei lavori, evidenziando la immediata realizzabilità del progetto e, al contempo, ha confermato la mancata coerenza e corrispondenza delle quantità dei materiali strutturali (carpenteria metallica) da utilizzare riportate nel progetto (più precisamente, nel computo metrico) con le strutture del progetto esecutivo approvato e tali conclusioni - peraltro ribadite in sede di chiarimenti (cfr. relazione integrativa del 03.02.2020 in atti) - risultano pienamente condivisibili in quanto frutto dell'attento esame dello stato dei luoghi e della documentazione prodotta, dell'applicazione di criteri tecnici esenti da censure ed altresì sorrette da ampia e logica motivazione.
Deve inoltre osservarsi che, con la sottoscrizione del contratto di appalto e l'accettazione senza riserve delle relative clausole contrattuali, l'impresa appaltatrice ha assunto precise responsabilità in merito alla adeguatezza del progetto esecutivo.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 del contratto in atti (cfr. all. n. 2 al fascicolo attoreo), l'appalto viene accettato dall'impresa appaltatrice sotto l'osservazione piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la determina n. 61 del 29.11.2011, ossia: Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 15; Capitolato
Speciale d'Appalto; Elenco prezzi;
Elaborati grafici progettuali e relazioni;
Cronoprogramma dei lavori;
Piano di Sicurezza ex art. 100 D. Lgs. 81/2008; Piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.
Analogamente, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto in atti, l'impresa appaltatrice ha accettato l'appalto senza riserva alcuna, impegnandosi ad eseguire i lavori alle condizioni del contratto e degli atti in esso richiamati e/o correlati e, ai sensi dell'art. 1 della Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore, ha dichiarato di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto, accettando anche la clausola secondo la quale “l'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza
pagina 12 di 17 maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto” (cfr. all. n.
13 al fascicolo attoreo).
Inoltre, all'atto di consegna dei lavori in data 28.08.2012, con la sottoscrizione del relativo verbale,
l'impresa appaltatrice, nella persona del rappresentante legale ha dichiarato di essere Parte_2
pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati dall'impresa dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva o eccezione alcuna (cfr. all. n. 1 al fascicolo attoreo).
Anche in forza dell'assunzione di tali impegni, si può quindi ragionevolmente ritenere che l'impresa avesse piena cognizione dello stato dei luoghi, dei progetti e di tutte le circostanze idonee ad incidere sui lavori e tali da consentire anche il ribasso offerto e che, pertanto, attraverso un esame attento e scrupoloso di tutta la documentazione, avrebbe potuto accorgersi dell'errore quantitativo contenuto nel progetto.
Come precisato in giurisprudenza, al fine di evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione possano poi comportare successive controversie, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi, all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi (cfr. Cass. n. 1007/2015).
In altri termini, la giurisprudenza ha chiarito che le dichiarazioni rese dall'appaltatore e, nello specifico, quella di avvenuto sopralluogo non devono essere considerare mere clausole di stile, traducendosi invece in un attestato di presa conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera e, quindi, comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dei partecipanti alle gare d'appalto cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità (cfr.
Cass. nn. 3932/2008; 13734/2003; 11469/1996).
A ciò deve aggiungersi che l'appaltatore, assumendo un'obbligazione di risultato derivante direttamente dal contratto di appalto, è tenuto ad assicurare l'opera promessa al committente, provvedendo a tale scopo con una organizzazione adeguata, alla stregua della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c. che lo deve contraddistinguere.
pagina 13 di 17 Tale diligenza qualificata che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, comporta che il controllo sulla adeguatezza e completezza del progetto rientri, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore (cfr. Cass. nn.
1981/2016; 22036/2014).
In sostanza, il controllo su idoneità e completezza del progetto esecutivo spetta all'appaltatore, anche quando lo stesso venga fornito dal committente, dovendo egli rispondere di eventuali carenze e vizi progettuali, anche se ascrivibili ad una erronea progettazione.
È stato infatti precisato che l'onere, in capo all'appaltatore, di controllare la bontà e validità del progetto fornito dal committente rientra tra gli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c., senza che sia necessaria una specifica pattuizione sul punto.
Come affermato dalla Suprema Corte, sia pure con riferimento alla sopravvenuta scoperta di peculiarità geologiche del terreno, “Nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali" (cfr. Cass. n. 3932/2008).
Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata tempestiva approvazione della perizia di variante in grado eliminare il vizio riscontrato, giova rammentare che, in tema di varianti in corso d'opera, l'art
132, comma 1, D. Lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile prevede che le varianti in corso d'opera possano essere ammesse qualora ricorra uno dei seguenti (e tassativi) motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste o imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali non esistenti al momento della progettazione che possano determinare dei miglioramenti;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti non prevedibile nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 c.c.; e) per il manifestarsi di errori o di pagina 14 di 17 omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera; e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte quarta, titolo V, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, ai sensi del comma 6 della norma de qua, “si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. Ai sensi poi del comma 3, “non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera”.
Ebbene, nella fattispecie in esame non è dato ravvisare alcuna delle suddette condizioni.
Più nel dettaglio, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal CTU, quand'anche dovesse ritenersi l'errore (quantitativo) del progetto successivamente manifestatosi, l'approvazione della variante sarebbe stata preclusa dall'aumento di oltre un quinto dell'importo contrattuale.
Infine, priva di riscontro probatorio risulta la presunta condotta omissiva ed inconcludente del CP_1
caratterizzata da mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte e lesiva dei principi di buona fede e correttezza ed anche di affidamento.
Al contrario, lo scambio di note intercorse tra le parti mostra un comportamento fattivo e collaborativo nei confronti dell'impresa.
In conclusione, alla luce del complessivo compendio istruttorio in atti e dei principi di diritto operanti in materia, si ritiene non ravvisabile e comunque non sufficientemente provato il grave inadempimento della stazione appaltante dedotto dall'attrice, sebbene risulti pacifica fra le parti e comprovata anche in sede di CTU la sussistenza, in seno al progetto definitivo, di un errore sulle quantità della carpenteria metallica.
A ciò consegue il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto per cui è causa, con assorbimento di ogni altra connessa domanda e/o profilo.
Ai soli fini di completezza, vale soggiungere che, mentre la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice nei confronti del convenuto, giacché non autonoma ma subordinata all'accoglimento CP_1 della domanda di risoluzione, risulta assorbita dal rigetto di quest'ultima, le pretese risarcitorie pagina 15 di 17 avanzate in via riconvenzionale dal nei confronti di parte attrice non possono essere esaminate CP_1
in quanto tardivamente proposte soltanto nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'integrale rigetto delle domande formulate dalla parte attrice nei confronti del Controparte_1 comporta, infine, l'assorbimento della domanda di manleva formulata dall'ente convenuto nei confronti di nonché della chiamata in garanzia, da parte di quest'ultimo, della Controparte_3
Controparte_4
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra la società attrice ed il , tenuto conto del complessivo esito della Controparte_1
controversia. Ed invero, fermo restando il rigetto delle domande attoree, non possono non valorizzarsi, quantomeno sotto il profilo del governo delle spese: il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale da quest'ultimo tardivamente proposta;
l'accertata sussistenza, di un errore – pur non tale, per quanto detto, da giustificare le domande di risoluzione avanzate dalla - sulle quantità dei Parte_1
materiali strutturali (carpenteria metallica) da utilizzare per la realizzazione del progetto approvato.
Con riferimento alle spese sostenute da e dalla Controparte_3 Controparte_4
le stesse - liquidate come in parte motiva secondo i parametri previsti dal DM 147/2022
[...]
per le cause di valore indeterminabile, complessità media - devono essere poste, in forza del principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite (cfr. Cass. ord. n. 6144/2024), a carico della e del , in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro ed in pari quota, essendosi le rispettive chiamate in causa resesi necessarie in relazione alle tesi sostenute (e poi risultate, per quanto detto, infondate) dalla società attrice nonché a causa dell'accertato errore da parte del nella quantificazione dei materiali da utilizzare. CP_1
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti in favore del consulente, devono ripartirsi nei rapporti interni in via definitiva a carico della società attrice e del , in solido ed in pari quota. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande attoree;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale tardivamente formulata dal CP_1
nei confronti della società attrice;
[...]
pagina 16 di 17 - dichiara assorbite le domande proposte nei confronti di e della Controparte_3
Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite tra la ed il Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna la ed il , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite sostenute da , liquidandole in € 10.860,00, per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- condanna la ed il , in solido tra loro, al rimborso Pt_1 Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite sostenute della Società Reale Mutua di Assicurazioni, liquidandole in €
10.860,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della e del , in Parte_1 Controparte_1
solido ed in pari quota, le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro, il 11/08/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta n. 974/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi civili pendente
TRA
P.IVA , con sede in Sarconi (PZ) alla via L. Da Parte_1 P.IVA_1
Vinci n. 40, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Di Matteo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Arcangelo (PZ) al Viale Europa s.n.c.;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
giusta procura in atti, dagli avv.ti Mario Franco e Sara Franco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio in via Lagonegro (PZ) alla Piazza VI Novembre n. 3;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Salvia e Raffaele Tripputi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonio Bisignani in Lagonegro (PZ) alla Piazza Martiri d'Ungheria n. 12;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_3 con sede legale in Torino alla via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emidio Guastadisegni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Salvia in Potenza al Viale Marconi n. 219.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA pagina 1 di 17 OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.06.2014, l'impresa Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via principale 1. il Tribunale risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., in seguito all'atto di diffida e messa in mora notificato a cura dell'impresa attrice in data 13.05.2014, il contratto di appalto intervenuto inter partes num. rep. 524 dell'1.09.2012, stipulato in SPINOSO (PZ);
2. In ogni caso, accerti e dichiari il Tribunale che i comportamenti colposi della committente e le circostanze ad essa oggettivamente imputabili, in precedenza denunziate, integrino gli estremi dell'inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 cod.civ.; 3. di conseguenza, pronunci in ogni caso, il Tribunale la risoluzione del contratto di appalto num. rep. 524 dell'1.09.2012, stipulato in
SPINOSO (PZ), relativo all'esecuzione dei "Recupero edificio scuola elementare e materna con adeguamento sismico e realizzazione centra diurno intergenerazionale”, per grave inadempimento del
, oltre che per violazione dei doveri di buona fede, cooperazione, lealtà e Controparte_1
correttezza nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod.civ.; 4. per l'effetto, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in persona del legale Parte_1
rappresentante ed amministratore unico, Dott.ssa , al risarcimento del danni da Parte_2
risoluzione, da calcolare nella misura del 10% sull'ineseguito per un importo pari a € 23.614,45 secondo il calcolo operato al punto 4 o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e condanni il CP_1
, in persona del Sindaco p.t, al relativo pagamento, pronunciando in conformità;
5. sempre
[...]
per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del CP_1
, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in pers. del
[...] Parte_1
leg. rapp.te p.t., ad ottenere il pagamento dei lavori eseguiti secondo il loro valore venale, nella misura pari a € 15.950,00, secondo il calcolo operato al punto 5 che precede, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio;
importo da rivalutare con interessi e rivalutazione fino alla domanda di risoluzione e da maggiorare ulteriormente con interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo e condanni il al relativo Controparte_5
pagamento, pronunciando in conformità;
6. sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del , dichiari il Tribunale il diritto Controparte_1
dell'impresa in perso del leg. rapp.te p.t., alla liquidazione dei Parte_1 danni quantificati nelle riserve riportate al punto n. 6 del presente atto per l'importo di € 207.090,01, o
pagina 2 di 17 comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi
e rivalutazione e condanni il al relativo pagamento, pronunciando in conformità; Controparte_5
7. sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del
, dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in Controparte_1 Parte_3 persona del les, rappre p.t, alla liquidazione del c.d. danno curriculare nella misura pari a € 25.064,45 secondo il calcalo operato al punto 7 della parte in diritto che precede, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni il
al relativo pagamento, pronunciando in conformità;
8. sempre per effetto della Controparte_5
disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del , Controparte_1
dichiari il Tribunale il diritto dell'impresa in pers, del leg, rapp.te Parte_1
p.t., alla liquidazione del c.d. danno da perdita di occasioni di eseguire altri lavori o altre commesse curriculare nella misura pari a € 25.064,45 secondo il calcolo operato al punto 8 della parte in diritto che precede, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni il al relativo pagamento, pronunciando Controparte_5
in conformità;
9. sempre per effetto della disposta risoluzione del suindicato contratto per grave inadempimento del dichiari il Tribunale lo svincolo della cauzione definitiva Controparte_1
prestata dall'appaltatore e di ogni altra somma detenuta a qualsiasi titolo dalla Amministrazione e pronunci in conformità e proceda, nel caso di avvenuta escussione al riaccredito delle somme in favore dell'appaltatore maggiorandole di interessi e rivalutazione;
10. dichiari il Tribunale che sulle somme tutte oggetto di condanna debbano essere posti a carico della committente gli interessi e la rivalutazione monetaria e pronunci condanna in conformità; 11. Condanni, infine, il Tribunale, il
alle spece, ai diritti e agli onorari di giudizio da distrarsi a favore del Controparte_1 sottoscritto procuratore, qui dichiarantesi antistatario.”
In punto di fatto, parte attrice esponeva che, con determina a contrarre n. 169 del 09.05.2012, il avviava una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, inoltrando Controparte_1
la lettera di invito a 5 imprese qualificate nel settore ai sensi degli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 per l'appalto dei lavori di “Recupero edificio scuola elementare e materna con adeguamento sismico e realizzazione centro diurno intergenerazionale”, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello di gara, pari ad € 277.122,58 (di cui € 264.754,29 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.368,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); che i lavori venivano aggiudicati alla ditta per l'importo complessivo di € 250.644,50 (oltre IVA), Parte_1
provvisoriamente, in data 22.05.2012 e, definitivamente, in data 19.07.2012; che, consegnati i lavori col verbale del 28.08.2012 e stabilito in 106 giorni naturali e consecutivi il termine per l'ultimazione pagina 3 di 17 degli stessi, in data 01.09.2012 le parti sottoscrivevano il contratto di appalto n. 524 e in data
03.09.2012 iniziavano i lavori.
Lamentava che, fin dalle prime fasi di esecuzione, i lavori presentavano “un andamento anomalo” e rappresentava di aver comunicato alla stazione appaltante, con nota del 12.10.2012, le “notevolissime differenze quantitative” rispetto al progetto esecutivo, emerse in fase di preventivi per la realizzazione delle opere in carpenteria metallica, chiedendo la sospensione dei lavori nelle more della redazione di una perizia di variante da parte della Direzione dei Lavori, informata sul punto.
Deduceva che, rigettata la richiesta di sospensione dei lavori dalla DL ed invitata a “proseguire i lavori realizzando le sole quantità delle categorie di lavoro previste dagli elaborati grafici” di cui al contratto di appalto (nota del DL del 15.10.2012):
- l'impresa sollecitava la stazione appaltante e la DL a definire le problematiche emerse, stante la trasmissione al Comune da parte del direttore dei lavori ( ) della Variante Controparte_3
Tecnica e dell'Atto di Sottomissione, l'inerzia del Comune e l'asserito oneroso ed ingestibile fermo del cantiere (nota del 02.01.2013);
- il nella persona del RUP, comunicava che, alla riunione del 23.10.2012 fra tutte le CP_1
parti interessate, nessuna indicazione era stata data alla Direzione dei Lavori circa il contenuto della proposta di variante da fare, si era preso atto delle differenze quantitative riscontrate dall'impresa e si era chiesto alla DL di predisporre una perizia di variante (nota del
12.01.2013);
- il DL comunicava di aver provveduto a rivedere i calcoli statici al fine di definire l'entità del miglioramento sismico conseguito limitando la realizzazione della struttura in acciaio alle fondazioni ed al piano terra e, poi, consegnato all'amministrazione in data 15.11.2012 la
Variante Tecnica, corredata dall'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa (nota del
21.01.2013);
- l'impresa comunicava di aver ottemperato all'ordine di prosecuzione dei lavori del DL eseguendo lavori di scavi, rinterri, demolizioni, rimozioni e trasporto a discarica e poi sospeso i lavori in attesa della revisione ed approvazione dei calcoli statici di cui alla Variante Tecnica non ancora approvata dal Comune (nota del 25.01.2013);
- il DL comunicava che con la perizia di variante nulla era variato rispetto al progetto approvato e depositato in relazione alle dimensioni delle fondazioni in c.a. ed ai profili da utilizzare per realizzare la struttura in carpenteria metallica al piano terra, invitando l'impresa a proseguire i lavori e il Comune ad approvare la Variante (nota del 25.01.2013);
pagina 4 di 17 - il Comune comunicava che la variante tecnica del 15.11.2012 e la proposta di variante del
24.01.2013 non potevano essere approvate perché non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 134 comma l lett. a-e del Codice dei contratti pubblici, né nelle tipologie di modifiche ammesse in fase esecutiva ex art. 132 comma 3, evincendosi dai prospetti dell'impresa una “enorme differenza” tra le quantità di carpenteria metallica computata dal DL in fase di progetto
(58.863,99 Kg) e quelle determinate dall'impresa in sede di analisi (84.920,39 kg), con incremento di € 89.373,45 oltre iva, contestando la limitazione dell'intervento alle sole fondazioni e al piano terra dell'edificio, anche perché comportante modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 61 del 29.12.2011, ed invitando il DL a predisporre una nuova proposta di variante (nota del 02.04.2013);
- il DL comunicava la propria disponibilità a predisporre una Variante Tecnica non comportante modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato, a condizione che fossero date in forma scritta precise indicazioni sui lavori da prevedersi, sull'importo massimo dei lavori e dell'intervento da considerare e su quale comma dell'art. 132 D. Lgs. 163/2006 fare affidamento per la sua approvazione.
Da ultimo, rappresentava che, non avendo il DL predisposto la nuova proposta di variante né il
Comune eliminato il “macroscopico errore progettuale che di fatto rende ineseguibile il progetto esecutivo” e che pertanto impediva la ripresa ed ultimazione dei lavori, aveva provveduto, con diffida stragiudiziale notificata in data 13.05.2014, ad “esplicitare le proprie riserve tecniche al fine di richiedere alla stazione appaltante i maggiori oneri derivanti dall'andamento anomalo dei lavori”; nonché intimato al a pena di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., di adottare entro il termine CP_1 di 15 giorni l'approvazione di una perizia di variante che eliminasse gli errori del progetto esecutivo consistenti nella inesatta ed insufficiente individuazione delle lavorazioni di carpenteria metallica indispensabili al consolidamento sismico di tutto il complesso dell'edificio in appalto e consenta quindi di riprendere e completare i lavori.
In punto di diritto, invocava, in primis, la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1454 c.c., in ragione dell'avvenuta notifica, in data 13.05.2014, dell'atto di diffida e messa in mora del e dell'inerzia dello stesso;
in alternativa, la risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e Controparte_1
1455 c.c. per grave inadempimento del e, nella specie, per aver presentato un progetto CP_1
assolutamente inadeguato, carente ed errato;
consegnato un progetto esecutivo ineseguibile per l'esistenza di un grave errore progettuale;
non aver tempestivamente provveduto ad adottare una perizia di variante in sanatoria;
tenuto una condotta omissiva ed inconcludente caratterizzata da mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte;
violato il principio dell'affidamento.
pagina 5 di 17 Inoltre, richiamando la giurisprudenza anche arbitrale, evidenziava, in particolare, l'inadempimento del all'obbligo di fornire all'appaltatore una progettazione autosufficiente, al dovere di CP_1 cooperazione nell'esecuzione del contratto e, più in generale, agli obblighi di correttezza e buona fede.
Pertanto, invocava il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti e, nello specifico, al valore del mancato utile sui lavori residui, al valore venale delle opere eseguite ed alle riserve analiticamente indicate (ossia: maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori;
spese generali, mancato utile interessi per ritardata percezione dell'utile, improduttivo noleggio e mancato ammortamento mezzi e attrezzature, manodopera, protrazione vincoli fideiussori); nonché al 10 % dell'importo contrattuale a titolo di risarcimento sia per la mancata esecuzione e fatturazione dei restanti lavori sia per la perdita dell'opportunità di partecipare ad altri lavori o di assumere altre commesse.
Sulla base di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2014, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in Controparte_1
favore del giudice amministrativo (nella specie, del TAR Basilicata con sede in Potenza) e chiedendo di autorizzare la chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori, . Nel Controparte_3
merito, chiedeva, in via principale, di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'impresa eredi e passiva del “e per l'effetto dichiarare la Parte_1 Controparte_1 improponibilità di tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti del convenuto ; in via CP_1 subordinata, di “rigettare tutte le domande formulate dall'impresa attrice nei confronti del CP_1
perché inammissibili, infondate e non provate”; in via ulteriormente subordinata, chiedeva di
[...]
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente del progettista e direttore dei lavori e dell'impresa, “dichiarando il loro obbligo a mantenere e tenere indenne il convenuto da CP_1 qualsivoglia pretesa risarcitoria e restitutoria” e, per l'effetto, condannare, secondo le rispettive responsabilità, l'impresa e , “condannando quest'ultimo a versare direttamente tutte le Controparte_3 somme che risulteranno dovute al primo all'esito del presente giudizio, ovvero a restituire al
[...]
tutte le somme per sorta capitale, spese ed interessi per le quali il medesimo CP_1 CP_1
potesse subire condanna di pagamento all'impresa attrice in dipendenza dei fatti di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo ed insoddisfazione”.
In particolare, il convenuto ricostruiva il fatto storico richiamando le deliberazioni proprie e CP_1 della Giunta Regionale e le note intercorse con l'impresa odierna attrice e con il direttore dei lavori;
evidenziava la conoscenza e consapevolezza, da parte dell'impresa, dell'errore progettuale che impediva la corretta edificazione e sosteneva che, in tal caso e soprattutto nell'ipotesi -come quella di pagina 6 di 17 specie - di aumento dell'importo contrattuale in dipendenza di variazioni che superano il quinto d'obbligo, la normativa dei pubblici contratti impone, quale specifica soluzione del rapporto, solo ed esclusivamente il rimedio del recesso del contratto ex art. 344 Legge sui Lavori Pubblici, così precludendo sia la proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale che la richiesta di conseguire una variante al progetto.
Contestava la fondatezza della domanda risarcitoria ed anche la prova del quantum, evidenziando l'obbligo per l'impresa di controllare la bontà ed eseguibilità del progetto e delle istruzioni impartite dal direttore dei lavori e deducendo, a fronte della violazione di tale obbligo di controllo e dell'errore progettuale commesso dal la sussistenza di una situazione di corresponsabilità dell'impresa e CP_3
del direttore dei lavori.
Rilevava, infine, la mala fede dell'imprenditore nell'accettare il progetto ed iniziare i lavori nonostante la consapevolezza dell'errore progettuale e concludeva nei termini suesposti.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.02.2015, si costituiva in giudizio quale progettista e Direttore dei Controparte_3
Lavori dell'opera, instando per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e della chiamata in garanzia formulata dal per la insussistenza di qualsiasi forma di CP_1
responsabilità a proprio carico. In caso di accoglimento della domanda attorea e della connessa domanda di garanzia del chiedeva la condanna della CP_1 Controparte_4
previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, a garantirlo e manlevarlo in ragione della polizza di assicurazione per responsabilità civile n. 0836/03/0005252, stipulata il 23.05.2008.
A sostegno della infondatezza della domanda attorea, il terzo chiamato evidenziava che, a fronte dei palesi errori di progettazione, l'impresa appaltante avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso o in sede di partecipazione o, al più, fino alla sottoscrizione del contratto, ricadendo su di essa ogni responsabilità per difetti progettuali non rilevati benché evidenti.
Escludeva poi ogni forma di propria responsabilità osservando che, stipulato il contratto d'opera professionale in data 17.11.2011, i lavori per cui è causa erano già stati oggetto di progettazione preliminare predisposta dallo stesso Comune alla quale si era dovuto attenere ed adeguare in sede di progettazione definitiva;
che il verbale di validazione del progetto esecutivo era stato sottoscritto in data 22.12.2011 sulla base della verifica dell'esistenza del computo metrico estimativo e della sua corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
che dalle verifiche effettuate dopo l'aggiudicazione e le note dell'impresa era emerso che le quantità delle opere in carpenteria metallica, limitatamente ai collegamenti (piatti e bulloni) e non alla struttura, previste nel progetto validato ed approvato erano parzialmente inferiori a quelle previste dagli atti progettuali pagina 7 di 17 allegati alla denuncia effettuata alla e depositati in data 06.08.2012 e che era stata, Controparte_6 poi, predisposta una variante tecnica che, tra l'altro, non comportava un aumento dell'importo dei lavori appaltati né modifiche sostanziali alle opere previste dal progetto.
Rilevava la inammissibilità delle pretese relative alle “riserve” per intervenuta decadenza in ragione della mancata iscrizione nel registro di contabilità e ribadiva, infine, l'assenza di propria responsabilità professionale avendo il Comune approvato senza alcuna riserva od osservazione il progetto ed il computo metrico.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con l'ordinanza del 04.02.2015, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.05.2013, si costituiva in giudizio anche la
[...] che, escludendo la responsabilità dell'assicurato e rilevando in ogni caso Controparte_4
l'efficacia della garanzia assicurativa limitatamente alla sola quota di percentuale di corresponsabilità dell'assicurato ed alle condizioni della polizza, chiedeva di rigettare la domanda risarcitoria proposta nei confronti del e la domanda di garanzia nei confronti del progettista;
nonché di Controparte_1 condannare l'attrice e/o il al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, chiedeva di CP_1 dichiarare la colpa e responsabilità concorrente dell'impresa e della committente, con riduzione proporzionale della domanda di regresso proposta nei confronti del di ridimensionare la CP_3
domanda attrice e, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei limiti CP_3
della sola quota e percentuale di responsabilità dello stesso e con esclusione di ogni ulteriore importo da questi dovuto nel limite massimo di € 15.000,00, con scoperto del 10% e minimo di € 1.500,00 ovvero nel limite massimo di 150.000,00, con scoperto del 10%, con compensazione integrale delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano le proprie memorie istruttorie.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in data 24.07.2015, il Controparte_1
ribadiva le difese articolate nelle precedenti memorie e, nel formulare le richieste istruttorie, chiedeva anche la nomina di C.T.U. al fine di “individuare, verificare ed indicare la quantità delle somme da restituire e della remunerazione risarcitoria da riconoscere al convenuto per spese sostenute, CP_1
determinandone quantità e responsabilità separate e/o congiunte tra Impresa Attrice e chiamati in garanzia”, indicando i seguenti esborsi: “a) € 11.4022,77 per compenso Ing. b) € 1.874,31 CP_3 per compenso arch. + € 1.564,79 = totale € 3.439,10; c) € 576,51 per compenso ai geologi per Per_1 il P.O. Val d'Agri + € 690,55 POIS = totale € 1.276,06; d) € 200.000.00 per perdita del finanziamento
POIS; e) del costo di adeguamento dell'edificio in sostituzione dei locali per l'espletamento del servizio scolastico e costo del trasloco delle aule nei nuovi locali utilizzati per detto servizio- fatture
Pandolfo e totale € 34.320,00; f) Del mancato guadagno dell'utilizzazione dei locali Parte_4
pagina 8 di 17 destinati provvisoriamente ad aule scolastiche, pari ad € 150,00 mensili o maggior somma da determinare con consulenza tecnica.”
Di poi, la causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU, con formulazione dei relativi quesiti ed incarico conferito al dott. (cfr. ordinanza del 26.01.2016), il quale Persona_2
depositava la relazione peritale in data 27.01.2017.
A seguito dei chiarimenti richiesti con l'ordinanza del 18.11.2019 e del deposito della relazione integrativa in data 03.02.2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, la causa viene decisa con sentenza dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Tanto premesso, si osserva che oggetto della presente controversia è la richiesta di risoluzione (di diritto ovvero giudiziale) del contratto di appalto di opera pubblica rep. n. 524 del 01.09.2012, stipulato tra l'impresa attrice ed il all'esito della procedura negoziata senza pubblicazione di Controparte_1 bando di cui alla determina a contrarre n. 169 del 09.05.2012 e finalizzato al “Recupero edificio scuola elementare e materna con adeguamento sismico e realizzazione centro diurno intergenerazionale” per l'importo complessivo di euro 250.644,50 (di cui € 238.276,21 per lavori ed € 12.368,29 per oneri di sicurezza).
Ciò posto, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo formulata dal convenuto . Controparte_1
Secondo principi ormai consolidati, a cui questo Giudice ritiene conformarsi, “la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalla parte bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (cfr. Cass. Sez. U., n. 23908 del
28/10/2020; Sez. U., n. 416 del 14/01/2020; Sez. U., n. 37466 del 21/12/2022).
Come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, nell'ambito dell'attività negoziale della P.A., sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti la formazione della volontà e la scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica;
mentre, al contrario, appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, riguardando la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto (cfr., ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5597; 29 gennaio 2018, n.
pagina 9 di 17 2144; 18 dicembre 2018, n. 32728; 3 maggio 2017, n. 10705; 10 aprile 2017, n. 9149; 8 luglio 2015, n.
14188).
Conseguenza di tale ricostruzione è che l'aggiudicazione costituisce una sorta di "spartiacque" ai fini del riparto di giurisdizione;
ciò perché, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (cfr. Cass. 27 novembre 2019, n. 31027, non mass.; 11 luglio 2019, n. 18676; v. pure Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32728).
In applicazione di tali principi, la fattispecie in esame, nella quale viene in rilievo una risoluzione contrattuale con profili patrimoniali, rientra nella fase di esecuzione del contratto e, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito della res controversa, vale rilevare che la parte attrice ha chiesto, anche al fine di ottenere il conseguente risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa, in via principale, ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, “in via alternativa”, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Orbene, ad avviso del Tribunale, entrambe le domande non possono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.
A fondamento della domanda di risoluzione ope legis, l'attrice ha dedotto l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato al in data 13.05.2014, con il quale ha intimato a detto Controparte_1
di approvare una perizia di variante che elimini gli errori del progetto esecutivo entro il CP_1
termine di 15 giorni dalla notifica, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto (cfr. all. n. 12 al fascicolo di parte attrice).
A fondamento della subordinata domanda di risoluzione giudiziale, parte attrice ha dedotto i presunti comportamenti illegittimi posti in essere dalla stazione appaltante, tali da integrare il grave inadempimento a tali fini richiesto dalla disciplina codicistica.
Posto che ai fini della risoluzione di diritto del contratto occorre, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
l'intimazione per iscritto alla controparte di adempiere entro un termine (di regola non inferiore a 15 giorni) con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto, nonché il decorso di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, il presupposto a monte deve comunque individuarsi nell'inadempimento della controparte. Inoltre, sebbene la norma de qua nulla dica in merito alle caratteristiche che l'inadempimento deve avere, è pacifico che l'inadempimento debba qualificarsi come “grave” e “rilevante”.
pagina 10 di 17 Allo stesso modo, la risoluzione giudiziale ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c. esige come presupposto indefettibile l'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza, tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente fra le parti.
Insomma, lo scioglimento del vincolo negoziale deve essere subordinato all'inottemperanza di clausole contrattuali connotata da profili di gravità.
Nel caso di specie occorre dunque verificare se l'inadempimento della stazione appaltante, ove sussistente, possa essere considerato di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto di appalto, tenuto anche conto del comportamento dell'impresa appaltatrice.
Secondo la prospettazione attorea, il grave inadempimento del sarebbe consistito nella CP_1
presentazione di un progetto inadeguato, carente ed errato;
nella consegna di un progetto esecutivo ineseguibile per l'esistenza di un grave errore progettuale;
nella mancata tempestiva approvazione di una perizia di variante in sanatoria;
nella mancata cooperazione e tempestività nelle scelte e nella violazione del principio dell'affidamento.
Partendo dall'esame delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, si osserva che il consulente incaricato, dott. all'esito dell'esame della documentazione agli atti e del Persona_2 sopralluogo effettuato sui luoghi di causa, dopo aver analiticamente descritto i lavori che l'impresa attrice avrebbe dovuto eseguire in base al contratto di appalto per cui è causa e quelli effettivamente eseguiti, ha ravvisato la causa della mancata ultimazione dei lavori nella circostanza che “le strutture metalliche di progetto non trovavano corrispondenza economica nel computo metrico.” (cfr. pag. 6 della relazione in atti).
In ordine poi alla immediata realizzabilità del progetto esecutivo o alla necessità di una variante, il
CTU ha osservato quanto segue: “Il progetto esecutivo era immediatamente realizzabile dall'impresa appaltatrice, per la esecutività degli elaborati messi a disposizione della stessa, e quindi sotto tale profilo non era necessaria nessuna variante. La necessità della variante è emersa esclusivamente perché le quantità dei materiali per realizzare le strutture previste in progetto, non risultavano puntualmente riportate nel computo metrico del progetto medesimo. Più precisamente i materiali strutturali sono stati stimati in kg dei profili metallici necessari e la quantità effettiva necessaria per
l'integrale realizzazione delle strutture medesime non è stata riportata nel computo metrico del progetto.” (cfr. pagg.
6-7 della relazione in atti).
Sulla sussistenza di errori in fase di progettazione che hanno reso difficile o impossibile l'esecuzione dei lavori in mancanza di una variante, il CTU ha chiarito quanto segue: “non emergono errori progettuali che hanno determinato l'impossibilità per l'esecuzione dei lavori, se non la insufficiente previsione economica per realizzare il progetto stesso. Più precisamente, nel computo metrico di
pagina 11 di 17 progetto non sono state riportate esattamente le quantità necessarie per realizzare le strutture di adeguamento, che in conclusione sono risultate sottostimate, ossia in progetto erano previsti €
205.528,84, al lordo del ribasso per la realizzazione del piano terra, piano primo e secondo, mentre nel computo metrico di variante, comunque non approvabile, le somme dedicate alle carpenterie metallica risultano di €_185.986,88 per il solo piano terra e primo, e pertanto indirettamente si conferma la sottostima dei profilati metallici dell'intera opera di progetto.” (cfr. pagg- 7-8 della relazione in atti).
In definitiva, il CTU ha rilevato l'assenza di errori progettuali tali da rendere impossibile l'esecuzione dei lavori, evidenziando la immediata realizzabilità del progetto e, al contempo, ha confermato la mancata coerenza e corrispondenza delle quantità dei materiali strutturali (carpenteria metallica) da utilizzare riportate nel progetto (più precisamente, nel computo metrico) con le strutture del progetto esecutivo approvato e tali conclusioni - peraltro ribadite in sede di chiarimenti (cfr. relazione integrativa del 03.02.2020 in atti) - risultano pienamente condivisibili in quanto frutto dell'attento esame dello stato dei luoghi e della documentazione prodotta, dell'applicazione di criteri tecnici esenti da censure ed altresì sorrette da ampia e logica motivazione.
Deve inoltre osservarsi che, con la sottoscrizione del contratto di appalto e l'accettazione senza riserve delle relative clausole contrattuali, l'impresa appaltatrice ha assunto precise responsabilità in merito alla adeguatezza del progetto esecutivo.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 del contratto in atti (cfr. all. n. 2 al fascicolo attoreo), l'appalto viene accettato dall'impresa appaltatrice sotto l'osservazione piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la determina n. 61 del 29.11.2011, ossia: Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 15; Capitolato
Speciale d'Appalto; Elenco prezzi;
Elaborati grafici progettuali e relazioni;
Cronoprogramma dei lavori;
Piano di Sicurezza ex art. 100 D. Lgs. 81/2008; Piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.
Analogamente, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto in atti, l'impresa appaltatrice ha accettato l'appalto senza riserva alcuna, impegnandosi ad eseguire i lavori alle condizioni del contratto e degli atti in esso richiamati e/o correlati e, ai sensi dell'art. 1 della Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore, ha dichiarato di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto, accettando anche la clausola secondo la quale “l'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza
pagina 12 di 17 maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto” (cfr. all. n.
13 al fascicolo attoreo).
Inoltre, all'atto di consegna dei lavori in data 28.08.2012, con la sottoscrizione del relativo verbale,
l'impresa appaltatrice, nella persona del rappresentante legale ha dichiarato di essere Parte_2
pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati dall'impresa dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva o eccezione alcuna (cfr. all. n. 1 al fascicolo attoreo).
Anche in forza dell'assunzione di tali impegni, si può quindi ragionevolmente ritenere che l'impresa avesse piena cognizione dello stato dei luoghi, dei progetti e di tutte le circostanze idonee ad incidere sui lavori e tali da consentire anche il ribasso offerto e che, pertanto, attraverso un esame attento e scrupoloso di tutta la documentazione, avrebbe potuto accorgersi dell'errore quantitativo contenuto nel progetto.
Come precisato in giurisprudenza, al fine di evitare che offerte poco avvedute o formulate senza alcuna cognizione possano poi comportare successive controversie, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità o sorprese circa l'esecuzione dell'appalto, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione dell'opera e lievitazioni dei suoi costi, all'onere di completezza progettuale che fa capo all'amministrazione nella fase del bando di gara fa riscontro un correlativo dovere di analisi degli elaborati da parte delle imprese offerenti, le quali, sottoscrivendo la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, assumono l'impegno di realizzare l'opera così come progettata, avendone valutato i rischi e le difficoltà e ricompreso nell'offerta formulata i relativi costi (cfr. Cass. n. 1007/2015).
In altri termini, la giurisprudenza ha chiarito che le dichiarazioni rese dall'appaltatore e, nello specifico, quella di avvenuto sopralluogo non devono essere considerare mere clausole di stile, traducendosi invece in un attestato di presa conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera e, quindi, comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dei partecipanti alle gare d'appalto cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità (cfr.
Cass. nn. 3932/2008; 13734/2003; 11469/1996).
A ciò deve aggiungersi che l'appaltatore, assumendo un'obbligazione di risultato derivante direttamente dal contratto di appalto, è tenuto ad assicurare l'opera promessa al committente, provvedendo a tale scopo con una organizzazione adeguata, alla stregua della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c. che lo deve contraddistinguere.
pagina 13 di 17 Tale diligenza qualificata che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, comporta che il controllo sulla adeguatezza e completezza del progetto rientri, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore (cfr. Cass. nn.
1981/2016; 22036/2014).
In sostanza, il controllo su idoneità e completezza del progetto esecutivo spetta all'appaltatore, anche quando lo stesso venga fornito dal committente, dovendo egli rispondere di eventuali carenze e vizi progettuali, anche se ascrivibili ad una erronea progettazione.
È stato infatti precisato che l'onere, in capo all'appaltatore, di controllare la bontà e validità del progetto fornito dal committente rientra tra gli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c., senza che sia necessaria una specifica pattuizione sul punto.
Come affermato dalla Suprema Corte, sia pure con riferimento alla sopravvenuta scoperta di peculiarità geologiche del terreno, “Nell'appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali" (cfr. Cass. n. 3932/2008).
Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata tempestiva approvazione della perizia di variante in grado eliminare il vizio riscontrato, giova rammentare che, in tema di varianti in corso d'opera, l'art
132, comma 1, D. Lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile prevede che le varianti in corso d'opera possano essere ammesse qualora ricorra uno dei seguenti (e tassativi) motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste o imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali non esistenti al momento della progettazione che possano determinare dei miglioramenti;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti non prevedibile nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 c.c.; e) per il manifestarsi di errori o di pagina 14 di 17 omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera; e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della parte quarta, titolo V, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, ai sensi del comma 6 della norma de qua, “si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. Ai sensi poi del comma 3, “non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera”.
Ebbene, nella fattispecie in esame non è dato ravvisare alcuna delle suddette condizioni.
Più nel dettaglio, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal CTU, quand'anche dovesse ritenersi l'errore (quantitativo) del progetto successivamente manifestatosi, l'approvazione della variante sarebbe stata preclusa dall'aumento di oltre un quinto dell'importo contrattuale.
Infine, priva di riscontro probatorio risulta la presunta condotta omissiva ed inconcludente del CP_1
caratterizzata da mancanza di cooperazione e tempestività nelle scelte e lesiva dei principi di buona fede e correttezza ed anche di affidamento.
Al contrario, lo scambio di note intercorse tra le parti mostra un comportamento fattivo e collaborativo nei confronti dell'impresa.
In conclusione, alla luce del complessivo compendio istruttorio in atti e dei principi di diritto operanti in materia, si ritiene non ravvisabile e comunque non sufficientemente provato il grave inadempimento della stazione appaltante dedotto dall'attrice, sebbene risulti pacifica fra le parti e comprovata anche in sede di CTU la sussistenza, in seno al progetto definitivo, di un errore sulle quantità della carpenteria metallica.
A ciò consegue il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto per cui è causa, con assorbimento di ogni altra connessa domanda e/o profilo.
Ai soli fini di completezza, vale soggiungere che, mentre la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice nei confronti del convenuto, giacché non autonoma ma subordinata all'accoglimento CP_1 della domanda di risoluzione, risulta assorbita dal rigetto di quest'ultima, le pretese risarcitorie pagina 15 di 17 avanzate in via riconvenzionale dal nei confronti di parte attrice non possono essere esaminate CP_1
in quanto tardivamente proposte soltanto nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'integrale rigetto delle domande formulate dalla parte attrice nei confronti del Controparte_1 comporta, infine, l'assorbimento della domanda di manleva formulata dall'ente convenuto nei confronti di nonché della chiamata in garanzia, da parte di quest'ultimo, della Controparte_3
Controparte_4
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra la società attrice ed il , tenuto conto del complessivo esito della Controparte_1
controversia. Ed invero, fermo restando il rigetto delle domande attoree, non possono non valorizzarsi, quantomeno sotto il profilo del governo delle spese: il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale da quest'ultimo tardivamente proposta;
l'accertata sussistenza, di un errore – pur non tale, per quanto detto, da giustificare le domande di risoluzione avanzate dalla - sulle quantità dei Parte_1
materiali strutturali (carpenteria metallica) da utilizzare per la realizzazione del progetto approvato.
Con riferimento alle spese sostenute da e dalla Controparte_3 Controparte_4
le stesse - liquidate come in parte motiva secondo i parametri previsti dal DM 147/2022
[...]
per le cause di valore indeterminabile, complessità media - devono essere poste, in forza del principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite (cfr. Cass. ord. n. 6144/2024), a carico della e del , in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro ed in pari quota, essendosi le rispettive chiamate in causa resesi necessarie in relazione alle tesi sostenute (e poi risultate, per quanto detto, infondate) dalla società attrice nonché a causa dell'accertato errore da parte del nella quantificazione dei materiali da utilizzare. CP_1
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti in favore del consulente, devono ripartirsi nei rapporti interni in via definitiva a carico della società attrice e del , in solido ed in pari quota. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande attoree;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale tardivamente formulata dal CP_1
nei confronti della società attrice;
[...]
pagina 16 di 17 - dichiara assorbite le domande proposte nei confronti di e della Controparte_3
Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite tra la ed il Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna la ed il , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite sostenute da , liquidandole in € 10.860,00, per Controparte_3
compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- condanna la ed il , in solido tra loro, al rimborso Pt_1 Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite sostenute della Società Reale Mutua di Assicurazioni, liquidandole in €
10.860,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della e del , in Parte_1 Controparte_1
solido ed in pari quota, le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lagonegro, il 11/08/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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