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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1417/2025 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in 44123 Pontegradella (FE) via Della Trebbia n. 38/B
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 44121 Parte_2 C.F._2
Ferrara, vicolo del Chiozzino n. 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Ravagnan del Foro di Ferrara (C.F.:
[...]
Pec: fax: 0532.242112) ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Ferrara, via Mascheraio n. 12, in forza di procure rilasciate in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Ferrara in data 18.06.2016; che dalla unione coniugale sono nate a Ferrara il 26/02/2013 e il 04/09/2018 Persona_1
Benedetta; di essersi separati consensualmente in forza di sentenza n. 174/2024 emessa da questo Tribunale in data 13 febbraio 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I ricorrenti si impegnano a comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge e si impegnano, altresì, al reciproco rispetto e a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica e, più in generale, a curare il benessere delle figlie, seguendone le naturali aspirazioni ed inclinazioni.
3) I genitori concordano che le figlie e restino collocate e abbiano residenza Persona_1 Per_2 abituale presso la madre, residente nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in 44123
Pontegradella (FE), via della Trebbia n. 38B di cui si conferma l'assegnazione alla madre con gli arredi e i mobili che lo compongono, così come già statuito in sede di separazione.
4) e trascorreranno il loro tempo con il padre secondo le seguenti modalità, Persona_1 Per_2 salvo eventuale diverso accordo tra le parti, da raggiungere con congruo anticipo, almeno 24 ore prima, tenuto conto delle esigenze delle figlie: - Week end alternati, con prelievo delle figlie da parte del padre al sabato mattina da casa della madre e rientro alla domenica ad ora di cena;
- tre pomeriggi alla settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino ad ora di cena, con accompagnamento alle eventuali attività sportive programmate per quei giorni e ritorno a casa dalla madre per ora di cena tra le 19.00 e le 19.30; - Durante il periodo di festività Natalizie e Pasquali, salvo diverso accordo anche in base alle esigenze lavorative dei genitori, le figlie potranno trascorrere con il padre una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno Natale e 31 dicembre/Capodanno) e 3 giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua); - per il periodo estivo sarà mantenuta l'ordinaria alternanza di cui al punto 4 e i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, stabiliranno di volta in volta le giornate e le settimane durante le quali le figlie potranno trascorrere una o due settimane, anche non consecutive, di vacanza con il padre e con la madre. Ai fini di pianificare le ferie per tempo, i genitori concorderanno le settimane in cui le figlie potranno trascorrere le vacanze insieme a ciascuno di loro, entro il 31 maggio di ogni anno, stabilendo che per il primo anno la scelta del periodo spetta per prima alla madre, per l'anno successivo al padre e così a seguire sempre in maniera alternata;
- Durante i periodi festivi e di vacanza, nel corso dei quali le figlie saranno con uno dei genitori, gli stessi, oltre ad impegnarsi a comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze, si impegnano ad acconsentire ogni comunicazione tra genitore e figlie.
5) In ogni caso i genitori si impegnano, di comune accordo e qualora ve ne fosse necessità, ad assumere temporaneamente decisioni concernenti i tempi di permanenza delle figlie secondo diverse modalità, sempre nel rispetto delle esigenze di queste ultime.
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile.
7) Per quanto riguarda la casa familiare, la sig.ra si impegna e si obbliga ad Parte_1 acquistare ed il sig. si impegna e si obbliga a cedere la quota di comproprietà in capo Parte_2
a quest'ultimo dell'immobile sito in 44123 Pontegradella (FE) via Della Trebbia n. 38/B, censito al
Catasto del Comune di Ferrara al Foglio 165, mappale 567 sub 12, Cat. A/7, Cl. 1, vani 8, RC Euro
991,60; mappale 567 sub. 13, Cat. C6, Cl. 1, mq. 16, RC Euro 1,97, mediante atto notarile da stipularsi entro il termine di due mesi dalla sentenza di divorzio o nel diverso termine necessario per consentire l'ottenimento della delibera di autorizzazione all'accollo del mutuo da parte di da Parte_1 parte dell'Istituto di Credito Credem Spa, con conseguente liberatoria di , al prezzo Parte_2 concordato tra i ricorrenti di Euro 80.000,00= da pagarsi come segue: Euro 50.000,00= mediante assegno circolare intestato a il giorno della stipula;
Euro 30.000,00= mediante Parte_2 bonifico bancario da eseguirsi in favore di entro il 31.12.2025 (o diversa data da Parte_2 concordare tra le parti a seconda delle tempistiche della Banca per la delibera di cui sopra).
8) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro l'ultimo giorno Parte_2 Parte_1 di ogni mese, un contributo mensile di euro 200,00 a figlia, per un totale di euro 400,00= mensili, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie a partire dal mese di giugno 2025. Tale contributo sarà aumentato ad euro 250,00= a figlia, per un totale di euro 500,00= a partire dalla data di stipula e dell'accollo di cui sopra. In ogni caso il contributo mensile sarà annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento di costo della vita per famiglia di operai ed impiegati.
9) Le spese dovute per eventuali regolarizzazioni edilizie e/o urbanistiche prodromiche alla vendita,
e/o rilascio dichiarazioni di conformità e/o Ape e/o RTI, saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
10) Sino a data della stipula notarile di cui al punto 7, le parti si impegnano a pagare il mutuo della casa in comproprietà, acceso presso Credem Spa, filiale di via Borgo Punta, contribuendo ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle rate mensili, attualmente pari ad euro 713,75=.
11) Le parti concordano che l'assegno unico (ex assegni familiari) sia percepito al 50% ciascuno.
12) Le parti si impegnano, altresì, a rimborsare al coniuge che le ha sostenute, il 50% delle SPESE
STRAORDINARIE anticipate nell'interesse delle figlie, secondo quanto stabilito dal protocollo in essere presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c)
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) baby sitter b) campi estivi. Con riferimento a tutte le spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate, si precisa che il genitore che intenda proporre il relativo esborso, avrà cura di comunicarlo all'altro genitore, a mezzo raccomandata a.r. o via messaggio whatsapp o via e- mail. Il termine per comunicare il proprio motivato dissenso è di 15 giorni;
il mancato riscontro nel termine suddetto sarà considerato approvazione. Qualora la mancata adesione alla spesa proposta sia di natura economica, il genitore proponente avrà facoltà di decidere se sostenere la relativa spesa a proprio esclusivo carico. Si precisa inoltre che il rimborso di tutte le spese sopra elencate, ferma restando la distinzione tra spese concordande e non, sarà effettuato, a favore del genitore che le avrà anticipate, con cadenza mensile e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante il corrispondente esborso.
13) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie e a prestare il proprio consenso per l'espletamento delle previste formalità e per i successivi rinnovi.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 5 settembre 2025. In data 1° agosto 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, il 13 febbraio 2024, nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ferrara in data 18.06.2016 fra nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 09/05/1973, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 - Atto n. 87 - Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1417/2025 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in 44123 Pontegradella (FE) via Della Trebbia n. 38/B
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 44121 Parte_2 C.F._2
Ferrara, vicolo del Chiozzino n. 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Ravagnan del Foro di Ferrara (C.F.:
[...]
Pec: fax: 0532.242112) ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Ferrara, via Mascheraio n. 12, in forza di procure rilasciate in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Ferrara in data 18.06.2016; che dalla unione coniugale sono nate a Ferrara il 26/02/2013 e il 04/09/2018 Persona_1
Benedetta; di essersi separati consensualmente in forza di sentenza n. 174/2024 emessa da questo Tribunale in data 13 febbraio 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I ricorrenti si impegnano a comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge e si impegnano, altresì, al reciproco rispetto e a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica e, più in generale, a curare il benessere delle figlie, seguendone le naturali aspirazioni ed inclinazioni.
3) I genitori concordano che le figlie e restino collocate e abbiano residenza Persona_1 Per_2 abituale presso la madre, residente nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in 44123
Pontegradella (FE), via della Trebbia n. 38B di cui si conferma l'assegnazione alla madre con gli arredi e i mobili che lo compongono, così come già statuito in sede di separazione.
4) e trascorreranno il loro tempo con il padre secondo le seguenti modalità, Persona_1 Per_2 salvo eventuale diverso accordo tra le parti, da raggiungere con congruo anticipo, almeno 24 ore prima, tenuto conto delle esigenze delle figlie: - Week end alternati, con prelievo delle figlie da parte del padre al sabato mattina da casa della madre e rientro alla domenica ad ora di cena;
- tre pomeriggi alla settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino ad ora di cena, con accompagnamento alle eventuali attività sportive programmate per quei giorni e ritorno a casa dalla madre per ora di cena tra le 19.00 e le 19.30; - Durante il periodo di festività Natalizie e Pasquali, salvo diverso accordo anche in base alle esigenze lavorative dei genitori, le figlie potranno trascorrere con il padre una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno Natale e 31 dicembre/Capodanno) e 3 giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua); - per il periodo estivo sarà mantenuta l'ordinaria alternanza di cui al punto 4 e i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, stabiliranno di volta in volta le giornate e le settimane durante le quali le figlie potranno trascorrere una o due settimane, anche non consecutive, di vacanza con il padre e con la madre. Ai fini di pianificare le ferie per tempo, i genitori concorderanno le settimane in cui le figlie potranno trascorrere le vacanze insieme a ciascuno di loro, entro il 31 maggio di ogni anno, stabilendo che per il primo anno la scelta del periodo spetta per prima alla madre, per l'anno successivo al padre e così a seguire sempre in maniera alternata;
- Durante i periodi festivi e di vacanza, nel corso dei quali le figlie saranno con uno dei genitori, gli stessi, oltre ad impegnarsi a comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze, si impegnano ad acconsentire ogni comunicazione tra genitore e figlie.
5) In ogni caso i genitori si impegnano, di comune accordo e qualora ve ne fosse necessità, ad assumere temporaneamente decisioni concernenti i tempi di permanenza delle figlie secondo diverse modalità, sempre nel rispetto delle esigenze di queste ultime.
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile.
7) Per quanto riguarda la casa familiare, la sig.ra si impegna e si obbliga ad Parte_1 acquistare ed il sig. si impegna e si obbliga a cedere la quota di comproprietà in capo Parte_2
a quest'ultimo dell'immobile sito in 44123 Pontegradella (FE) via Della Trebbia n. 38/B, censito al
Catasto del Comune di Ferrara al Foglio 165, mappale 567 sub 12, Cat. A/7, Cl. 1, vani 8, RC Euro
991,60; mappale 567 sub. 13, Cat. C6, Cl. 1, mq. 16, RC Euro 1,97, mediante atto notarile da stipularsi entro il termine di due mesi dalla sentenza di divorzio o nel diverso termine necessario per consentire l'ottenimento della delibera di autorizzazione all'accollo del mutuo da parte di da Parte_1 parte dell'Istituto di Credito Credem Spa, con conseguente liberatoria di , al prezzo Parte_2 concordato tra i ricorrenti di Euro 80.000,00= da pagarsi come segue: Euro 50.000,00= mediante assegno circolare intestato a il giorno della stipula;
Euro 30.000,00= mediante Parte_2 bonifico bancario da eseguirsi in favore di entro il 31.12.2025 (o diversa data da Parte_2 concordare tra le parti a seconda delle tempistiche della Banca per la delibera di cui sopra).
8) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro l'ultimo giorno Parte_2 Parte_1 di ogni mese, un contributo mensile di euro 200,00 a figlia, per un totale di euro 400,00= mensili, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie a partire dal mese di giugno 2025. Tale contributo sarà aumentato ad euro 250,00= a figlia, per un totale di euro 500,00= a partire dalla data di stipula e dell'accollo di cui sopra. In ogni caso il contributo mensile sarà annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento di costo della vita per famiglia di operai ed impiegati.
9) Le spese dovute per eventuali regolarizzazioni edilizie e/o urbanistiche prodromiche alla vendita,
e/o rilascio dichiarazioni di conformità e/o Ape e/o RTI, saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
10) Sino a data della stipula notarile di cui al punto 7, le parti si impegnano a pagare il mutuo della casa in comproprietà, acceso presso Credem Spa, filiale di via Borgo Punta, contribuendo ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle rate mensili, attualmente pari ad euro 713,75=.
11) Le parti concordano che l'assegno unico (ex assegni familiari) sia percepito al 50% ciascuno.
12) Le parti si impegnano, altresì, a rimborsare al coniuge che le ha sostenute, il 50% delle SPESE
STRAORDINARIE anticipate nell'interesse delle figlie, secondo quanto stabilito dal protocollo in essere presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c)
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) baby sitter b) campi estivi. Con riferimento a tutte le spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate, si precisa che il genitore che intenda proporre il relativo esborso, avrà cura di comunicarlo all'altro genitore, a mezzo raccomandata a.r. o via messaggio whatsapp o via e- mail. Il termine per comunicare il proprio motivato dissenso è di 15 giorni;
il mancato riscontro nel termine suddetto sarà considerato approvazione. Qualora la mancata adesione alla spesa proposta sia di natura economica, il genitore proponente avrà facoltà di decidere se sostenere la relativa spesa a proprio esclusivo carico. Si precisa inoltre che il rimborso di tutte le spese sopra elencate, ferma restando la distinzione tra spese concordande e non, sarà effettuato, a favore del genitore che le avrà anticipate, con cadenza mensile e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante il corrispondente esborso.
13) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore delle figlie e a prestare il proprio consenso per l'espletamento delle previste formalità e per i successivi rinnovi.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 5 settembre 2025. In data 1° agosto 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, il 13 febbraio 2024, nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ferrara in data 18.06.2016 fra nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 09/05/1973, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 - Atto n. 87 - Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri