Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3357/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3357/2022 promossa da: corrente in Pozzuoli via Celle n. 2, C.F. e P. I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. d.ssa elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza della CP_1
Repubblica n. 2 presso lo studio degli avvocati Raffaele FEROLA (C.F. ) e CodiceFiscale_1
Guido DEL VECCHIO (C.F. ) (difensori rinuncianti al mandato); CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
già (C.F. e P.IVA ) in persona del legale CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te p.t. Sig. con sede legale alla Piazza Sante Bargellini n. 21 – 00157 Roma (RM), CP_4 elett.te dom.ta in Caserta alla Via G. Alois n. 15, presso lo studio dell'Avv. Barbara Lombardi (CF.
), dalla quale è rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._3 Ettore Notti (CF. ( – PEC: – fax: 0984/883111) in virtù C.F._4 Email_1 di mandato in calce al ricorso per DI esteso a questa fase, e che, espressamente richiede di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 06874598624 e/o a mezzo PEC:
Email_2
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 18.11.2021 la premetteva: Controparte_3
Che con contratto di appalto avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione del 2° lotto-viabilità, concernente il collegamento della tangenziale (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli dell'intervento C11 miglioramento dello svincolo della tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana” , al termine, con Parte_1 aggiudicazione, della procedura di gara aperta ex art. 55 D. Lgs 163/06 ( per l'affidamento dell'appalto degli impianti elettrici, illuminazione, ventilazione e speciali dell'intervento in oggetto) appaltava a l'esecuzione dei lavori di “impianti elettrici, illuminazione, ventilazione e Controparte_3 speciali dell'intervento viario C11-2° lotto”-.
Che all'art. 5 del contratto di appalto veniva regolamentato il “prezzo contrattuale”, stabilito, a corpo in
€ 4.244.132,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 43.836,06 ripartito in due trance. pagina 1 di 4
€ 3.181.346,98, al netto delle ritenute a garanzia, previste in contratto;
Che la somma di € 3.181.346,98 era stata corrisposta a seguito di procedura esecutiva;
Che al maturare del credito relativo al pagamento della successiva fattura Fattura n. 115/21/FE del 26.07.2021 scaduta in data 31.10.2021 di € 188.884,91, si era reso necessario attivare una nuova procedura monitoria, stante il mancato pagamento spontaneo.
Emesso e notificato in data 22.12.2021 il decreto ingiuntivo n. 9400/2021 la Parte_1 proponeva opposizione, senza contestare l'esecuzione della prestazione da parte della
[...]
eccependo che la opposta aveva ricevuto il pagamento diretto dell'importo di € Controparte_3 3.835.772,33 direttamente dalla concedente “commissario Straordinario per il Governo” e che la aveva surrettiziamente modificato l'iniziale imputazione a corrispettivi di Controparte_3 ben 215.969,40 Euro, imputandoli ad interessi per ritardato pagamento. Tanto premesso opponeva in compensazione ex art.1242 c.c., il predetto importo.
Si costituiva tempestivamente il 4.7.2022 la società opposta deducendo che tutte le questioni inerenti il precedente decreto ingiuntivo erano state definite con transazione del 13.5.2021. Specificava la appaltatrice che alla transazione si perveniva perché il credito azionato con il DI, veniva pagato alla direttamente da parte della Struttura Commissariale della Regione Campania, mediante CP_2 vari decreti di pagamento. In occasione di ogni pagamento ricevuto per surroga da parte della Struttura
Commissariale, la società ricorrente/opposta aveva notificato a una comunicazione Parte_1 circa l'imputazione dei pagamenti ricevuti, ed in particolare le somme incassate venivano imputate prima agli interessi e poi alla sorta capitale (art. 1194 c.c.). Dopo il pagamento residuava, a credito della l'importo di € 196.790,56, oggetto proprio della transazione. CP_2
Deduceva, quindi, che il credito oggetto dell'odierno decreto ingiuntivo era frutto della emissione di un successivo regolare certificato di pagamento in base al quale era stata emessa la relativa fattura e che l'eccezione di compensazione, essendo relativa alla questione della imputazione dei pagamenti, non poteva più essere proposta avendo già formato oggetto di transazione.
All'esito della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in assenza di richieste istruttoria, la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 8.11.2023 gli avv.ti Freola e Del Vecchio depositavano la rinuncia ai mandati, notificata a mezzo pec alla cliente la quale non provvedeva alla nomina di nuovo difensore. Parte_1
La causa è stata quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va chiarito che "la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza" (cfr. Cass. 6605/1986 ed in termini Cass. non è 1085/1996; Cass. 13858/2013). All'esito della assunzione in decisione della causa gli avv.ti rinuncianti hanno comunque diligentemente depositato, pur non essendone più tenuti dal momento del perfezionamento della comunicazione al cliente della intervenuta rinuncia, la comparsa conclusionale.
L'opposizione non è fondata e va respinta.
Non è contestata la sussistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti, né l'esecuzione della Part prestazione da parte della odierna opposta. Ugualmente incontestato è l'importo scaturente dal che ha dato poi origine alla emissione della fattura n. n. 115/21/FE del 26.07.2021 scaduta in data 31.10.2021 di € 188.884,91.
pagina 2 di 4 Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
In presenza di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225).
L'opponente ha eccepito un controcredito in compensazione deducendo che la opposta avrebbe indebitamente ricevuto dal Commissario del Governo l'importo di € 215.969,40, in quanto conseguente ad una erronea imputazione dei pagamenti effettuati in surroga.
Nella specie, il credito opposto in compensazione, di € 215.969,40 difetta di tutti i requisiti per la compensazione legale ed anche per quelli necessari per la compensazione giudiziale.
Invero va evidenziato che la imputazione dei pagamenti riferita al primo decreto ingiuntivo di € 3.181.346,98 era stata effettuata dal creditore, dopo aver ricevuto il pagamento in surroga, e comunica alla debitrice (all.3 della citazione in opposizione) la quale provvedeva a contestarla in data 11.1.2021.
Successivamente alla già menzionata imputazione contestata, la creditrice notificava atto di pignoramento presso terzi, sempre con riferimento al credito oggetto della ingiunzione. Infine, le parti in data 31.5.2021 stipulavano una transazione in relazione a tale credito oggetto del pignoramento e davano atto che al momento della stipula e al netto dei pagamenti ricevuti in surroga, residuava ancora un credito di € 196.790,56.
Ebbene la transazione è stata eseguita con il pagamento del residuo importo di € 177.000 a saldo e stralcio di € 196.790,56. Nessuna contestazione in sede di stipula è stata effettuata in merito all'asserita ricezione di somme superiori e divere (per la imputazione erronea) da quelle ingiunte. Le parti hanno quindi transatto tutte le questioni scaturite dalla emissione del decreto ingiuntivo e sorte precedentemente.
In ogni caso la compensazione non potrebbe comunque operare essendo controverso il credito opposto in compensazione e non essendo il controcredito dotato del requisito della certezza.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della non complessità della lite e della assenza di istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 9400/2021; condanna la opponente alla refusione delle spese di lite che liquida per compensi in € 7052 oltre 15% e accessori di legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Ettore Notti e Barbara Lombardi.
pagina 3 di 4 Napoli, 28/04/2025
Il Giudice
dott. Alessia Notaro
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