Articolo 592 del Codice civile
Articolo 581Articolo 583
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19 aprile 1942
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31 dicembre 1970
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1 gennaio 2013
Art. 592.

( ((Figli)) riconosciuti o riconoscibili).

Se vi sono discendenti legittimi, i ((figli)) quando la filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I ((figli)) riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere piu' di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. (22)
-------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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