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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 738 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, nella qualità di legale rapp.te pro tempore della Ditta Individuale Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti del primo grado di giudizio, Pt_2 dall'Avv. Alfonso Neri
Reclamante
CONTRO lo in persona del legale rapp.te pro tempore, Sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Pedrizzi
Fallimento RE di Valentino Pt_1
Reclamati
OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in data 28 dicembre 2021, presentava istanza di fallimento Parte_3 nei confronti della ditta individuale , a causa del mancato Controparte_3 pagamento di alcune fatture relative a forniture di prodotti ittici. Tali fatture, per un importo complessivo di oltre 34.000 euro per il quale la società istante aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 703/2020) dal Tribunale di Agrigento, notificato e non opposto, successivamente reso esecutivo.
All'udienza prefallimentare la ditta RE si è costituita chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2/2022 del 10 marzo 2022, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato il fallimento della ditta RE, nominando curatore e fissando l'udienza per la verifica dello stato passivo.
Contro tale pronuncia, la ditta RE ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello.
Si è costituita la società che ha chiesto il rigetto del reclamo. Parte_3
Tanto premesso, la RE, nel proporre reclamo, sostiene che il Tribunale ha CP_4 erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e quantitativi per la dichiarazione di fallimento.
In realtà, come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, la ditta esercita un'attività commerciale, risultando quindi soggetta alla procedura fallimentare.
Inoltre, è emerso chiaramente che, nel 2021, i ricavi dell'impresa hanno superato la soglia di 200.000 euro prevista dall'art. 1 L.F., elemento di per sé sufficiente a far venir meno i requisiti di esenzione dal fallimento.
La mancata produzione di documentazione contabile per gli anni precedenti e la giustificazione legata allo stato detentivo del titolare sono da ritenere irrilevanti in quanto il debitore si è costituito nel procedimento prefallimentare ma non ha assolto all'onere probatorio che gli competeva.
I documenti contabili depositati dalla ditta RE unitamente al reclamo ossia il
2 registro acquisti, il registro dei corrispettivi, alcune liquidazioni IVA trimestrali, fatture e ricevute di pagamento, oltre ad essere documentazione tardiva, non sono idonei a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F.
Tale documentazione, infatti, risulta: Frammentaria e parziale: manca un quadro contabile completo ed esaustivo, comprensivo ad esempio di bilanci (se predisposti), libro giornale, scritture ausiliarie e dichiarazioni fiscali integrali. I soli registri IVA e le ricevute prodotte non consentono una verifica organica dei ricavi, dell'attivo patrimoniale e dei debiti nei singoli esercizi. Inidonea a escludere il superamento delle soglie: in particolare, i registri e le liquidazioni IVA, pur parzialmente rappresentativi, non offrono alcuna certezza in merito al limite di ricavi annui (euro 200.000), né al valore dell'attivo patrimoniale (euro
300.000), né all'ammontare dei debiti (euro 500.000) Non certificati né asseverati: i documenti non risultano accompagnati da perizie, attestazioni o verifiche da parte di un professionista abilitato, né sottoposti a controllo fiscale, e quindi privi del necessario valore probatorio per contrastare gli accertamenti già effettuati in sede prefallimentare.
Pertanto, anche a voler prescindere dalla tardività della produzione, si deve concludere che i documenti prodotti non sono idonei a provare l'insussistenza dei requisiti oggettivi di fallibilità, né a superare le risultanze documentali e istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto all'assenza dello stato d'insolvenza, anche questa doglianza è infondata.
La situazione economica della ditta RE risulta compromessa sia per il mancato pagamento del debito verso ma anche per la presenza di numerose Parte_3 posizioni debitorie verso l'erario, molte delle quali risalenti nel tempo.
Il fallimento, quindi, è stato dichiarato non per un inadempimento occasionale, ma in presenza di una condizione strutturale e definitiva di insolvenza, aggravata anche dall'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi in danno del debitore.
Per le ragioni esposte il reclamo deve essere rigettato.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022 in € 2.300,00 oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando:
1. Rigetta il reclamo;
2. Condanna il reclamante al pagamento delle spese del procedimento in favore della società reclamata costituita che liquida in € 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3.dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 15/05/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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