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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Glauco Zaccardi presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
Dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 81/2025 iscritto a ruolo il 6.6.2025,
introdotto dalla ricorrente (C.F. , Parte_1 C.F._1
per l'apertura della liquidazione giudiziale e in via subordinata della liquidazione controllata nei confronti della società resistente (P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede legale in Cassino (Fr), SP 1 Ausonia 113,
all'esito dell'udienza monocratica del 3.12.2025 e sentito il giudice relatore in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La domanda di apertura della liquidazione controllata è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ricorre in primo luogo la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 ccii, avendo la società resistente la sede legale nel circondario di questo Tribunale.
Sussiste, inoltre, la legittimazione attiva della ricorrente, che ha fornito idonea prova del proprio credito, di euro 22.000,00 circa, portato da titolo di formazione giudiziale definitivo
(decreto ingiuntivo di questo Tribunale, Area Lavoro, n. 245/2022; sentenza di conferma di primo grado n. 627/2023; sentenza di conferma di secondo grado n. 559/2025).
2. Ciò premesso, parte resistente nel costituirsi ha depositato, seppur tardivamente, i bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024, fornendo idonea e sufficiente dimostrazione della propria natura di “impresa minore”, in quanto tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ex art. 121 ccii, ma non per questo non esonerabile da alcuna procedura concorsuale. Invero, la qualificazione della società resistente come impresa minore consente di ritenere la stessa assoggettabile alla procedura della liquidazione controllata, da applicarsi oltre che al consumatore, al professionista, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative, pure alle imprese minori, le quali diversamente non potrebbero essere assoggettate a procedure concorsuali. Si aggiunga che è priva di pregio la tesi della resistente secondo cui solo gli imprenditori individuali, persone fisiche, sarebbero assoggettabili a liquidazione controllata, non trovando alcun fondamento codicistico. In proposito, l'art. 268 ccii riguarda qualsiasi debitore in stato di sovraindebitamento e nella definizione ex art. 2 ccii di sovraindebitamento rientra sicuramente l'imprenditore minore, senza distinguere se sia strutturato in forma individuale o societaria;
rientra, altresì, nell'ultima categoria general-residuale di sovraindebitamento l'imprenditore “non minore” che ha cessato l'attività ed è trascorso oltre un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ma tale ipotesi non riguarda il caso di specie, già per il solo fatto di trattarsi di impresa attiva.
Inoltre, il comma 3 dell'art. 268 ccii esordisce con l'avverbio “quando”, delimitando l'ipotesi in cui la domanda sia stata rivolta ad un debitore persona fisica: solo in tali casi può non farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'Occ, su richiesta del debitore, attesti l'incapienza dell'instauranda procedura;
ma ciò non esclude che l'ambito oggettivo della procedura di liquidazione controllata riguardi gli imprenditori minori, in forma individuale o societaria.
Volendo esaminare i bilanci in questione, il bilancio di esercizio del 2022 è stato approvato l'11.8.2025 tra le ore 15 e le ore 16; quello del 2023 è stato approvato in pari data,
l'11.8.2025, tra le ore 17.05 e le ore 17.55; quello del 2024 il giorno successivo, 12.8.2025, tra le ore 16.20 e le ore 17.30, sempre dagli stessi soci: e . Controparte_2 CP_3
Pertanto, cade in radice la tesi di falsità degli stessi, sostenuta dalla ricorrente nelle memorie del 5.9.2025 sulla scorta della asserita approvazione del bilancio del 2024 prima di quello del
2023; ne deriva che non è nemmeno necessaria la trasmissione degli atti in Procura, come chiesto dalla medesima ricorrente.
Il tardivo deposito dei bilanci, peraltro, pur integrando una violazione di norme procedurali, non ne implica di per sé l'inattendibilità (Cass. 13746/2017). Nel caso di specie, l'attendibilità degli stessi deriva quantomeno da due elementi: il primo di carattere intrinseco, posto che da una lettura degli stessi non emerge alcuna situazione di floridità dell'impresa resistente, che integrando per la stessa un fatto negativo, deve reputarsi veritiero;
il secondo di carattere estrinseco, dato che dalle informative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Inps, pur emergendo delle passività (circa 150.000,00 euro), devono ritenersi le stesse compatibili con la natura di impresa minore della resistente. Nello specifico, dalla documentazione prodotta dalla società resistente, risulta il possesso congiunto in capo alla stessa dei tre requisiti che definiscono l'impresa minore ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera d) ccii: dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2022, 2022, 2024 emerge che l'attivo patrimoniale non ha mai superato l'importo di euro 222.000,00 circa, dato più alto raggiunto nel 2024 e comunque inferiore alla soglia di euro 300.000,00; i ricavi lordi non sono mai stati superiori ad euro 154.000,00 circa, dato più alto raggiunto nel 2023
e comunque inferiore alla soglia di euro 200.000,00; quanto ai debiti si osserva che il loro ammontare complessivo nel periodo di riferimento è inferiore ad euro 500.000,00, avendo da ultimo raggiunto l'importo di euro 297.000,00 circa nel 2024.
3. Una volta assodata la natura di impresa minore della resistente, la disamina si concentra sulla sussistenza degli ulteriori requisiti per verificare la fondatezza della domanda di apertura della liquidazione controllata nei suoi riguardi.
Ricorre la debitoria minima, pari ad euro 50.000,00 in presenza della quale può essere aperta la liquidazione controllata (cfr. art. 268. co. 2, secondo periodo, ccii). Infatti, dalla documentazione in atti risulta non solo il debito nei riguardi della ricorrente, per euro
22.000,00 circa, ma anche la debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 150.000,00 circa, in massima parte di origine recente, come si evince dall'informativa da questa depositata. Vi è debitoria anche nei confronti dell'Inps, in gran parte già affidata alla riscossione da parte dell' e quindi rientrante nel precedente CP_4 conteggio.
La società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi: il prolungato inadempimento del credito della ricorrente, confermato anche in secondo grado di giudizio;
il tentativo sostanzialmente infruttuoso di recupero forzoso dello stesso, posto nella procedura esecutiva mobiliare di questo Tribunale n. 145/2023, è stato assegnato alla ricorrente l'importo di euro 2.250,00 circa.
4. Tutto ciò premesso, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 ccii per aprire la procedura di liquidazione controllata nei riguardi dell'impresa societaria minore, resistente;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 ccii, letto in combinato disposto con quanto previsto dall' art. 216 ccii;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. ccii;
P.Q.M.
disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiara aperta la liquidazione controllata della società resistente (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., con sede legale in Cassino (Fr), SP 1 Ausonia 113;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Lorenzo Sandulli,
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Lara Pantanella, con studio in Isola del Liri (Fr), via Napoli n. 106, pec
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ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
NA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 cc;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 co. 4 ccii, come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 cpc;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo
170 cc;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
il debitore che ai sensi dell'art. 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 ccii e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 ccii sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL AT
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270 co. 3 ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 ccii;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall' art. 273 ccii;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 co. 6 ccii;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni: di cui all'art. 280 e 282 co. 2 ccii ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL AT
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002 delle spese relative alla presente sentenza;
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso in Cassino, il 11.12.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Glauco Zaccardi