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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2255 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Katia Seguri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Chillotti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/03/2008 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2008, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le figlie minori e continueranno ad essere affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione e con i quali manterranno rapporti equilibrati e continuativi.
Le minori conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore.
Pag. 2 di 3 2) La casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Sardegna n. 29, di proprietà della famiglia del con tutti gli arredi e le suppellettili che Pt_1 la compongono, rimarrà assegnata alla signora che vi dimorerà con CP_1 le figlie fintantoché una delle due figlie non abbia raggiunto l'indipendenza economica mediante il percepimento di uno stipendio di almeno € 1.000,00.
3) Le utenze rimarranno intestate al Signor e verranno interamente Pt_1 pagate dalla la quale una volta all'anno manderà copia delle ricevute CP_1 di pagamento.
La manutenzione ordinaria sarà a carico della Signora quella CP_1 straordinaria a carico del Pt_1
4) e , ormai adolescenti, continueranno a concordare Per_1 Per_2 direttamente con il padre le modalità di esercizio del diritto di visita, secondo
i tempi, i giorni e orari che riterranno più opportuni, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
5) Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per le figlie, la somma di € 200,00 mensili (100,00 euro per ogni figlia) fino al mese di giugno 2025 ed € 240,00 (120,00 euro per ogni figlia) a partire dal mese di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese.
6) Al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia, in considerazione della perdita dell'assegno unico universale, il Signor corrisponderà Pt_1 un ulteriore importo di € 80 mensili per ciascuna figlia maggiorenne.
Le somme dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2025.
7) Il Signor continuerà a partecipare nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie per le figlie, secondo quanto già stabilito in sede di separazione
e in conformità alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense.
8) Il Signor proseguirà nel pagamento integrale del finanziamento Pt_1
Findomestic.
9) La Signora continuerà a percepire l'assegno unico al 100% fino al CP_1 raggiungimento della maggiore età delle figlie.
10) I coniugi confermano il reciproco consenso per l'espatrio.
11) Nessun assegno di mantenimento è previsto per un coniuge in favore dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2255 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Katia Seguri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Chillotti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/03/2008 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2008, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le figlie minori e continueranno ad essere affidate ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione e con i quali manterranno rapporti equilibrati e continuativi.
Le minori conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore.
Pag. 2 di 3 2) La casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Sardegna n. 29, di proprietà della famiglia del con tutti gli arredi e le suppellettili che Pt_1 la compongono, rimarrà assegnata alla signora che vi dimorerà con CP_1 le figlie fintantoché una delle due figlie non abbia raggiunto l'indipendenza economica mediante il percepimento di uno stipendio di almeno € 1.000,00.
3) Le utenze rimarranno intestate al Signor e verranno interamente Pt_1 pagate dalla la quale una volta all'anno manderà copia delle ricevute CP_1 di pagamento.
La manutenzione ordinaria sarà a carico della Signora quella CP_1 straordinaria a carico del Pt_1
4) e , ormai adolescenti, continueranno a concordare Per_1 Per_2 direttamente con il padre le modalità di esercizio del diritto di visita, secondo
i tempi, i giorni e orari che riterranno più opportuni, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
5) Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per le figlie, la somma di € 200,00 mensili (100,00 euro per ogni figlia) fino al mese di giugno 2025 ed € 240,00 (120,00 euro per ogni figlia) a partire dal mese di luglio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese.
6) Al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia, in considerazione della perdita dell'assegno unico universale, il Signor corrisponderà Pt_1 un ulteriore importo di € 80 mensili per ciascuna figlia maggiorenne.
Le somme dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2025.
7) Il Signor continuerà a partecipare nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie per le figlie, secondo quanto già stabilito in sede di separazione
e in conformità alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense.
8) Il Signor proseguirà nel pagamento integrale del finanziamento Pt_1
Findomestic.
9) La Signora continuerà a percepire l'assegno unico al 100% fino al CP_1 raggiungimento della maggiore età delle figlie.
10) I coniugi confermano il reciproco consenso per l'espatrio.
11) Nessun assegno di mantenimento è previsto per un coniuge in favore dell'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3