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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/07/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1603/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARPI PAOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BESSI CRISTINA ( VICOLO PORZIOLINO 1 48121 RAVENNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ALDO BOZZI 87 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CARPI PAOLA APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI Controparte_1 C.F._3 GIORGIO e dell'avv. MADONNA BIAGIO ( ) e dell'avv. GUIDETTI C.F._4 CLAUDIA ( ) VIA TIRABOSCHI N. 127 41100 MODENA, elettivamente C.F._5 domiciliato in VIA TIRABOSCHI N. 127 41100 MODENA presso il difensore avv. GUIDETTI GIORGIO APPELLATO
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 852/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 30/09/2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 6 Assegnata a decisione con ordinanza del 26/06/2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate in data 25/06/2025;
Per Controparte_1
come da note depositate in data 18/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ravenna, dopo avere con sentenza Controparte_1 non definitiva n. 426/2022 pubblicata in data 20.07.2022 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con , ha posto a suo carico l'obbligo di Parte_1 versare un assegno divorzile in favore della moglie di €. 1.500, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, liquidate in €.
3.808 per compensi oltre spese generali e oneri di legge.
Il Tribunale, in considerazione della consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale dei coniugi, e tenuto conto del sacrificio alle proprie aspettative reddituali, patrimoniali e contributive fatto dalla nonché del contributo dalla stessa prestato alle necessità della famiglia, ha ritenuto Pt_1 dovuto l'assegno in funzione compensativo-retributiva, determinandolo nella misura indicata.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
31.10.2024 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
A) CARENTE/CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE
DELL'ASSEGNO DIVORZILE, tenuto conto dell'importo della retribuzione cui la ha Pt_1 rinunciato nell'anno 2004 per seguire la famiglia, e della consistente sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, nonchè di quanto dalle stesse concordemente stabilito in sede di separazione;
B) CARENTE/CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONDANNA ALLE
SPESE PROCESSUALI PER MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
CONCILIATIVA, dovendo ritenersi giustificato il rifiuto della proposta da parte della Pt_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “porre a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile dell'importo mensile Controparte_1 Parte_1 di euro 3.450,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, per i motivi
pagina 2 di 6 di cui in narrativa”.
In via subordinata, ha chiesto porsi a carico del l'obbligo di pagare alla n assegno CP_1 Pt_1 divorzile dell'importo mensile di euro 2.850,00 e, in via ulteriormente subordinata, di euro 1.800,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, e con condanna del al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
2.1 - Si è costituito , instando per il rigetto dell'appello e chiedendo, in via Controparte_1 riconvenzionale, a titolo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 852/2024 del
Tribunale di Ravenna, accertare e dichiarare che non ha diritto a percepire l'assegno di Parte_1 divorzio, che deve pertanto essere revocato.
Il ha evidenziato, in particolare, la carenza di prova in ordine alla ricerca, da parte della ex CP_1 moglie, di un'attività lavorativa nel periodo successivo alla separazione, intervenuta nell'anno 2019.
2.2 – All'udienza del 13.03.2025 il procuratore di parte appellante ha eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto dal chiedendo di produrre documentazione medica attestante la CP_1 situazione di salute della Pt_1
La causa è stata rinviata per assicurare regolare contraddittorio sull'appello incidentale e, con note per la trattazione scritta dell'udienza del 26 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dall'appellante; invero, giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito che: “In caso di proposizione di appello principale, anche la parte su istanza della quale è stata notificata la sentenza di primo grado può proporre appello incidentale tardivo, ex art 334 cod. proc. civ., con riguardo a qualsiasi capo, anche autonomo, della medesima sentenza”. (così Cassazione civile
Sez. 1, Sentenza n. 8212 del 02/04/2007).
4- Venendo all'esame dei motivi di impugnazione della sentenza, va esaminato per primo l'appello incidentale proposto dal che contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento CP_1 alla ex moglie dell'assegno divorzile;
l'esame del motivo di appello da quest'ultima proposto in ordine al relativo quantum è, infatti, logicamente subordinato al rigetto dell'appello incidentale.
Ebbene, alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale pagina 3 di 6 reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Ciò premesso, non è contestata la ricostruzione della situazione economica delle parti effettuata nella sentenza impugnata (pagg. 4-5-6), da cui emerge una chiara sproporzione patrimoniale e reddituale tra di esse;
invero, mentre la a quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento versatole Pt_1 dal marito in forza dell'accordo di separazione e successive modifiche, ed è priva di patrimonio, nonché onerata del pagamento del canone di locazione della casa di abitazione pari ad €. 600,00, il
è titolare di quote sociali delle società di famiglia (tra cui la Grampassi S.p.a., che CP_1 nell'ottobre del 2018 ha incassato il corrispettivo della cessione al Gruppo Elecrolux di società partecipate nell'ordine dei quaranta milioni di euro), nonchè proprietario di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare a Castelvetro di Modena e Milano Marittima, in parte locato (e dunque produttivo di reddito) e in parte messo a disposizione dei figli.
Neppure è contestato che la abbia svolto attività lavorativa retribuita nella misura di circa Pt_1
1.800 €. mensili dal 1996 al 2004, anno di nascita della secondogenita, e che l'abbia abbandonata successivamente al 2004 per stare con i figli.
Ciò posto, deve ritenersi che sia da condividere il ragionamento del Tribunale laddove rileva che l'organizzazione della vita familiare dall'anno 2004 in avanti (con il affermato CP_1 imprenditore, dedito al suo lavoro e la edita alle necessità dei figli), fosse frutto di un accordo Pt_1
pagina 4 di 6 preciso tra le parti, perfezionatosi “di fatto”, se non esplicitamente, anche considerato che il CP_1 non ha neppure dedotto in questa causa di aver manifestato doglianze alla moglie circa la di lei decisione di dedicarsi ai figli e di cessare l'attività lavorativa, né che, oltre alla moglie, altri (lui stesso,
“baby sitters”, terzi) avessero provveduto alle necessità dei figli nell'età della fanciullezza.
Può dunque ritenersi dimostrato che in virtù di un accordo coniugale, quanto meno Parte_1 tacito, rinunciò al suo lavoro retribuito di operaia, per contribuire ai bisogni della famiglia e, per questo verso, alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
Non vi è dubbio quindi che sia dovuto un assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa, secondo i principi sopra richiamati, non rilevando in questa sede le condotte addebitate alla Pt_1 relative ad epoca successiva la separazione.
L'appello incidentale del è quindi da rigettare. CP_1
Venendo al quantum, lamenta la he l'assegno sia stato riconosciuto dal Tribunale di Ravenna Pt_1 in misura ridotta, assai inferiore rispetto a quanto previsto in sede di accordo di separazione del 28 maggio 2019, laddove le parti avevano pattuito un contributo al mantenimento della moglie di €. 2.250, oltre all'impegno del marito di acquistare un immobile di cui intestarle l'usufrutto, In seguito, a fronte del mancato adempimento di tale obbligo da parte del il Tribunale di Modena aveva CP_1 rideterminato con decreto del 13.01.2021 nel procedimento ex art. 710 c.p. introdotto dal CP_1 stesso l'importo dell'assegno in €. 3.450, di cui 1.200 €. da imputare a contributo per l'alloggio (doc.
22 primo grado . Pt_1
La doglianza è infondata;
invero, l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, come noto, ha la finalità di consentire al coniuge che non ha adeguati mezzi, né è in grado di procurarseli, di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello esistente prima della separazione.
L'assegno di divorzio stabilito nella sentenza impugnata ha, invece, la diversa funzione di retribuire il coniuge dei sacrifici e delle rinunce fatte per seguire la famiglia, ed è quantificato in relazione, da un lato, alle occasioni lavorative e di guadagno perse (limitate nel caso di specie, tenuto conto della assenza in capo alla di una specifica professionalità), dall'altro, al contributo prestato alla Pt_1 formazione del patrimonio dell'altro coniuge (di difficile quantificazione, se si considera che l'attività imprenditoriale del si è svolta, nel corso della vita matrimoniale, nell'ambito delle società CP_1 della famiglia di origine). Dall'importo così determinato esula completamente, come espressamente statuito dal Tribunale, la componente assistenziale dell'assegno, effettivamente non dovuta non potendo ritenersi che la ricorrente si trovi oggi incolpevolmente priva di reddito. Invero, da un lato non vi è alcuna prova che ella si sia prodigata per reperire una qualunque occupazione dall'epoca della separazione (quando aveva soli 45 anni); dall'altro, la sua capacità lavorativa generica non risulta pagina 5 di 6 compromessa, essendo inidonei a dimostrare profili di invalidità i documenti medici prodotti con nota del 17 marzo 2025, che attestano problematiche di salute limitate nel tempo.
Il primo motivo di appello è dunque da rigettare.
Del pari infondato il secondo motivo, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non apparendo giustificato il rifiuto della della proposta Pt_1 conciliativa del giudice.
Anche l'appello principale va dunque rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante, sia dell'appellato che ha proposto appello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1
e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Controparte_1
II – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante, sia dell'appellato che ha proposto appello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1603/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARPI PAOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BESSI CRISTINA ( VICOLO PORZIOLINO 1 48121 RAVENNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ALDO BOZZI 87 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CARPI PAOLA APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI Controparte_1 C.F._3 GIORGIO e dell'avv. MADONNA BIAGIO ( ) e dell'avv. GUIDETTI C.F._4 CLAUDIA ( ) VIA TIRABOSCHI N. 127 41100 MODENA, elettivamente C.F._5 domiciliato in VIA TIRABOSCHI N. 127 41100 MODENA presso il difensore avv. GUIDETTI GIORGIO APPELLATO
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 852/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 30/09/2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 6 Assegnata a decisione con ordinanza del 26/06/2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate in data 25/06/2025;
Per Controparte_1
come da note depositate in data 18/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Ravenna, dopo avere con sentenza Controparte_1 non definitiva n. 426/2022 pubblicata in data 20.07.2022 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con , ha posto a suo carico l'obbligo di Parte_1 versare un assegno divorzile in favore della moglie di €. 1.500, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, liquidate in €.
3.808 per compensi oltre spese generali e oneri di legge.
Il Tribunale, in considerazione della consistente sperequazione fra la situazione patrimoniale dei coniugi, e tenuto conto del sacrificio alle proprie aspettative reddituali, patrimoniali e contributive fatto dalla nonché del contributo dalla stessa prestato alle necessità della famiglia, ha ritenuto Pt_1 dovuto l'assegno in funzione compensativo-retributiva, determinandolo nella misura indicata.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
31.10.2024 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
A) CARENTE/CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE
DELL'ASSEGNO DIVORZILE, tenuto conto dell'importo della retribuzione cui la ha Pt_1 rinunciato nell'anno 2004 per seguire la famiglia, e della consistente sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, nonchè di quanto dalle stesse concordemente stabilito in sede di separazione;
B) CARENTE/CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONDANNA ALLE
SPESE PROCESSUALI PER MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
CONCILIATIVA, dovendo ritenersi giustificato il rifiuto della proposta da parte della Pt_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza di: “porre a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile dell'importo mensile Controparte_1 Parte_1 di euro 3.450,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, per i motivi
pagina 2 di 6 di cui in narrativa”.
In via subordinata, ha chiesto porsi a carico del l'obbligo di pagare alla n assegno CP_1 Pt_1 divorzile dell'importo mensile di euro 2.850,00 e, in via ulteriormente subordinata, di euro 1.800,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, e con condanna del al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
2.1 - Si è costituito , instando per il rigetto dell'appello e chiedendo, in via Controparte_1 riconvenzionale, a titolo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 852/2024 del
Tribunale di Ravenna, accertare e dichiarare che non ha diritto a percepire l'assegno di Parte_1 divorzio, che deve pertanto essere revocato.
Il ha evidenziato, in particolare, la carenza di prova in ordine alla ricerca, da parte della ex CP_1 moglie, di un'attività lavorativa nel periodo successivo alla separazione, intervenuta nell'anno 2019.
2.2 – All'udienza del 13.03.2025 il procuratore di parte appellante ha eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto dal chiedendo di produrre documentazione medica attestante la CP_1 situazione di salute della Pt_1
La causa è stata rinviata per assicurare regolare contraddittorio sull'appello incidentale e, con note per la trattazione scritta dell'udienza del 26 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dall'appellante; invero, giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito che: “In caso di proposizione di appello principale, anche la parte su istanza della quale è stata notificata la sentenza di primo grado può proporre appello incidentale tardivo, ex art 334 cod. proc. civ., con riguardo a qualsiasi capo, anche autonomo, della medesima sentenza”. (così Cassazione civile
Sez. 1, Sentenza n. 8212 del 02/04/2007).
4- Venendo all'esame dei motivi di impugnazione della sentenza, va esaminato per primo l'appello incidentale proposto dal che contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento CP_1 alla ex moglie dell'assegno divorzile;
l'esame del motivo di appello da quest'ultima proposto in ordine al relativo quantum è, infatti, logicamente subordinato al rigetto dell'appello incidentale.
Ebbene, alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €.
1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale pagina 3 di 6 reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Ciò premesso, non è contestata la ricostruzione della situazione economica delle parti effettuata nella sentenza impugnata (pagg. 4-5-6), da cui emerge una chiara sproporzione patrimoniale e reddituale tra di esse;
invero, mentre la a quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento versatole Pt_1 dal marito in forza dell'accordo di separazione e successive modifiche, ed è priva di patrimonio, nonché onerata del pagamento del canone di locazione della casa di abitazione pari ad €. 600,00, il
è titolare di quote sociali delle società di famiglia (tra cui la Grampassi S.p.a., che CP_1 nell'ottobre del 2018 ha incassato il corrispettivo della cessione al Gruppo Elecrolux di società partecipate nell'ordine dei quaranta milioni di euro), nonchè proprietario di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare a Castelvetro di Modena e Milano Marittima, in parte locato (e dunque produttivo di reddito) e in parte messo a disposizione dei figli.
Neppure è contestato che la abbia svolto attività lavorativa retribuita nella misura di circa Pt_1
1.800 €. mensili dal 1996 al 2004, anno di nascita della secondogenita, e che l'abbia abbandonata successivamente al 2004 per stare con i figli.
Ciò posto, deve ritenersi che sia da condividere il ragionamento del Tribunale laddove rileva che l'organizzazione della vita familiare dall'anno 2004 in avanti (con il affermato CP_1 imprenditore, dedito al suo lavoro e la edita alle necessità dei figli), fosse frutto di un accordo Pt_1
pagina 4 di 6 preciso tra le parti, perfezionatosi “di fatto”, se non esplicitamente, anche considerato che il CP_1 non ha neppure dedotto in questa causa di aver manifestato doglianze alla moglie circa la di lei decisione di dedicarsi ai figli e di cessare l'attività lavorativa, né che, oltre alla moglie, altri (lui stesso,
“baby sitters”, terzi) avessero provveduto alle necessità dei figli nell'età della fanciullezza.
Può dunque ritenersi dimostrato che in virtù di un accordo coniugale, quanto meno Parte_1 tacito, rinunciò al suo lavoro retribuito di operaia, per contribuire ai bisogni della famiglia e, per questo verso, alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
Non vi è dubbio quindi che sia dovuto un assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa, secondo i principi sopra richiamati, non rilevando in questa sede le condotte addebitate alla Pt_1 relative ad epoca successiva la separazione.
L'appello incidentale del è quindi da rigettare. CP_1
Venendo al quantum, lamenta la he l'assegno sia stato riconosciuto dal Tribunale di Ravenna Pt_1 in misura ridotta, assai inferiore rispetto a quanto previsto in sede di accordo di separazione del 28 maggio 2019, laddove le parti avevano pattuito un contributo al mantenimento della moglie di €. 2.250, oltre all'impegno del marito di acquistare un immobile di cui intestarle l'usufrutto, In seguito, a fronte del mancato adempimento di tale obbligo da parte del il Tribunale di Modena aveva CP_1 rideterminato con decreto del 13.01.2021 nel procedimento ex art. 710 c.p. introdotto dal CP_1 stesso l'importo dell'assegno in €. 3.450, di cui 1.200 €. da imputare a contributo per l'alloggio (doc.
22 primo grado . Pt_1
La doglianza è infondata;
invero, l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, come noto, ha la finalità di consentire al coniuge che non ha adeguati mezzi, né è in grado di procurarseli, di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello esistente prima della separazione.
L'assegno di divorzio stabilito nella sentenza impugnata ha, invece, la diversa funzione di retribuire il coniuge dei sacrifici e delle rinunce fatte per seguire la famiglia, ed è quantificato in relazione, da un lato, alle occasioni lavorative e di guadagno perse (limitate nel caso di specie, tenuto conto della assenza in capo alla di una specifica professionalità), dall'altro, al contributo prestato alla Pt_1 formazione del patrimonio dell'altro coniuge (di difficile quantificazione, se si considera che l'attività imprenditoriale del si è svolta, nel corso della vita matrimoniale, nell'ambito delle società CP_1 della famiglia di origine). Dall'importo così determinato esula completamente, come espressamente statuito dal Tribunale, la componente assistenziale dell'assegno, effettivamente non dovuta non potendo ritenersi che la ricorrente si trovi oggi incolpevolmente priva di reddito. Invero, da un lato non vi è alcuna prova che ella si sia prodigata per reperire una qualunque occupazione dall'epoca della separazione (quando aveva soli 45 anni); dall'altro, la sua capacità lavorativa generica non risulta pagina 5 di 6 compromessa, essendo inidonei a dimostrare profili di invalidità i documenti medici prodotti con nota del 17 marzo 2025, che attestano problematiche di salute limitate nel tempo.
Il primo motivo di appello è dunque da rigettare.
Del pari infondato il secondo motivo, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non apparendo giustificato il rifiuto della della proposta Pt_1 conciliativa del giudice.
Anche l'appello principale va dunque rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante, sia dell'appellato che ha proposto appello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
I – respinge l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1
e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Controparte_1
II – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante, sia dell'appellato che ha proposto appello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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