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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 415/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 415/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 1 febbraio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Marialorenza de Finis e Enrico Cortelletti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di data 3 dicembre 2024 per la trattazione scritta dell'udienza del 12 dicembre 2024 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Roma in data 20 maggio 2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, Parte I, N.
375, Anno 2000, e dalla loro unione sono nati a Roma i figli , in data 19 Per_1
1 novembre 2003, e , in data 9 settembre 2006, entrambi ad oggi Per_2
maggiorenni.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta di data 3 dicembre 2024:
“1) Per il mantenimento del figlio , maggiorenne, residente Persona_3
presso la madre, studente del IV anno del Liceo delle Scienze Umane e non economicamente autosufficiente, e per il mantenimento parziale della figlia
[...]
, maggiorenne, solo in parte economicamente autosufficiente e Per_4
comunque avente residenza presso la madre, persona a cui fa riferimento per tutte le sue eventuali necessità, il sig. verserà a Parte_2 [...] la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, con Parte_1
versamento sul CC acceso presso la Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e
Valle di Cembra, IBAN [...] e ciò entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Tale somma dovrà intendersi come comprensiva anche delle spese straordinarie, fatto salvo quanto infra al punto 2. Gli assegni per il nucleo familiare e/o assegno unico rimarranno in capo alla sig.ra Parte_1
2) Le spese straordinarie per e per per apparecchi ortodontici e Per_2 Per_1
cure dentarie in genere, rette e tasse scolastiche/universitarie/di scuole di formazione (compreso l'eventuale alloggio), corsi di formazione e specializzazione, patente, soggiorni di studio all'estero, comprensive del relativo materiale/attrezzature, saranno divise al 50% tra entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie superiori ad € 100,00, tranne quelle mediche urgenti, dovranno essere previamente concordate. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la deduzione fiscale avverrà in proporzione ai rispettivi esborsi.
3) Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro in base al pregresso rapporto di coniugio
4) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”.
2 Con sentenza di questo Tribunale sentenza n. 86/2024 di data 30 aprile 2024, pubblicata il 9 maggio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta di data 3 dicembre 2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 14 marzo 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 9 maggio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative al mantenimento dei figli (maggiorenne, Per_2
non economicamente autosufficiente e residente presso la madre) e Per_1
(maggiorenne, parzialmente autosufficiente dal punto di vista economico e residente presso la madre) corrispondenti al loro interesse e per gli stessi non pregiudizievoli, anche in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) a Roma in data 20 maggio 2000, trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, Parte I, N. 375, Anno 2000,
3 alle condizioni accessorie di cui alle note di trattazione scritta di data 3 dicembre
2024, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 415/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 1 febbraio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Marialorenza de Finis e Enrico Cortelletti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di data 3 dicembre 2024 per la trattazione scritta dell'udienza del 12 dicembre 2024 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Roma in data 20 maggio 2000, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, Parte I, N.
375, Anno 2000, e dalla loro unione sono nati a Roma i figli , in data 19 Per_1
1 novembre 2003, e , in data 9 settembre 2006, entrambi ad oggi Per_2
maggiorenni.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta di data 3 dicembre 2024:
“1) Per il mantenimento del figlio , maggiorenne, residente Persona_3
presso la madre, studente del IV anno del Liceo delle Scienze Umane e non economicamente autosufficiente, e per il mantenimento parziale della figlia
[...]
, maggiorenne, solo in parte economicamente autosufficiente e Per_4
comunque avente residenza presso la madre, persona a cui fa riferimento per tutte le sue eventuali necessità, il sig. verserà a Parte_2 [...] la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, con Parte_1
versamento sul CC acceso presso la Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e
Valle di Cembra, IBAN [...] e ciò entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Tale somma dovrà intendersi come comprensiva anche delle spese straordinarie, fatto salvo quanto infra al punto 2. Gli assegni per il nucleo familiare e/o assegno unico rimarranno in capo alla sig.ra Parte_1
2) Le spese straordinarie per e per per apparecchi ortodontici e Per_2 Per_1
cure dentarie in genere, rette e tasse scolastiche/universitarie/di scuole di formazione (compreso l'eventuale alloggio), corsi di formazione e specializzazione, patente, soggiorni di studio all'estero, comprensive del relativo materiale/attrezzature, saranno divise al 50% tra entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie superiori ad € 100,00, tranne quelle mediche urgenti, dovranno essere previamente concordate. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la deduzione fiscale avverrà in proporzione ai rispettivi esborsi.
3) Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro in base al pregresso rapporto di coniugio
4) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”.
2 Con sentenza di questo Tribunale sentenza n. 86/2024 di data 30 aprile 2024, pubblicata il 9 maggio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta di data 3 dicembre 2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 14 marzo 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 9 maggio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative al mantenimento dei figli (maggiorenne, Per_2
non economicamente autosufficiente e residente presso la madre) e Per_1
(maggiorenne, parzialmente autosufficiente dal punto di vista economico e residente presso la madre) corrispondenti al loro interesse e per gli stessi non pregiudizievoli, anche in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) a Roma in data 20 maggio 2000, trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, Parte I, N. 375, Anno 2000,
3 alle condizioni accessorie di cui alle note di trattazione scritta di data 3 dicembre
2024, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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