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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. ssa Maria Carla Rossi Consigliere est.
SENTENZA
Pronunciata nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi VESENTINI (C.F. ), presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Verona, Corso Porta Nuova n. 133, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICI (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giusy C.F._2
MACCHIA (C.F. in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10, giusta procura in C.F._3
atti
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione servizi telefonici - appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n. 8935/2023, pubblicata il 13.11.2023, notificata il 16.11.2023. Causa rimessa in decisione con ordinanza dell'11.2.2025 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti ex art. 17 ter cpc, e poi decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
pagina 1 di 9 Per l'appellante AL PONTE S.S. : Parte_1
“In totale riforma della sentenza appellata n. 8935/2023 (RG 5253/2022) emessa dal Tribunale di
Milano sez.11^ civile: nel merito, in via principale:
1) revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o inammissibile e respingersi ogni domanda di
previo accertamento della mancata prestazione delle obbligazioni dedotte in contratto per CP_1
fatto e colpa di dichiararsi risolto il contratto di cui è causa per inadempimento di CP_1 CP_1
e per l'effetto, respingersi le domande tutte di e condannarsi la stessa a restituire la somma CP_1 di € 10.603,05 corrisposta dal senza aver potuto usufruire del servizio. Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado.
In via istruttoria: Si chiede per le ragioni esposte nell'atto di appello, l'audizione a prova diretta del teste ing. di Verona, sulle circostanze di fatto dei capitoli di prova della memoria Testimone_1 istruttoria ammesse, non conosciute dal teste ” Tes_2
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 e/o 348-bis c.p.c. ratione temporis applicabili,
l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
- respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8935/2023, pubblicata il 13 novembre 2023 – R.G. n. 5253/2022, emessa dal Tribunale di Milano, per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite, comprensive dei compensi professionali del doppio grado di giudizi.”
Fatto e motivi della decisione
pagina 2 di 9 La sentenza oggetto dell'odierno gravame è stata emessa ad esito del giudizio di opposizione instaurato dalla società agricola di (di seguito anche solo avverso il Parte_1 Parte_1 Pt_1
decreto ingiuntivo n. 19038/2021 (R.G. 35692/2021), emesso il 2/11/2021 dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di seguito anche solo Controparte_1
della somma di Euro 15.132,39 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) a titolo di CP_1
pagamento delle fatture emesse e non pagate per la fornitura di servizi telefonici (in particolare, fatture n. AM20569877 scaduta il 18/11/2020, n. AM17050939 scaduta il 29/9/2020, n. AM13016575 scaduta il 29/7/2020 e n. AM08963437 scaduta il 29/5/2020) .
L'opponente preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano Pt_1 in favore di quello di Verona, luogo in cui era sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione e “sede del convenuto”.
Quanto ai motivi di merito, a detta dell'opponente, a fronte della proposta contrattuale dalla medesima inoltrata a posta alla base dell'emissione delle fatture azionate, per il perfezionarsi CP_1 dell'accordo, sarebbe stato necessario che l'accettazione di fosse portata a conoscenza di CP_1 essa , mentre la società di telefonia non aveva fornito alcuna prova dell'attivazione del servizio Pt_1
in relazione al quale erano maturati i costi come sopra fatturati.
Inoltre, il decreto ingiuntivo era nullo/inammissibile perché emesso in difetto dei requisiti richiesti per legge: non avrebbe offerto alcun elemento idoneo a far presumere l'adempimento Controparte_1 della controprestazione, né alcun elemento dal quale desumere l'esistenza di accordo sul costo dei servizi. La produzione di fatture annotate nei libri contabili ad opera di dunque, non era CP_1
sufficiente a dotare il credito azionato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Infatti, nella prospettazione difensiva della società il contratto stipulato tra le parti a seguito Pt_1 dell'inoltre della proposta del 28.1.19 prevedeva la realizzazione, ad opera di di “un Controparte_1
impianto idoneo alla ricezione della telefonia ( in entrata e in uscita) e per la trasmissione dati, costituito principalmente da: antenna sul tetto, un router, della fibra ottica per collegare l'antenna al router principale, uno switch per derivare dal router le linee di fonia e di telecomunicazione (internet)e quant'altro necessario per godere il servizio.” (pag. 4 atto di opposizione). La società Pt_1
adduceva però di non aver mai potuto effettuare o ricevere alcuna telefonata né di aver mai usufruito della trasmissione o ricevimento di dati, dal momento che l'impianto non sarebbe stato mai messo in pagina 3 di 9 funzione o collaudato, mancando “alcuni apparati o le componenti del materiale installato … non erano compatibili o era stato fornito un ponte radio guasto” (cfr. pag. 4 atto di opposizione).
Al Ponte esponeva di aver fatto presente la situazione alla società di telefonia tramite il servizio telefonico di assistenza e di aver pagato le prime fatture (per oltre € 10.603,05) nella speranza di un successivo adempimento di controparte. Non avendo ricevuto risposta alcuna, la società aveva inoltrato le proprie lamentele a mezzo PEC (p.e.c. del 10.6.20 - doc. 1 fascicolo monitorio;
p.e.c. del 13.7.20 - doc. 2 fascicolo monitorio;
p.e.c. del 28.4.21 - doc. 3 fascicolo monitorio).
In conseguenza della mancata prestazione del servizio, l'opponente domandava la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme pagate per € 10.603,05.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del d.i. n. 19038/2021 ed il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'opponente, perché infondata;
nel merito, la società di telefonia domandava il rigetto dell'opposizione proposta dalla società in quanto illegittima, generica, non provata, Parte_1 pretestuosa e infondata, e per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Chiedeva altresì il rigetto delle ulteriori domande di accertamento della risoluzione del contratto di telefonia, nonché di restituzione della somma di € 10.603,05 per la mancata fruizione dei servizi, in quanto entrambe infondate, atteso che la mancata fruizione dei servizi era dipesa dall'inadempimento di che Pt_1
non aveva predisposto le opere da eseguirsi a carico esclusivo della stessa.
Con sentenza del 13/11/2023 il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 19038/2021, rigettava ogni altra domanda dell'opponente,
[...] con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto i) incompleta e priva di prova quanto alla presenza nel circondario del Tribunale ritenuto competente di uno stabilimento e/o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, oltre che ii) carente in punto di contestazioni dovute con riguardo ai fori alternativi (forum contractus, nonché forum destinatae solutionis).
Secondo il primo giudice era infatti stata correttamente individuata la competenza del Tribunale di
Milano, quale luogo del domicilio del creditore trattandosi di un'obbligazione pecuniaria CP_1
liquida.
pagina 4 di 9 Inoltre, il Tribunale evidenziava la presenza nelle condizioni generali di contratto (art. 11.2) di una clausola atta a devolvere tutte le controversie relative al contratto alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.
Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale ha ritenuto pacifica e non contestata l'avvenuta stipulazione tra le parti, in data 28.1.2019, di un contratto denominato «Soluzione Enterprise Top Ponte
Radio 50 Mega» avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia, oltre che di apparecchi telefonici, mediante tecnologia c.d. «ponte radio» (cfr. pag. 4 contratto – doc. 2 fascicolo monitorio).
Come emerso dalla scheda contrattuale e dalle dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 21.9.23, il funzionamento del servizio presupponeva che il cliente fosse dotato o si dotasse di una propria LAN interna (Local Area Network).
Le emergenze testimoniali avrebbero confermato che il mancato funzionamento dei servizi di telefonia era dovuto all'assenza della linea interna, la cui predisposizione, in base al contratto, era a carico della società agricola e non di Pt_1 Controparte_1
Infatti, il “segnale” giungeva perfettamente al router, dal quale doveva poi dipartirsi la LAN;
perciò, – come prospettato dalla società di telefonia - il mancato funzionamento dei servizi di telefonia era da ascrivere esclusivamente alla mancanza della linea interna LAN, che avrebbe dovuto essere installata dalla società come comprovato sia documentalmente sia per testi. Parte_1
Anche il verbale di collaudo predisposto dal tecnico e sottoscritto dalla cliente Controparte_1 [...]
a firma di (doc. 5 parte opposta), confermava le medesime circostanze Parte_1 Parte_2
“ovvero l'assenza di lan del cliente, a pagina due risulta barrata la casella no alla voce « lan cliente adeguata», e ancora lan non presente, risulta barrata la relativa casella in fondo alla pagina due, e a pagina 3, a pagina quattro viene espressamente riportato «sede in ristrutturazione, verrà creata nuova struttura di rete attualmente non presente, router conf con IP pubblici dopo confronto con il clt che installerà fw il wifi verrà gestito con AP del clt” (cfr. pag 8 sentenza appellata).
Con atto di appello regolarmente notificato alla controparte il 14.12.2023 la società agricola Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 8935/2023 censurandola in ordine a tre distinti profili.
Con il primo motivo d'appello (“Violazione di legge: artt. 112, 115, 132 e 254 c.p.c.”) l'appellante lamenta l'omesso esame del secondo teste da essa indicato, sentito solo a prova contraria e non a prova diretta, nonché l'omessa motivazione in merito alla sua richiesta istruttoria. L'illogica e illegittima esclusione avrebbe compromesso l'esito del giudizio precludendo l'assunzione di una testimonianza che, secondo la società agricola, avrebbe potuto avere carattere determinante.
pagina 5 di 9 Il secondo motivo d'impugnazione (“Violazione di legge: art.1218 c.c.,116 c.p.”) censura l'erronea valutazione dei fatti e del compendio probatorio ad opera del Tribunale. Secondo la società agricola il contratto prevedeva l'installazione di un'antenna ponte sul tetto, che avrebbe dovuto ricevere il segnale, per trasmetterlo via fibra ottica o a mezzo di altra tecnologia al router da installare all'interno dell'edificio, cui si sarebbe dovuto collegare uno switch per distinguere la linea dati da quella c.d.
“fono”, oltre alla LAN per poter poi derivare altre stazioni nei vari locali dell'edificio. Sicché, il
Tribunale avrebbe dovuto accertare il mancato funzionamento del router principale, imputabile esclusivamente alla condotta della società come provato dalla testimonianza del teste Controparte_1
Dalle fatture prodotte da controparte, poi, non risulterebbe alcuna somministrazione del Tes_2 servizio di telefonia e dati. Secondo l'appellante la presenza della LAN non influirebbe in alcun modo sulla ricezione del segnale da parte del router (il che sarebbe confermato dalle dichiarazioni rese dal teste cui, ove funzionante, può essere ricollegata la prima o l'unica stazione (“Se la LAN non Tes_3
era presente, va da sé che l'apparecchiatura lasciata all'interno, che non funzionava altro non era che il router” cfr. pag 6 atto di appello). La circostanza del mancato funzionamento del router non sarebbe poi smentita né dalla testimonianza resa dal teste il quale non avrebbe mai partecipato Tes_3 all'installazione né mai si sarebbe recato sul posto dopo l'installazione dell'impianto, né dal verbale di collaudo sottoscritto dal Tes_2
Con il terzo motivo di appello (“Violazione di legge: artt. 1175- 1176 - 1218 -- 1453- 1460- 1559
1665-1668 c.c.) Al Ponte rileva l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare il contratto e conseguentemente nell'applicazione delle norme giuridiche regolanti la fattispecie. Secondo
l'appellante, il contratto stipulato tra le parti sarebbe un contratto misto appalto-somministrazione ad esecuzione continuata, con obbligo di risultato, mai ottenuto dalla società agricola. La sentenza sarebbe altresì errata sotto il profilo dell'onere probatorio: spetterebbe infatti a dimostrare che Controparte_1 non solo all'atto dell'attivazione, ma anche al momento della denuncia, il router era funzionante e in grado di ricevere il segnale dall'antenna.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma Controparte_1
della sentenza n. 8935/2023.
&&&
Non ravvisandosi profili di inammissibilità dell'impugnazione, la stessa può essere disaminata nel merito.
L'appello è infondato e come tale va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 9 Con il primo motivo d'appello (“Violazione di legge: artt. 112, 115, 132 e 254 c.p.c.”) l'appellante lamenta l'omesso esame del secondo teste da essa indicato, sentito solo a prova contraria e non a prova diretta, nonché l'omessa motivazione in merito alla propria richiesta istruttoria. L'illogica e illegittima esclusione avrebbe compromesso l'esito del giudizio precludendo l'assunzione di una testimonianza che, secondo la società agricola, avrebbe potuto avere carattere determinante.
Il motivo è destituito di fondamento: il Giudice di primo grado ha escluso l'escussione del secondo teste di parte atteso che, nell'esercizio delle proprie facoltà di riduzioni delle liste testi Pt_1 sovrabbondanti, aveva limitato nella propria ordinanza di ammissione delle prove orali l'escussione ad un solo teste per parte.
Né che ne aveva l'onere, ha indicato nell'ambito delle proprie richieste su quali circostanze Pt_1
andasse sentito un teste piuttosto che un altro, essendosi limitata a richiedere l'escussione di un teste a prova diretta e di uno a prova contraria.
Nessuna compromissione del diritto di difesa risulta dunque evidenziabile.
Con il secondo motivo d'impugnazione (“Violazione di legge: art.1218 c.c.,116 c.p.”) Pt_1 censura l'erronea valutazione dei fatti e del compendio probatorio ad opera del Tribunale.
Ad avviso di questo Collegio il Tribunale ha, al contrario, ben valutato gli elementi di prova forniti per tabulas e quelli emergenti ad esito dell'escussione dei testimoni: il teste tecnico (all'epoca dei Tes_3 fatti) di ed indifferente ha confermato che la linea LAN non era stata realizzata dall'utente, CP_1
come previsto nel modulo contrattuale, e dunque pur essendo la prestazione a carico di stata CP_1
adempiuta (fino al router il segnale funzionava) non era possibile (per fatto imputabile all'utente stesso) il godimento del servizio.
Al contrario, la testimonianza resa dal teste di parte opponente, non pare idonea ad inficiare Tes_2
quanto sopra richiamato, atteso che le affermazioni del teste trovano riscontro in verifiche Tes_3
tecniche condotte in loco, come risulta dal verbale del 21.5.2020, firmato per accettazione dal teste per conto di . Tes_2 Pt_1
Dal già menzionato documento (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) CP_1 risulta che la parte LAN interna del cliente non era ancora realizzata, in quanto l'immobile era in stato di ristrutturazione e che erano stati eseguiti positivamente i test e i collaudi relativi alla rete fissa e ai servizi voce e dati.
Queste essendo le risultanze probatorie, anche il secondo motivo va dunque disatteso.
pagina 7 di 9 Con il terzo motivo di appello (“Violazione di legge: artt. 1175- 1176 - 1218 -- 1453- 1460- 1559
1665-1668 c.c.) Al Ponte rileva l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare il contratto e conseguentemente nell'applicazione delle norme giuridiche regolanti la fattispecie. Secondo
l'appellante, il contratto stipulato tra le parti sarebbe un contratto misto appalto-somministrazione ad esecuzione continuata, con obbligo di risultato, mai ottenuto dalla società agricola. La sentenza sarebbe altresì errata sotto il profilo dell'onere probatorio: spetterebbe infatti a dimostrare che Controparte_1 non solo all'atto dell'attivazione, ma anche al momento della denuncia, il router era funzionante e in grado di ricevere il segnale dall'antenna.
In primo luogo, alla luce delle argomentazioni spese anche nella presente sede dalla parte appellante, non può esimersi la Corte dal rilevare che ciò che qui rileva non è la qualificazione del contratto, bensì il fatto che risulta idoneamente comprovato come abbia proceduto all'esecuzione delle opere CP_1
a suo carico, onde rendere possibile la somministrazione dei servizi telefonici oggetto di accordo.
Sarebbe stato quindi onere di quello di dimostrare che anche l'obbligazione a proprio carico e Pt_1
cioè la predisposizione della LAN era stata adempiuta.
In assenza di tale prova non può quindi dolersi dell'inadempimento della controparte. Pt_1
In conclusione, i motivi e gli assunti della parte appellante sono totalmente destituiti di fondamento, con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 a favore dell'appellata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensionale effettivamente svolta (priva di attività istruttoria e con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione svoltasi in un'unica udienza), il tutto avuto riguardo ai parametri medi per cause di media complessità. Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da
[...]
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8935/2023, pubblicata il 13.11.2023, notificata il CP_1
16.11.2023, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata, che si liquidano in ragione della complessiva somma di € 4.888,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso in Milano il 18.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. ssa Maria Carla Rossi Consigliere est.
SENTENZA
Pronunciata nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi VESENTINI (C.F. ), presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Verona, Corso Porta Nuova n. 133, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICI (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giusy C.F._2
MACCHIA (C.F. in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10, giusta procura in C.F._3
atti
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione servizi telefonici - appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n. 8935/2023, pubblicata il 13.11.2023, notificata il 16.11.2023. Causa rimessa in decisione con ordinanza dell'11.2.2025 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti ex art. 17 ter cpc, e poi decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
pagina 1 di 9 Per l'appellante AL PONTE S.S. : Parte_1
“In totale riforma della sentenza appellata n. 8935/2023 (RG 5253/2022) emessa dal Tribunale di
Milano sez.11^ civile: nel merito, in via principale:
1) revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o inammissibile e respingersi ogni domanda di
previo accertamento della mancata prestazione delle obbligazioni dedotte in contratto per CP_1
fatto e colpa di dichiararsi risolto il contratto di cui è causa per inadempimento di CP_1 CP_1
e per l'effetto, respingersi le domande tutte di e condannarsi la stessa a restituire la somma CP_1 di € 10.603,05 corrisposta dal senza aver potuto usufruire del servizio. Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado.
In via istruttoria: Si chiede per le ragioni esposte nell'atto di appello, l'audizione a prova diretta del teste ing. di Verona, sulle circostanze di fatto dei capitoli di prova della memoria Testimone_1 istruttoria ammesse, non conosciute dal teste ” Tes_2
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 e/o 348-bis c.p.c. ratione temporis applicabili,
l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
NEL MERITO:
- respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8935/2023, pubblicata il 13 novembre 2023 – R.G. n. 5253/2022, emessa dal Tribunale di Milano, per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa nella parte in fatto e in diritto;
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite, comprensive dei compensi professionali del doppio grado di giudizi.”
Fatto e motivi della decisione
pagina 2 di 9 La sentenza oggetto dell'odierno gravame è stata emessa ad esito del giudizio di opposizione instaurato dalla società agricola di (di seguito anche solo avverso il Parte_1 Parte_1 Pt_1
decreto ingiuntivo n. 19038/2021 (R.G. 35692/2021), emesso il 2/11/2021 dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di seguito anche solo Controparte_1
della somma di Euro 15.132,39 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) a titolo di CP_1
pagamento delle fatture emesse e non pagate per la fornitura di servizi telefonici (in particolare, fatture n. AM20569877 scaduta il 18/11/2020, n. AM17050939 scaduta il 29/9/2020, n. AM13016575 scaduta il 29/7/2020 e n. AM08963437 scaduta il 29/5/2020) .
L'opponente preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano Pt_1 in favore di quello di Verona, luogo in cui era sorta e doveva essere eseguita l'obbligazione e “sede del convenuto”.
Quanto ai motivi di merito, a detta dell'opponente, a fronte della proposta contrattuale dalla medesima inoltrata a posta alla base dell'emissione delle fatture azionate, per il perfezionarsi CP_1 dell'accordo, sarebbe stato necessario che l'accettazione di fosse portata a conoscenza di CP_1 essa , mentre la società di telefonia non aveva fornito alcuna prova dell'attivazione del servizio Pt_1
in relazione al quale erano maturati i costi come sopra fatturati.
Inoltre, il decreto ingiuntivo era nullo/inammissibile perché emesso in difetto dei requisiti richiesti per legge: non avrebbe offerto alcun elemento idoneo a far presumere l'adempimento Controparte_1 della controprestazione, né alcun elemento dal quale desumere l'esistenza di accordo sul costo dei servizi. La produzione di fatture annotate nei libri contabili ad opera di dunque, non era CP_1
sufficiente a dotare il credito azionato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Infatti, nella prospettazione difensiva della società il contratto stipulato tra le parti a seguito Pt_1 dell'inoltre della proposta del 28.1.19 prevedeva la realizzazione, ad opera di di “un Controparte_1
impianto idoneo alla ricezione della telefonia ( in entrata e in uscita) e per la trasmissione dati, costituito principalmente da: antenna sul tetto, un router, della fibra ottica per collegare l'antenna al router principale, uno switch per derivare dal router le linee di fonia e di telecomunicazione (internet)e quant'altro necessario per godere il servizio.” (pag. 4 atto di opposizione). La società Pt_1
adduceva però di non aver mai potuto effettuare o ricevere alcuna telefonata né di aver mai usufruito della trasmissione o ricevimento di dati, dal momento che l'impianto non sarebbe stato mai messo in pagina 3 di 9 funzione o collaudato, mancando “alcuni apparati o le componenti del materiale installato … non erano compatibili o era stato fornito un ponte radio guasto” (cfr. pag. 4 atto di opposizione).
Al Ponte esponeva di aver fatto presente la situazione alla società di telefonia tramite il servizio telefonico di assistenza e di aver pagato le prime fatture (per oltre € 10.603,05) nella speranza di un successivo adempimento di controparte. Non avendo ricevuto risposta alcuna, la società aveva inoltrato le proprie lamentele a mezzo PEC (p.e.c. del 10.6.20 - doc. 1 fascicolo monitorio;
p.e.c. del 13.7.20 - doc. 2 fascicolo monitorio;
p.e.c. del 28.4.21 - doc. 3 fascicolo monitorio).
In conseguenza della mancata prestazione del servizio, l'opponente domandava la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme pagate per € 10.603,05.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del d.i. n. 19038/2021 ed il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dall'opponente, perché infondata;
nel merito, la società di telefonia domandava il rigetto dell'opposizione proposta dalla società in quanto illegittima, generica, non provata, Parte_1 pretestuosa e infondata, e per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Chiedeva altresì il rigetto delle ulteriori domande di accertamento della risoluzione del contratto di telefonia, nonché di restituzione della somma di € 10.603,05 per la mancata fruizione dei servizi, in quanto entrambe infondate, atteso che la mancata fruizione dei servizi era dipesa dall'inadempimento di che Pt_1
non aveva predisposto le opere da eseguirsi a carico esclusivo della stessa.
Con sentenza del 13/11/2023 il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 19038/2021, rigettava ogni altra domanda dell'opponente,
[...] con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto i) incompleta e priva di prova quanto alla presenza nel circondario del Tribunale ritenuto competente di uno stabilimento e/o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, oltre che ii) carente in punto di contestazioni dovute con riguardo ai fori alternativi (forum contractus, nonché forum destinatae solutionis).
Secondo il primo giudice era infatti stata correttamente individuata la competenza del Tribunale di
Milano, quale luogo del domicilio del creditore trattandosi di un'obbligazione pecuniaria CP_1
liquida.
pagina 4 di 9 Inoltre, il Tribunale evidenziava la presenza nelle condizioni generali di contratto (art. 11.2) di una clausola atta a devolvere tutte le controversie relative al contratto alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.
Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale ha ritenuto pacifica e non contestata l'avvenuta stipulazione tra le parti, in data 28.1.2019, di un contratto denominato «Soluzione Enterprise Top Ponte
Radio 50 Mega» avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia, oltre che di apparecchi telefonici, mediante tecnologia c.d. «ponte radio» (cfr. pag. 4 contratto – doc. 2 fascicolo monitorio).
Come emerso dalla scheda contrattuale e dalle dichiarazioni dei testi rese all'udienza del 21.9.23, il funzionamento del servizio presupponeva che il cliente fosse dotato o si dotasse di una propria LAN interna (Local Area Network).
Le emergenze testimoniali avrebbero confermato che il mancato funzionamento dei servizi di telefonia era dovuto all'assenza della linea interna, la cui predisposizione, in base al contratto, era a carico della società agricola e non di Pt_1 Controparte_1
Infatti, il “segnale” giungeva perfettamente al router, dal quale doveva poi dipartirsi la LAN;
perciò, – come prospettato dalla società di telefonia - il mancato funzionamento dei servizi di telefonia era da ascrivere esclusivamente alla mancanza della linea interna LAN, che avrebbe dovuto essere installata dalla società come comprovato sia documentalmente sia per testi. Parte_1
Anche il verbale di collaudo predisposto dal tecnico e sottoscritto dalla cliente Controparte_1 [...]
a firma di (doc. 5 parte opposta), confermava le medesime circostanze Parte_1 Parte_2
“ovvero l'assenza di lan del cliente, a pagina due risulta barrata la casella no alla voce « lan cliente adeguata», e ancora lan non presente, risulta barrata la relativa casella in fondo alla pagina due, e a pagina 3, a pagina quattro viene espressamente riportato «sede in ristrutturazione, verrà creata nuova struttura di rete attualmente non presente, router conf con IP pubblici dopo confronto con il clt che installerà fw il wifi verrà gestito con AP del clt” (cfr. pag 8 sentenza appellata).
Con atto di appello regolarmente notificato alla controparte il 14.12.2023 la società agricola Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 8935/2023 censurandola in ordine a tre distinti profili.
Con il primo motivo d'appello (“Violazione di legge: artt. 112, 115, 132 e 254 c.p.c.”) l'appellante lamenta l'omesso esame del secondo teste da essa indicato, sentito solo a prova contraria e non a prova diretta, nonché l'omessa motivazione in merito alla sua richiesta istruttoria. L'illogica e illegittima esclusione avrebbe compromesso l'esito del giudizio precludendo l'assunzione di una testimonianza che, secondo la società agricola, avrebbe potuto avere carattere determinante.
pagina 5 di 9 Il secondo motivo d'impugnazione (“Violazione di legge: art.1218 c.c.,116 c.p.”) censura l'erronea valutazione dei fatti e del compendio probatorio ad opera del Tribunale. Secondo la società agricola il contratto prevedeva l'installazione di un'antenna ponte sul tetto, che avrebbe dovuto ricevere il segnale, per trasmetterlo via fibra ottica o a mezzo di altra tecnologia al router da installare all'interno dell'edificio, cui si sarebbe dovuto collegare uno switch per distinguere la linea dati da quella c.d.
“fono”, oltre alla LAN per poter poi derivare altre stazioni nei vari locali dell'edificio. Sicché, il
Tribunale avrebbe dovuto accertare il mancato funzionamento del router principale, imputabile esclusivamente alla condotta della società come provato dalla testimonianza del teste Controparte_1
Dalle fatture prodotte da controparte, poi, non risulterebbe alcuna somministrazione del Tes_2 servizio di telefonia e dati. Secondo l'appellante la presenza della LAN non influirebbe in alcun modo sulla ricezione del segnale da parte del router (il che sarebbe confermato dalle dichiarazioni rese dal teste cui, ove funzionante, può essere ricollegata la prima o l'unica stazione (“Se la LAN non Tes_3
era presente, va da sé che l'apparecchiatura lasciata all'interno, che non funzionava altro non era che il router” cfr. pag 6 atto di appello). La circostanza del mancato funzionamento del router non sarebbe poi smentita né dalla testimonianza resa dal teste il quale non avrebbe mai partecipato Tes_3 all'installazione né mai si sarebbe recato sul posto dopo l'installazione dell'impianto, né dal verbale di collaudo sottoscritto dal Tes_2
Con il terzo motivo di appello (“Violazione di legge: artt. 1175- 1176 - 1218 -- 1453- 1460- 1559
1665-1668 c.c.) Al Ponte rileva l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare il contratto e conseguentemente nell'applicazione delle norme giuridiche regolanti la fattispecie. Secondo
l'appellante, il contratto stipulato tra le parti sarebbe un contratto misto appalto-somministrazione ad esecuzione continuata, con obbligo di risultato, mai ottenuto dalla società agricola. La sentenza sarebbe altresì errata sotto il profilo dell'onere probatorio: spetterebbe infatti a dimostrare che Controparte_1 non solo all'atto dell'attivazione, ma anche al momento della denuncia, il router era funzionante e in grado di ricevere il segnale dall'antenna.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma Controparte_1
della sentenza n. 8935/2023.
&&&
Non ravvisandosi profili di inammissibilità dell'impugnazione, la stessa può essere disaminata nel merito.
L'appello è infondato e come tale va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 9 Con il primo motivo d'appello (“Violazione di legge: artt. 112, 115, 132 e 254 c.p.c.”) l'appellante lamenta l'omesso esame del secondo teste da essa indicato, sentito solo a prova contraria e non a prova diretta, nonché l'omessa motivazione in merito alla propria richiesta istruttoria. L'illogica e illegittima esclusione avrebbe compromesso l'esito del giudizio precludendo l'assunzione di una testimonianza che, secondo la società agricola, avrebbe potuto avere carattere determinante.
Il motivo è destituito di fondamento: il Giudice di primo grado ha escluso l'escussione del secondo teste di parte atteso che, nell'esercizio delle proprie facoltà di riduzioni delle liste testi Pt_1 sovrabbondanti, aveva limitato nella propria ordinanza di ammissione delle prove orali l'escussione ad un solo teste per parte.
Né che ne aveva l'onere, ha indicato nell'ambito delle proprie richieste su quali circostanze Pt_1
andasse sentito un teste piuttosto che un altro, essendosi limitata a richiedere l'escussione di un teste a prova diretta e di uno a prova contraria.
Nessuna compromissione del diritto di difesa risulta dunque evidenziabile.
Con il secondo motivo d'impugnazione (“Violazione di legge: art.1218 c.c.,116 c.p.”) Pt_1 censura l'erronea valutazione dei fatti e del compendio probatorio ad opera del Tribunale.
Ad avviso di questo Collegio il Tribunale ha, al contrario, ben valutato gli elementi di prova forniti per tabulas e quelli emergenti ad esito dell'escussione dei testimoni: il teste tecnico (all'epoca dei Tes_3 fatti) di ed indifferente ha confermato che la linea LAN non era stata realizzata dall'utente, CP_1
come previsto nel modulo contrattuale, e dunque pur essendo la prestazione a carico di stata CP_1
adempiuta (fino al router il segnale funzionava) non era possibile (per fatto imputabile all'utente stesso) il godimento del servizio.
Al contrario, la testimonianza resa dal teste di parte opponente, non pare idonea ad inficiare Tes_2
quanto sopra richiamato, atteso che le affermazioni del teste trovano riscontro in verifiche Tes_3
tecniche condotte in loco, come risulta dal verbale del 21.5.2020, firmato per accettazione dal teste per conto di . Tes_2 Pt_1
Dal già menzionato documento (doc. 5 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) CP_1 risulta che la parte LAN interna del cliente non era ancora realizzata, in quanto l'immobile era in stato di ristrutturazione e che erano stati eseguiti positivamente i test e i collaudi relativi alla rete fissa e ai servizi voce e dati.
Queste essendo le risultanze probatorie, anche il secondo motivo va dunque disatteso.
pagina 7 di 9 Con il terzo motivo di appello (“Violazione di legge: artt. 1175- 1176 - 1218 -- 1453- 1460- 1559
1665-1668 c.c.) Al Ponte rileva l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare il contratto e conseguentemente nell'applicazione delle norme giuridiche regolanti la fattispecie. Secondo
l'appellante, il contratto stipulato tra le parti sarebbe un contratto misto appalto-somministrazione ad esecuzione continuata, con obbligo di risultato, mai ottenuto dalla società agricola. La sentenza sarebbe altresì errata sotto il profilo dell'onere probatorio: spetterebbe infatti a dimostrare che Controparte_1 non solo all'atto dell'attivazione, ma anche al momento della denuncia, il router era funzionante e in grado di ricevere il segnale dall'antenna.
In primo luogo, alla luce delle argomentazioni spese anche nella presente sede dalla parte appellante, non può esimersi la Corte dal rilevare che ciò che qui rileva non è la qualificazione del contratto, bensì il fatto che risulta idoneamente comprovato come abbia proceduto all'esecuzione delle opere CP_1
a suo carico, onde rendere possibile la somministrazione dei servizi telefonici oggetto di accordo.
Sarebbe stato quindi onere di quello di dimostrare che anche l'obbligazione a proprio carico e Pt_1
cioè la predisposizione della LAN era stata adempiuta.
In assenza di tale prova non può quindi dolersi dell'inadempimento della controparte. Pt_1
In conclusione, i motivi e gli assunti della parte appellante sono totalmente destituiti di fondamento, con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 a favore dell'appellata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensionale effettivamente svolta (priva di attività istruttoria e con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione svoltasi in un'unica udienza), il tutto avuto riguardo ai parametri medi per cause di media complessità. Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da
[...]
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8935/2023, pubblicata il 13.11.2023, notificata il CP_1
16.11.2023, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata, che si liquidano in ragione della complessiva somma di € 4.888,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
Così deciso in Milano il 18.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
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