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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Rosangela Viteritti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.489 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.25, vertente
TRA
avv. Vincenzo, c.f.: , in proprio, rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il tribunale con decreto di liquidazione n. cronol. 859/2024 del 18/01/2024, ha liquidato la somma di € 850,00, per l'attività professionale svolta in favore del fallimento M.L.F.
Ristorazione S.r.l., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella causa iscritta al n. 4032/2017 R.G., promossa contro deduce l'erroneità di detto provvedimento, avendo il Tribunale liquidato il CP_2 compenso in favore dell'avvocato senza alcun riferimento ai criteri di liquidazione ed operando una ulteriore decurtazione del 50% del compenso rispetto a quanto già liquidato nella sentenza.
Deduceva, inoltre, che il Giudice, al momento della liquidazione delle spese in sentenza, tenuto conto della trattazione documentale della causa aveva già operato una riduzione della somma totale dovuta di complessivi € 5.077,00, eliminando il compenso per la fase istruttoria pari ad € 1.680,00, e operando sulla somma rimanente, pari ad € 3.400,00, la decurtazione del 50%, determinando così le competenze in €
1.700,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore dello Stato. Di conseguenza, avendo eliminato pagina 1 di 3 la liquidazione della fase istruttoria ed avendo già operato la decurtazione del compenso professionale del
50% in sentenza, il Giudice aveva operato ingiustamente un'ulteriore decurtazione del 50 %, determinando il compenso nella somma di € 850,00, che, oltre ad essere discordante con il dictum, è inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto, non tenendo conto del valore della domanda di € 26.000,00 del giudizio civile R.G. n. 4032/2017, ove il medesimo ha prestato la propria opera. Inoltre, detta liquidazione è ingiusta, poiché crea disparità tra la condanna della controparte al pagamento delle spese legali di €
1.700,00, in favore dello Stato, ed il pagamento da parte dello Stato in favore del sottoscritto difensore di €
850,00, per il medesimo giudizio.
Su tali basi chiede: riformare il decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare in favore del sottoscritto difensore, in qualità di procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, pari ad € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
Iva come per legge, già liquidato con sentenza n. 1502/2019, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Il reclamo deve trovare accoglimento per quanto di ragione, atteso che l'importo liquidato dal Tribunale non risulta in linea con i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014.
Ha errato, infatti, il giudice della cognizione a non liquidare il compenso della fase di trattazione, ritenendo la causa meramente documentale.
A riguardo, vale evidenziare che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.
Non appare, invece, errata la decurtazione operata del 50% ai sensi dell'art. 130 dpr 115/02, atteso che l'art. 82, prevede soltanto che i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha affermato che "in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n.55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe" (Cass., ord. 32771/2021, 89/2021, 2386/2017).
Quindi, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 82, e considerate le caratteristiche concrete del procedimento e dell'attività difensiva svolta dal difensore istante, i compensi devono essere riconosciuti al minimo tabellare dello scaglione tariffario che va da € 5.000,01 a € 26.000,00 e di conseguenza l'onorario pagina 2 di 3 deve essere quantificato nella misura di € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e € 8510,00 per la fase decisoria).
Ai sensi dell'art.130 d.p.r. 115/02, l'importo spettante al difensore deve essere ridotto della metà.
Infine, con riferimento alla denunciata disparità tra la condanna al pagamento delle spese legali di €
1.700,00, in favore dello Stato, ed il pagamento da parte dello Stato in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, deve rilevarsi che la lettera dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, nonché la sua collocazione sistematica, non consente altra interpretazione se non quella secondo cui sono ridotti della metà i (soli) compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorché essa risulti vittoriosa, e non pure quelli del difensore di parte avversaria, allorché sia questa a vedersi riconoscere il favore delle spese (Cass. 2024/23293).
Gli esborsi sostenuti vanno rimborsati, mentre appare equo disporre la compensazione dei compensi, atteso il parziale accoglimento ed il comportamento del ministero che non si è opposto all'accoglimento del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il reclamo, ed in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. Carbonaro D'Amico
Vincenzo la complessiva somma di € 1.270,00, oltre rimborso forfetario iva e cpa, a carico dell'erario;
-compensate le altre spese, condanna il a rimborsare al ricorrente gli esborsi sostenuti Controparte_3 che si liquidano in € 125,00.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Rosangela Viteritti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.489 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.25, vertente
TRA
avv. Vincenzo, c.f.: , in proprio, rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il tribunale con decreto di liquidazione n. cronol. 859/2024 del 18/01/2024, ha liquidato la somma di € 850,00, per l'attività professionale svolta in favore del fallimento M.L.F.
Ristorazione S.r.l., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella causa iscritta al n. 4032/2017 R.G., promossa contro deduce l'erroneità di detto provvedimento, avendo il Tribunale liquidato il CP_2 compenso in favore dell'avvocato senza alcun riferimento ai criteri di liquidazione ed operando una ulteriore decurtazione del 50% del compenso rispetto a quanto già liquidato nella sentenza.
Deduceva, inoltre, che il Giudice, al momento della liquidazione delle spese in sentenza, tenuto conto della trattazione documentale della causa aveva già operato una riduzione della somma totale dovuta di complessivi € 5.077,00, eliminando il compenso per la fase istruttoria pari ad € 1.680,00, e operando sulla somma rimanente, pari ad € 3.400,00, la decurtazione del 50%, determinando così le competenze in €
1.700,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore dello Stato. Di conseguenza, avendo eliminato pagina 1 di 3 la liquidazione della fase istruttoria ed avendo già operato la decurtazione del compenso professionale del
50% in sentenza, il Giudice aveva operato ingiustamente un'ulteriore decurtazione del 50 %, determinando il compenso nella somma di € 850,00, che, oltre ad essere discordante con il dictum, è inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto, non tenendo conto del valore della domanda di € 26.000,00 del giudizio civile R.G. n. 4032/2017, ove il medesimo ha prestato la propria opera. Inoltre, detta liquidazione è ingiusta, poiché crea disparità tra la condanna della controparte al pagamento delle spese legali di €
1.700,00, in favore dello Stato, ed il pagamento da parte dello Stato in favore del sottoscritto difensore di €
850,00, per il medesimo giudizio.
Su tali basi chiede: riformare il decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare in favore del sottoscritto difensore, in qualità di procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, pari ad € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
Iva come per legge, già liquidato con sentenza n. 1502/2019, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.
Il reclamo deve trovare accoglimento per quanto di ragione, atteso che l'importo liquidato dal Tribunale non risulta in linea con i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014.
Ha errato, infatti, il giudice della cognizione a non liquidare il compenso della fase di trattazione, ritenendo la causa meramente documentale.
A riguardo, vale evidenziare che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.
Non appare, invece, errata la decurtazione operata del 50% ai sensi dell'art. 130 dpr 115/02, atteso che l'art. 82, prevede soltanto che i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha affermato che "in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n.55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe" (Cass., ord. 32771/2021, 89/2021, 2386/2017).
Quindi, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 82, e considerate le caratteristiche concrete del procedimento e dell'attività difensiva svolta dal difensore istante, i compensi devono essere riconosciuti al minimo tabellare dello scaglione tariffario che va da € 5.000,01 a € 26.000,00 e di conseguenza l'onorario pagina 2 di 3 deve essere quantificato nella misura di € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e € 8510,00 per la fase decisoria).
Ai sensi dell'art.130 d.p.r. 115/02, l'importo spettante al difensore deve essere ridotto della metà.
Infine, con riferimento alla denunciata disparità tra la condanna al pagamento delle spese legali di €
1.700,00, in favore dello Stato, ed il pagamento da parte dello Stato in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, deve rilevarsi che la lettera dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, nonché la sua collocazione sistematica, non consente altra interpretazione se non quella secondo cui sono ridotti della metà i (soli) compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorché essa risulti vittoriosa, e non pure quelli del difensore di parte avversaria, allorché sia questa a vedersi riconoscere il favore delle spese (Cass. 2024/23293).
Gli esborsi sostenuti vanno rimborsati, mentre appare equo disporre la compensazione dei compensi, atteso il parziale accoglimento ed il comportamento del ministero che non si è opposto all'accoglimento del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il reclamo, ed in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. Carbonaro D'Amico
Vincenzo la complessiva somma di € 1.270,00, oltre rimborso forfetario iva e cpa, a carico dell'erario;
-compensate le altre spese, condanna il a rimborsare al ricorrente gli esborsi sostenuti Controparte_3 che si liquidano in € 125,00.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3