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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona della Giudice Dr.ssa Simona
Graziuso, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello iscritto al n. 2631/2019 R.G. pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'Avv. Antonio Ferraro,
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CP_1 C.F._1
Dursi
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Santis
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Scigliano
APPELLATI
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Oriolo n.
69/2019, pubblicata il 30/05/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Oriolo la CP_1 CP_3
e l' deducendo:
[...] CP_2 - che in data 13.11.2017 alle ore 19.30 circa, mentre stava percorrendo la strada statale 481, alla guida della sua autovettura Audi A4 Tg CA842NL, improvvisamente al Km 28+400 si era imbattuto in un branco di ungulati che stava attraversando la carreggiata e aveva investito un cinghiale, non essendo stato possibile evitare l'impatto;
- che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che aveva provveduto a spostare l'animale dal centro della carreggiata, redigendo apposito verbale e che il giorno seguente era intervenuto il servizio veterinario che aveva accertato la morte dell'animale per traumi;
- che a causa dell'impatto l'autovettura aveva subito danni per € 3.384,37.
L'attore ha sostenuto che i convenuti fossero responsabili per l'occorso ex art. 2051
c.c. e ha, quindi, concluso chiedendo al Giudice di Pace di “1 - dichiarare che il sinistro di cui in premessa è avvenuto per fatto e per colpa esclusiva delle convenute per rispettive responsabilità, e conseguentemente,
2 -condannare l in p.l.r.p.t. nonché solidalmente la in CP_2 Controparte_3
p.l.r.p.t., al risarcimento dei danni accorsi al sig. , proprietario del veicolo CP_1
A4 TG CA842NL per la somma di € 3.384,37 con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, nel limite della competenza per valore dell'adita autorità, ovvero nella somma che si riterrà di giustizia.”
La , costituendosi in giudizio, dopo aver eccepito in via Controparte_3
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, gravando la responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica esclusivamente sulla , si è Parte_1 opposta a tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo l'infondatezza della domanda e ha concluso chiedendo “in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_3
l'estromissione della stessa dal presente procedimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata l'estromissione, fissare una nuova udienza per la chiamata in causa del terzo , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Catanzaro- 88100, Cittadella Regionale Loc.
Germaneto Viale Europa, a norma dell'art. 269 c.p.c; in via principale nel merito accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della
nella causazione dei danni lamentati dal sig. e, Controparte_3 CP_1 per l'effetto, rigettare la domanda attrice per come proposta, per tutte le motivazioni esposte, poiché infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non provata, anche nel quantum, per eccessiva quantificazione con errata descrizione dei danni, senza nesso di causalità tra fatto ed effetto;
subordinatamente nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità del conducente nella determinazione del danno, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento dovuto in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno. Con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese processuali e competenze difensive.” nel costituirsi in giudizio, dopo aver eccepito in via preliminare il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, da riconoscere in capo alla , ha Parte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo l'infondatezza della domanda e ha chiesto al Giudice di Pace “in via assolutamente preliminare e principale, nel rito, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell laddove la CP_2
legittimazione, unica ed esclusiva, spetta alla alla luce della L.R. n. Parte_1
14/2015 e, per l'effetto, estromettere l dal presente giudizio, per le ragioni CP_2
spiegate sub 1 del presente atto, con ogni effetto conseguente. In via gradata nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di poiché infondate in CP_2 fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice di pace ha autorizzato la chiamata in causa della che pur ritualmente convenuta in giudizio è Parte_1
rimasta contumace.
Esperita l'istruttoria mediante prova per testi, il Giudice di pace, dichiarata la legittimazione passiva della sola , ritenuta provata l'esclusiva Parte_1 responsabilità della stessa nella causazione del danno, l'ha condannata al risarcimento dei danni patiti dal liquidandoli in € 2.774,07. CP_1
Avverso la predetta sentenza (n.69/2019 del Giudice di Pace di Oriolo, depositata in data 30/5/2019) la ha proposto impugnazione, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 23/09/2019 a , alla e ad CP_1 Controparte_3 [...]
per i seguenti motivi: CP_2
- violazione degli artt. 269, comma 2, e 154 c.p.c., in quanto il Giudice di primo grado all'udienza del 4/10/2018 (cui il procedimento era stato rinviato per consentire la chiamata in causa della ) aveva concesso alla un nuovo Parte_1 CP_3 termine per la rinnovazione della notifica, in violazione dell'art. 154 c.p.c., essendo già scaduto il termine per proporre l'istanza di proroga;
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 2043 c.c. poiché il Giudice di prime cure, pur avendo l'attore agito ex art. 2051 c.c. nei confronti della Controparte_3
e dell' con motivazione meramente apparente aveva attribuito la responsabilità CP_2
esclusiva alla ex art. 2043 c.c., senza peraltro tener conto del difetto Parte_1
di prova in ordine alla sussistenza di un concreto comportamento doloso o colposo ascrivibile ad essa e alla ricollegabilità dell'evento dannoso a tale Pt_1 comportamento, sia in ordine all'entità dei danni asseritamente subiti da parte attrice.
La ha, pertanto, chiesto al Tribunale di: “1) in via principale, statuire Parte_1
e dichiarare la nullità della chiamata in causa della per essere stata Parte_1
effettuata in violazione degli artt. 269, comma 2, e 154 c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge;
2) in via subordinata, statuire e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa in ordine alla domanda risarcitoria originariamente Pt_1 azionata dall'odierno appellato nei confronti dell e della Controparte_2 CP_3
ex art. 2051 c.c., o comunque, in ulteriore subordine, rigettare nel merito la
[...]
domanda medesima, siccome infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso non provata nei confronti della in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. Pt_1
2051 o 2043 c.c., ovvero ridurre le somme pretese nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e comunque nell'ammontare effettivamente dimostrato. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio.”
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il CP_1
19/12/2019 con la quale, dopo aver contestato quanto dedotto nell'atto d'appello, ha sostenuto di aver assolto gli oneri probatori sullo stesso gravanti e ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: “
1 - in via principale, dichiarare la responsabilità della
per i motivi di cui in premessa;
Parte_1
2 - in via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado condannare l
[...]
in p.l.r.p.t. in solido con la in p.l.r.p.t., al risarcimento dei danni CP_2 Parte_1
accorsi al sig. ; CP_1
3- in via ulteriormente subordinata, condannare l in p.l.r.p.t. ex art. 2051 CP_2
c.c., per i danni cagionati da cose in custodia. Con ogni conseguenza di legge”.
La si è costituita in data 8/01/2020, contestando quanto dedotto Controparte_3 dall'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale di “ 1) rigettare nel merito, per tutte le ragioni suesposte, il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto
e in diritto, confermando la sentenza n.69/19 emessa dal Giudice di Pace di Oriolo che ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della;
2) Controparte_3
condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri riflessi in luogo dell'Iva e cpa trattandosi di Avvocato iscritto all'albo speciale.” si è costituita in giudizio in data 20/01/2020 contestando quanto dedotto CP_2 dall'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale di “1) Rigettare l'appello per tutti
i motivi esposti nella presente comparsa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la statuizione di primo grado;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
Accolta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ordinanza del 24/10/2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva: il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 269 e 154 c.p.c. è infondato.
Deve darsi atto che la costituendosi in primo grado aveva chiesto Controparte_3 al Giudice di pace di “in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinarsi Controparte_3
l'estromissione della stessa dal presente procedimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata l'estromissione, fissare una nuova udienza per la chiamata in causa del terzo , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Catanzaro- 88100, Cittadella Regionale Loc.
Germaneto Viale Europa, a norma dell'art. 269 c.p.c”; la predetta richiesta è stata reiterata alla prima udienza, in data 7/6/2018; con ordinanza del 14/6/2018 il Giudice di prime cure ha differito la prima udienza al 4/10/2018 “al fine di permettere alla
di chiamare in causa la , nel rispetto del termine CP_3 CP_3 Parte_1 minimo a comparire”.
All'udienza del 4/10/2028 il procuratore della ha depositato l'atto di citazione CP_3 del terzo e ha chiesto un termine per rinnovare la notifica dell'atto di chiamata in causa della “atteso il mancato decorso del termine a comparire” e il Giudice Parte_1
di pace ha concesso il predetto termine. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure abbia in tal modo violato il combinato disposto degli artt. 269 c.p.c. e 154 c.p.c., avendo disposto la proroga del termine originariamente concesso per la chiamata in causa della quando il termine Pt_1 per proporre l'istanza di proroga era già decorso.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con principio che il Tribunale ritiene di condividere, che “Il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepire l'irritualità della stessa per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio” (Cass. Civ. Sez. 6, 07/05/2013, n. 10579).
A quanto premesso consegue l'infondatezza della doglianza.
Con il secondo motivo d'appello la ha contestato il difetto di Parte_1 motivazione e la violazione dell'art. 2043 c.c. perché pur avendo l'attore in primo grado agito ex art. 2051 c.c. nei confronti dell' e della , il Giudice CP_2 Controparte_3
adito aveva condannato la , ritenendone sussistente la legittimazione Parte_1
e la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c., pur in difetto di prova della riconducibilità dell'evento dannoso a comportamenti dolosi o colposi imputabili alla e alla Pt_1 riferibilità dei danni asseritamente subiti dall'attore all'impatto con un cinghiale nonché all'effettiva entità degli stessi danni.
La predetta censura impone di stabilire in applicazione di quale norma codicistica, nonché a carico di quale soggetto, vada affermata la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica.
La giurisprudenza di legittimità fino al 2020 si era univocamente orientata nel senso che il "danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
27 febbraio 2019, n. 5722).
Più problematica era stata, invece, l'identificazione del soggetto tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.; sebbene in passato prevalesse l'orientamento che lo identificava nella , quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul Pt_1 piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n. 4202,; Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2010, n. 23095), a tale indirizzo si era venuto progressivamente contrapponendo un altro, secondo cui - proprio sul presupposto che il fondamento della responsabilità fosse da individuare nell'art. 2043 c.c., richiedendo, pertanto,
l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico - i danni causati dagli animali selvatici non fossero sempre imputabili alla , bensì Pt_1
all'ente, fosse esso , Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, cui Pt_1
fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (in tal senso, tra le più recenti, Cass.
Sez. 6-3, ordin. 17 settembre 2019, n. 23151; Cass. Sez. 3, ordin. 31 luglio 2017, n.
18952).
L'assenza di indirizzo giurisprudenziale univoco in relazione all'individuazione del soggetto tenuto a risarcire i danni "de quibus" ha indotto la terza sezione della Corte di Cassazione a un ripensamento del criterio di imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatici;
con orientamento ormai stabile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per danni da fauna selvatica, va ricondotta all'art. 2052 cod. civ. e va imputata in capo alle Regioni in quanto titolari della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti (Cass. Sez. 3, 20/04/2020, n. 7969, Rv. 657572
- 03) (cfr., a partire da Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, tra le altre: Cass.
Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848;
Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022,
n. 16550).
È stato, quindi, precisato quanto al regime di imputazione della responsabilità, che in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando Pt_1
che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13848).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che l'attore in primo grado non abbia assolto il predetto onere di allegazione e probatorio in ordine alla dinamica del sinistro, al nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., all'adozione di ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
L'attore si è infatti limitato a dedurre di essersi imbattuto in un branco di ungulati che stava attraversando la carreggiata e di aver investito un cinghiale, non essendo stato possibile evitare l'impatto e che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che aveva provveduto a spostare l'animale dal centro della carreggiata, redigendo apposito verbale e che il giorno seguente era intervenuto il servizio veterinario che aveva accertato la morte dell'animale per traumi.
Nulla emerge, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio in ordine alle concrete modalità di svolgimento dei fatti, così deve ritenersi che l'attore non abbia adempiuto il primo luogo l'onere di allegazione sullo stesso incombente in ordine alla dinamica del sinistro oltre che il conseguente onere probatorio, essendo stato escusso come testimone per parte attrice il solo autore del preventivo dei danni subiti dal veicolo e non potendosi riconoscere efficacia probatoria in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti all'annotazione di incidente stradale redatta dal Comando di Polizia Municipale del
Comune di Oriolo allegato in atti, essendo gli agenti intervenuti successivamente alla verificazione del sinistro.
Le generiche allegazioni attoree e gli scarni elementi emersi nel corso dell'istruttoria non appaiono sufficienti – alla stregua della giurisprudenza consolidata sul punto – a ritenere sussistente una responsabilità risarcitoria in capo alla , non Parte_1 avendo il danneggiato compiutamente soddisfatto l'onere della prova sullo stesso incombente. A quanto premesso consegue che l'appello deve essere accolto.
Non può, infine, analizzarsi la domanda di condanna, avanzata in primo grado dall'attore, nei confronti dell' e della . CP_2 Controparte_3
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 31136/2024 ha, infatti, dettato il seguente principio: “nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto. Affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato”.
Nella specie, l e la in primo grado sono state riconosciute CP_2 Controparte_3 dal Giudice di Pace non responsabili;
per cui la domanda dell'attore, nei loro confronti,
è stata rigettata.
Nel presente grado di giudizio, il non ha promosso appello incidentale CP_1 condizionato, ma ha riproposto la domanda ex art. 346 c.p.c. – soluzione, come visto, inefficace - così che la domanda proposta in primo grado nei confronti nei confronti dell' e della non può essere esaminata. CP_2 Controparte_3
Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2, in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate al momento della proposizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 2631/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Oriolo n. 69/2019, depositata il 30.05.2019 ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello proposto dalla e in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, RIGETTA la domanda di risarcimento spiegata in primo grado da;
CP_1
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite relative ai due gradi di giudizio.
Così deciso in data 18/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso