Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola De Nisco - Presidente
Dott. Sergio Casarella - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 58/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'8.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
6 (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Camerino alla Via Giustiniani Bandini n. 1, elettivamente domiciliata in
Macerata, Piazza della Libertà n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Maurizio Cinelli e
Piergiorgio Parisella, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello parte appellante e
c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale , con sede in Camerino (MC), Località Nibbiano CP_2
n. 12, elettivamente domiciliate in Macerata alla Via Morbiducci n. 53, presso lo studio dell'Avv. Paolo Carnevali, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello parte appellata
OGGETTO: concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. – erronea valutazione del danno da
1
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 725/2022 emessa in data 25/26.07.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di _3
, al fine di sentirlo condannare a risarcire il danno subito dalla società da Controparte_1 quantificarsi in €.1.740.301,60 ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a seguito del compimento di atti di concorrenza sleale, da questi posti in essere quale titolare della ditta individuale costituita dopo la cessione di quote societarie e consistenti nella CP_2 sottrazione alla società attrice di parte della clientela a cui era riuscito ad offrire i medesimi servizi ad un prezzo leggermente inferiore, per essersi illegittimamente procurato l'elenco della clientela e il prezziario della società con l'abusiva introduzione nel suo sistema informatico, come accertato dal CTU, mediante password già utilizzate quando era ancora socio e addetto al booking, come anche emerso nel procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c., accertato dal CTU l'ammontare degli utili persi dalla società calcolato dalla differenza, rispetto al pregresso, del volume d'affari generato con quei clienti illecitamente acquisiti, ha condannato parte convenuta al pagamento della somma di €.85.988,05 oltre agli interessi legali, ha dichiarato le spese di lite compensate per
1/2 e condannato parte convenuta a rifondere il residuo 1/2, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in egual misura le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello 6 chiedendone la parziale riforma Parte_1 per aver erroneamente condiviso le risultanze peritali che hanno incluso nei costi della produzione solo quelli di cui alla lett. B, n. 6) “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” dei bilanci, erroneamente ritenendoli gli unici riferibili all'attività caratteristica di vendita oggetto di sviamento e chiedendo, pertanto, la rideterminazione in €.427.952,02 della somma oggetto di condanna a titolo di risarcimento del danno per il lucro cessante derivante dalla perdita di clientela, né è da ritenersi inapplicabile il criterio di calcolo che escluda l'incidenza sull'attività caratteristica del costo per il personale (o di una parte di esso), per averlo già eseguito il CTU, ma erroneamente non adottato dal giudice di prime cure.
2 Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico Controparte_1
l'avverso gravame, preliminarmente rilevando ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, che non individua, né specifica le parti della sentenza che intende censurare, ma si limita alla generale trascrizione di passi della motivazione della sentenza impugnata nonché insistendo, nel merito, per la conferma della decisione, condividendone la motivazione addotta a sostegno dell'utilizzo del criterio di calcolo che comprende, ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante, anche l'incidenza del fattore di produzione lavoro, con richiesta del rigetto dell'appello per infondatezza.
A seguito di ordinanza dell'8.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame, avente ad oggetto la quantificazione del danno, la difesa della società appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha reputato che nella valutazione del danno per lucro cessante non vadano espunte dal valore e dai costi della produzione, risultanti dalle voci “A” e “B” dei conti economici di riferimento, le sotto-voci analitiche, nell'assunto erroneo che esse non siano certamente influenzate dalla scorretta condotta del concorrente e specificamente indicate, in quanto indipendenti dai suoi effetti.
Parte appellante, in particolare, lamenta che la determinazione del danno nella misura di
€.85.988,05 costituisca l'effetto di un calcolo che si fonda sulla determinazione della perdita del margine positivo realizzato dalla società in generale e non in relazione allo specifico segmento della sua attività rilevante, quale la vendita di prenotazioni alberghiere, atteso che il valore della produzione è stato riduttivamente determinato dalla differenza del totale delle voci “A” e “B” del conto economico, senza tuttavia considerare le sottovoci non pertinenti allo specifico ramo di azienda: doglianze su cui il CTU ha già avuto modo di fornire le motivazioni del loro mancato accoglimento già in sede di operazioni peritali, come peraltro recepite in sentenza.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come in materia di determinazione del danno derivante da concorrenza sleale, al fine di individuare l'utile che l'impresa avrebbe prodotto senza quegli atti concorrenziali, la costante giurisprudenza fa generalmente ricorso al criterio di quantificazione del danno dato dalla riduzione del margine di guadagno dell'impresa danneggiata (così Cass. civile, sez. I, sent. 3.04.2020, n. 7678), come correttamente considerato dal giudice di prime cure: “Dunque, posto che l'attrice ha chiesto solamente il
3 risarcimento del danno da lucro cessante e che il danno, nell'illecito concorrenziale, consiste essenzialmente e prevalentemente in uno sviamento, deve allora farsi riferimento alla perdita di utili subita dall'attrice in conseguenza della perdita di clientela riconducibile, sotto il profilo causale, agli atti di concorrenza illecita posti in essere dal convenuto”, demandando al CTU di determinare gli utili persi tenendo in considerazione la differenza, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e rispetto al 2012, del volume d'affari generato con la clientela oggetto dell'illecito sviamento, con l'applicazione del correttivo dell'indice di redditività delle vendite della società danneggiata “in modo da stabilire l'utile che quest'ultima avrebbe verosimilmente realizzato dalla predetta clientela” (cfr. pagg 7-8 sent.), quindi limitando l'indagine alla clientela che nelle stesse annualità di riferimento
2013-2016 hanno generato produzione di ricavi anche da parte dell'impresa danneggiante.
L'elemento oggetto di doglianza ad opera dell'appellante è rappresentato esclusivamente dalla circostanza che su tale differenza di ricavi è stata applicata in termini percentuali l'incidenza dei costi della produzione sui ricavi della produzione, rapportando appunto al valore della produzione la differenza tra il valore della produzione stessa e i costi della produzione.
Ed infatti, è evidente come per concorrere a determinare il prezzo di un qualsiasi prodotto in commercio e quindi il relativo ricavo, debba considerarsi non solo il costo della materia prima, ma anche tutti gli altri costi che l'imprenditore deve sostenere per ottenere il prodotto finito: e così, il costo del lavoro utilizzato per la sua lavorazione e vendita, il costo della confezione, dell'imballo, le spese di trasporto, di pubblicità, il canone di locazione, le imposte e tasse e tanti altri costi anche indiretti, come anche evidenziato nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, pertanto, per la vendita del servizio alberghiero, oltre al costo di acquisto della camera chiesta per il soggiorno, assumono particolare rilevanza anche i costi del personale che vende e/o promuove tale servizio, nonché quelli della struttura che consente l'espletamento del servizio nella sua interezza.
Ad ogni buon conto, neppure sarebbe stata possibile l'inclusione, nei costi della produzione, esclusivamente di quelli “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” dei bilanci, in quanto gli unici riferibili all'attività caratteristica di vendita oggetto di sviamento, in mancanza delle voci analitiche del conto economico necessarie per la relativa verifica e per capirne l'esatta imputazione, non risultando ex actis alcun elemento “per escludere che il costo per il personale (o di una parte di esso) non incidesse sull'attività caratteristica”, risultando peraltro dimostrato in istruttoria l'effettivo ed imprescindibile impiego del
4 personale per la gestione di tale tipo di attività, né essendo emerso che la società operasse
“anche in settori merceologici diversi da quelli per cui è causa” (cfr. pagg.
9-10 sent.).
Pertanto, anche in considerazione dell'impossibilità materiale di accertare la percentuale d'incidenza dei singoli costi di produzione sui ricavi di produzione riguardanti i clienti sottratti dall'appellato all'appellante, in particolare i costi per il personale che sarebbero stati sopportati dalla società a prescindere dai ricavi che essa, invece, non ha introitato in conseguenza degli atti di concorrenza sleale, il CTU ha escluso con argomentazioni condivisibili, in quanto logiche e convincenti, che il danno possa essere calcolato mettendo a confronto i ricavi dei servizi posti sul mercato con le spese di acquisto dei medesimi servizi: le suesposte considerazioni sono state anche oggetto di risposta alle osservazioni del CTP nel corso dell'udienza del 4.10.2021, nonché fatte proprie anche dal primo giudice per le ragioni già sopra esposte e, pertanto, condivise dalla Corte.
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 725/2022 emessa _3
in data 25/26.07.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.12.045 (di cui €.
2.195 per studio
5 controversia, €.
2.552 per fase introduttiva ed €.
7.298 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 28.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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