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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2333 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata il [...] a [...] e quivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. , ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari, via Antioco Loru n. 41, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Aramu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via La Malva n. 26, C.F. CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto C.F._2
Cao, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente
Ufficio dello Stato civile del Comune di Cagliari;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio maggiorenne Per_1
portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, e disporre che quest'ultimo abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Cagliari, via della Malva n. 26; - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in accordo con le stesso e con la madre;
- assegnare la casa coniugale sita in Cagliari, via della Malva
n. 26, alla sig.ra quale genitore collocatario, con ogni arredo e corredo;
- stabilire a Parte_1
carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a far data dal CP_1 Parte_1
deposito del ricorso introduttivo, un assegno mensile per il mantenimento della stessa e del figlio di importo non inferiore a 1.000 euro ovvero il diverso importo che sarà ritenuto congruo e di giustizia, da versarsi tramite bonifico bancario anticipatamente ed entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo i prescritti indici Istat;
- stabilire che entrambi i genitori partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate (mediche,
scolastiche, educative, sportive e ricreative) nonché delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate dalla madre a favore del figlio;
- con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello
Stato civile del Comune di Cagliari;
2) disporre che la casa coniugale sita in Cagliari nella via La
Malva n. 26 sia suddivisa in due unità immobiliari come da progetto allegato con l'espletamento di relativi lavori edili a spese del sig. e con assegnazione di una delle unità abitativa CP_1
alla sig.ra per ivi convivere con il figlio 3) disporre l'affido condiviso Pt_1 Persona_2
del figlio , maggiorenne non autosufficiente, ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso il domicilio materno e con regolamentazione dei rapporti del figlio con il padre;
4) rigettare la domanda formulata dalla ricorrente in ordine alla condanna di parte resistente al versamento mensile, in favore della sig.ra di un assegno “per il mantenimento Pt_1
della stessa e del figlio, comunque di importo non inferiore a 1.000 euro ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia”, in quanto la domanda è destituita di qualsivoglia fondamento per le ragioni esposte in corso di causa;
5) nulla disporre a titolo di mantenimento della sig.ra e del Pt_1
figlio per le ragioni esposte in corso di causa. 6) In ogni caso con Persona_3
vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi:
[...]
” Parte_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18.03.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio,
[...]
, maggiorenne non autosufficiente e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della Per_2
L. 104/1992, con collocazione prevalente presso il suo domicilio;
la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario, l' assegnazione a sè della dimora coniugale,
nonché la determinazione di un contributo per il suo mantenimento e del figlio, di importo non inferiore a 1.000 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha domandato, infine, l'assegnazione dell'autovettura FIAT 500X targata FD757GE, di proprietà del resistente .
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 27.07.2003; che dalla loro unione è nato in data [...], il figlio
, maggiorenne affetto da “disabilità intellettiva di grado medio grave” e da Persona_2
“emiparesi sinistra secondaria ad encefalopatia anossico-ischemica-perinatale” che comporta una minorazione fisica con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992; che il figlio frequenta la classe Per_1
quarta della scuola secondaria di secondo grado “ e percepisce mensilmente dall'Inps Persona_4
una pensione di invalidità civile di circa 31,00 euro e un'indennità di accompagnamento di circa
527,00 euro;
che nel pomeriggio svolge attività motorie e cognitive con l'assistenza di un'educatrice, alcuni giorni si sottopone a terapia riabilitativa presso il centro Aias, inoltre pratica attività ginnica e un sabato al mese frequenta un centro diurno (Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti); che il rapporto dei coniugi si è logorato a causa della condotta serbata dal marito caratterizzata da atteggiamenti maschilisti e squalificanti nei suoi confronti;
di aver vissuto in una posizione di costante inferiorità rispetto al coniuge e di essersi dedicata - dopo la nascita del figlio-
al suo accudimento e benessere psico-fisico; che il resistente ha limitato la sua autonomia economica e morale e le ha vietato di accedere alle risorse finanziarie comuni.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti ha dedotto di essere priva di occupazione e di non percepire alcun reddito o rendita, di non aver mai svolto attività lavorativa e di essere titolare di un libretto postale con un saldo attivo al 6/3/2023 di euro 19.783,00. Che, invece, il resistente è socio della “F.lli AL Costruzioni Edili di NI e ER AL S.n.c.” ove presta attività lavorativa, ma di non conoscere la condizione reddituale e patrimoniale dello stesso.
Ha precisato che l'immobile adibito a residenza familiare è di proprietà esclusiva del resistente, che risulta, altresì proprietario, in comunione ereditaria, della quota di 1/39 di diversi fabbricati in
Cagliari; che i coniugi sono titolari di un conto corrente comune con un saldo attivo di euro
11.815,07 da cui non ha mai potuto prelevare denaro per espresso divieto del marito;
che l'autovettura FIAT 500X targata FD757GE da lei utilizzata per spostamenti quotidiani, è intestata al marito ed è stata acquistata nel 2016, con i benefici fiscali previsti dalla legge 104/92. Il
resistente, invece, ha in uso altri veicoli (Fiat Doblò 19 Diesel targato FY901JE, il camion Iveco
Daily targato DX 295RV), probabilmente intestati alla società di famiglia.
Con memoria difensiva depositata in data 25.07.2023, , si è costituito, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma domandando che la casa coniugale venga suddivisa in due unità immobiliari, per consentire l'assegnazione di una delle unità abitativa alla ricorrente e riservarsi l'altra per sè. Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio
[...]
, maggiorenne non autosufficiente, con collocazione prevalente presso il domicilio Per_2
materno e la regolamentazione dei rapporti del figlio con il padre. Ha chiesto che venisse rigettata la richiesta di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente e posto a suo carico l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio , con un assegno mensile di euro 200,00, Persona_2
oltre alla propria quota mensile dell'Assegno Unico dell'INPS, nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, concordate e documentate. Infine, ha richiesto l'assegnazione ad entrambi i coniugi dell'autovettura FIAT 500X ( targata FD757GE, in alternativa, che venga disposta la vendita del veicolo con divisione del ricavato in parti uguali tra le parti.
Il resistente ha sostenuto di non aver imposto alcun regime vessatorio alla ricorrente e che la vita coniugale è stata serena sino a che la ricorrente ha deciso di separarsi;
di essersi interessato degli aspetti educativi, formativi e alle attività extrascolastiche terapeutico-riabilitative del figlio. Ha
confermato inoltre, quanto dedotto dalla ricorrente circa la condizione personale e reddituale del figlio, precisando che le spese per le attività svolte dal figlio e i costi per l'educatore sono coperte dal contributo pensionistico percepito dal ragazzo dall'INPS e dal contributo regionale ex L.R.
162/98 (attualmente pari a circa euro 2.500,00 annui).
Per quanto concerne la condizione reddituale e patrimoniale delle parti il resistente ha dedotto di essere socio-lavoratore della società “F.lli AL Costruzioni Edili di NI e ER AL
snc”, e di ricavare un reddito mensile, pari ad una media di euro 2.172,00; di essere gravato da una esposizione debitoria nei confronti dell'agenzia delle entrate, per imposte e contributi non pagati, di circa euro 26.000, per il quale ha un esborso mensile di circa euro mille mensili, mentre la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa per scelta personale, ma è comunque dotata di capacità lavorativa e di un titolo di studio;
inoltre è cointestataria con l'esponente di un conto corrente presso , del libretto cointestato con il figlio e di un ulteriore libretto di CP_2
risparmio postale con giacenza contenente al 6.03.2023 € 19.783,00; che la ricorrente ha prelevato da tale libretto circa € 2.000,00.
Ha precisato di essere disposto a dividere con la coniuge gli impegni legati alle varie attività svolte da per consentirgli di svolgere una qualche occupazione lavorativa. Persona_2
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, ha dedotto che trattandosi di un appartamento di 140 mq sarebbe agevolmente divisibile in due unità abitative
(di circa 65/70 mq ciascuna ed ha già due ingressi e due distinti impianti elettrici ed idrici) da assegnare ad entrambi i coniugi.
****
All'udienza di comparizione celebratasi il 11.10.2023, parte ricorrente personalmente comparsa ha dichiarato: “ le cause della separazione sono quelle indicata in ricorso. La convivenza è impossibile per i comportamenti offensivi del resistente. Il figlio nato il [...] è Persona_2
portatore di handicap in condizioni di gravità e io mi prendo cura di lui praticament e in via esclusiva. Non lavoro e non ho redditi. Il ragazzo è titolare di pensione di invalidità di euro
1240,00. Ha necessità di spese per psicologo, palestra etc. ha qualche difficoltà motoria.
Quest'anno terminerà le scuole. Sta talvolta a casa da solo per brevi periodi e deve essere accompagnato ovunque vada. Domando l'assegnazione dell'abitazione coniugale e la determinazione di un contributo di mantenimento per me.”
Il resistente ha invece affermato: “confermo il contenuto della comparsa. Le cause della separazione sono dovute al fatto che lei mi ha comunicato di non amarmi più. È anche vero che i toni delle nostre conversazioni dono divenuti sgarbati e ingiuriosi reciprocamente. La casa coniugale è di mia proprietà. Sarebbe divisibile per consentire ad entrambi di starci. Inoltre mi accollerei i costi dei lavori di modifica per renderla divisibile. Nell'appartamento ho il mio ufficio.
Lavoro come artigiano edile in società con mio fratello e il mio reddito medio nell'ultimo periodo tolte le rate delle quali sono gravato verso l'Agenzia delle Entrate e pari a euro 1200,00 circa. È
vero che la signora si occupa principalmente del figlio sotto il profilo dell'accompagnamento alle varie attività. Se andassi via da casa andrei a vivere o da mio fratello o dovrei trovarmi una casa.
Sto prendendo l'assegno unico per il ragazzo di euro 240,00.”
Il Giudice con successiva ordinanza, resa in data 13.12.2023, in via indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis 22, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha assegnato la casa coniugale alla per dimorarvi con il figlio maggiorenne, affetto da Pt_1
disabilità, ha disposto che la collocazione prevalente del figlio sia presso la madre e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in accordo con lo stesso e con la madre;
ha determinato inoltre, in via prudenziale, in euro 500,00 mensili il contributo a carico del per il CP_1
mantenimento della moglie oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Inoltre, non ha ammesso le prove costituende dedotte da entrambe le parti , essendo già emerso dall'audizione delle parti che il figlio delle stesse è accudito principalmente dalla madre con la collaborazione del padre quando lo stesso è libero dal lavoro.
*****
All'udienza del 18.04.2024 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
La domanda di separazione va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M.
È, infatti, evidente che, per i coniugi, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile:
circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, non appare dubitabile la frattura determinatasi tra le parti, come confermato dal contenuto degli atti difensivi delle stesse, nei quali si assume l'intollerabilità della convivenza.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_1
*****
Venendo ai provvedimenti relativi al figlio , riconosciuto invalido al 100%, Persona_2
giova ricordare che l'art. 337 septies c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Tuttavia,
secondo il condivisibile orientamento della Cassazione, formatosi in relazione all'analoga disposizione contenuta nell'art. 155 quinquies c.c. ora abrogato, il suddetto richiamo non comprende le disposizioni sull'affidamento condiviso od esclusivo dei minori, altrimenti "si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno" (Cass. sent. n. 12977/2012).
Pertanto, anche se il richiamo alle norme previste per i minori è integrale, esso va applicato attraverso il filtro della compatibilità logica e giuridica, ne consegue che con riferimento al figlio maggiorenne gravemente disabile potranno quindi trovare applicazione esclusivamente le norme sulle visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente, nonché quelle in ordine al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale.
Nella specie è emerso che la madre si occupa in misura prevalente del figlio disabile e, pertanto,
deve confermarsi che lo stesso sia collocato presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre,
come già disposto con ordinanza del 13.12.2023. Devono trovare conferma i provvedimenti in ordine alle modalità di visita del figlio da parte del padre, che potranno svolgersi previo accordo con il medesimo figlio e, salvo più ampio accordo con la madre.
Deve essere parimenti confermata, l'assegnazione dell'abitazione familiare in alla madre, genitore con il quale risulta pacificamente vivere il figlio , maggiorenne affetto da Persona_2
disabilità.
Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore del figlio dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità
all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano
(cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
Deve ritenersi inammissibile la domanda di frazionamento dell'immobile adibito ad abitazione coniugale.
Quanto alle statuizioni economiche deve rilevarsi che percepisce la pensione Persona_2
di invalidità e l'indennità di accompagnamento per un totale mensile di euro 1240,00 in ragione del riconoscimento dello status di invalido civile, il Collegio ritiene che tali sussidi economici non escludono, ma concorrono con gli obblighi contributivi da parte dei genitori e che incidono solo sulla individuazione del quantum per la determinazione del quale occorre comunque anche fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti,
alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Peraltro, nel caso in esame, tenuto conto della situazione economica del e dell'assegnazione CP_1
alla ricorrente dell'abitazione coniugale, dell'esborso per il mantenimento di quest'ultima ritiene il Collegio di dovere determinare il contributo di mantenimento a carico del padre in euro 100,00
mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
*****
Quanto alla domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore, deve rilevarsi innanzi tutto che la separazione non fa venir meno il vincolo di coniugio e che dalla separazione personale discende la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo il mutuo rispetto e l'assistenza. Ed è proprio nel dovere di assistenza che trova il proprio fondamento l'eventuale assegno di mantenimento.
In questa logica, in caso di separazione giudiziale come nella specie, spetta al giudice verificare innanzi tutto la sussistenza dei presupposti e, conseguentemente, grazie ad una ricostruzione attendibile delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, determinare la misura dell'assegno. Alla stregua del disposto di cui all'art.156 c.c. rileva che il coniuge richiedente non abbia adeguati redditi propri e che, l'altro coniuge, abbia la possibilità economica di provvedere alla corresponsione dell'assegno.
Vale a dire che il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le condizioni delle parti tale da far emergere una situazione patrimoniale di squilibrio. Anche considerando elementi quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età e, in ogni caso, anche consentendo al coniuge richiedente di pervenire ad un livello reddituale consono al contributo fornito nella realizzazione complessiva della vita familiare.
Procedendo in tal senso si rileva che la ricorrente ha 45 anni, inoltre nel corso della lunga vita matrimoniale (20 anni di matrimonio) si è occupata essenzialmente della cura del figlio, affetto da grave disabilità, e della casa su indicazione del ricorrente, ed è pertanto priva di qualifiche ed esperienze lavorative che, in considerazione di concreto fattore individuale e ambientale rendano effettiva la possibilità di trovare idonea occupazione retribuita nella locale realtà sociale-lavorativa. Ad ogni modo, allo stato risulta essere priva di occupazione e di redditi, inoltre non possiede proprietà immobiliari, pertanto, non pare possano esserci, perlomeno a breve termine, prospettive di reperire una qualsivoglia attività lavorativa.
Per converso, parte resistente, risulta essere socio della “F.lli AL Costruzioni Edili di NI
e ER AL snc”, e di ricavare un reddito mensile, pari ad una media di euro 2.172,00. Ha
rappresentato di essere gravato da una esposizione debitoria nei confronti dell'agenzia delle entrate,
per imposte e contributi non pagati. Dalla documentazione in atti (dichiarazioni del commercialista circa la situazione reddituale) risulterebbero scadute le rate di euro 246,00 a favore dell'agenzia delle entrate (al 2.09.2024) ed euro 369,00 mensili relativi a contributi INPS (scaduta il
16.02.2024) mentre, risulta ancora gravato dalle rate mensili di euro 270,00 ed euro 246,00.
Il resistente è, inoltre, proprietario della casa coniugale e risulta essere proprietario pro quota di ulteriori immobili siti in Cagliari.
In considerazione della situazione reddituale del resistente nonché delle precarie e comunque modeste condizioni economiche in cui versa la ricorrente, della sua età che rende più difficoltoso il reperimento di nuova occupazione lavorativa, della lunga durata del matrimonio e del tempo che dedica all'accudimento del figlio affetto da disabilità, nonché dei principi di solidarietà familiare sottesi alla previsione dell'assegno di mantenimento in tema di separazione personale tra i coniugi,
il Collegio ritiene equo e congruo disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della richiedente nella misura di euro 500,00 mensili, così come disposto con l'ordinanza del
13.12.2023.
*****
*** Le spese di lite seguono la soccombenza devono esere poste a carico del che dovrà CP_1
rifonderle all'erario in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune CP_1
di Monserrato di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 48, parte II, serie B, anno 2003), dopo il passaggio in giudicato;
- assegna la casa coniugale sita in Cagliari, via della Malva n. 26 alla ricorrente;
- dispone che il sig. corrisponda l'importo di euro 500,00 a favore di CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, entro il 5 di ogni mese. L'importo predetto è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il versi alla , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
., maggiorenne ed affetto da grave disabilita, la somma di Euro 100,0, entro il Persona_2
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT "costo della vita" FO., oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e straordinarie, se documentate e preventivamente concordate quanto alle spese mediche non urgenti e sportive;
- dispone altresi che il padre possa vedere il figlio previo accordo con il medesimo e, salvo più
ampio accordo con la madre, nei fine settimana alterni da sabato a domenica;
condanna il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
19.12.2024. Il giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2333 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata il [...] a [...] e quivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. , ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari, via Antioco Loru n. 41, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Aramu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via La Malva n. 26, C.F. CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto C.F._2
Cao, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente
Ufficio dello Stato civile del Comune di Cagliari;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio maggiorenne Per_1
portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, e disporre che quest'ultimo abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Cagliari, via della Malva n. 26; - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in accordo con le stesso e con la madre;
- assegnare la casa coniugale sita in Cagliari, via della Malva
n. 26, alla sig.ra quale genitore collocatario, con ogni arredo e corredo;
- stabilire a Parte_1
carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a far data dal CP_1 Parte_1
deposito del ricorso introduttivo, un assegno mensile per il mantenimento della stessa e del figlio di importo non inferiore a 1.000 euro ovvero il diverso importo che sarà ritenuto congruo e di giustizia, da versarsi tramite bonifico bancario anticipatamente ed entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo i prescritti indici Istat;
- stabilire che entrambi i genitori partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate (mediche,
scolastiche, educative, sportive e ricreative) nonché delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate dalla madre a favore del figlio;
- con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello
Stato civile del Comune di Cagliari;
2) disporre che la casa coniugale sita in Cagliari nella via La
Malva n. 26 sia suddivisa in due unità immobiliari come da progetto allegato con l'espletamento di relativi lavori edili a spese del sig. e con assegnazione di una delle unità abitativa CP_1
alla sig.ra per ivi convivere con il figlio 3) disporre l'affido condiviso Pt_1 Persona_2
del figlio , maggiorenne non autosufficiente, ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso il domicilio materno e con regolamentazione dei rapporti del figlio con il padre;
4) rigettare la domanda formulata dalla ricorrente in ordine alla condanna di parte resistente al versamento mensile, in favore della sig.ra di un assegno “per il mantenimento Pt_1
della stessa e del figlio, comunque di importo non inferiore a 1.000 euro ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia”, in quanto la domanda è destituita di qualsivoglia fondamento per le ragioni esposte in corso di causa;
5) nulla disporre a titolo di mantenimento della sig.ra e del Pt_1
figlio per le ragioni esposte in corso di causa. 6) In ogni caso con Persona_3
vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi:
[...]
” Parte_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18.03.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio,
[...]
, maggiorenne non autosufficiente e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della Per_2
L. 104/1992, con collocazione prevalente presso il suo domicilio;
la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario, l' assegnazione a sè della dimora coniugale,
nonché la determinazione di un contributo per il suo mantenimento e del figlio, di importo non inferiore a 1.000 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha domandato, infine, l'assegnazione dell'autovettura FIAT 500X targata FD757GE, di proprietà del resistente .
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 27.07.2003; che dalla loro unione è nato in data [...], il figlio
, maggiorenne affetto da “disabilità intellettiva di grado medio grave” e da Persona_2
“emiparesi sinistra secondaria ad encefalopatia anossico-ischemica-perinatale” che comporta una minorazione fisica con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed è portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992; che il figlio frequenta la classe Per_1
quarta della scuola secondaria di secondo grado “ e percepisce mensilmente dall'Inps Persona_4
una pensione di invalidità civile di circa 31,00 euro e un'indennità di accompagnamento di circa
527,00 euro;
che nel pomeriggio svolge attività motorie e cognitive con l'assistenza di un'educatrice, alcuni giorni si sottopone a terapia riabilitativa presso il centro Aias, inoltre pratica attività ginnica e un sabato al mese frequenta un centro diurno (Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti); che il rapporto dei coniugi si è logorato a causa della condotta serbata dal marito caratterizzata da atteggiamenti maschilisti e squalificanti nei suoi confronti;
di aver vissuto in una posizione di costante inferiorità rispetto al coniuge e di essersi dedicata - dopo la nascita del figlio-
al suo accudimento e benessere psico-fisico; che il resistente ha limitato la sua autonomia economica e morale e le ha vietato di accedere alle risorse finanziarie comuni.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti ha dedotto di essere priva di occupazione e di non percepire alcun reddito o rendita, di non aver mai svolto attività lavorativa e di essere titolare di un libretto postale con un saldo attivo al 6/3/2023 di euro 19.783,00. Che, invece, il resistente è socio della “F.lli AL Costruzioni Edili di NI e ER AL S.n.c.” ove presta attività lavorativa, ma di non conoscere la condizione reddituale e patrimoniale dello stesso.
Ha precisato che l'immobile adibito a residenza familiare è di proprietà esclusiva del resistente, che risulta, altresì proprietario, in comunione ereditaria, della quota di 1/39 di diversi fabbricati in
Cagliari; che i coniugi sono titolari di un conto corrente comune con un saldo attivo di euro
11.815,07 da cui non ha mai potuto prelevare denaro per espresso divieto del marito;
che l'autovettura FIAT 500X targata FD757GE da lei utilizzata per spostamenti quotidiani, è intestata al marito ed è stata acquistata nel 2016, con i benefici fiscali previsti dalla legge 104/92. Il
resistente, invece, ha in uso altri veicoli (Fiat Doblò 19 Diesel targato FY901JE, il camion Iveco
Daily targato DX 295RV), probabilmente intestati alla società di famiglia.
Con memoria difensiva depositata in data 25.07.2023, , si è costituito, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma domandando che la casa coniugale venga suddivisa in due unità immobiliari, per consentire l'assegnazione di una delle unità abitativa alla ricorrente e riservarsi l'altra per sè. Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio
[...]
, maggiorenne non autosufficiente, con collocazione prevalente presso il domicilio Per_2
materno e la regolamentazione dei rapporti del figlio con il padre. Ha chiesto che venisse rigettata la richiesta di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente e posto a suo carico l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio , con un assegno mensile di euro 200,00, Persona_2
oltre alla propria quota mensile dell'Assegno Unico dell'INPS, nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, concordate e documentate. Infine, ha richiesto l'assegnazione ad entrambi i coniugi dell'autovettura FIAT 500X ( targata FD757GE, in alternativa, che venga disposta la vendita del veicolo con divisione del ricavato in parti uguali tra le parti.
Il resistente ha sostenuto di non aver imposto alcun regime vessatorio alla ricorrente e che la vita coniugale è stata serena sino a che la ricorrente ha deciso di separarsi;
di essersi interessato degli aspetti educativi, formativi e alle attività extrascolastiche terapeutico-riabilitative del figlio. Ha
confermato inoltre, quanto dedotto dalla ricorrente circa la condizione personale e reddituale del figlio, precisando che le spese per le attività svolte dal figlio e i costi per l'educatore sono coperte dal contributo pensionistico percepito dal ragazzo dall'INPS e dal contributo regionale ex L.R.
162/98 (attualmente pari a circa euro 2.500,00 annui).
Per quanto concerne la condizione reddituale e patrimoniale delle parti il resistente ha dedotto di essere socio-lavoratore della società “F.lli AL Costruzioni Edili di NI e ER AL
snc”, e di ricavare un reddito mensile, pari ad una media di euro 2.172,00; di essere gravato da una esposizione debitoria nei confronti dell'agenzia delle entrate, per imposte e contributi non pagati, di circa euro 26.000, per il quale ha un esborso mensile di circa euro mille mensili, mentre la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa per scelta personale, ma è comunque dotata di capacità lavorativa e di un titolo di studio;
inoltre è cointestataria con l'esponente di un conto corrente presso , del libretto cointestato con il figlio e di un ulteriore libretto di CP_2
risparmio postale con giacenza contenente al 6.03.2023 € 19.783,00; che la ricorrente ha prelevato da tale libretto circa € 2.000,00.
Ha precisato di essere disposto a dividere con la coniuge gli impegni legati alle varie attività svolte da per consentirgli di svolgere una qualche occupazione lavorativa. Persona_2
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente, ha dedotto che trattandosi di un appartamento di 140 mq sarebbe agevolmente divisibile in due unità abitative
(di circa 65/70 mq ciascuna ed ha già due ingressi e due distinti impianti elettrici ed idrici) da assegnare ad entrambi i coniugi.
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All'udienza di comparizione celebratasi il 11.10.2023, parte ricorrente personalmente comparsa ha dichiarato: “ le cause della separazione sono quelle indicata in ricorso. La convivenza è impossibile per i comportamenti offensivi del resistente. Il figlio nato il [...] è Persona_2
portatore di handicap in condizioni di gravità e io mi prendo cura di lui praticament e in via esclusiva. Non lavoro e non ho redditi. Il ragazzo è titolare di pensione di invalidità di euro
1240,00. Ha necessità di spese per psicologo, palestra etc. ha qualche difficoltà motoria.
Quest'anno terminerà le scuole. Sta talvolta a casa da solo per brevi periodi e deve essere accompagnato ovunque vada. Domando l'assegnazione dell'abitazione coniugale e la determinazione di un contributo di mantenimento per me.”
Il resistente ha invece affermato: “confermo il contenuto della comparsa. Le cause della separazione sono dovute al fatto che lei mi ha comunicato di non amarmi più. È anche vero che i toni delle nostre conversazioni dono divenuti sgarbati e ingiuriosi reciprocamente. La casa coniugale è di mia proprietà. Sarebbe divisibile per consentire ad entrambi di starci. Inoltre mi accollerei i costi dei lavori di modifica per renderla divisibile. Nell'appartamento ho il mio ufficio.
Lavoro come artigiano edile in società con mio fratello e il mio reddito medio nell'ultimo periodo tolte le rate delle quali sono gravato verso l'Agenzia delle Entrate e pari a euro 1200,00 circa. È
vero che la signora si occupa principalmente del figlio sotto il profilo dell'accompagnamento alle varie attività. Se andassi via da casa andrei a vivere o da mio fratello o dovrei trovarmi una casa.
Sto prendendo l'assegno unico per il ragazzo di euro 240,00.”
Il Giudice con successiva ordinanza, resa in data 13.12.2023, in via indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis 22, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha assegnato la casa coniugale alla per dimorarvi con il figlio maggiorenne, affetto da Pt_1
disabilità, ha disposto che la collocazione prevalente del figlio sia presso la madre e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in accordo con lo stesso e con la madre;
ha determinato inoltre, in via prudenziale, in euro 500,00 mensili il contributo a carico del per il CP_1
mantenimento della moglie oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Inoltre, non ha ammesso le prove costituende dedotte da entrambe le parti , essendo già emerso dall'audizione delle parti che il figlio delle stesse è accudito principalmente dalla madre con la collaborazione del padre quando lo stesso è libero dal lavoro.
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All'udienza del 18.04.2024 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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La domanda di separazione va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M.
È, infatti, evidente che, per i coniugi, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile:
circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, non appare dubitabile la frattura determinatasi tra le parti, come confermato dal contenuto degli atti difensivi delle stesse, nei quali si assume l'intollerabilità della convivenza.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_1
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Venendo ai provvedimenti relativi al figlio , riconosciuto invalido al 100%, Persona_2
giova ricordare che l'art. 337 septies c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Tuttavia,
secondo il condivisibile orientamento della Cassazione, formatosi in relazione all'analoga disposizione contenuta nell'art. 155 quinquies c.c. ora abrogato, il suddetto richiamo non comprende le disposizioni sull'affidamento condiviso od esclusivo dei minori, altrimenti "si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno" (Cass. sent. n. 12977/2012).
Pertanto, anche se il richiamo alle norme previste per i minori è integrale, esso va applicato attraverso il filtro della compatibilità logica e giuridica, ne consegue che con riferimento al figlio maggiorenne gravemente disabile potranno quindi trovare applicazione esclusivamente le norme sulle visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente, nonché quelle in ordine al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale.
Nella specie è emerso che la madre si occupa in misura prevalente del figlio disabile e, pertanto,
deve confermarsi che lo stesso sia collocato presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre,
come già disposto con ordinanza del 13.12.2023. Devono trovare conferma i provvedimenti in ordine alle modalità di visita del figlio da parte del padre, che potranno svolgersi previo accordo con il medesimo figlio e, salvo più ampio accordo con la madre.
Deve essere parimenti confermata, l'assegnazione dell'abitazione familiare in alla madre, genitore con il quale risulta pacificamente vivere il figlio , maggiorenne affetto da Persona_2
disabilità.
Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore del figlio dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità
all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano
(cfr. Cass. 21334/13; Cass. 14553/11).
Deve ritenersi inammissibile la domanda di frazionamento dell'immobile adibito ad abitazione coniugale.
Quanto alle statuizioni economiche deve rilevarsi che percepisce la pensione Persona_2
di invalidità e l'indennità di accompagnamento per un totale mensile di euro 1240,00 in ragione del riconoscimento dello status di invalido civile, il Collegio ritiene che tali sussidi economici non escludono, ma concorrono con gli obblighi contributivi da parte dei genitori e che incidono solo sulla individuazione del quantum per la determinazione del quale occorre comunque anche fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti,
alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Peraltro, nel caso in esame, tenuto conto della situazione economica del e dell'assegnazione CP_1
alla ricorrente dell'abitazione coniugale, dell'esborso per il mantenimento di quest'ultima ritiene il Collegio di dovere determinare il contributo di mantenimento a carico del padre in euro 100,00
mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
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Quanto alla domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore, deve rilevarsi innanzi tutto che la separazione non fa venir meno il vincolo di coniugio e che dalla separazione personale discende la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo il mutuo rispetto e l'assistenza. Ed è proprio nel dovere di assistenza che trova il proprio fondamento l'eventuale assegno di mantenimento.
In questa logica, in caso di separazione giudiziale come nella specie, spetta al giudice verificare innanzi tutto la sussistenza dei presupposti e, conseguentemente, grazie ad una ricostruzione attendibile delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, determinare la misura dell'assegno. Alla stregua del disposto di cui all'art.156 c.c. rileva che il coniuge richiedente non abbia adeguati redditi propri e che, l'altro coniuge, abbia la possibilità economica di provvedere alla corresponsione dell'assegno.
Vale a dire che il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le condizioni delle parti tale da far emergere una situazione patrimoniale di squilibrio. Anche considerando elementi quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età e, in ogni caso, anche consentendo al coniuge richiedente di pervenire ad un livello reddituale consono al contributo fornito nella realizzazione complessiva della vita familiare.
Procedendo in tal senso si rileva che la ricorrente ha 45 anni, inoltre nel corso della lunga vita matrimoniale (20 anni di matrimonio) si è occupata essenzialmente della cura del figlio, affetto da grave disabilità, e della casa su indicazione del ricorrente, ed è pertanto priva di qualifiche ed esperienze lavorative che, in considerazione di concreto fattore individuale e ambientale rendano effettiva la possibilità di trovare idonea occupazione retribuita nella locale realtà sociale-lavorativa. Ad ogni modo, allo stato risulta essere priva di occupazione e di redditi, inoltre non possiede proprietà immobiliari, pertanto, non pare possano esserci, perlomeno a breve termine, prospettive di reperire una qualsivoglia attività lavorativa.
Per converso, parte resistente, risulta essere socio della “F.lli AL Costruzioni Edili di NI
e ER AL snc”, e di ricavare un reddito mensile, pari ad una media di euro 2.172,00. Ha
rappresentato di essere gravato da una esposizione debitoria nei confronti dell'agenzia delle entrate,
per imposte e contributi non pagati. Dalla documentazione in atti (dichiarazioni del commercialista circa la situazione reddituale) risulterebbero scadute le rate di euro 246,00 a favore dell'agenzia delle entrate (al 2.09.2024) ed euro 369,00 mensili relativi a contributi INPS (scaduta il
16.02.2024) mentre, risulta ancora gravato dalle rate mensili di euro 270,00 ed euro 246,00.
Il resistente è, inoltre, proprietario della casa coniugale e risulta essere proprietario pro quota di ulteriori immobili siti in Cagliari.
In considerazione della situazione reddituale del resistente nonché delle precarie e comunque modeste condizioni economiche in cui versa la ricorrente, della sua età che rende più difficoltoso il reperimento di nuova occupazione lavorativa, della lunga durata del matrimonio e del tempo che dedica all'accudimento del figlio affetto da disabilità, nonché dei principi di solidarietà familiare sottesi alla previsione dell'assegno di mantenimento in tema di separazione personale tra i coniugi,
il Collegio ritiene equo e congruo disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della richiedente nella misura di euro 500,00 mensili, così come disposto con l'ordinanza del
13.12.2023.
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*** Le spese di lite seguono la soccombenza devono esere poste a carico del che dovrà CP_1
rifonderle all'erario in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune CP_1
di Monserrato di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 48, parte II, serie B, anno 2003), dopo il passaggio in giudicato;
- assegna la casa coniugale sita in Cagliari, via della Malva n. 26 alla ricorrente;
- dispone che il sig. corrisponda l'importo di euro 500,00 a favore di CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, entro il 5 di ogni mese. L'importo predetto è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il versi alla , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
., maggiorenne ed affetto da grave disabilita, la somma di Euro 100,0, entro il Persona_2
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT "costo della vita" FO., oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e straordinarie, se documentate e preventivamente concordate quanto alle spese mediche non urgenti e sportive;
- dispone altresi che il padre possa vedere il figlio previo accordo con il medesimo e, salvo più
ampio accordo con la madre, nei fine settimana alterni da sabato a domenica;
condanna il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
19.12.2024. Il giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti