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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 987/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] ad [...] (avv. Roberto De Nisco, Parte_1
giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] ad [...] (avv. Pasquale Penna, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/1/2025, con le quale le parti hanno chiesto l'accoglimento della richiesta di scioglimento del matrimonio sulla base degli accordi raggiunti all'udienza del 5/12/2024. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data
13/12/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. le parti hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in RA AN (AV) il 24/6/2007. All'udienza, celebrata in trattazione scritta, del 5/12/2024 le parti hanno dedotto di aver raggiunto intese in merito alle
p. 1/3 condizioni di scioglimento del matrimonio, pertanto, all'esito è stata disposta la trasformazione del rito in congiunto.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 2/5/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in RA AN (AV) il 24/6/2007 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nell'atto depositato il 4/12/2024, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, hanno concordato che:
- verserà a a titolo di mantenimento mensile per il Parte_1 Controparte_1
figlio minore , presso la stessa prevalentemente collocato, la somma di €.330, da Per_1
versarsi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, a partire dallo stesso mese della pubblicazione della sentenza di divorzio;
- l'assegno unico universale e/o tutti gli aiuti erogati in favore del figlio minore Per_1
verranno percepiti interamente (al 100%) da , su espressa autorizzazione Controparte_1
di che fin d'ora rilascia;
Parte_1
- tutti i restanti rapporti patrimoniali e non patrimoniali, compreso il diritto di visita del padre al figlio minore, saranno regolati sulla base delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto nr. 3953/2022 del Tribunale di Benevento in data
2/5/2022, che si devono intendere qui integralmente riportate e trascritte;
- i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni rapporto derivante dalla loro unione matrimoniale e dalla successiva cessazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, di qualsiasi titolo o natura;
- conseguentemente, dichiarano di rinunciare per quanto di ragione, ad ogni ulteriore azione e/o pretesa avanzata nell'ambito del giudizio di divorzi.
p. 2/3 Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto all'interesse del figlio minore, interessi dei figli delle parti, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in RA AN (AV) il
24/6/2007 tra e (atto nr. 10, parte II, serie B, anno Parte_1 Controparte_1
2007), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RA AN (AV);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 29 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 987/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] ad [...] (avv. Roberto De Nisco, Parte_1
giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] ad [...] (avv. Pasquale Penna, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/1/2025, con le quale le parti hanno chiesto l'accoglimento della richiesta di scioglimento del matrimonio sulla base degli accordi raggiunti all'udienza del 5/12/2024. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data
13/12/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. le parti hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in RA AN (AV) il 24/6/2007. All'udienza, celebrata in trattazione scritta, del 5/12/2024 le parti hanno dedotto di aver raggiunto intese in merito alle
p. 1/3 condizioni di scioglimento del matrimonio, pertanto, all'esito è stata disposta la trasformazione del rito in congiunto.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 2/5/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in RA AN (AV) il 24/6/2007 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nell'atto depositato il 4/12/2024, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, hanno concordato che:
- verserà a a titolo di mantenimento mensile per il Parte_1 Controparte_1
figlio minore , presso la stessa prevalentemente collocato, la somma di €.330, da Per_1
versarsi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, a partire dallo stesso mese della pubblicazione della sentenza di divorzio;
- l'assegno unico universale e/o tutti gli aiuti erogati in favore del figlio minore Per_1
verranno percepiti interamente (al 100%) da , su espressa autorizzazione Controparte_1
di che fin d'ora rilascia;
Parte_1
- tutti i restanti rapporti patrimoniali e non patrimoniali, compreso il diritto di visita del padre al figlio minore, saranno regolati sulla base delle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto nr. 3953/2022 del Tribunale di Benevento in data
2/5/2022, che si devono intendere qui integralmente riportate e trascritte;
- i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni rapporto derivante dalla loro unione matrimoniale e dalla successiva cessazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese, di qualsiasi titolo o natura;
- conseguentemente, dichiarano di rinunciare per quanto di ragione, ad ogni ulteriore azione e/o pretesa avanzata nell'ambito del giudizio di divorzi.
p. 2/3 Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto all'interesse del figlio minore, interessi dei figli delle parti, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in RA AN (AV) il
24/6/2007 tra e (atto nr. 10, parte II, serie B, anno Parte_1 Controparte_1
2007), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RA AN (AV);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 29 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3