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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di
GIUDICE UNICO, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
nella causa n° 5889 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi per l'ammissione al patrocinio a spese LO AT, vertente tra
Avvocato ( C.F.: quale procuratore di sé stesso, elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to presso il proprio Studio in Casagiove (CE), alla Via Michele Santoro n. 3, nonché Pt_2
( C.F. , residente in [...],,rappresentato e difeso dallo
[...] C.F._2 stesso Avvocato , in virtù di procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege , Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale LO AT di Napoli
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' avv. agiva per sentire dichiarare l'illegittimità del Parte_1 decreto del giorno 14 Luglio 2020 col quale era stata disattesa l'istanza di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio avanzata dall'istante per la difesa di . Parte_2
Deduceva che in data 8 Marzo 2018 era stato depositato ricorso per separazione consensuale dei coniugi e presso lil Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, numero di Parte_2 CP_2
Ruolo Generale 2228/2018 e depositata l'istanza del difensore per la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese LO AT in materia civile con i relativi documenti allegati;
emesso il decreto di omologa della separazione, in data 20 Luglio 2018, come richiesto, era stata depositata telematicamente la documentazione ISEE relativa al nucleo familiare / valevole al Pt_2 CP_2 momento della presentazione dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese LO AT;
in data
9 Luglio 2019 il ricorrente aveva altresì provveduto a depositare telematicamente ex novo la suddetta documentazione attestazione ISEE nonché tutti gli altri documenti già depositati in precedenza, relativi all'istanza del difensore per la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese LO AT;
in data 17 Luglio 2020 l'istanza di liquidazione era stata disattesa per l'assunto omesso deposito della documentazione reddituale aggiornata . A sostegno della domanda deduceva che l'onere di depositare gli attestati Isee per la verifica dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio, ai fini della prova della permanenza del requisito reddituale era stato tempestivamente adempiuto.
Concludeva quindi per l'accoglimento integrale del ricorso, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore che, sebbene evocato in giudizio, non risulta
[...] costituito.
E' indubbia la legittimazione dell'odierno difensore in materia di controversia in tema di liquidazione dei compensi, agendo lo stesso quale titolare di un diritto soggettivo (cfr. Cass. 2014\10705; Cass.
1539\2015; Cass. Sezioni Unite 26907\2016; anche Cass. 2020\13990, secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese LO AT che proponga opposizione avverso il decreto inerente ai compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale).
Nel merito, occorre rilevare che il ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto con cui il Tribunale, in data 09.04.2020, aveva rigettato l'istanza di liquidazione delle spese professionali per gratuito patrocinio, per non aver ritenuto provata la permanenza del requisito reddituale alla data della conclusione del giudizio.
Dalle attestazioni ISEE depositate agli atti del presente giudizio risulta la sussistenza in favore di del requisito reddituale richiesto per l'ammissione al gratuito patrocinio. Risulta altresì Parte_2 allegata una ulteriore attestazione ISEE di relativa al periodo successivo alla separazione Parte_2 nonché una dichiarazione LO stesso (cfr. all.13 al ricorso), dovendo ritenersi Parte_2 dimostrato, mediante il deposito tempestivo dei modelli ISEE, il requisito reddituale alla data della conclusione del giudizio.
Sussistono pertanto i presupposti per la corresponsione dei compensi nella misura complessiva di
€ 1453,00 tenuto conto dei parametri minimi con valore indeterminato - complessità bassa - (fase di studio € 851,00 + fase introduttiva € 602,00 +fase decisionale 1453,00), con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 stante l'ammissione al patrocinio a spese LO AT.
Le spese del presente giudizio seguono infine la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv.
Avvocato , nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'Avvocato la complessiva Parte_1 somma di € 1453,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se documentate a carico LO
AT;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente Controparte_1 che liquida in € 1278,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13/09/2025
Il Giudice unico
Dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di
GIUDICE UNICO, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
nella causa n° 5889 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi per l'ammissione al patrocinio a spese LO AT, vertente tra
Avvocato ( C.F.: quale procuratore di sé stesso, elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to presso il proprio Studio in Casagiove (CE), alla Via Michele Santoro n. 3, nonché Pt_2
( C.F. , residente in [...],,rappresentato e difeso dallo
[...] C.F._2 stesso Avvocato , in virtù di procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege , Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale LO AT di Napoli
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l' avv. agiva per sentire dichiarare l'illegittimità del Parte_1 decreto del giorno 14 Luglio 2020 col quale era stata disattesa l'istanza di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio avanzata dall'istante per la difesa di . Parte_2
Deduceva che in data 8 Marzo 2018 era stato depositato ricorso per separazione consensuale dei coniugi e presso lil Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, numero di Parte_2 CP_2
Ruolo Generale 2228/2018 e depositata l'istanza del difensore per la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese LO AT in materia civile con i relativi documenti allegati;
emesso il decreto di omologa della separazione, in data 20 Luglio 2018, come richiesto, era stata depositata telematicamente la documentazione ISEE relativa al nucleo familiare / valevole al Pt_2 CP_2 momento della presentazione dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese LO AT;
in data
9 Luglio 2019 il ricorrente aveva altresì provveduto a depositare telematicamente ex novo la suddetta documentazione attestazione ISEE nonché tutti gli altri documenti già depositati in precedenza, relativi all'istanza del difensore per la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese LO AT;
in data 17 Luglio 2020 l'istanza di liquidazione era stata disattesa per l'assunto omesso deposito della documentazione reddituale aggiornata . A sostegno della domanda deduceva che l'onere di depositare gli attestati Isee per la verifica dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio, ai fini della prova della permanenza del requisito reddituale era stato tempestivamente adempiuto.
Concludeva quindi per l'accoglimento integrale del ricorso, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore che, sebbene evocato in giudizio, non risulta
[...] costituito.
E' indubbia la legittimazione dell'odierno difensore in materia di controversia in tema di liquidazione dei compensi, agendo lo stesso quale titolare di un diritto soggettivo (cfr. Cass. 2014\10705; Cass.
1539\2015; Cass. Sezioni Unite 26907\2016; anche Cass. 2020\13990, secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese LO AT che proponga opposizione avverso il decreto inerente ai compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale).
Nel merito, occorre rilevare che il ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto con cui il Tribunale, in data 09.04.2020, aveva rigettato l'istanza di liquidazione delle spese professionali per gratuito patrocinio, per non aver ritenuto provata la permanenza del requisito reddituale alla data della conclusione del giudizio.
Dalle attestazioni ISEE depositate agli atti del presente giudizio risulta la sussistenza in favore di del requisito reddituale richiesto per l'ammissione al gratuito patrocinio. Risulta altresì Parte_2 allegata una ulteriore attestazione ISEE di relativa al periodo successivo alla separazione Parte_2 nonché una dichiarazione LO stesso (cfr. all.13 al ricorso), dovendo ritenersi Parte_2 dimostrato, mediante il deposito tempestivo dei modelli ISEE, il requisito reddituale alla data della conclusione del giudizio.
Sussistono pertanto i presupposti per la corresponsione dei compensi nella misura complessiva di
€ 1453,00 tenuto conto dei parametri minimi con valore indeterminato - complessità bassa - (fase di studio € 851,00 + fase introduttiva € 602,00 +fase decisionale 1453,00), con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 stante l'ammissione al patrocinio a spese LO AT.
Le spese del presente giudizio seguono infine la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv.
Avvocato , nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'Avvocato la complessiva Parte_1 somma di € 1453,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se documentate a carico LO
AT;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente Controparte_1 che liquida in € 1278,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13/09/2025
Il Giudice unico
Dott. Giovanni D'Onofrio