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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11836/2022
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 125, Parte_1
presso lo studio dell'avv.to Antonino Tirrò, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
nella qualità di titolare di Casa Famiglia di BR NI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Motta S. Anastasia, via Roma n.26 presso lo studio dell'avv.
Francesco Piccolo, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato;
differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 5 dicembre 2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa in favore di «Casa Famiglia di BR NI» quale operatore socio-sanitario, senza soluzione di continuità, dall'inizio del 2011 sino al mese di novembre 2022, con regolarizzazione del rapporto solo a far data dal 15.7.2011;
- che, sebbene assunta con contratto di lavoro part-time per 18 ore settimanali, aveva svolto la propria attività lavorativa per quarantotto ore settimanali, nel rispetto della seguente turnazione continua e ciclica settimanale: un primo giorno, con un turno dalle ore
1 7,00 alle ore 14,00; un secondo giorno, con lo stesso turno dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e la sera con altro turno dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino successivo;
un terzo giorno, in cui, dopo aver cessato di lavorare alle 7,00 del mattino (dopo il turno di notte), aveva la giornata libera e, poi, ritornava alle ore 21,00, per fare il nuovo turno di notte sino alle ore
7,00 del mattino successivo;
un quarto giorno in cui era di riposo, benché avesse lavorato sino alle 7,00 del mattino;
un quinto giorno, con un turno dalle ore 14,00 alle ore 21,00; un sesto giorno, con un turno dalle ore 14,00 alle ore 21,00; un settimo giorno, in cui ricominciava la turnazione e lavorava dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e così di seguito;
- che aveva goduto di soli quindici giorni di ferie l'anno;
- che nello svolgimento delle proprie mansioni si era occupata di fornire assistenza di base agli anziani totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiana, di aiutare nelle attività di cura e igiene personale, di cambiare la biancheria dei letti, di spazzare e lavare le stanze, la cucina, la lavanderia e i bagni, di aiutare la cuoca, di aiutare gli anziani che avevano bisogno per la flebo, per le medicazioni o per la somministrazione di medicinali, di lavare, stendere e sistemare la biancheria negli armadi, di curare il taglio della barba e dei capelli degli anziani, di aiutare gli anziani allettati, della vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente, di fornire supporto per l'assunzione corretta della terapia orale, della rilevazione dei parametri vitali, delle attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, del trasporto del materiale biologico, dell'attuazione di interventi di primo soccorso, dell'attività di sterilizzazione e sanificazione, dell'assistenza degli anziani durante le eventuali visite mediche e le terapie, del monitoraggio dello stato di salute, della misurazione della temperatura corporea e della pressione sanguigna e dell'effettuazione di bendaggi e fasciature, operando sotto le direttive ed istruzione della titolare, NI BR;
- di aver ricevuto retribuzione di circa € 600,00 al mese;
- che in data 17.11.2022 il datore di lavoro le aveva comunicato il licenziamento immediato per giustificato motivo oggettivo;
- di avere diritto al pagamento della somma complessiva di euro 209,959,50 a titolo di differenze retributive, di maggiorazione per lavoro straordinario e notturno, di lavoro domenicale, di differenze sulla tredicesima mensilità e sul TFR, di ferie e festività non godute, a nulla valendo le richieste e diffide di pagamento.
Parte ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «1)Riconoscere che
l'odierna istante, a partire dall'inizio del 2011, prestava la propria attività lavorativa come “operatore socio sanitario” per conto e nell'interesse della Casa Famiglia di BR
2 NI, nella persona del suo titolare e/o responsabile legale Parte_2
( ), con sede in Via Roma n.11 (Motta S. Anastasia – CT); C.F._1
2)Riconoscere che il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo a partire dal 15.7.2011 e che proseguiva sena soluzione di continuità sino al mese di Novembre 2022; 3)Ritenere e dichiarare che la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa venendo impiegata per quarantotto ore settimanali, nel rispetto di una turnazione continua e ciclica settimanale, di seguito specificata: un primo giorno, con un turno dalle ore 7,00 alle ore 14,00; un secondo giorno, con lo stesso turno dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e la sera con altro turno dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino successivo;
un terzo giorno, in cui, dopo aver cessato di lavorare alle 7,00 del mattino (dopo il turno di notte), la lavoratrice aveva la giornata libera e, poi, ritornava alle ore 21,00, per fare il nuovo turno di notte sino alle ore 7,00 del mattino successivo;
il quarto giorno era di riposo, benché avesse lavorato sino alle 7,00 del mattino;
il quinto giorno, con un turno dalle ore 14,00 alle ore 21,00; il sesto giorno, con un turno dalle ore 14,00 alle ore 21,00; il settimo giorno, ricominciava la turnazione e la ricorrente lavorava dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e così di seguito;
4)Ritenere e dichiarare che la ricorrente usufruiva di soli quindici giorni di ferie l'anno;
5)Ritenere e dichiarare che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa per un numero di quarantotto ore settimanali;
6)Riconoscere che la ricorrente si occupava di fornire assistenza di base agli anziani totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiana, di aiutare nelle attività di cura e igiene personale, di cambiare la biancheria dei letti, di lavare le stanze, la cucina, la lavanderia e i bagni, di aiutare la cuoca, di aiutare gli anziani che avevano bisogno per la flebo, per le medicazioni o per la somministrazione di medicinali, di lavare, stendere e sistemare la biancheria negli armadi, di curare il taglio della barba e dei capelli degli anziani, di aiutare gli anziani allettati, della vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente, di fornire supporto per l'assunzione corretta della terapia orale, della rilevazione dei parametri vitali, delle attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, del trasporto del materiale biologico, dell'attuazione di interventi di primo soccorso, dell'attività di sterilizzazione e sanificazione, dell'assistenza degli anziani durante le eventuali visite mediche e le terapie, del monitoraggio dello stato di salute, della misurazione della temperatura corporea e della pressione sanguigna e dell'effettuazione di bendaggi e fasciature;
7)Riconoscere che la titolare della Casa Famiglia impartiva istruzioni e direttive alla ricorrente in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa e sempre la stessa signora NI BR si occupava di fare la spesa e di acquistare i medicinali e
3 quant'altro occorreva agli anziani;
8)Ritenere e dichiarare che, in relazione all'intero periodo lavorativo, l'odierna ricorrente, salvo errori ed una differente valutazione del
Decidente, rimane creditrice della complessiva somma di EURO 209.959,50 (in essa compresi euro 114.222,30, a titolo di differenze retributive, per gli anni dal mese di
Gennaio 2011 al mese di Novembre 2022; euro 48.711,72, a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario e notturno;
euro 21.450,53, per lavoro domenicale;
euro 9.456,71, a titolo di differenze tredicesime mensilità; euro 8.526,72, a titolo di differenze dovute per il trattamento di fine rapporto;
euro 7.591,52, a titolo di ferie e festività non godute); 9)In conseguenza, condannare la resistente al pagamento della complessiva somma di EURO
209.959,50 (in essa compresi euro 114.222,30, a titolo di differenze retributive, per gli anni dal mese di Gennaio 2011 al mese di Novembre 2022; euro 48.711,72, a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario e notturno;
euro 21.450,53, per lavoro domenicale;
euro 9.456,71, a titolo di differenze tredicesime mensilità; euro 8.526,72, a titolo di differenze dovute per il trattamento di fine rapporto;
euro 7.591,52, a titolo di ferie e festività non godute), o a quella maggiore o minore che risulterà più ben visa al
Decidente in esito ad un'eventuale CTU, oltre al versamento contributivo;
10)Condannare la resistente al pagamento di spese e compensi.».
In data 2.3.2023 si è costituita deducendo di avere assunto la ricorrente Parte_2
in data 15.07.2011 con contratto a tempo determinato part time, trasformato in contratto a tempo indeterminato sempre part time dal 9.7.2014, con la qualifica di operatore socio- sanitario.
Ha negato che il rapporto di lavoro fosse sorto sin dall'inizio del 2011, contestando, inoltre, che la ricorrente avesse prestato attività lavorativa per 48 ore settimanali, svolto lavoro straordinario e notturno e goduto di soli 15 giorni di ferie l'anno, sostenendo, di contro, che la dipendente aveva lavorato per 18 ore settimanali con turni di lavoro esclusivamente di mattina o pomeriggio, godendo di non meno di 24 giorni di ferie annuali.
Ha, altresì, contestato lo svolgimento delle mansioni sì come indicate in ricorso, precisando che la ricorrente si era occupata dell'assistenza di base agli anziani presenti nella Casa Famiglia, tutti parzialmente o totalmente incapaci di attendere alle attività ed alle esigenze della vita quotidiana e, quindi, ausilio nelle attività di cura ed igiene personale, di supporto per la somministrazione di medicinali, per l'assunzione corretta delle terapie orali, di attuazione degli interventi di primo soccorso, di assistenza degli anziani nel corso delle visite mediche.
4 Ha precisato di aver corrisposto alla dipendente la retribuzione prevista dal CCNL vigente in relazione alla qualifica posseduta ed alla natura part time del rapporto di lavoro, rilevando come la stessa aveva sempre goduto di una giornata di riposo settimanale, oltre che dei giorni di riposo durante le festività individuate nel CCNL di categoria, ricevendo il pagamento di quanto spettante in caso di prestazione resa nei giorni festivi.
Ha, inoltre, affermato di aver corrisposto alla ricorrente la tredicesima mensilità e di averle riconosciuto, in più occasioni, anticipi sullo stipendio, restituiti dalla lavoratrice con trattenute sulla paga dei mesi successivi, peraltro, risultando ancora dovuta la somma di euro 150,00 quale residuo dell'anticipo di 200,00 euro riconosciuto alla dipendente nel mese di aprile 2022.
Eccepita la decadenza di parte attrice dall'ammissione di mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli articolati in ricorso, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Esperito con esito negativo il tentativo di bonario componimento della lite, espletata la prova orale, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione dell'11.6.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato intercorso con a far data «dall'inizio del 2011» sino al mese di novembre 2022, nonché Parte_2
la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 209.959,50 a titolo di differenze retributive, di lavoro straordinario, notturno e domenicale, di differenze sulla tredicesima mensilità e sul TFR, di ferie e festività non godute.
Parte ricorrente ha dedotto di aver prestato «a partire dall'inizio del 2011» sino alla data del licenziamento comunicato il 17.11.2022, attività lavorativa in favore della resistente quale operatore socio-sanitario, con regolarizzazione del rapporto solo in data 15.7.2011.
Ha lamentato di avere lavorato per 48 ore settimanali a fronte delle 18 ore settimanali contrattualmente pattuite, secondo la turnazione ciclica settimanale specificamente indicata in ricorso e con le mansioni ivi descritte, usufruendo di soli 15 giorni di ferie l'anno, per una retribuzione di circa 600,00 euro al mese.
5 Ha, quindi, chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato già in data antecedente alla sua formale assunzione alle dipendenze della resistente, nonché il pagamento delle spettanze economiche reclamate a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e domenicale, differenze sulla 13^ e sul
TFR, indennità per ferie e festività non godute.
3. Ebbene, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifica e documentalmente provata per il periodo dal 15.7.2011 al 17.11.2022 (cfr. buste paga, CUD
e certificazioni uniche, lettera di licenziamento), emergendo, inoltre dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 20.12.2011 e dalla comunicazione LA (cfr. produzione documentale di parte ricorrente dell'1.10.2024) che nella suddetta data del 20.12.2011 il rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato in part time a tempo indeterminato, rimanendo immutate le restanti condizioni di lavoro pattuite, quali il luogo di svolgimento della prestazione (locali della ditta siti in Motta Santa Anastasia, via Roma
n.11), l'inquadramento (3 livello del CCNL per i dipendenti delle Istituzioni socio assistenziali Agidae – Livello B2), le mansioni (Addetta all'assistenza di base degli anziani) e l'orario di lavoro (quattro ore giornaliere con esclusione della domenica, per 24 ore settimanali, dalle 16,00 alle 20,00, modificabile «a secondo delle esigenze dell'azienda ed in relazione alla stagione, ed alla turnazione con gli altri dipendenti»).
4. Risulta, invece, oggetto di contestazione tra le parti lo svolgimento di attività lavorativa di in favore della resistente nel periodo antecedente la regolarizzazione del Parte_1 rapporto (sin dal gennaio 2011), nonché l'osservanza, per tutta la durata del rapporto, dell'orario di lavoro dedotto in ricorso, anche in relazione all'asserito espletamento della prestazione nelle ore notturne e durante le domeniche, oltre che il presunto mancato godimento integrale delle ferie e festività non godute.
5. In punto di diritto, osserva il Tribunale che secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
6 Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass.
n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n.
2439 /2019).
7 In quest'ordine idee, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n.
326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016, Cass. n. 11572/2017, Cass. n.
1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass.
n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
8 Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto della domanda il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
6. Osserva, inoltre, il Tribunale – tenuto conto della pretesa creditoria attorea avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto per il lavoro straordinario, notturno e domenicale asseritamente prestato - che trattasi di accertamento che deve essere compiuto secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. per cui spetta al lavoratore, che agisce in giudizio per chiedere l'accertamento di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato diversa da quella contrattualmente stabilita tra le parti, di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Grava invero in capo al lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.
n. 16150/2018; Cass.n. 12434 /2006, Cass. n. 1389 /2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile - per identità di ratio - anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)» (così Cass. n. 3714/2019).
7. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il quadro probatorio risultante a seguito dell'istruttoria orale espletata non consente di ritenere fondata la domanda attorea volta all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro tra le parti «a partire dall'inizio del 2011», né quella tesa al riconoscimento, e alla conseguente remunerazione, del lavoro straordinario, notturno e domenicale.
9 Al riguardo, inattendibile deve considerarsi la teste in ragione Testimone_1 dell'interesse all'esito del presente procedimento dalla stessa espressamente manifestato all'udienza del 17.6.2024, ove ha dichiarato «Ho interesse all'esito del giudizio», specificando «io e mia sorella abbiamo lavorato per la dal 2010 sino al 2021. Pt_2
Anche io ho una causa contro la . Avevamo gli stessi turni». Pt_2
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità». (cfr. Cass. n. 7623/2016; Cass. n. 20865/2019).
Nel caso di specie, a fronte dell'inequivocabile dichiarazione della teste circa il proprio interesse all'esito del presente giudizio, unitamente allo stretto legame di parentela tra la stessa e la parte ricorrente (costituente, già da solo, un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue affermazioni) e alla circostanza che la teste ha introdotto causa identica contro la parte resistente, ritiene questo Tribunale che alcuna credibilità possa essere attribuita alla teste , non essendo, peraltro, rinvenibile nella sua Testimone_1
deposizione alcun elemento idoneo a consentire di superare tale giudizio di inattendibilità.
Inidonea a confermare la prospettazione attorea appare, poi, la deposizione della teste la quale, nel confermare i fatti sì come ricostruiti in ricorso, tuttavia, si Testimone_2
è limitata a riportare quanto su di essi riferitole dalla stessa ricorrente e non per averne avuto ella conoscenza diretta, rendendo dichiarazioni de relato actoris, come tali prive di valore probatorio, anche meramente indiziario, che non consentono di supplire all'incertezza probatoria.
Ritiene sul punto il Tribunale di aderire all'orientamento di legittimità secondo il quale i testimoni de relato actoris «depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa» (Cass. n. 3137/2016).
10 Alcun elemento di rilievo in favore della prospettazione attorea è, poi, possibile trarre dalle deposizioni delle testi indicate da parte resistente, e Testimone_3
le cui dichiarazioni – sebbene limitate ad un periodo ridotto rispetto a Testimone_4
quello dedotto in ricorso (riferendo la prima dal 2014 e la seconda dal febbraio 2020) – hanno confermato la tesi difensiva della resistente quantomeno circa lo svolgimento della prestazione per 18 ore settimanali, seppur dalle stesse non è possibile ricostruire con esattezza orario e turni di lavoro della ricorrente (in particolare, la teste Testimone_3
ha dapprima affermato che lavorava tre ore al giorno e poi ha
[...] Parte_1
aggiunto «ma non ricordo i turni e gli orari», e la teste dopo aver Testimone_4
indicato con dettaglio i turni di lavoro della ricorrente ha precisato «svolgevamo turni di lavori diversi»).
In definitiva, alla stregua delle superiori considerazioni, non sono emersi elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in data antecedente alla regolarizzazione e, segnatamente, «a partire dall'inizio del 2011» come dedotto in ricorso, né in ordine allo svolgimento, per tutta la durata del rapporto, di lavoro straordinario e notturno e domenicale;
profilo quest'ultimo rimasto anche questo sfornito di prova.
8. Diversamente deve ritenersi per quanto concerne la pretesa attorea correlata alla mancata fruizione delle ferie e festività.
Osserva il Tribunale che l'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate a titolo di mancato godimento delle ferie impone di verificare l'adempimento della parte datoriale all'obbligo di assicurare al lavoratore il godimento del riposo annuale. Ciò in quanto, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal mancato raggiungimento in ordine al godimento delle ferie gravano sul datore di lavoro.
Condivide il Tribunale l'orientamento recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del 25 luglio 2022, n. 23153 ove si evidenzia che «è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
11 10.5. La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (così Cass. n. 21780/2022 cit.) che
l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 conv. con modif. in L. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che:
"a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».
Alla stregua dei riportati principi di diritto, che il Tribunale condivide, gravava dunque sulla parte datoriale la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere e di remunerare le ferie.
Ora, l'istruttoria orale non ha fornito elementi funzionali a dimostrare che la ricorrente abbia goduto integralmente dei giorni di ferie spettanti nella misura stabilita dal contratto collettivo e applicato al rapporto, il cui art.53 stabilisce il diritto del lavoratore «ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di sei gg. comprensiva delle festività abolite dalla legge» (cfr. deposito documenti di parte ricorrente dell'1.10.2024).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che non può attribuirsi rilevanza a quanto riferito dalla teste (che, sul punto, ha dichiarato che la ricorrente «ha Testimone_3 sempre usufruito di non meno di ventiquattro giorni di ferie all'anno»), laddove non appare seriamente credibile che la stessa teste, la quale non è stata in grado di ricordare turni ed orari di lavoro della ricorrente (sì come già evidenziato al precedente punto della motivazione), sia poi riuscita a ricordare con precisione il numero di giorni di ferie goduti dalla ricorrente.
12 Parimenti, inidonea a comprovare l'integrale fruizione dei giorni di ferie appare la deposizione della teste la quale, ha reso, sul punto, dichiarazioni de Testimone_4
relato actoris, riferendo non per averne avuto cognizione diretta, ma solo sulla base di quanto alla stessa raccontato dalla ricorrente («è vero che la ricorrente ha sempre usufruito di non meno di ventiquattro giorni di ferie all'anno, avendo i miei stessi diritti, in quanto la vedevo che si assentava e lei mi riferiva che era stata in ferie e a volte andava in
Romania»).
Né alcuna rilevanza può, poi, essere attribuita al prospetto ferie versato in atti dalla resistente, peraltro limitato all'anno 2022, in quanto privo di data certa e di provenienza unilaterale dalla parte datoriale.
Alla stregua delle risultanze istruttorie, deve ritenersi non assolto da parte resistente l'onere di provare di aver consentito alla lavoratrice il godimento del periodo annuale di riposo, giacché sul punto l'istruttoria orale e documentale non ha fornito elementi univoci per ritenere raggiunto lo standard probatorio richiesto dall'art. 2697 c.c. per ritenere dimostrata con certezza l'esistenza del fatto estintivo del diritto fondamentale vantato dalla lavoratrice.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve, quindi, essere affermata la persistente esistenza del diritto di parte ricorrente, che ha beneficiato solo di quindici giorni di ferie l'anno, sì come affermato in ricorso, a percepire la remunerazione del periodo di riposo di cui non ha fruito, comprensivo anche delle festività abolite non godute, secondo la previsione del citato art. 53 del CCNL.
Con riguardo alla determinazione del quantum dovuto alla ricorrente per la causale in questione, possono trovare ingresso i conteggi indicati in ricorso, in quanto non fatti oggetto di contestazione da parte della resistente.
Occorre, infatti, rammentare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., il convenuto ha l'onere di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito implica che non possa ritenersi sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588/2010), ma occorre una critica precisa e puntuale che involga specifiche circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di successiva prova- idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. nn. 11667/2010, Cass. n.6202/2004). Ed invero, la contestazione che non individua il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e non offra
13 contestualmente di provarne il fondamento dove ritenersi tamquam non esset
(emblematica, in motivazione, Cass. 12.03.2018 n.5949).
Costante è l'affermazione giurisprudenziale secondo cui «Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile» (v. C. Cass.- Sez. L, sent. n. 4051 del 18/2/2011).
Nel caso in esame, alcuna contestazione è stata mossa dalla resistente in ordine ai conteggi indicati in ricorso, sicché spetta alla ricorrente il pagamento della somma pari ad euro
7.591,52 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
9. Osserva infine il Tribunale che parte ricorrente ha solo allegato essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di OSS, ma non ha sul punto formulato alcuna specifica domanda.
10. In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiararsi il diritto di al pagamento della somma di euro 7.591,52 a titolo di indennità sostitutiva Parte_1
delle ferie non godute, con la conseguenza che la parte resistente deve essere condannata al pagamento del suddetto importo in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
11. Le spese di giudizio, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso, vanno compensate per 3/4, il restante quarto delle spese di lite deve essere posto a carico della parte resistente, con pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, omesso ogni dimezzamento. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, in ragione dei minimi, stante la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione ed eccezione, così provvede:
A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in Parte_2
favore di della somma di euro 7.591,52 a titolo di indennità sostitutiva delle Parte_1
ferie e festività non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
B) rigetta per il resto il ricorso;
C) condanna a pagare le spese di lite sostenute da Parte_2 Parte_1
nella misura di ¼ che liquida nell'intero in complessivi € 6.697,5, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario; compensa per i restanti ¾ delle spese di lite.
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025
La giudice
Federica Porcelli
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